Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito e, poichè non opera quale giudice dell'impugnazione, non è vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 43236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43236 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO TO - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI RI Stefania - Consigliere - N. 2523
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24065/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con ordinanza pronunziata il 22.5.2009;
in relazione alla sentenza 14.3.2008 della Corte d'assise di NT RI PU VE, nel procedimento a carico di:
- ND TO, nato il [...] a [...];
- CI AT, nato il giorno 8.4.1958 a Casal di Principe;
- SI MA, nato il [...] a [...];
- LL SA, nato il [...] a [...];
- RI TO, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI RI Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Latina.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda processuale nell'ambito della quale è sotto il conflitto sorgeva nel 1996, con un procedimento iscritto a carico di TO EN ed altri, imputati di tentate estorsioni pluriaggravate e associazione per delinquere di stampo mafioso dalla Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale di Roma. Nel corso delle indagini preliminari il Giudice delle indagini preliminari si era dichiarato incompetente per ragioni di territorio e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. In sede di riesame avverso la misura custodiale nel frattempo disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il Tribunale di Napoli sollevava conflitto, che questa Corte (il 12.6.1977) dichiarava inammissibile rilevando che non sussisteva materia di conflitto con riferimento alla decisione incidentale sulla libertà. Il 15.7.1997 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli rinviava a giudizio dinanzi al Tribunale di NT RI PU VE, TO ND, AT CI, CI MA, SA LL, TO RI, nonché di SC CE, per i delitti di associazione di tipo mafioso aggravata ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, con il ruolo di capo contestato a ON, EN, e IE, e per più fatti di tentata estorsione pluriaggravata ai sensi del capoverso dell'art. 629 c.p. e del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Con sentenza 23.1.1998 il Tribunale di NT RI PU VE si dichiarava incompetente per territorio individuando la competenza del Tribunale di Latina, e trasmettendo gli atti al Pubblico ministero distrettuale.
Investito di conseguenza della nuova richiesta di rinvio a giudizio il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma sollevava conflitto.
Con sentenza del 23.6.1998 questa Corte risolveva il conflitto dichiarando competente per territorio, in relazione a tutti i reati in contestazione per ragioni di connessione, il Tribunale di Latina. A ragione rilevava che le tentate estorsioni aggravate costituivano i reati più gravi ed erano state tutte commesse nel territorio di Latina.
1.2. Il 2.7.1998 veniva disposto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Latina di tutti gli imputati.
1.3. Nel corso del giudizio, tuttavia, i difensori di ON CE denunziavano conflitto positivo di competenza, rilevando che pendeva a carico dello ON davanti all'autorità giudiziaria di NT RI PU VE altro procedimento, nel cui ambito erano contestati allo ON la promozione e l'organizzazione di un'associazione maafiosa che doveva ritenersi la medesima (clan dei Casalesi, sino al giugno 1996) e comunque altri reati, tra i quali alcuni omicidi.
Con sentenza 28.6.1999 questa Corte dichiarava, limitatamente alla posizione dello ON, la competenza, per ragioni di connessione della Corte d'assise di NT RI PU VE (essendo gli omicidi commessi in quel territorio i reati più gravi contestati allo ON).
1.4. A seguito di tale decisione il Tribunale di Latina con sentenza 10.1.2000 dichiarava la propria incompetenza anche in relazione alle posizioni di TO ND, AT CI, CI MA, SA LL, TO RI, ravvisando la connessione tra le estorsioni loro contestate e l'associazione per la quale procedeva, a carico dello ON e di altri imputati, la Corte d'Assise di NT RI PU VE.
1.5. La Corte d'assise di NT RI PU VE, cui gli atti erano stati trasmessi, rigettava in un primo momento, nell'ambito delle questioni preliminari, le eccezioni difensive d'incompetenza (che censuravano gli argomenti del Tribunale di Latina). Rinnovata l'istruzione dibattimentale per mutamento del Collegio, altra eccezione d'incompetenza veniva formulata (il 21.1.2008) dal Pubblico ministero, sul rilievo che, anche a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni difensive, era sopravvenuto nel 2007 un ulteriore fatto, costituito dal rinvio a giudizio davanti alla Corte d'assise di Latina del EN con l'imputazione di avere promosso e organizzato un'associazione di stampo mafioso che, nonostante la più ampia e rigorosa modalità di contestazione, era la stessa e assorbiva quella per la quale si procedeva a NT RI PU VE.
Recependo nella sostanza tali ulteriori indicazioni, con sentenza 14.3.2008 il Tribunale di NT RI PU VE dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle tentate estorsioni pluriaggravate e dell'associazione per delinquere di stampo mafioso contestata agli imputati TO ND, CI AT, CI MA, SA LL, TO RI, affermando che ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a) e b) e art. 16 c.p.p. era competente per ragioni di connessione la Corte d'assise di
Latina, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero territorialmente competente.
1.6. Investito della nuova richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con competenza distrettuale, ha proposto il conflitto ora in esame osservando:
- che la Corte d'assise aveva basato la propria decisione "essenzialmente" su di un fatto nuovo, costituito dal decreto che disponeva il giudizio di TO EN ed altri, emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in relazione ad una serie di delitti, tra i quali un reato di costituzione (e partecipazione) ad associazione di stampo mafioso, ritenuta dalla Corte d'assise la medesima oggetto della contestazione, più ridotta (meno grave e cronologicamente meno ampia), già elevata a suo carico nel procedimento già pendente a NT RI PU VE;
- che le due contestazioni non avevano però affatto riguardo alla stessa associazione, giacché quella oggetto del procedimento in esame era l'associazione denominata clan dei casalesi, promossa ed organizzata anche dal EN (assieme a ON e ad altri) nella provincia di Caserta e che poneva in essere nel territorio di Latina reati fine;
quella contestata nel più recente procedimento, cui si riferiva il rinvio a giudizio del 2007, era, stando al capo d'imputazione, un'associazione, promossa ed organizzata dal EN e ND AR, che operava nella provincia di Latina, "sia autonomamente che in stretta alleanza con la più vasta organizzazione camorristica" clan dei Casalesi, sino al 2001. - che non poteva d'altra parte ritenersi sussistente connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), tra i fatti di costituzione e organizzazione delle due associazioni contestati al EN nei due diversi procedimenti, non potendosi in alcun modo ipotizzare che fin dalla costituzione della prima egli avesse previsto e voluto la realizzazione, anche, della seconda. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che sussiste certamente materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. perché sia la Corte d'assise di NT RI PU VE sia il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, investito dal Pubblico ministero della reiterata richiesta di rinvio a giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza della prima, hanno ricusato la propria competenza. La regola della la prevalenza della decisione del Giudice del dibattimento rispetto a quello del Giudice dell'udienza preliminare non s'applica difatti quando detti giudici appartengono a diversi uffici e sono stati chiamati, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto, dandosi luogo, in tale ipotesi, non ad un caso analogo, ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nell'ambito del comma 1 e per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione dell'uno debba prevalere su quella dell'altro (Sez. 6, n. 1209 del 06/04/1999 Rv. 214851, Gentile;
Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993 Rv. 196101, Laureila;
Sez. 1, n. 4542 del 30.6.1992, Franzoso).
2. Il conflitto va quindi risolto sulla base della vicenda processuale ricostruita prima, in fatto, prescindendo dalle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici attualmente confligenti.
Al fine di decidere sulle questioni di competenza, la Corte di Cassazione ha difatti il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità (Sez. 6, n. 1972 del 17/12/1993 Rv. 197364, Murdocca;
Sez. 1, n. 3569 del 31/10/1986 Rv. 174854, Cardinali) e poiché non opera quale giudice dell'impugnazione neppure può ritenersi vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 666 del 26/01/1999, Grenci).
3. Va di conseguenza rilevato che la radice del problema di competenza oggi prospettato sta nell'erronea dichiarazione d'incompetenza pronunziata il 10.1.2000 dal Tribunale di Latina, cui è conseguita la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di NT RI PU VE, che s'è successivamente spogliata del procedimento dichiarando la competenza della Corte d'assise di Latina con la sentenza ora denunziata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Tale erronea applicazione delle regole della competenza, non solo non può ritenersi difatti "sanata" dalla circostanza che Corte d'assise di NT RI PU VE non abbia tempestivamente sollevato conflitto e si sia risolta solo nel prosieguo del dibattimento a dichiarare la propria incompetenza individuando la competenza di altra Corte d'assise in relazione al fatto nuovo costituito dal rinvio a giudizio in data 12.11.2007 dinanzi alla Corte d'assise di Latina di uno degli imputati per una associazione criminosa considerata "assorbente" quella per la quale si procedeva, e dunque sulla base di argomenti in diritto non condivisibili, ma risultava anzi tempestivamente eccepita dinanzi alla Corte d'assise di NT RI PU VE sia dalla difesa degli imputati sia, implicitamente, dallo stesso Pubblico ministero (cfr. sopra, in fatto sub 1.5.).
3.1. Più nel dettaglio, deve infatti ricordarsi che l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione non può essere rilevata nel corso del dibattimento sulla base di un fatto sopravvenuto all'esaurimento delle questioni preliminari.
L'art. 491 c.p.p., comma 1, cui l'art. 21 fa rinvio in ordine al termine per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, stabilisce che le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". Ed è principio consolidato che con tale previsione il legislatore ha inteso fissare per evidenti ragioni di concentrazione e funzionalità processuale un preciso sbarramento alla deducibilità e rilevabilità dell'incompetenza per territorio e connessione, anche nel caso in cui la possibilità di proporle sorga solo nel corso del dibattimento (Sez. 6, n. 5998 del 4.12.1997, Biondino;
C. cost. n. 280 del 1994;
salva la situazione, che qui all'evidenza non ricorre, in cui il mutamento della competenza territoriale per connessione dipenda da una contestazione suppletiva effettuata sulla base di atti preesistenti al rinvio al giudizio, giacché soltanto per questa ipotesi può valere il principio desumibile da S.U. 28 ottobre 1998, Barbagallo e da C. cost. n. 265 del 2004 e ivi richiamate che da un comportamento negligente del Pubblico ministero non può derivare pregiudizio per le garanzie dell'imputato).
Nè una volta che la fase delle questioni preliminari s'è esaurita, la preclusione viene meno a causa della rinnovazione del dibattimento determinata dalla mutata composizione del Collegio, giacché il principio dell'immutabilità del giudice, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità tra colui che emette la decisione e chi ha presieduto alla raccolta delle prove e alla relativa discussione, impone la rinnovazione della fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non rende affatto invalida la fase degli atti introduttivi celebrata dinanzi al Collegio diversamente composto e conclusasi con la dichiarazione di apertura del dibattimento vero e proprio (tra molte: Sez. 3, n. 8537 del 07/05/1998 Rv. 211531, Di Leo;
Sez. 3, n. 8537 del 07/05/1998 Rv. 211531, Silvestri;
Sez. 6, n. 4916 del 03/12/2003 Rv. 229507, Mele;
cantra, apparentemente, Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, De Mita, fondata però su diverse rationes diecidendi).
4. Soprattutto, però, deve ricordarsi che una ragione di connessione che riguarda soltanto un imputato, non può determinare lo spostamento della competenza, ne' per materia ne' per territorio, anche per gli altri imputati o in relazione a capi diversi e non connessi.
Il principio che regola la determinazione della competenza è difatti che i criteri di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) operano solo se l'episodio in continuazione o teleologicamente collegato riguarda lo stesso o, se sono più d'uno i concorrenti, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 1, n. 950 del 23.3.1987; Sez. 1, 6.6.1996, Bragagnolo;
Sez. 1, n. 1495 del 2.12.1998; Sez. 4, n. 1999 del 12.8.1996; Sez. 1, n. 3357 in data 8.6.1998; Sez. 3, 30.7.1993, Bernardini Sez. 3, n. 2731 del 26.11.1999; Sez. 1, n. 6226 del 12.11.1999; Sez. 1, n. 19537 del 12.3.2003; Sez. 6, n. 42989 del 2.10.2003; Sez. 1, n. 37156 del 16.6.2004; Sez. 4, n. 11963 del 7.11.2006; Sez. 4, n. 10122 del 17.1.2006). Di conseguenza quando più fatti commessi in concorso con soggetti differenti sono contestati a diversi imputati, per ognuno di loro dovrà procedersi alla individuazione del giudice competente per materia e territorio facendosi riferimento agli episodi a lui contestati secondo i criteri dettati, nell'ordine, dall'art. 8 c.p.p., art. 9 c.p.p., comma 1 e art. 16 c.p.p. e solo in caso d'impossibilità d'individuare in base a tali criteri il giudice naturale in relazione al luogo in cui è stato realizzato (anche in parte) il delitto più grave o dotato di forza attrattiva (come nell'ipotesi di reato di competenza distrettuale ex art. 51 c.p.p., comma 1 bis) o, gradatamente, il meno grave, potrà procedersi secondo i criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3. 5. A tale principio non risultano però essersi attenuti i giudici del merito, e non soltanto la Corte d'assise di NT RI PU VE (che s'è dichiarata incompetente in relazione ai reati ascritti a tutti gli imputati per una ragione che poteva al più riguardare il solo EN), quanto, ancor prima, il Tribunale di Latina nella sentenza 10.1.2000. Dopo che con sentenza 28.6.1999 questa Corte aveva dichiarato, limitatamente alla posizione dello ON, la competenza, per ragioni di connessione della Corte d'assise di NT RI PU VE, risultando lo ON imputato non solo dei reati per i quali si procedeva nel procedimento in esame ma anche, in concorso con altri, dei connessi omicidi commessi nel territorio di NT RI PU VE, il Tribunale di Latina, ritenendo impropriamente estensibile la determinazione della competenza effettuata dalla Cassazione con riguardo, si ripete, alla posizione del solo ON, ai coimputati, ha dichiarato la propria incompetenza anche in relazione alle posizioni di EN TO, LD AT, MA LD, SA LL, TO OR.
A ragione il Tribunale ha ritenuto che doveva ritenersi sussistente la connessione anche tra le estorsioni a carico di EN, LD AT e LD MA, LL e OR, e l'associazione di tipo mafioso per la quale procedeva, a carico dello ON e di altri imputati, la Corte d'assise di NT RI PU VE, perché questa coincideva con quella contestata nel suo procedimento.
Ha tuttavia omesso di considerare, come immediatamente ed esattamente ha denunziato la difesa degli imputati (cfr. sent. Corte d'assise di NT RI PU VE, pagina 4), che a EN, LD AT e LD MA, LL e OR non erano contestati omicidi o altri fatti più gravi delle estorsioni pluriaggravate commesse nel territorio di Latina e che essendo questi i reati di maggiore gravità, di competenza distrettuale ma non della Corte d'assise, posti a carico di tali imputati, per la loro posizione la competenza restava del Tribunale di Latina: secondo quanto aveva d'altro canto stabilito questa Corte con la sentenza del 23.6.1998. 7. Conclusivamente, dopo tanti passaggi di una vicenda divenuta inutilmente complicata, non resta che dichiarare che la competenza è del Tribunale di Latina, dinanzi al quale gli imputati erano stati già ritualmente rinviati a giudizio nell'anno 2000, e che perciò gli atti vanno restituiti direttamente a tale Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009