Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 2
In tema di competenza territoriale, la regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, cod. pen. trova applicazione esclusivamente quando nel territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi in caso contrario fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata. (Fattispecie in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del committente di un trasporto dall'Olanda di droga, mai giunta nel territorio nazionale per l'avvenuto arresto dei "corrieri" in Svizzera. In accordo con il principio in massima, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto la condotta di istigazione degli stessi "corrieri"consumata nel territorio nazionale, ancorchè sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, non essenziale alla realizzazione del fatto tipico e conseguentemente ha individuato nel luogo di residenza, dimora o domicilio dello stesso imputato il criterio di attribuzione della competenza in concreto applicabile).
In tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Maresciallo pretende interruzione di atto di PG: quale giurisdizione? (Cass. 18621/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 29187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29187 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/06/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 982
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di PA EZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 11 novembre 2005 dalla Corte di appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Annamaria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. VOENA Giovanni Paolo del foro di Torino in sostituzione dell'avv. Manuele CIAPPI di Prato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna di EZ PA per il reato continuato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, per avere:
- in concorso con FR AG, SA AP e ER IM, illegalmente detenuto 3,6 chilogrammi di cocaina, fatto "commesso in ON il 6 maggio 2003 ed accertato in Svizzera il 14 maggio 2003" (capo B);
- in concorso con il predetto AG, dato incarico ad CC DR e RI TT di trasportare e consegnare agli acquirenti, in due diverse occasioni nel novembre 2003 in Montopoli, rispettivamente 500 grammi e 1,1 chilogrammi di cocaina (capo C);
- in concorso con AG, venduto, in quattro occasioni, nell'ottobre e novembre 2003, in Montopoli, per il tramite di CC e della TT, a TO BA e ad IN AJ 300 - 400 grammi di cocaina per volta (capo D).
1.1 In relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione, la Corte spiegava che il 14 maggio 2003 SA AP e ER IM, provenienti dall'OLANDA e diretti a PONTEDERA a bordo di un camper, erano stati sottoposti a controlli, al momento del transito alla frontiera del Gran San Bernardo (versante elvetico), e trovati in possesso del quantitativo di cocaina sopra indicato. All'autorità elvetica che lì giudicava AP aveva spiegato di essere partito da ON, insieme alla ER S., per recarsi ad Amsterdam e prendere in consegna la partita di cocaina da introdurre in ITALIA.
I committenti dell'operazione di trasporto erano FR AG, detto LF, e EZ PA, detto Gimmi, entrambi residenti in ON. AP aveva spiegato che dall'estate 2001 aveva cominciato ad acquistare cocaina per uso personale dall'AG A.. Con il passare del tempo era divenuto suo debitore di 3.000,00 Euro e, per questa ragione, si era lasciato coinvolgere nell'illecito trasporto.
Ad Amsterdam AG A. aveva acquistato cocaina per il corrispettivo di 25.000,00 Euro e gliela aveva consegnata per il trasporto in Italia.
Come era stato prestabilito a ON, fin dal 6 maggio 2003, la:
cocaina era destinata a GE PA, zio dell'AG.
1.2. Sulla questione di competenza territoriale, oggetto di specifico motivo di appello, la Corte rilevava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c.p.p., comma 1, che il primo e più grave reato commesso era quello di cui al citato capo B) dell'imputazione. Parte dell'azione si era certamente svolta in Italia;
più esattamente, l'accordo tra AG A. e PA G. da una parte, il corriere AP A. dall'altra, era stato concluso a ON il 6 maggio 2003, con specificazione dei dettagli dell'operazione. La competenza territoriale apparteneva pertanto - secondo la Corte distrettuale - all'autorità giudiziaria pisana.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente torna sulla questione di competenza territoriale. Competente era, a suo avviso, il Tribunale di Torino, non quello di Pisa.
In proposito osserva:
- che l'iter criminis si era svolto parte in Italia, parte in territorio estero;
- che si imponeva, pertanto, il riferimento all'art. 10 c.p.p., comma 3, secondo il quale "se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli art. 8 e 9 c.p.p.". - che la detenzione illegale di sostanze stupefacenti (reato contestato all'imputato) è reato permanente, sicché la competenza territoriale, a norma dell'art. 8 c.p.p., comma 3, appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione;
- che il luogo di inizio della permanenza era da individuarsi in Amsterdam;
- che, peraltro, se è situato all'estero, il luogo di inizio della permanenza non può fungere da criterio di individuazione del giudice competente;
- che, in tal caso, la competenza va determinata secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione;
- che l'ultimo luogo del territorio nazionale in cui era avvenuta una parte dell'azione doveva individuarsi nel valico del Frejus (Bardonecchia) attraverso il quale AP e la ER S. erano usciti dall'Italia;
- che, pertanto, competente per territorio era il Tribunale di Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. La competenza territoriale appartiene all'autorità giudiziaria pisana.
Non però per le ragioni sviluppate nella sentenza impugnata (v. supra 1.2), che riecheggiano un precedente di questa Sezione (Cass. 4, 14 gennaio 2005, Agosti, RV 231144) relativo, peraltro, a vicenda avente diverse caratteristiche fattuali.
Non rileva, invero, che a ON (quindi nel territorio dell'autorità giudiziaria pisana) i concorrenti abbiano concluso l'accordo e pianificato l'operazione di acquisto - importazione, distribuendosi i compiti poiché dette attività rappresentano segmenti del reato in itinere e perdono rilievo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, nel momento in cui il reato medesimo perviene alla consumazione.
3.2. La questione proposta deve essere valutata con riguardo al reato di cui si è detto finora, che è il primo, in ordine cronologico, tra i reati contestati all'imputato.
La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene, invero, in caso di pari gravità dei reati, al giudice competente per il primo reato (art. 16 c.p.p., comma 1).
3.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 3, 9 novembre 1990, Aponte, RV 185960), la questione va affrontata facendo riferimento all'imputazione formulata dal pubblico ministero. Nella specie all'imputato è stato contestato il delitto di illegale detenzione della cocaina.
Detto reato è stato commesso soltanto in parte nel territorio dello Stato, nel senso che parte dell'azione dei concorrenti (ad esempio, l'attività di istigazione del PA G., nonché, in genere, la pianificazione dell'operazione di acquisto - importazione) è ivi avvenuta (è sufficiente - come è noto - che sia avvenuta nel territorio dello Stato una minima parte dell'azione o dell'omissione, pur se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo: cfr. tra le altre Cass. 6^, 6 maggio 2003, Viti, RV 225966; Cass. 6^, 10 aprile 2003, Dattilo, RV 225486). Quando il reato è commesso in parte all'estero, la competenza per territorio è determinata - come previsto dall'art. 10 c.p.p., comma 3, - a norma degli artt. 8 e 9 c.p.p..
Orbene, atteso che la detenzione illegale di sostanze stupefacenti è reato permanente, la competenza territoriale appartiene, a norma dell'art. 8 c.p.p., comma 3, al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
Poiché, tuttavia, il luogo di inizio della permanenza non può fungere da criterio di individuazione del giudice competente se, come nel caso in esame, è situato all'estero (cfr. Cass. 6, 17 dicembre 1993, Murdocca, RV 197365), è necessario ricorrere alle regole suppletive dell'art. 9 c.p.p.. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il criterio di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, secondo il quale è competente il giudice dell'ultimo luogo del territorio nazionale in cui è avvenuta una parte di condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie (cfr. Cass. 1, 16 aprile 1993, confl. comp. in c. Morra, RV 194371), non può trovare applicazione nel caso di specie perché l'azione tipica del reato addebitato all'imputato, vale a dire la detenzione, è iniziata e cessata all'estero (rispettivamente in Olanda ed in Svizzera).
È inevitabile, pertanto, ricorrere alla regola suppletiva di cui al citato art. 9 c.p.p., comma 2 alla stregua del quale "se non è noto" e, a maggior ragione se non è individuabile in territorio nazionale "il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato". Luoghi situati in ON (autorità giudiziaria pisana), dove d'altra parte è stata realizzata l'istigazione da parte dell'imputato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007