Sentenza 23 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione. (In applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativo di competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., ha disatteso il rilievo del Tribunale secondo cui la fattispecie, "così come contestata", appariva di competenza del giudice di pace).
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- 2. Art. 4 c.p.p. Regole per la determinazione della competenzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2015, n. 36336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36336 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2015 |
Testo completo
36336/ 15 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 227/4/2015 Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA Dott. GIUSEPPE LOCATELLI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 14778/2015 Dott. MONICA BONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE GENOVA nei confronti di: GIUDICE DI PACE CHIAVARI con l'ordinanza n. 7333/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del 16/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Gicaleville, che The clivesto dichcerers use sucsistente il ofliño e, in subordier, affermazi RM la competenze del Tribrede di Genove;
Udit i difensor Avv.; Д -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 16 febbraio 2015, con ordinanza, il Tribunale di Genova ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice di Pace di Chiavari, nel procedimento pendente a carico di VA IA. Il Giudice di Pace di Chiavari aveva, infatti, in data 25 marzo 2013, emesso sentenza di incompetenza ravvisando la fattispecie di cui all'art. 612 co.2 cod.pen. (minaccia grave), di competenza del Tribunale. Ad avviso del Tribunale, che raccoglie in tali termini una denunzia di conflitto sollevata dal Pubblico Ministero, la fattispecie «< così come contestata appare di competenza del giudice di pace». Da ciò la deriva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo.
2. Ritiene il Collegio che la competenza, nel conflitto negativo insorto, vada attribuita al Tribunale di Genova. Ed invero, non è rispondente al contenuto degli atti l'affermazione contenuta nell'ordinanza emessa dal Tribunale prima riportata posto che l'atto di esercizio formale dell'azione penale è stato posto in essere in riferimento al reato di cui all'art. 612 co.2 cod.pen., di competenza del Tribunale in composizione monocratica (si veda il decreto di citazione del 15 maggio 2014, in atti, e la descrizione del fatto in esso contenuta). Non può pertanto affermarsi che il reato «come contestato» sia di competenza del Giudice di Pace, cui è demandata la trattazione dei procedimenti relativi al reato di minaccia di cui all'art. 612 co.1 cod.pen. . Peraltro, per radicato orientamento interpretativo cui questo Collegio presta adesione - la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base della prospettazione» e non di ciò che, eventualmente, si «ritiene» o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno. Trattasi di regola rivenibile in pronunzie emesse già negli anni '70 e '80, sotto la vigenza del codice OC (Sez. I n. 337 del 12.2.1975, rv 130844; Sez. I n. 490 del 6.3.1984, rv 163815) e ribadita in tempi più recenti (Sez. I n. 49627 del 17.11.2009; Sez. I n. 11047 del 24.2.2010) peraltro anche in ambito civile, a conferma della unità logica del diritto processuale (Sez. U. civ. n. 26937 del 2.12.2013). Ciò perchè la competenza è «misura della giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle carattistiche intrinseche ed alla formulazione espressiva della domanda, non alla sua «fondatezza» (in tutto o in --2- parte) valutazione - quest'ultima-da porsi in essere nella fase - successiva - della decisione (dunque, da parte del giudice competente, individuato in virtù dei caratteri obiettivi della domanda) . L'avvenuta instaurazione del giudizio sulla base di una prospettata «gravità»> della minaccia rende, pertanto, competente il Tribunale, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 23 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Severo Chieffi Raffaello Magi a Chie Profi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 SET 2015 IL CANCELLIERE TE AI - 3