Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo eletto dall'imputato, considerato l'onere incombente su quest'ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell'iniziale elezione di domicilio. (Fattispecie in cui la S.C. ha precisato che non è necessario il previo doppio accesso dell'ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, prescritto unicamente dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. per la prima notificazione all'imputato non detenuto quando il destinatario è reperibile nel luogo della notificazione ma le persone indicate nel comma primo di detto articolo mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere l'atto).
Commentari • 5
- 1. Offende una persona assente durante una intervista televisiva: non è ingiuria ma diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi". Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: può rilevare anche la violazione di norme contenute in regolamentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima A seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera dell' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modif., nella l.11 settembre 2020, n. 120 , ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/02/2021, n.33240 RITENUTO IN FATTO 1. La …
Leggi di più… - 3. Rescissione del giudicato per assenti, non contumaci (Cass. 18624/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2023
La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente: per questi ultimi non può profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato il giudizio di responsabilità nei riguardi di D.P. Patrizia per il reato di abuso d'ufficio. D.P., in qualità di dirigente del settore politiche sociali del Comune di L'Aquila, commettendo atti fraudolenti - in violazione dell'art. 7 d.lgs. 165 del 2001 e dell'art. 45 del regolamento degli Uffici e Servizi del Comune in merito ai titoli di studio richiesti - omettendo di astenersi dal predisporre il bando di gara e dal presiedere la relativa commissione esaminatrice di valutazione dei curricula pervenuti, avrebbe, con affermazioni generiche e non verificabili, dichiarato vincitrice del concorso sua nipote, S. Alice Maria …
Leggi di più… - 5. Quando può essere integrata l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 12909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12909 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
129 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..97 Luca Ramacci - Presidente - Enrico Manzon CC 20/1/2016- Gastone Andreazza R.G.N. 14975/2015 Giovanni Liberati -Relatore - Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente L 31 MAR 2016 SENTENZA ILOMCELLIERE LuandMariani sul ricorso proposto da NT ET, nata a Giugliano in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/7/2014 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 luglio 2014 il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza del 22 dicembre 2009 del medesimo Tribunale, di condanna di ET NT alla pena di mesi due e giorni 20 di arresto per illeciti edilizi, avanzata dalla NT in ragione della omessa notificazione dell'estratto contumaciale presso il domicilio dalla stessa eletto. : Ha osservato al riguardo il Tribunale che la NT il 21 dicembre 2006 aveva eletto domicilio per le notifiche in Giugliano in Campania, alla via Antica Giardini 30 scala B, laddove le era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., mentre il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante consegna al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta irreperibilità della NT presso il domicilio eletto. A seguito della omessa notificazione alla medesima NT dell'estratto contumaciale, per irreperibilità della destinataria presso il domicilio eletto, nuova notificazione di tale estratto era stata eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Sono state, pertanto, rigettate le istanze di sospensione dell'esecuzione e rimessione in termini per proporre impugnazione, stante la regolarità di dette notificazioni.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la NT, mediante il suo difensore, per violazione di legge, lamentando l'irregolarità della notificazione dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto, a seguito del cui esito negativo la notificazione era stata eseguita mediante consegna al difensore, non essendo stato eseguito il prescritto doppio accesso presso tale domicilio.
3. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sulla base del rilievo che l'ufficiale giudiziario aveva accertato l'irreperibilità della ricorrente presso il domicilio eletto sia in occasione della notificazione del decreto di citazione sia in occasione della notificazione dell'estratto contumaciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente lamenta l'irregolarità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Napoli del 22/12/2009, in quanto eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l'impossibilità di eseguirla al domicilio dalla stessa eletto, non essendo stato eseguito il prescritto doppio accesso da parte dell'ufficiale giudiziario in tale luogo. La disposizione di cui la ricorrente prospetta la violazione stabilisce, con riferimento al domicilio dichiarato o eletto, che "Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite al difensore". Questa Corte ha al riguardo da tempo chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere 2 Eliberar integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio resa all'avvio della vicenda processuale (così Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502; conf. Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013, Imbastari, Rv. 254422; Sez. 1, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059). Il doppio accesso da parte dell'ufficiale per eseguire la notificazione presso il domicilio eletto, di cui la ricorrente lamenta l'omissione, è prescritta solamente dall'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., per la prima notificazione all'imputato non detenuto, allorquando il destinatario dell'atto risulti reperibile nel luogo in cui sia stata tentata la notificazione ma manchino o non siano idonee o si rifiutino di ricevere l'atto le persone indicate nel comma 1 della medesima disposizione, e non anche nella diversa ipotesi (quale quella in esame) nella quale il destinatario della notificazione sia risultato non reperibile al domicilio dichiarato o eletto, che rende legittima lìesecuzione della notificazione, a seguito della impossibilità accertata dall'ufficiale giudiziario di eseguirla presso il domicilio eletto, mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò comporta la manifesta infondatezza della doglianza, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/1/2016 Il President1 Presidente Il Consigliere estensore Luca Ramacer Giovanni Liberati Eliberali 3 12 OERE Luknd Wartuni