Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 12909
CASS
Sentenza 20 gennaio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo eletto dall'imputato, considerato l'onere incombente su quest'ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell'iniziale elezione di domicilio. (Fattispecie in cui la S.C. ha precisato che non è necessario il previo doppio accesso dell'ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, prescritto unicamente dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. per la prima notificazione all'imputato non detenuto quando il destinatario è reperibile nel luogo della notificazione ma le persone indicate nel comma primo di detto articolo mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere l'atto).

Commentari5

  • 1Offende una persona assente durante una intervista televisiva: non è ingiuria ma diffamazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi". Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di …

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  • 2Abuso d'ufficio: può rilevare anche la violazione di norme contenute in regolamenti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023

    La massima A seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera dell' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modif., nella l.11 settembre 2020, n. 120 , ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/02/2021, n.33240 RITENUTO IN FATTO 1. La …

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  • 3Rescissione del giudicato per assenti, non contumaci (Cass. 18624/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2023

    La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente: per questi ultimi non può profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 settembre 2021

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato il giudizio di responsabilità nei riguardi di D.P. Patrizia per il reato di abuso d'ufficio. D.P., in qualità di dirigente del settore politiche sociali del Comune di L'Aquila, commettendo atti fraudolenti - in violazione dell'art. 7 d.lgs. 165 del 2001 e dell'art. 45 del regolamento degli Uffici e Servizi del Comune in merito ai titoli di studio richiesti - omettendo di astenersi dal predisporre il bando di gara e dal presiedere la relativa commissione esaminatrice di valutazione dei curricula pervenuti, avrebbe, con affermazioni generiche e non verificabili, dichiarato vincitrice del concorso sua nipote, S. Alice Maria …

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 12909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12909
Data del deposito : 20 gennaio 2016

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