Art. 58. Uffici del pubblico ministero 1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e' composta:
a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta:
a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta:
a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.