Sentenza 15 aprile 2011
Massime • 1
La denuncia di conflitto positivo, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., perseguendo l'obiettivo di prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto fra giudicati, può essere utilizzata per prospettare questioni di "bis in idem" e non relative alla competenza, né per connessione né per altra ragione.
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La massima La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all' art. 612-bis c.p. , passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20859). Fonte: Ced Cassazione Penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2011, n. 26829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26829 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 15/04/2011
Dott. DI TOMASSI ARstefania rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 1435
Dott. CASSANO Margherita Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 46614/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla denuncia di conflitto positivo di competenza presentata nell'interesse di:
ON IO, nato a [...] il [...];
CC VA, nato a [...] il [...];
nell'ambito del procedimento n. 48631/2005 R.G.N.R. e n. 8546/2006 R.G.Gip, pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RO;
nel quale i denunzianti sono imputati, assieme a:
RN IO BE, NI CO, NS IT, LT AN ET, CO LO, FA NT, IE IO, AN FR, IL TT, LI AZ, DO ON, TT ON, TI ON, AR MA, PI IN, AN CC, AN RO, NL NE, IU TA , Magiste International s.a., Fincal s.p.a., Capitulum s.p.a, Finced s.rl., Vianini lavori s.p.a., Viafin s.r.l., Finpaco Projet s.p.a., Tikal Plaza s.a., Michele Amari s.r.l., Gefip Holding s.a., CA Popolare ITna, Compagnia Assicuratrice PO s.p.a, Aurora Assiucurazioni s.p.a., CA Popolare dell'Emilia ROgna, CA Carige, Leo Fund Managers Limited;
e nel quale sono persone offese e parti civili: CA Bilbao Vizcaya Argentaria, CA Nazionale del Lavoro s.p.a., CA d'IT, SO;
denunzia trasmessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RO a questa Corte con provvedimento in data 24 novembre 2010;
- con riferimento al procedimento pendente in dibattimento dinanzi al Tribunale di Milano, n. 19926/08 R.G.N.R. e n. 14037/09 R.G.Trib., nei confronti dei predetti denunzianti, imputati assieme a:
RN IO BE;
CO NI, IT NS, AN ET LT, CA MB, LO CO, FI De AI, AE L-, GI De CC, NT FA, IE IO, AN AR FR, LI IO, DR IB, AB IL, IL TT, GI RA, LI AZ, DI NC, DO ON, TT ON, TI ON, AR MA, VA CO, AN CC, IU TA, RL FA, IO BE ON, MA CC , PO PO AR (già Compagnia assicuratrice PO s.p.a.), Coop Adriatica s.coop. a r.l., Coop Estense s.coop., Nova Coop, s.coop., Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a., CA Popolare di Lodi (già CA Popolare ITna), CA Carige s.p.a, CA Popolare di Vicenza, CA Popolare dell'Emilia ROgna, Hopa s.p.a., Socetà Iniziative Industriali e Servizi (SIAS) s.p.a., Nomura International P.l.c, Deutsche NK Ag London, Credit Suisse International;
persone offese e parti civili: CA Bilbao Vizcaya Argentaria, SO;
visti gli atti, la denunzia di conflitto, il provvedimento di trasmissione, le memorie e deduzioni delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI ARstefania;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'insussistenza del conflitto;
udito per la parte civile CA Bilbao Vizcaya Argentaria l'avvocato IO Paolo Accinni, che ha concluso per l'insussistenza del conflitto;
uditi per i denunzianti il conflitto i difensori, avvocato FI Sgubbi e avvocato IL Ricci, che hanno concluso chiedendo la determinazione della competenza dell'autorità giudiziaria romana per tutti i fatti ascritti a ON IO e a CC VA;
uditi per gli imputati TT e TI ON, l'avvocato Massimo Krogh, e per la società Magiste International s.a., l'avvocato Carmine Di Zenzo, che hanno concluso associandosi ai denunzianti.
RITENUTO IN FATTO
1. ON IO e VA CC, a mezzo dei difensori DO IO, IL Ricci e FI Sgubbi, denunciano conflitto positivo di competenza, ex art. 28 c.p.p., nell'ambito del procedimento n. 48631/2005 R.G.N.R. e n. 8546/2006 R.G.Gip, pendente nei loro confronti dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare di RO, in relazione al procedimento n. 19926/08 R.G.N.R. e n. 14037/09 R.G.Trib., pendente a loro carico dinanzi al Tribunale di Milano.
1.1. Nel procedimento pendente in udienza preliminare a RO, con la richiesta di rinvio a giudizio sono contestati a ON e CC, assieme ai numerosi altri soggetti indicati in epigrafe, i reati di:
(capo D) aggiotaggio finanziario, ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p. e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, già art. 2637 c.c., in relazione a fatti commessi "tra aprile e maggio 2005"; per avere - quali, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di PO s.p.a., titolare di azioni BNL (CA Nazionale del Lavoro), previo accordo con i rappresentanti di altre società titolari di azioni BNL e con FA, Governatore di CA d'IT, e FR, Direttore generale per la Vigilanza creditizia di CA d'IT, che assicuravano il sostegno dei vertici della CA d'IT al progetto di acquisizione del controllo di BNL - realizzato una serie di operazioni simulate e artificiose in concreto idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BNL, allo scopo: di determinare il fallimento della OPS (offerta pubblica di scambio) su BNL annunciata il 18 marzo da BV (Banco de Bilbao Vizcaya Argentana s.a.); di rastrellare azioni per acquisire il controllo di BNL;
di fissare a non meno di Euro 2,70 il prezzo delle azioni BNL in vista della acquisizione del controllo della banca;
codeste operazioni sarebbero state in particolare poste in essere, secondo il capo d'imputazione:
tra il 10 maggio e il 21 maggio 2005, da RO (gestore di Leo Fund Managers Limited) e NI in accordo con IO (direttore finanziario e amministratore delegato di CA Popolare ITna), mediante intensi acquisti di titoli BNL, così da determinare il rialzo della quotazione che passava da Euro 2,4 ad azione (corrispondente al valore posto a base della OPS di BV) a Euro 2,7 il 20 maggio (mantenendo comunque il titolo per l'intero periodo a valore superiore rispetto a quello della OPS); nei primi venti giorni di maggio, mediante la stipulazione altresì di un accordo parasociale non dichiarato agli organi di vigilanza e al mercato, comprendente una quota sociale pari al 34,53% del capitale di BNL, che riuniva i contropattisti CC, LT, NS, CO, TA, TT, ON TT, ON TI, AZ, a IN, CC, ON, RO, NI, IO, ON, RN, NE e MA, con lo scopo di acquisire il controllo di BNL nell'assemblea del 21 maggio 2005, eludendo l'obbligo di OPA (offerta pubblica di acquisto) ex D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 106 e provocando l'artificiosa alterazione della quotazione delle azioni BNL;
(capo E) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 110 c.p., e art. 2638 c.c., comma 2, in relazione a fatti commessi, "in epoca antecedente e prossima il 21 maggio 2005"; per avere - nelle qualità e con i concorrenti indicati nel capo precedente - ostacolato le funzioni degli organi di vigilanza di SO e CA d'IT omettendo di comunicare, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 122 e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 20, la stipula del patto parasociale indicato al capo precedente, comprendente una quota complessiva pari al 34, 53 % del capitale sociale di BNL.
1.2. Nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Milano, stando alla richiesta di rinvio a giudizio allegata dalle parti, ON e CC sono imputati - nelle stesse qualità e insieme a molti degli imputati nel procedimento romano e ad altri soggetti ancora, come specificato in epigrafe - dei reati di:
(capo A) aggiotaggio finanziario, contestato ai sensi degli artt. 110 e 112 c.p. e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, in relazione a fatti commessi "dal 22 maggio al 18 luglio 2005"; per avere promosso, condotto e preso parte a una scalata al capitale sociale di BNL, volta ad acquisirne il controllo di BNL e a contrastare la OPS di BV, annunciata il 29 marzo 2005 e promossa con offerta del 20 giugno 2005, mettendo in atto, mediante artifici e diffusione di false notizie, manipolazioni in concreto idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie BNL, acquistando di concerto e in base ad accordo mantenuto segreto al mercato, pacchetti di azioni BNL che unitamente alle quote raggiungeva nel complesso il 50,908% del capitale di questa;
imputandosi a CC e ON in particolare che: "mentre accrescevano la quota di PO nel capitale BNL", manifestavano al mercato mediante comunicati la intenzione (secondo l'accusa "fittizia e comunque non decisiva") di tutelare esclusivamente l'investimento in BNL Vita s.p.a.; negoziavano con i controppattisti l'acquisto delle azioni BNL da loro detenute e contemporaneamente si accordavano con soggetti disposti ad intestarsi tali quote nell'interesse di PO;
concordavano con i contropattisti e diffondevano il 7 luglio 2005 comunicati in cui definivano meramente interlocutori gli incontri tenuti, nonostante fossero stati già stipulati accordi precisi;
formalizzavano il 18 luglio la vendita di pacchetti azionari BNL dai controppattisti ad acquirenti fiduciari PO (Hopa s.p.a., Talea s.p.a., Nova Coop, Credit Suisse First Boston, Nomura NK, Deutsche NK, CA Popolare dell'Emilia ROgna, CA Popolare di Vicenza, Sias, CO) ed emanavano lo stesso giorno un comunicato al mercato in cui illustravano i patti parasociali raggiunti con Coop Afriatica, Coop Estense, Talea, Nova Coop, Nomura int. CA Carige, Hopa da un lato e con Credit Suisse First Boston Int. dall'altro; con BPI;
Sias; BPV e CO dall'altro; informando di un accordo, e non già di un patto parasociale, raggiunto con Deutsche NK AG London: comunicato secondo la contestazione falso perché rappresentava come stretti lo stesso giorno patti parasociali preesistenti e non menzionava CA Popolare dell'Emilia ROgna e Deutsche NK tra i partecipi del "concerto occulto";
(capo E) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, contestato ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p. e art. 2638 c.c., commi 1 e 2, in relazione a fatti commessi il 23 maggio 2005 ostacolando le funzioni degli organi di vigilanza di SO con il comunicare, in risposta alle richieste di chiarimenti 18 e 19 maggio 2005, che PO non stava puntando ad una OPA su BNL ma che gli acquisti era finalizzati esclusivamente a tutelare il capitale BNL Vita s.p.a.. 2. Con la denunzia di conflitto si sostiene che anche per i fatti per i quali procede l'Autorità giudiziaria di Milano è competente ai sensi dell'art. 16 c.p.p., per ragioni di connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), l'Autorità giudiziaria di RO.
In particolare si afferma che i fatti sono sostanzialmente gli stessi, a parte variazioni lessicali. Tra i fatti esisterebbe soltanto una diversità di ordine temporale, per altro frutto della modifica dell'imputazione effettuata nel giugno 2009 dal Pubblico ministero nell'udienza preliminare dinanzi al G.u.p. di Milano. In breve, in base ai capi A) di Milano e D) di RO, ON e CC avrebbero manipolato il mercato sul titolo BNL per acquisire il controllo dell'emittente; avrebbero stipulato un accordo parasociale occulto non comunicato alla vigilanza contestazioni;
avrebbero eluso le norme OPA cagionando il fallimento dell'OPS di BV. In base ai capi B) di Milano e E) di RO, avrebbero ostacolato le funzioni di vigilanza.
Evidente - secondo la tesi difensiva - la sussistenza di un medesimo disegno criminoso articolatosi in operazioni costituite da manipolazioni operative (rastrellamento di azioni) e manipolazioni informative (comunicati reticenti su patti occulti), nonché ostacoli agli organi di vigilanza, con la finalizzazione ad un scopo unitario:
il controllo di BNL e il fallimento dell'OPS di BV;
secondo un disegno iniziato il 10 maggio e terminato il 18 luglio 2005. Evidente, di conseguenza, la sussistenza del conflitto, in situazione in cui due uffici giudiziari prendevano cognizione dei medesimi fatti e nei confronti, in massima parte, delle medesime persone (si cita Cass. 17831 del 2008). L'identità strutturale del fatto "nel suo complesso" appare - si specifica - "accompagnata e integrata da una pluralità di operazioni svoltesi nell'arco temporale tra il 10 maggio e il 18 luglio 2005", "legate dal medesimo disegno, dal medesimo progetto e dal medesimo scopo". Dunque una palese, stando alla difesa, connessione "ex art.12 c.p.p., lett. b", in relazione a un'ipotesi di reato continuato,
di competenza dell'autorità giudiziaria romana perché a RO era stato commesso il primo reato di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF (irrilevante essendo l'innalzamento di pena introdotto per l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2638 c.c., comma 3, dalla L. 28 dicembre 2006, n. 262, successiva ai fatti) e perché, d'altronde, a RO era avvenuta la prima iscrizione nonostante l'imputazione elevata a Milano comprendesse originariamente, prima della precisazione in udienza preliminare, anche i fatti contestati a RO.
5. Ha prodotto memoria il difensore e procuratore speciale di BV, costituita parte civile in entrambi i procedimenti, argomentando per l'insussistenza del conflitto.
Premesso che il conflitto positivo di competenza ha quale presupposto la "medesimezza" del fatto (argomento ripreso nella parte conclusiva della memoria, nella quale la difesa ribadisce che la continuazione tra reati non può dare luogo a conflitto), la parte civile osserva che i fatti giudicati a Milano e a RO non erano gli stessi perché:
- le vicende descritte nel capo D) romano costituivano l'atto finale di un disegno iniziato un anno prima, teso ad accrescere l'influenza nel governo di BNL, e la condotta manipolativa si era concretata nel rastrellamento di azioni ad opera di un gruppo - detto dei
contro
- pattisti - e in un patto parasociale volto a consentire a detta lista, guidata da LT, di acquisire il controllo del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea del 21 maggio 2005; essendo ciò nonostante la lista dei
contro
-pattisti rimasta soccombente, detta condotta si era esaurita al 21 maggio 2005;
- le vicende contestate a Milano riguardavano invece la "scalata alla BIML" condotta da PO sul capitale sociale, dopo il 21 maggio;
essa era stata resa possibile proprio dal fatto che, fallito il precedente tentativo di accrescere il controllo sul governo della banca, i contropattisti, si erano resi disponibili ad uscire dal capitale BNL vendendo (non più acquistando, dunque) le loro quote ai soggetti indicati da PO.
Non soltanto dunque, secondo la parte civile, non v'era identità di fatti, ma neppure unitarietà di disegno, avendo agito dapprima gli esponenti PO in ausilio dei
contro
-pattisti in vista dello scopo di quelli;
quindi i
contro
-pattisti sconfitti in ausilio di PO nel diverso, e nuovo, tentativo di scalata. La diversità dei soggetti coinvolti e delle condotte descritte attestavano d'altronde tale situazione.
Neppure v'era identità o continuità tra i due reati contestati ai sensi dell'art. 2638 c.c.. L'uno aveva riguardo a una comunicazione omessa, l'altro a una comunicazione falsa: mancando altresì ancora una volta identità di soggetti oltre che di contenuti. Infine non era esatta l'affermazione che nella formulazione originaria l'imputazione elevata a Milano comprendeva gli stessi fatti di RO. Fin dall'inizio quella contestazione era limitata ai fatti commessi dal 22 maggio al 18 luglio 2005, e già il Giudice dell'udienza preliminare di Milano aveva chiarito che quella del Pubblico ministero era una mera riformulazione dello fatto originariamente contestato.
6. Ha prodotto deduzioni anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affermando l'insussistenza del conflitto perché i fatti erano, per come riconosciuto dalla stessa difesa dei proponenti, diversi;
i reati, in continuazione, non riguardavano gli stessi imputati e ciò bastava - in tesi - a rendere inoperante per tutti la connessione;
i procedimenti si trovavano inoltre in fasi diverse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come emerge dalla esposizione in fatto, la denunzia di conflitto genericamente prospetta in premessa che RO e Milano stavano procedendo per gli stessi "fatti". Nel prosieguo inequivocabilmente parla però di reati in continuazione o comunque fra loro connessi, espressamente affermando che ricorreva una tipica ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b). Emerge chiaramente perciò che quando nella denunzia si parla di stessi fatti s'intende stessa vicenda o vicenda sostanzialmente unitaria.
Nei capi d'imputazione elevati, rispettivamente, a RO e a Milano, le condotte appaiono d'altro canto evidentemente contestate come diverse, se non altro per frazionamento temporale.
E non ha alcuna rilevanza l'eventuale circostanza che originariamente uno dei due uffici procedesse anche per parte delle condotte contestate dall'altro. Poiché il conflitto implica l'attualità del contrasto tra giudici (tra moltissime Sez. 1, sent. n. 3588 del 25/09/1992, Mosso, Rv. 192847; Sez. 1, sent. n. 4090 del 29/09/1994, Roseline, Rv. 199950; Sez. 1, sent. n. 4858 del 06/10/1995, Bonaiuto, Rv. 203022) la precisazione o riduzione della contestazione costituisce semmai una spontanea risoluzione della situazione potenzialmente confliggente per la quota coincidente di regiudicande. È vero che l'aggiotaggio (comune o societario) si presta ad essere realizzato con plurime attività complessivamente e unitariamente idonee a produrre uno stesso evento di pericolo e questo può perdurare ed aggravarsi nel tempo, così che il reato veniva tradizionalmente anche definito - per quanto valgono siffatte definizioni - reato eventualmente permanente. Ma nel caso in esame e stando ai capi d'imputazione vi sarebbero stati due successivi e soggettivamente inversi tentativi di scalata a BNL, dopo il 22 maggio essendosi verificata una sorta di ribaltamento di rotta;
e codesta impostazione, correttamente neppure confutata nel merito dalla difesa dei ricorrenti, per i quali potrebbe addirittura essere di vantaggio per i profili soggettivi, non può comunque essere rivalutata in questa sede, nella quale occorre stare al tenore delle contestazioni.
2. Ciò posto, va ricordato che perché si abbia conflitto occorre, a norma dell'art. 28 c.p.p., che due o più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, sicché, presupposto del conflitto e al tempo stesso limite della decisione su di esso è l'esistenza di un contrasto fra determinati giudici avente ad oggetto una specifica questione di competenza riguardante l'identico fatto attribuito al medesimo imputato.
3.1. A prescindere dal problema se la nozione di contemporaneità implichi in ogni caso medesimezza di fase (oltre che di grado), è in particolare indubbio che un conflitto "positivo" non è proponibile se oggetto del giudizio dei due giudici non è il medesimo fatto, inteso come medesimo fatto-reato (Sez. 1, sent. n. 1098 del 09/03/1992, De Gasperis, Rv. 191343; Sez. 1, sent. n. 1860 del 28/04/1992, Virgilio, Rv. 190523 Sez. 1, sent. n. 22440 del 17/05/2007, Altomonte), perché la decisione sul conflitto positivo serve a regolare un'ipotesi di litispendenza e a prevenire - nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione (tant'è che alla inammissibilità della denunzia non consegue condanna della parte alle spese processuali, cfr. Sez. 1, sent. n. 2265 del 19/05/1986, Evangelista, Rv. 173437) - il contrasto tra giudicati:
esso dunque ha necessariamente a base la nozione di bis in idem, ovvero di stesso fatto ricavabile dall'art. 649 c.p. (Sez. 1, sent. n. 3731 del 11/10/1991 De Luca, Rv. 189759; Sez. 1, sent. n. 897 del 21/02/1991, Di AR, Rv. 18669), e può comprendere la continenza (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, Donati), ma non la mera connessione tra fatti-reato diversi (cfr., nella vigenza del codice del 1930, ma sulla base di principi tuttora validi: Sez. U, sent. n. 16 del 23/11/1985, Crugnale, Rv. 172172; Sez. 1, sent. n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto, Rv. 179979; Sez. 1, sent. n. 3078 del 05/12/1980 Orazi, Rv. 147792; Sez. 1, sent. n. 119 del 23/01/1981, Napolitano, Rv. 148642 e 148643).
Nè può indurre in errore l'art. 28 c.p.p., comma 3, laddove parla, per escluderlo nella fase delle indagini preliminari, di conflitto positivo "fondato su ragioni di competenza per territorio determinato dalla connessione". Qui la connessione non sta a indicare un'ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma, testualmente, la sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza). A conflitti negativi fondati su ragioni di competenza per territorio determinati dalla connessione, si riferiscono d'altro canto, tra l'altro, Sez. 1, Sentenza n. 6966 del 11/12/1997, Ranieri;
Sez. 1, Sentenza n. 27791 del 17/06/2008, Valenzisi;
Sez. 6, Sentenza n. 1209 del 06/04/1999, Gentile;
Sez. 1, sent. n. 84 del 10/01/1996, Amonti, Rv. 20512. 2.2. Identici sono quindi i presupposti della proposizione d'ufficio e della denunzia di conflitto, proveniente dalla parte, a mente dell'art. 30 c.p.p., commi 1 e 2. La parte non può, in altri termini, servirsi della denunzia di conflitto positivo per prospettare, anziché una questione di bis in idem, questioni relative alla competenza, ne' per connessione ne' per altra ragione (a denunzia di conflitto dichiarata inammissibile per tale ragione si riferiscono per l'appunto le sentenze prima citate Rizzuto, Orazi, Napolitano, Di AR). Il codice di rito non ammette l'immediata ricorribilità per Cassazione delle ordinanze che decidono in via incidentale sulla competenza del giudice adito, affidando il controllo di dette decisioni, unitamente alla sentenza che definisce il grado nel quale sono pronunziate, esclusivamente al regime delle impugnazioni ordinare. E siffatto sistema, quali che siano le critiche che ad esso possono muoversi, non è surrogabile mediante lo strumento della denunzia di conflitto, al fine di investire anticipatamente la Corte di cassazione di deduzioni concernenti la violazione delle regole di individuazione del giudice;
neppure ove la parte avesse in teoria ragione e le sue eccezioni fossero state erroneamente respinte.
2.3. La denunzia non rappresenta dunque un conflitto positivo riconducibile all'ipotesi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b).
3. Neppure ricorre d'altra parte un caso analogo, ai sensi dell'art.28 c.p.p., comma 2, perché tale genere di conflitti, pur non essendo contraddistinto dalla rigida conformazione del conflitto di competenza "proprio", in tanto è configurabile in quanto occorra eliminare distorsioni che danno origine, in casi concreti non predeterminati, ad una stasi del processo rimovibile soltanto attraverso la determinazione dell'ambito delle attribuzioni in riferimento al compimento di singoli atti. Sicché è indirizzo consolidato che la sfera applicativa dell'art. 28 c.p.p., comma 2 è limitata ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di stasi o di paralisi dell'attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, Donati e ivi citate: Sez. 1, 06/07/2004, Bevilacqua, Rv. 229386; Sez. 5, 16/06/1999, Sami, Rv. 213804; Sez. 1, 16/04/1997, Vanoni;
Sez. 1, 15/11/1996, Straticd, Rv. 206516).
4. In conclusione la denunzia di conflitto positivo è inammissibile, perché prospetta situazioni per nessun verso riconducibili ai casi previsti dall'art. 28 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la denuncia di conflitto.
Così deciso in RO, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011