Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2005, n. 5135
CASS
Sentenza 25 ottobre 2005

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La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2005, n. 5135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5135
Data del deposito : 25 ottobre 2005

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