Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento "invito domino", che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima.
Commentari • 6
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La V Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 18968 udienza 18/01/2017 – deposito del 20/04/2017) ha affermato che è configurabile il reato di furto commesso con mezzo fraudolento e non quello di truffa quando il soggetto indotto in errore è diverso dal soggetto che subisce il danno, atteso che nel reato di truffa l'atto di disposizione patrimoniale, da cui deriva il pregiudizio economico, non può essere compiuto dal terzo, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo danneggiato. Il ricorso assegnato alla Suprema Corte origina dalla condotta tenuta dell'imputato che, quale funzionario di Banca, prelevava delle somme di denaro …
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 234
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 33012/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MO, nato a [...] il [...];
ED RI PP, nato a [...] il giorno 11.6.1968;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione 3^ penale, in data 23.4.2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. FEBBRARO PP, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore avv. De Salvo Placido che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.6.2003, il G.U.P. del Tribunale di Treviso, fra l'altro, dichiarò ED RI PP e US MO responsabili dei reati di ricettazione e rapina impropria, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche, ritenuta quanto al delitto di rapina l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. equivalenti all'aggravante per la rapina impropria, con la diminuente per il rito, - condannò:
US alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e Euro 800,00 di multa;
ED alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, entrambi al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Il coimputato ET LU fu assolto per non aver commesso il fatto.
Avverso tale pronunzia gli imputati condannati proposero gravame ma la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 23.4.2004, confermò la decisione di primo grado.
Ad avviso dei giudici di merito MO US, in compagnia di altre persone fra le quali ED che guidava un'autovettura con targhe non proprie e compendio di furto, si era presentato presso l'esercizio di AS Denis, chiedendo di provare una motocicletta, mostrandosi interessato all'acquisito e fuggiva con il mezzo. Gli altri soggetti si accingevano ad allontanarsi a bordo dell'auto allorché AS si buttò sul cofano del veicolo ma con accelerazioni e frenate il conducente cercava di farlo cadere. Ricorrono per cassazione il difensore di US e ED. Il difensore di US deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità di US in relazione ai delitti di ricettazione di cui ai capi a) e b) in quanto in sentenza si indicano circostanze che proverebbero che ED era l'autore dei furti delle targhe e dell'auto, sicché, essendovi un accordo tra ED e US, quest'ultimo avrebbe, se mai, essere condannato per furto;
2. mancata correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in relazione al capo c) in quanto mentre nell'imputazione si afferma che l'imputato sarebbe salito improvvisamente sulla moto, mentre nella sentenza di appello si sostiene che si sarebbe allontanato in violazione degli accordi con la persona offesa;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la condotta ascritta a US integrerebbe l'appropriazione indebita e non il furto, sicché non potrebbe integrare la rapina impropria;
4. violazione di legge in quanto erroneamente sarebbe stata ritenuta la circostanza aggravante della violenza commessa da più persone riunite, nonostante fosse stato assolto il coimputato FE ed in nessun momento della rapina vi fosse la simultanea presenza di ED e US.
ED deduce:
1. violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p., comma 2 in quanto nella fattispecie non sarebbe avvenuta alcuna sottrazione antecedente l'uso di violenza, ma la motocicletta sarebbe stata consegnata spontaneamente dalla persona offesa AS a US;
si sarebbe pertanto in presenza di una fattispecie diversa in quanto AS, una volta consegnato il motociclo a US autorizzandolo ad utilizzarlo aveva perso il controllo sul bene;
2. travisamento dei fatti in quanto la Corte d'appello sembra ritenere che US e l'autovettura siano partiti contemporaneamente, mentre AS si sarebbe intrattenuto a parlare con gli occupanti dell'auto mentre US provava la moto, e si è attivato solo quando costoro sono partiti;
3. carenza di motivazione in ordine al rapporto di immediatezza tra la sottrazione ed il comportamento violento, pur espressamente dedotto nei motivi di appello.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US è inammissibile in quanto non dedotto in appello.
Infatti, nei motivi di appello era stata lamentata solo l'estraneità di US alla ricettazione del veicolo e la mancata consapevolezza della provenienza delittuosa dell'auto, ma non era stato dedotto il concorso di US nel furto.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US è manifestamente infondato.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza - che è espressione della necessità, ribadita dall'art. 6, punto 3, lett. A) della convenzione europea dei diritti dell'uomo, di garantire, in un "processo giusto", il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - Occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell'imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 8328 del 22.3.1982 dep. 28.9.1982 rv 155229 nella specie, contestato il delitto di omicidio volontario consumato, è stato ritenuto quello di tentato omicidio, e la cassazione ha ritenuto che non vi sia stata immutazione del fatto, v. Mass n. 149140; n. 148470; n. 148029; n. 147852; n. 146925; n. 146913; n. 146684; n. 146552; n. 145163; n. 145098, e vedi inoltre, parere commissione europ., dir. Uomo, ric. NE e. Austria, ann. 3, p. 323).
Nel caso in esame l'imputato ha potuto validamente svolgere le sue difese essendo chiari i termini generali della vicenda. Il primo motivo di ricorso di ED ed il terzo motivo proposto nell'interesse di US sono manifestamente infondati. Nel caso in esame non si è in presenza di un inadempimento contrattuale o di una truffa, ma di un furto realizzato con il mezzo fraudolento di chiedere di provare il mezzo per poi fuggire con lo stesso.
Infatti questa Corte ha affermato che il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nello impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. (V. Cass. Sez. 2^ sent. n. 10923 del 22.3.1983 dep. 17.12.1983 rv 161783).
In base a tale principio è stato ritenuto, ad esempio, che costituisce furto, aggravato dal mezzo fraudolento, il rifornirsi di benzina ad un distributore pubblico e allontanarsi prontamente senza corrispondere il prezzo (Cass. Sez. 2^ sent. n. 1698 del 31.10.1975 dep.
7.2.1976 rv 132228) e che è qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione (Cass. Sez. 5^ sent. n. 10211 del 15.2.2007 dep.
9.3.2007 rv 235847). Nella specie, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, uno dei coimputati si era fatto consegnare la motocicletta con il pretesto di provarla, fuggendo a bordo della stessa, così sottraendola con mezzo fraudolento.
Il coimputato, per conseguire l'impunità, dopo l'allontanamento del complice, si era dato alla fuga per conseguire l'impunità, usando la violenza consistita nel cercare di far cadere la persona offesa che cercava di fermarlo.
Tale condotta integra il delitto di rapina impropria. Il secondo ed il terzo motivo proposti da ED sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti perché deducono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Quanto al fatto che non sarebbe stata data risposta allo specifico motivo di appello relativo alla mancanza di immediatezza, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. da ultimo Cass. Sez. 4^ sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220. Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato).
Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di US è fondato.
Escluso il concorso nel reato di FE e poiché al momento della violenza US, secondo i giudici di merito, era già fuggito con la moto, avrebbe dovuto essere esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non risultando che la violenza sia stata posta in essere da più persone riunite. L'accoglimento del motivo dispiega i suoi effetti anche nei confronti di ED, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di US e ED limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della rapina e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena.
Diviene irrevocabile l'affermazione di responsabilità di US e ED per i reati a loro ascritti, esclusa la menzionata aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante della rapina e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009