Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 29187
CASS
Sentenza 19 giugno 2007

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In tema di competenza territoriale, la regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, cod. pen. trova applicazione esclusivamente quando nel territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi in caso contrario fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata. (Fattispecie in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del committente di un trasporto dall'Olanda di droga, mai giunta nel territorio nazionale per l'avvenuto arresto dei "corrieri" in Svizzera. In accordo con il principio in massima, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto la condotta di istigazione degli stessi "corrieri"consumata nel territorio nazionale, ancorchè sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, non essenziale alla realizzazione del fatto tipico e conseguentemente ha individuato nel luogo di residenza, dimora o domicilio dello stesso imputato il criterio di attribuzione della competenza in concreto applicabile).

In tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata dal pubblico ministero.

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  • 1Maresciallo pretende interruzione di atto di PG: quale giurisdizione? (Cass. 18621/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 29187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29187
Data del deposito : 19 giugno 2007

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