Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all'esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2017, n. 53632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53632 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
53632-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica dell'11/07/2017 Registro generale n. 38444/2016 (n. 4) Sentenza n. 754/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Antonella Mazzei Presidente Dott. Stefano Aprile Dott. Raffaello Magi Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. ON Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) TO VI, nato l'[...]; 2) AS AN, nato il [...]; 3) AS ES, nato il [...]; 4) BE GI, nato il [...]; 5) SI AE, nato il [...]; 6) SI HE, nato il [...]; 7) MO AC, nato il [...]; 8) ON ER, nato il [...]; 9) D'ND HE, nato il [...]; 10) Di BE SI, nato l'[...]; 11) FA ON, nato il [...]; 12) TO OV, nato il [...]; 13) AT AN, nato il [...]; 14) MI ES, nato il [...]; 15) BO ES, nato il [...]; 16) ZZ DO, nato il [...]; 17) OL ES, nato il [...]; 18) ER DO, nato il [...]; 19) IB ES, nato il [...]; 20) AU ES, nato il [...]; 21) AU HE, nato il [...]; 22) AU IC (1984), nato il [...]; 23) AU IC (1970), nato il [...]; 24) PP ES, nato l'[...]; 25) PP TT, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 1013/2015 emessa il 29/01/2016 dalla Corte di appello di Lecce;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. OV Di Leo, che ha concluso: per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati VI TO, AN AS, ES AS, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, OV TO, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, ES IB, ES AU, HE AU e IC AU (classe 1984); per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati AN AT, DO ER e IC AU (classe 1970); per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di ON FA;
per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, emessa nei confronti dell'imputato ON FA;
per il rigetto, nel resto, del ricorso proposto dallo stesso imputato;
Uditi per i ricorrenti i seguenti difensori: l'avv. Salvatore Maggio per gli imputati VI TO, ES AS, GI BE, HE SI, SI Di BE, OV TO, DO ZZ, DO ER, IC AU (classe 1970), ES PP e TT PP;
l'avv. AE Vitale per gli imputati AN AT, ES IB e ES AU;
l'avv. Sabrina Sbiroli per l'imputato ES BO;
l'avv. ZO Sapia per l'imputato ES OL;
l'avv. IC Cervellera per gli imputati HE AU e IC AU (classe 1984); l'avv. Raffaele Miserere per l'imputato IC AU (classe 1970); RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 02/12/2014 il G.U.P. del Tribunale di Lecce, procedendo con rito abbreviato, giudicava, per quanto di interesse ai presenti fini, gli imputati VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP.
1.1. Con la sentenza di primo grado, innanzitutto, venivano emesse le seguenti statuizioni processuali di condanna. L'imputato VI TO veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo A.m e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 6.000,00 euro di multa. L'imputato AN AS veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti - all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 veniva condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione. L'imputato ES AS veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per quello di cui al capo L.h. unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione. L'imputato GI BE veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo L.d. e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 6.000,00 euro di multa. L'imputato AE SI veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo F.g. qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e, applicato l'aumento per la recidiva, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e 1.000,00 euro di multa. L'imputato HE SI veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di reato di cui al capo A.d. e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti - all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva condannato alla pena di anni dieci, mesi cinque e giorni venti di reclusione. 3 L'imputato AC MO veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo F.f. e condannato alla pena di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione. L'imputato ER ON veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di reato di cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla contestata recidiva - veniva condannato alla pena di anni dodici di reclusione. L'imputato HE D'ND veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo K.z. e condannato alla pena di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione e 4.400,00 euro di multa. L'imputato SI Di BE veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.g. e, disposto l'aumento per la contestata recidiva, veniva condannato alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e 6.940,00 euro di multa. L'imputato ON FA veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per quelli di cui ai capi C.m. ed E.a., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva condannato alla pena di anni dodici di reclusione. L'imputato OV TO veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla contestata recidiva veniva condannato alla pena di anni quattordici e mesi due di reclusione. L'imputato AN AT veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per quello di cui al capo A.b., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e -concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla contestata recidiva veniva condannato alla - pena di anni quindici e giorni venti di reclusione. L'imputato ES MI veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo A.c. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti -alle contestate aggravanti e alla recidiva veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione. L'imputato ES BO veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva condannato alla pena di anni sette e giorni venti di reclusione. L'imputato DO ZZ veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per quello di cui ai capi C.m. ed E.a., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 veniva condannato alla pena di anni - undici di reclusione. L'imputato ES OL veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. е concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti - all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla veniva condannato alla pena di anni sedici, mesi due econtestata recidiva giorni venti di reclusione. L'imputato DO ER veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle - contestate aggravanti e alla recidiva - veniva condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione. L'imputato ES IB veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo K.z. e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 4.400,00 euro di multa. L'imputato ES AU veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al capo F.h bis., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e - concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva veniva condannato alla pena di anni sette e giorni - venti di reclusione. L'imputato HE AU veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per l'ipotesi delittuosa di cui al capo H.a., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo K.z. e condannato alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione e 4.200,00 euro di multa. L'imputato IC AU (1984) veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, fatta eccezione per quello di cui al capo F.p., unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e concesse le - attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva - veniva condannato alla pena di anni nove, mesi quattro e giorni venti di reclusione. L'imputato IC AU (1970), veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi delittuosa di cui al capo A.d. e - concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva veniva - condannato alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione. Gli imputati ES PP e TT PP venivano riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto al capo L.b. e condannati alla pena di anni due di reclusione e 6.000,00 euro di multa;
la pena detentiva irrogata veniva sottoposta alla sospensione condizionale. Tutti i predetti imputati venivano ulteriormente condannati alle pene accessorie e al pagamento delle spese processuali.
1.2. Con la sentenza di primo grado, inoltre, venivano emesse le seguenti pronunce di assoluzione. L'imputato ES AS veniva assolto dal reato ascrittogli al capo L.h. per non aver commesso il fatto. L'imputato AE SI veniva assolto dal reato ascrittogli al capo A.d. per non aver commesso il fatto. L'imputato AN AT veniva assolto dal reato ascrittogli al capo A.b. perché il fatto non sussiste. L'imputato DO ZZ veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi C.m. ed E.a. per non aver commesso il fatto. L'imputato ES AU veniva assolto dal reato ascrittogli al capo F.h bis. per non aver commesso il fatto. L'imputato HE AU veniva assolto dal reato ascrittogli al capo H.a. per non aver commesso il fatto. L'imputato ES PP veniva assolto dal reato ascrittogli al capo A.d. per non aver commesso il fatto. Infine, l'imputato TT PP veniva assolto dal reato ascrittogli al capo A.d. per non aver commesso il fatto.
2. Con sentenza emessa il 29/01/2016 la Corte di appello di Lecce, decidendo sull'impugnazione proposta dagli imputati VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, 6 ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP, in riforma della decisione appellata, emetteva le seguenti statuizioni processuali.
2.1. La Corte di appello di Lecce, innanzitutto, riconosciute le attenuanti generiche agli imputati VI TO, GI BE, AE SI e SI Di BE per le quali formulava un giudizio di equivalenza in relazione alla - contestata recidiva nonché per gli imputati ES PP e TT PP riduceva agli appellanti il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini. La pena irrogata all'imputato VI TO veniva ridotta a due anni e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato AN AS veniva ridotta a sette anni e due mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato ES AS veniva ridotta a quattro anni e sette mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato HE SI veniva ridotta a otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. La pena irrogata all'imputato GI BE veniva ridotta a due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato AE SI veniva ridotta a sei mesi e venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato ER ON veniva ridotta a dieci anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato SI Di BE veniva ridotta a due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 4.200,00 euro di multa;
nei confronti dello stesso Di BE veniva eliminata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La pena irrogata all'imputato HE D'AN veniva ridotta a due anni e venti giorni di reclusione e 4.400,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato OV TO veniva ridotta a dodici anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato DO ZZ veniva ridotta a otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. La pena irrogata all'imputato DO ER veniva ridotta a otto anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione. La pena irrogata all'imputato ES IB veniva ridotta a due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato HE AU veniva ridotta a due anni e venti giorni di reclusione e 4.200,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato IC AU (1984) veniva ridotta a otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. La pena irrogata all'imputato IC AU (1970), veniva rideterminata in sedici anni di reclusione. La pena irrogata agli imputati ES PP e TT PP veniva ridotta a un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Tutti i predetti appellanti venivano ulteriormente condannati alle spese processuali del grado di giudizio.
2.2. La Corte di appello di Lecce, inoltre, confermava la sentenza appellata nei confronti degli imputati AC MO, ON FA, AN AT, ES, MI, ES BO, ES IA e ES AU, condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali, relative al grado di giudizio.
2.3. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
3. Passando a considerare il merito delle sottostanti sentenze, divergenti sul piano del trattamento sanzionatorio irrogato agli odierni imputati, nei termini di cui si è detto, deve preliminarmente rilevarsi che tali provvedimenti decisori si fondano sugli esiti delle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza di TO, con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, il cui esito era riscontrato dai servizi di osservazione e dall'attività di videoripresa eseguita presso le zone individuate nell'aree del centro storico tarantino riconducibili al quartiere della "città vecchia" - nelle quali si svolgevano le condotte delittuose in contestazione. Le attività investigative consentivano di accertare l'esistenza di due sodalizi criminali, tra loro collegati ed egemonizzati dai vertici del clan AU di TO, operanti con le modalità descritte ai capi A.a. e A.d., ai quali gli imputati fornivano il loro apporto, variamente diversificato a seconda dei ruoli svolti da ciascuno degli affiliati di tali consorterie. La principale attività delinquenziale degli imputati era costituita dal traffico e dallo spaccio di hashish e cocaina, in relazione alle quale i vertici del clan AU - egemonizzato dai componenti della famiglia AU - predisponevano uomini, mezzi e strutture, necessari a garantire un approvvigionamento costante delle sostanze stupefacenti trafficate, rifornendo vaste aree del territorio tarantino e investendo in tale settore illecito cospicue somme. 8 3.1. Tanto premesso, occorre innanzitutto soffermarsi sulle attività delittuose riconducibili alla sfera di operatività del sodalizio criminale di cui al capo A.a., denominato clan AU di TO, contestato nel presente procedimento agli imputati AN AT, ES OL e IC AU (1970), detto "C. Secondo i Giudici di merito, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari aveva consentito di accertare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, denominato clan AU, attivo nella zona della "città vecchia" di TO e strutturato su base familiare. Tale consorteria, avvalendosi delle caratteristiche proprie delle organizzazioni mafiose, controllava il traffico di stupefacenti che si svolgeva nel centro urbano tarantino, imponendo la suddivisione delle zone di spaccio a soggetti dediti alla vendita al dettaglio e intervenendo, laddove necessario, per dirimere eventuali controversie insorte tra i singoli spacciatori, in relazione alle aree territoriali in cui veniva svolta tale attività di smercio. I vertici del clan AU, al contempo, ponevano in essere azioni finalizzate a imporre ad altri gruppi criminali operanti nel territorio di TO la loro egemonia nell'approvvigionamento e nella fornitura di hashish, arrivando a piegare le eventuali resistenze di singoli spacciatori con il ricorso a metodi violenti e l'uso delle armi di cui disponevano gli affiliati del gruppo;
disponibilità di armi che si riteneva dimostrata sulla base del sequestro eseguito dai militari della Guardia di Finanza di TO il 20/12/2010, presso l'abitazione dell'imputato DO ER. Nelle sottostanti sentenze, inoltre, si evidenziava che la consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia AU era sorta e si era progressivamente affermata all'esito di alcuni importanti procedimenti conseguenti a operazioni di polizia che avevano portato all'arresto di numerosi esponenti della criminalità organizzata tarantina, celebrati a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, richiamati nelle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato. Tra questi procedimenti, ai presenti fini, è sufficiente richiamare quelli convenzionalmente denominati "Orrilo", "Ellesponto" e "Cruise", all'esito dei quali venivano condannati i vertici delle consorterie mafiose tarantine dell'epoca, con la conseguente disarticolazione di tali sodalizi. eIn conseguenza di tali procedimenti e delle condanne che ne seguirono sfruttando la situazione di difficoltà organizzativa delle consorterie mafiose operanti nella zona della "città vecchia" - si era progressivamente affermato il sodalizio egemonizzato dai fratelli AU, la cui forza derivava dall'essere prevalentemente composto da persone legate da vincoli di parentela con i vertici del sodalizio. Il clan AU, quindi, assumeva progressivamente il controllo del 9 centro storico cittadino, assorbendo al suo interno pregiudicati locali, contigui ai sodalizi mafiosi decimati dalle iniziative giudiziarie che si sono richiamate, a conferma della crescente affermazione di tale consorteria sul territorio urbano tarantino.
3.2. Come si è detto, le attività di indagine consentivano di accertare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante con le modalità descritte al capo A.d., costituente una consorteria collegata al sodalizio mafioso di cui al capo A.a., espressione del potere di egemonia criminale ricoperto nell'area urbana della "città vecchia" dal clan AU. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel corso delle indagini preliminari, l'attenzione degli investigatori della Guardia di Finanza si concentrava sulle attività illecite poste in essere dai soggetti collegati al clan AU nelle immediate vicinanze di tre circoli ricreativi, ubicati nella via Duomo di TO, denominati "Circolo Arco Madonna del Pozzo", "Circolo Zio Carlo" e "Circolo Subway". In questo contesto investigativo, al fine di ottenere il monitoraggio continuo dei siti dove si svolgevano le attività illecite in questione, si procedeva alla collocazione di alcune videocamere in posizione strategica. Dalle immagini che se ne ricavavano emergeva un elevato numero di transazioni illecite, aventi per oggetto la cessione di sostanze stupefacenti, dalle quali derivava un consistente volume di affari illeciti, svolti nelle immediate vicinanze dei tre circoli sopra indicati. Le attività delittuose monitorate si svolgevano con modalità peculiari, attraverso la collaborazione di "vedette" che, tenuto conto della particolare conformazione urbanistica dei luoghi in discorso, fin da subito, era apparsa agli investigatori indispensabile alla concretizzazione delle singole operazioni di vendita e sintomatica di una gestione coordinata del mercato degli stupefacenti da parte del clan AU. Secondo i Giudici di merito, il sodalizio criminale di cui al capo A.d. era capeggiato dai fratelli PP AU e IC AU (1970), detto "C, la cui posizione egemonica all'interno della consorteria tarantina era emersa sin dall'episodio del ferimento di VI TO cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 del provvedimento impugnato che era stato eseguito perché la vittima aveva cercato di aggredire IC AU, dopo essere stato schiaffeggiato da quest'ultimo. Occorre, al contempo, evidenziare che, tra i due germani, secondo i Giudici di merito, il ruolo di primazia criminale era riconosciuto all'imputato PP AU, rispetto al quale il fratello IC AU (1970) assumeva una 10 posizione subordinata, pur se egemonica all'interno della consorteria che si sta considerando. Il ruolo egemonico svolto dall'imputato PP AU nella consorteria criminale di cui al capo A.d., tra l'altro, emergeva dalla conversazione intercorsa tra il fratello IC AU (1970) e ZO BL, richiamata a pagina della decisione censurata, nonché dalla conversazione intercettata tra SI TO, IG RE ed NU, alla quale ci si riferiva nello stesso passaggio motivazionale della sentenza. Quanto all'imputato IC AU (1970), detto "C, deve rilevarsi che il ricorrente gestiva il "Circolo Subway" e sovrintendeva al traffico di sostanze stupefacenti egemonizzato dal clan AU, avvalendosi della collaborazione degli imputati DO ER, AN AT e ES OL. Il AU, infine, sovrintendeva alla suddivisione dell'area urbana tarantina della "città vecchia" in diverse zone di spaccio;
di queste, alcune erano riservate alla sua diretta gestione, altre erano affidate alla cura di pregiudicati collegati dal sodalizio in questione, che corrispondevano un compenso che veniva versato nelle casse del clan AU.
3.3. Sulla Scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi sulla quale le sottostanti decisioni di merito appaiono pienamente convergenti e con le - precisazioni di cui si è detto in ordine al trattamento sanzionatorio applicato nei sottostanti giudizi - gli odierni imputati venivano condannati alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello gli imputati VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP, ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati, di cui occorre dare partitamente conto.
4.1. L'imputato VI TO, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 99 cod. pen., conseguente all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Lecce nell'applicare la disciplina della recidiva al ricorrente. Si deduceva, in proposito, l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato all'TO, quantificato in due anni e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, conseguente all'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., nel 11 determinare il quale la Corte di appello di Lecce non aveva tenuto conto che l'imputato non aveva precedenti legittimanti l'aumento di pena che gli era stato irrogato e che, nel presente procedimento, rispondeva di un unico, marginale, episodio delittuoso, riguardante la cessione di una partita di hashish. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.2. L'imputato AN AS, a mezzo dell'avv. Salvatore Di Fonzo, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che si riteneva incongruo alla luce del disvalore dei fatti delittuosi contestati. Si deduceva, in particolare, che il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, quantificato in sette anni e due mesi di reclusione, risultava eccessivo rispetto al modesto disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano ascritti, anche tenuto conto del fatto che il AS era un soggetto incensurato e non risultavano nei suoi confronti carichi pendenti. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.3. L'imputato ES AS, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto all'effettivo disvalore delle condotte delittuose ascritte al ricorrente e alla sua modesta caratura criminale. Si deduceva, al contempo, che il trattamento sanzionatorio applicato al AS, quantificato in quattro anni e sette mesi di reclusione, risultava eccessivo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, in ragione del fatto che l'imputato era incensurato e non risultavano nei suoi confronti carichi pendenti. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.4. L'imputato GI BE ricorreva personalmente per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, necessari alla configurazione dell'ipotesi di reato oggetto di contestazione. 12 Secondo la difesa del ricorrente, tali carenze motivazionali risultavano evidenti sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Lecce, che risultava svincolato dalle emergenze probatorie che dovevano ritenersi univocamente orientate in senso favorevole al BE, imponendone l'assoluzione. Né era possibile desumere la consistenza del compendio probatorio dalle conclusioni poste a fondamento della decisione impugnata, esplicitate a pagina 45, che risultavano contenute in appena poche righe. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.5. L'imputato AE SI ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati all'imputato e alla sua modesta caratura criminale. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale era resa evidente dal fatto che al SI, al capo F.g., si contestava un unico reato fine, con la conseguenza di dovere ritenere marginale la sua condotta delittuosa rispetto al contesto illecito oggetto di vaglio, imponendo l'ulteriore riduzione di pena richiesta nel giudizio di appello. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.6. L'imputato HE SI ricorreva per cassazione proponendo due differenti atti di impugnazione, di cui occorre dare distintamente conto.
4.6.1. Con il primo di tali atti, proposto a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati all'imputato e alla sua modesta caratura criminale. Si evidenziava, in proposito, che il trattamento sanzionatorio irrogato al SI, quantificato in otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, doveva ritenersi eccessivo rispetto al disvalore dei reati che gli venivano contestati, in ragione del fatto che l'anagrafe giudiziaria dell'imputato era gravata da precedenti penali di scarso rilievo, che rendevano evidente l'effettivo disvalore delle sue condotte illecite e la modesta caratura criminale del ricorrente, sui quali il Giudice di appello non si era soffermato in termini congrui. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 13 4.6.2. Con il secondo di tali atti di impugnazione, proposto personalmente dall'imputato HE SI, si richiamavano e ribadivano ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso depositato dall'avv. Maggio, deducendosi violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, sotto il profilo dei singoli aumenti di pena disposti dal Giudice di appello sulla pena base per il più grave reato di cui al capo A.d. Si ribadiva, in tal modo, che il provvedimento impugnato non aveva esplicitati i criteri con cui aveva quantificato gli aumenti di pena per la continuazione sulla pena base stabilità per il reato più grave di cui al capo A.d., quantificata in anni dieci di reclusione, rispetto ai quali la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo congruo rispetto alle risultanze processuali. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.7. L'imputato AC MO, a mezzo degli avvocati Fabrizio Lamanna e Mirko Porsia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore dei fatti delittuosi contestati al ricorrente e della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al modesto disvalore delle condotte delittuose contestate all'imputato. Si evidenziava, in proposito, che il trattamento sanzionatorio applicato al MO quantificato in anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione e - 4.600,00 euro di multa risultava eccessivo rispetto al disvalore dei fatti - delittuosi che gli venivano contestati, il cui modesto disvalore imponeva la concessione delle attenuanti generiche, che venivano rigettate dal Giudice di appello senza una verifica congrua delle emergenze processuali acquisite nei suoi confronti nei sottostanti giudizi di merito, tra le quali peculiare rilievo doveva essere attribuito alla sua condizione di soggetto incensurato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.8. L'imputato ER ON, a mezzo dell'avv. Fabrizio Lamanna, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e della 14 quantificazione del trattamento sanzionatorio conseguentemente applicato al ricorrente. Si evidenziava, al contempo, che il trattamento sanzionatorio applicato al ON, quantificato in dieci anni di reclusione, risultava eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, la cui modesta rilevanza imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e non già in regime di equivalenza, come peraltro richiesto dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello. Ne conseguiva che il giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte territoriale leccese risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze processuali acquisite nei confronti del ON. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.9. L'imputato HE D'ND, a mezzo dell'avv. Andrea Silvestre, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 163 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che veniva censurato sotto il profilo del mancato contenimento della pena entro il limite edittale dei due anni di reclusione, cui conseguiva la mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicatagli, che pure si imponeva sulla base delle risultanze processuali, alla luce della nuova formulazione dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. Il ricorrente, in particolare, sosteneva di essere un delinquente primario e lamentava che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche aveva impedito la concessione, a suo favore, del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e, perciò, frustrato la finalità rieducativa della pena, violando al contempo i principi di ragionevolezza ed eguaglianza. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.10. L'imputato SI Di BE ricorreva personalmente per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis e 132 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, pur espressamente richiesto nell'atto di appello. Si evidenziava, in proposito, che il trattamento sanzionatorio applicato al Di BE risultava eccessivo rispetto all'effettiva caratura criminale dell'imputato e al disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, la cui modesta entità 15 imponeva la concessione delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulla contestata recidiva, nei termini richiesti dalla difesa del ricorrente, sui quali si riscontrava una carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.11. L'imputato ON FA ricorreva personalmente per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e alla formulazione di un giudizio di colpevolezza dei confronti dell'imputato. Si evidenziava, in proposito, che nessuna analisi era stata compiuta dalla Corte territoriale in ordine alle modalità con cui si estrinsecavano le condotte delittuose del FA e all'arco temporale nel quale il suo comportamento si era concretizzato. Né tali elementi probatori potevano essere desunti dai fotogrammi - estratti dalle telecamere installate nei pressi dei "punti di spaccio" del centro cittadino tarantino posti a fondamento dei sottostanti giudizi di merito, atteso - che tali fonti di prova non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento del FA nelle attività criminose in contestazione, né permettevano di individuare quale fosse il suo ruolo nella consorteria di cui al capo A.d. Si evidenziava, al contempo, che mancava la prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, costituita dalla coscienza e dalla volontà di fare parte dell'associazione in contestazione e di attivarsi per la realizzazione del suo programma criminoso, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Ne conseguiva che, nel provvedimento censurato, non veniva compiuta alcuna ricostruzione del compendio probatorio acquisito, utile a distinguere la partecipazione del FA alla consorteria di cui al capo A.d. dalle singole ipotesi di spaccio contestategli, eventualmente rilevanti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza appena esaminata, si deduceva in vizio della motivazione della sentenza impugnata, collegato all'assenza grafica della motivazione, relativamente all'adesione del FA alla consorteria criminale contestatagli al capo A.d. 16 Il Giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto dare conto dei motivi di appello proposti dalla difesa del FA, pronunciandosi sulle censure sottoposte al suo vaglio, sulle quali non poteva esimersi dall'esprimersi, tenendo conto dell'atto d'impugnazione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.12. L'imputato OV TO, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati all'imputato e alla sua modesta caratura criminale. Si deduceva, in particolare, che il trattamento sanzionatorio applicato all'TO all'esito del giudizio di appello, quantificato in dodici anni di reclusione, doveva ritenersi eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente era incensurato e non risultavano nei suoi confronti carichi pendenti;
parametri, questi, che la Corte di appello di Lecce non aveva considerato, esplicitando il suo percorso argomentativo in appena poche righe, svincolate dalle emergenze processuali. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.13. L'imputato AN AT, a mezzo degli avvocati Salvatore Di Fonzo e AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 191, 192, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 81 e 416-bis cod. pen., con specifico riferimento all'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente al capo A.a., pur erroneamente indicata a pagina 1 del suo ricorso come capo A. Si deduceva, in particolare, che il provvedimento impugnato non si soffermava in termini congrui sugli elementi probatori indispensabili alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo erroneamente che il clan AU di TO possedesse quelle connotazioni operative necessarie alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al capo A.a. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretto collegamento con la doglianza appena esaminata, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 192, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 81 e 416-bis cod. pen., con specifico riferimento alla partecipazione del AT al sodalizio mafioso contestato al capo A.a. 17 Si deduceva, in particolare, che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.a., non essendosi individuate le attività illecite attraverso le quali si sarebbe concretizzata la partecipazione del AT al clan AU di TO e il ruolo svolto dal ricorrente in tale ambito associativo. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato di cui al capo A.d., non essendosi individuati i requisiti minimi indispensabili per consentire di ritenere esistente e operante la consorteria criminale in contestazione. Si deduceva, in proposito, che le emergenze processuali e le attività di captazione rivelavano contatti generici tra il AT e gli altri presunti sodali, peraltro riconducibili a episodi svincolati da un contesto associativo. Tali contatti, dunque, non possedevano quella tipicità indispensabile per la configurazione del reato associativo di cui al capo A.d., risultando finalizzati all'acquisto di sostanze stupefacenti per un utilizzo personale, estraneo all'attività di gestione del traffico illecito affermato dalla Corte di appello di Lecce in termini svincolati dalle emergenze probatorie. Ne discendeva che le condotte illecite contestate al AT, al più, potevano rilevare come episodiche attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, peraltro di lieve entità, che dovevano ritenersi inidonee a corroborare l'esistenza di una consorteria criminale assimilabile a quella prefigurata al capo A.d., rispetto alla quale le emergenze probatorie non consentivano di ipotizzare, in capo al ricorrente, alcun contributo partecipativo stabile. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.14. L'imputato ES MI ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.c., non essendosi individuate le attività illecite, causalmente efficienti, attraverso le quali si sarebbe concretizzata la partecipazione, quale concorrente esterno del ricorrente, al clan AU di TO. Si evidenziava, in proposito, che, nella decisione impugnata, non venivano enucleati gli elementi probatori dai quali desumere in modo certo la 18 partecipazione, quale concorrente esterno, del MI al sodalizio mafioso tarantino in esame, com'era evidente dal fatto che al ricorrente non risultava contestato alcun reato-fine in relazione alla sfera di operatività della consorteria contestata al capo A.c. Per superare tali incertezze probatorie la decisione in esame, in linea con quanto affermato dal Giudice di primo grado, affermava l'applicazione al caso in esame della figura del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, così come prefigurato dagli artt. 110 cod. pen. e 416-bis cod. pen., senza tenere conto della giurisprudenza comunitaria riconducibile alla sentenza della Corte EDU del 14/04/2015 nel caso Contrada
contro
Italia. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.15. L'imputato ES BO, a mezzo dell'avv. Sabrina Sbiroli, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del BO in relazione alle ipotesi di reato oggetto di contestazione, rispetto alle quali la Corte territoriale leccese si limitava a richiamare in termini generici e incongrui le conclusioni alle quali era giunto il Giudice di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del BO si incentrava su elementi probatori acquisiti nei confronti di altri imputati, con i quali il ricorrente non risultava intrattenere alcun rapporto illecito finalizzato alla concretizzazione delle attività criminose contestategli. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava emessa in violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il BO giudicato dalla Corte di appello di Lecce per gli stessi fatti delittuosi sui quali era precedentemente intervenuta una sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di TO. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte territoriale, nell'inquadrare i fatti delittuosi contestati al BO, non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Ne conseguiva che il trattamento sanzionatorio applicato al 19 BO, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, doveva ritenersi illegittimo, atteso che la pena veniva quantificata tenendo conto di parametri edittali che non si sarebbero dovuti applicare laddove fossero stati rispettati dal legislatore i principi costituzionali risultati violati con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al BO - quantificato nel giudizio di primo grado, confermato in appello, in sette anni e venti giorni di reclusione la cui determinazione veniva censurata per la sua eccessività, - tenuto conto della tipologia di stupefacente spacciato dal ricorrente, della sua giovane età e del disvalore, oggettivamente modesto, delle sue condotte;
parametri dosimetrici, questi, sui quali si riscontrava una carenza di motivazione assoluta e insuperabile nella sentenza impugnata. Con il sesto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza appena esaminata, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 133 cod. pen., conseguente al fatto che erano state negate al BO le attenuanti generiche che si imponevano tenuto conto della sua giovane età e del modesto disvalore delle condotte illecite contestategli, che rivelavano la natura episodica e marginale dei comportamenti criminosi in questione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.16. L'imputato DO ZZ, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore delle ipotesi di reato contestate al ricorrente e del trattamento sanzionatorio applicatogli. Secondo la difesa del ricorrente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente risultava evidente alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestategli, nel valutare le quali non si era tenuto conto della modesta caratura criminale del ricorrente, resa evidente dal fatto che a suo carico risultava un unico precedente penale, peraltro non specifico. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.17. L'imputato ES OL, a mezzo dell'avv. Enzo Sapia, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di 20 un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del OL in relazione all'ipotesi associativa oggetto di contestazione al capo A.a. Si deduceva, in particolare, che il giudizio di colpevolezza del OL per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risultava formulato dalla Corte di appello di Lecce in termini contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere il ricorrente contiguo alle consorterie mafiose attive nell'area tarantina nel corso degli anni Novanta. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il compendio probatorio acquisito nei confronti del OL, fondato sulle intercettazioni ambientali captate nel corso delle indagini preliminari, risultava sprovvisto di univocità e non era corroborato da elementi di riscontro individualizzante idonei ad affermarne il coinvolgimento associativo nel clan AU. Si evidenziava, in proposito, che il tenore delle captazioni richiamate dalla Corte territoriale leccese non si prestava a essere interpretato in modo conforme alla ricostruzione eseguita nei sottostanti giudizi di merito, non consentendo di ritenere dimostrato il collegamento del OL con la consorteria criminale di cui al capo A.a. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del OL in relazione alle singoli ipotesi delittuose che gli venivano contestate, rispetto alle quali il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente dal Giudice di appello non teneva conto delle risultanze processuali che non consentivano di ritenerlo coinvolto nelle attività di spaccio monitorate dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza appena esaminata, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 73, commi 1 e 6 e 74, commi, 1, 2 3 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato ascritte al OL in relazione alle attività di spaccio di stupefacenti oggetto di contestazione. Si evidenziava, al contempo, che, nei confronti del OL, mancava la prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, costituita dalla coscienza e dalla volontà di fare parte della consorteria 21 criminale contestatagli al capo A.d. e di attivarsi per la realizzazione del comune programma criminoso, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.18. L'imputato DO ER, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ER in relazione all'ipotesi associativa oggetto di contestazione al capo A.a. Si deduceva, in proposito, con specifico riferimento al ruolo associativo che il ER avrebbe assunto nell'ambito della consorteria mafiosa di cui al capo A.a., che le captazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari - alle quali ci si riferiva mediante specifici richiami testuali nelle pagine 9-12 dell'atto di impugnazione in esame risultavano ambigue e sprovviste di univocità probatorie, oltre a non essere corroborate da elementi di riscontro individualizzanti idonei ad affermare il coinvolgimento associativo del ricorrente nel sodalizio mafioso tarantino. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al ER, che veniva censurato sotto profilo del giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di appello di Lecce. Secondo la difesa del ricorrente, la conferma dell'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale si traeva dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 46 della sentenza impugnata, nel quale, sul trattamento sanzionatorio applicato al ER, ci si soffermava in appena poche righe, senza alcun riferimento alle ragioni per le quali le attenuanti generiche, pur riconosciute al ricorrente, non venivano concesse in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.19. L'imputato ES IB, a mezzo dell'avv. AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente 22 conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del IB, indispensabili per la configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e per la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Si evidenziava, in proposito, che il giudizio di colpevolezza espresso nei riguardi del IB era stato formulato dalla Corte di appello di Lecce in termini apodittici e svincolati dalle emergenze probatorie, atteso che si fondava su elementi probatori acquisiti nei confronti di altri imputati, con i quali il ricorrente non risultava intrattenere alcun rapporto illecito finalizzato alla commissione delle attività oggetto di contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che il trattamento sanzionatorio applicato al IB dalla Corte territoriale quantificato in due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa - risultava eccessivo rispetto al modesto disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello leccese risultava ulteriormente accentuata dal fatto che la concessione delle attenuanti generiche veniva negata senza una verifica congrua degli elementi probatori relativi alla posizione del IB, così come acquisiti nei sottostanti giudizi di merito, sulla quale doveva registrarsi una carenza motivazionale assoluta del provvedimento impugnato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.20. L'imputato ES AU, a mezzo dell'avv. AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.d., non essendosi individuati i requisiti minimi indispensabili per consentire di ritenere esistente e operante il sodalizio criminale in contestazione. Si deduceva, in particolare, che le emergenze probatorie, fondate sulle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, rivelavano contatti tra il AU e gli altri presunti sodali dell'omonima consorteria privi di univocità probatoria e riconducibili a episodi isolati, svincolati da un contesto associativo. Si trattava, pertanto, di contatti estranei al contesto consortile prefigurato al capo A.d., risultando finalizzati alla commissione di attività illecite tra cui la realizzazione di alcune truffe che non risultavano collegate al - traffico di sostanze stupefacenti, costituente l'oggetto principale del sodalizio criminale in questione. 23 Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.21. L'imputato HE AU, a mezzo dell'avv. IC Cervellera, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduceva, in tale ambito, che il trattamento sanzionatorio applicato al AU quantificato nel giudizio di appello in due anni e venti giorni di reclusione e 4.200,00 euro di multa - risultava eccessivo rispetto all'effettiva consistenza dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, il cui modesto disvalore imponeva la concessione delle attenuanti generiche. Nel caso di specie, la Corte di appello di Lecce aveva negato al AU la concessione delle attenuanti generiche senza una verifica congrua degli elementi processuali relativi alla sua posizione, così come acquisiti nei sottostanti giudizi di merito, sulla quale doveva registrarsi una carenza motivazionale assoluta del provvedimento impugnato. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.22. L'imputato IC AU (1984), a mezzo dell'avv. IC Cervellera, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Si evidenziava, in proposito, che il giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di appello di Lecce con riferimento alla posizione del ricorrente risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze processuali acquisite nei confronti dell'imputato nei sottostanti giudizi. Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, che veniva censurato sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica. Si evidenziava, in proposito, che il percorso motivazionale relativo alla pena irrogata al AU risultava connotato per la sua apparenza, atteso che nella quantificazione non risultavano esplicitati i criteri dosimetrici sulla base dei quali era stato disposto nei confronti del ricorrente l'aumento per la continuazione sulla pena base per il reato di cui al capo A.d. quantificata in anni dieci di - 24 reclusione in conseguenza del quale era stata irrogata la pena finale di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione, con la riduzione per il rito. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. ricorreva per cassazione 4.23. L'imputato IC AU (1970), proponendo due distinti atti di impugnazione.
4.23.1. Con il primo di tali atti di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. Raffaele Missere, venivano dedotti tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.a., non essendosi individuati i comportamenti del AU ritenuti causalmente efficienti rispetto alla permanenza del vincolo associativo della consorteria presupposta. Si evidenziava, in proposito, che, nella decisione impugnata, non venivano enucleati gli elementi probatori dai quali desumere in modo certo la partecipazione in posizione verticistica del AU al sodalizio tarantino che si sta considerando, com'era evidente dal fatto che gli elementi che i Giudici di merito ritenevano sintomatici dell'affiliazione del ricorrente alla consorteria di cui al capo A.a. e del ruolo apicale ricoperto al suo interno risultavano sprovvisti di univocità probatoria ed erano genericamente riferibili a tutti i consociati della consorteria in esame. Secondo la difesa del ricorrente, l'equivocità del compendio probatorio acquisito nei confronti del AU assumeva un rilievo processuale ancora maggiore alla luce del fatto che al ricorrente unitamente all'imputato PP AU si contestava il ruolo di promotore, dirigente e - organizzatore dell'omonima consorteria mafiosa. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Si evidenziava, in proposito, che il trattamento sanzionatorio applicato al AU quantificato nel giudizio di appello in sedici anni di reclusione - - risultava eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, la cui consistenza imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza circostanziale. Ne conseguiva che il giudizio di equivalenza espresso dalla Corte di appello di Lecce risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze processuali acquisite nei suoi confronti nei sottostanti giudizi. 25 Con il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con il secondo motivo di ricorso, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, censurato sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.23.2. Con il secondo di tali atti di impugnazione, depositato dall'avv. Salvatore Maggio, si deducevano due motivi di ricorso, formulati in termini parzialmente sovrapponibili al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato fre IC AU (1970) dal primo stesso difensore, avv. Raffaele Missere. Con il primo di tali motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del AU in relazione all'ipotesi associativa oggetto di contestazione al capo A.a. Secondo la difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza del AU per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risultava formulato in termini contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere il ricorrente collegato agli affiliati della consorteria mafiosa di cui al capo A.a. Si deduceva, al contempo, che il ruolo verticistico assunto dal AU nel sodalizio mafioso tarantino non risultava asseverato dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, così come richiamate nella sentenza impugnata, le quali erano sprovviste di univocità probatoria e non risultavano supportate da elementi di riscontro individualizzante idonei ad affermare il coinvolgimento associativo del ricorrente in termini di certezza processuale. Non poteva, per altro verso, rilevare nella direzione associativa prefigurata dalla decisione impugnata con riferimento alla posizione del AU, il sequestro di armi nella disponibilità del ER eseguito il 20/12/2010 a cura della Guardia di Finanza atteso che tale disponibilità risultava riconducibile - esclusivamente al predetto imputato e non consentiva di stabilire alcun collegamento tra la posizione del AU e la sfera di operatività della consorteria mafiosa di cui al capo A.a. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al AU, che veniva censurato in 26 relazione al giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di appello di Lecce. Si deduceva, in tale ambito, che il trattamento sanzionatorio applicato al AU risultava eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, la cui modesta rilevanza imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza circostanziale e non già in regime di equivalenza, così come richiesto dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello. Ne conseguiva che il giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte territoriale leccese risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze probatorie acquisite nei suoi confronti. La conferma dell'incongruità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale nella quantificazione della pena irrogata al ricorrente si traeva dal fatto che, sul trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, la sentenza impugnata si esprimeva in termini generici e svincolati dalle risultanze processuali, senza soffermarsi sulle ragioni per le quali le attenuanti generiche, pur riconosciute, non venivano concesse al AU sulla base di un giudizio di prevalenza circostanziale. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.24. Gli imputati ES PP e TT PP, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 163 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato ai ricorrenti, che veniva censurato sia sotto il profilo dosimetrico, sia per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata, che pure si imponeva sulla base delle risultanze processuali. Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata non dava conto delle ragioni per le quali si era ritenuto di dovere quantificare la pena irrogata agli imputati ES PP e TT PP in anni uno e mesi quattro di reclusione, senza tenere conto delle risultanze processuali che imponevano di ritenere episodico il comportamento criminoso degli imputati e modesta la loro caratura criminale. -A fronte di tali emergenze processuali nel valutare le quali occorreva ulteriormente considerare che il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati ES PP e TT PP era stato ridotto rispetto al giudizio di primo grado - la Corte di appello di Lecce non esplicitava le ragioni per le quali la sospensione condizionale della pena pecuniaria non poteva essere concessa ai 27 ricorrenti, pur risultando la pena irrogata contenuta entro i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni dei ricorrenti VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni ai ricorsi proposti dagli imputati, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
1.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata clan AU di TO e la contestuale operatività di un'organizzazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti egemonizzata dai vertici della stessa consorteria mafiosa.
1.1.1. In questo contesto processuale, occorre innanzitutto soffermarsi sulle attività delittuose riconducibili al sodalizio mafioso di cui al capo A.a., denominato clan AU di TO, che veniva contestato nel presente procedimento agli imputati AN AT, ES OL e IC AU (1970). Sulla sfera di operatività di tale consorteria mafiosa la sentenza impugnata si soffermava in termini ineccepibili, evidenziando molteplici elementi sintomatici della presenza egemonica del clan AU nell'area urbana di TO, valutati nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez, U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 28 Tra questi elementi, si attribuiva peculiare rilievo probatorio agli interventi dei vertici di tale consorteria finalizzati a dirimere eventuali contrasti insorti a seguito dell'invasione del territorio riservato all'attività di spaccio dei vari soggetti collegati al sodalizio di cui al capo A.d. Si trattava di interventi che, pur essendo propedeutici alla gestione dello spaccio di stupefacenti nell'area della "città vecchia", costituivano la dimostrazione dell'egemonia criminale acquisita dal clan AU di TO sulla porzione di territorio urbano controllato dai suoi esponenti, che riverberava i suoi effetti sia in relazione alle attività delittuose riconducibili al reato di cui al capo A.a., sia in relazione alle attività delittuose riconducibili al reato di cui al capo A.d.; egemonia criminale che veniva vagliata dai Giudici di merito nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253457). Un altro elemento sintomatico del ruolo egemonico assunto dal sodalizio mafioso di cui al capo A.a., rilevante nella direzione che si sta considerando, riguardava le modalità di controllo, nella zona tarantina della “città vecchia", di una manifestazione pubblica, denominata "L'isola che vogliamo", che, durante la settimana, vedeva l'area urbana in questione animarsi con numerose iniziative turistiche. In tale ambito, il clan AU si ritagliava uno spazio egemonico autonomo, arrivando a controllare le attività commerciali svolte dai venditori ambulanti locali, tramite l'imputato PP AU, il quale decideva la suddivisione delle aree nelle quali i diversi esercenti dovevano posizionarsi. I vertici del clan AU, ancora, si facevano carico della tutela legale degli affiliati, per come emerso il 24/07/2011, in occasione della perquisizione domiciliare effettuata dalle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'imputato AN AS. In questo caso, dalle attività di captazione in corso di svolgimento emergeva il coinvolgimento personale degli imputati ES OL e DO ER, i quali controllavano quanto stava accadendo presso l'abitazione del AS, attivandosi, tramite il ER, per contattare alcuni legali di loro conoscenza. Secondo i Giudici di merito, un'ulteriore manifestazione sintomatica della sfera di operatività del clan AU di TO era costituita dal sostegno economico fornito agli associati, che, tra l'altro, era emerso nel corso di una conversazione ambientale captata tra gli imputati AN AT e ES OL, nel corso della quale i due affiliati discutevano delle modalità con cui venivano supportati economicamente i vari consociati che erano stati tratti in arresto, richiamando in tale ambito, nei termini esplicitati a pagina 7 della sentenza impugnata, il ruolo di raccordo specificamente svolto dall'imputato ES AU. 29 Costituiva, ancora, un indice sintomatico della sfera di operatività del clan AU di TO, così come prefigurato al capo A.a., la sussistenza di una cassa comune, la cui esistenza si riteneva dimostrata sulla base delle conversazioni ambientali attivate nel corso delle indagini preliminari. Da tali captazioni emergevano le attività di gestione e di reimpiego dei proventi illeciti, svolta da affiliati appositamente delegati, sotto le direttive criminali impartite dai vertici della cosca tarantina, sulle quali, nelle sottostanti decisioni, ci si soffermava nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762; Sez. 2, n. 4304 dell'11/01/2012, Romeo, Rv. 252205). Il controllo del territorio urbano tarantino da parte del clan AU si esprimeva anche attraverso l'opera di alcuni soggetti che, in possesso di specifiche competenze tecniche, si ponevano al servizio del sodalizio mafioso di cui al capo A.a., consentendo, con il loro intervento, di eludere le indagini condotte dalle forze dell'ordine, bonificando i locali nei quali si svolgevano le attività delittuose consortili. Appariva, infine, incontroverso l'assoggettamento della popolazione alle direttive imposte sull'area della "città vecchia" dai vertici del clan AU, che si manifestava attraverso forme di solidarietà con i consociati, attestate dal fatto che si accertavano diversi comportamenti di favoreggiamento nei loro confronti, finalizzati a eludere le indagini in corso di svolgimento, rendendo ulteriormente evidente l'egemonia territoriale della consorteria tarantina.
1.1.2. Le attività di indagine, al contempo, consentivano di accertare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante con le modalità descritte al capo A.d., costituente una consorteria collegata al sodalizio mafioso di cui al capo A.a., capeggiata da PP AU e IC AU (1970), le cui connotazioni operative e i cui obiettivi strategici venivano vagliati nelle sottostanti sentenze nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218417; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202037). Quanto agli imputati che operavano in tale ambito associativo, innanzitutto, occorre richiamare l'imputato DO ER, la cui appartenenza alla consorteria di cui al capo A.d. era corroborata da numerose captazioni ambientali, nel corso delle quali emergeva il suo coinvolgimento associativo, ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il ricorrente disponeva di uno specifico potere decisionale, esercitabile in termini autonomi rispetto ai fratelli AU. Tali conclusioni risultavano confermate dalla circostanza che al ER 30 era affidata la gestione degli introiti dell'organizzazione che confluivano nella cassa comune del sodalizio in esame. Un ruolo associativo parimenti significativo era quello svolto dagli imputati AN AT e ES OL, i quali risultavano coinvolti nelle scelte strategiche del clan AU, con specifico riferimento al settore degli stupefacenti. Il coinvolgimento associativo del OL, tra l'altro, assumeva un rilievo processuale particolarmente significativo, in considerazione del fatto che il ricorrente era un esponente storico della criminalità tarantina. Risultavano coinvolti nell'attività delittuosa che si sta considerando, pur se in una posizione associativa più defilata, anche gli imputati AN AS, OV TO, HE SI, ON FA, DO ZZ, ER ON e ES BO, del cui ruolo occorre dare succintamente conto. L'imputato AN AS, in particolare, era incaricato della custodia dello stupefacente trafficato dal sodalizio di cui al capo A.d. e del rifornimento di uno dei gruppi di spaccio, operante presso il "Circolo Arco Madonna del Pozzo"; nello svolgimento di tali attività illecite, a sua volta, il AS era coadiuvato dagli imputati OV TO e HE SI, i quali operavano alle sue dirette dipendenze. Anche gli imputati ON FA, DO ZZ, ER ON e ES BO erano stabilmente al servizio del sodalizio di cui al capo A.d., occupandosi di svolgere attività di spaccio al dettaglio dello stupefacente trafficato dalla consorteria e intrattenendo rapporti diretti con i singoli spacciatori operanti nella zona della "città vecchia", che provvedevano a rifornire periodicamente. In questa cornice, secondo i Giudici di merito, l'esistenza e l'operatività della consorteria di cui al capo A.d. doveva ritenersi provata sulla base di una pluralità di elementi sintomatici, sui quali le sottostanti sentenze si soffermavano diffusamente, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005, Lo Nigro, Rv. 233247; Sez. 6, n. 20708 del 28/03/2003, Di Zenzo, Rv. 225416). Tra questi elementi sintomatici, ai presenti fini, si ritiene utile richiamare la considerevole quantità di sostanza stupefacente sequestrata nel corso delle indagini preliminari dalla Guardia di Finanza;
il rilevante numero di soggetti coinvolti nelle attività delittuose che si stanno considerando;
l'elevato numero di cessioni di stupefacente accertate grazie alle attività di monitoraggio svolte dagli investigatori;
l'elevato numero di soggetti acquirenti identificati nel corso delle indagini preliminari. Costituiva, ancora, un indice sintomatico della sfera di operatività del sodalizio di cui al capo A.d. e della capillarità delle attività di controllo esercitate 31 dal clan AU la circostanza, che si riteneva incontroversa, secondo cui per ciascuno dei "punti di spaccio" identificati nei circoli ricreativi denominati- "Circolo Arco Madonna del Pozzo", "Circolo Zio Carlo" e "Circolo Subway" - vertici della cosca tarantina provvedevano alla nomina di un responsabile. Si consideri, in proposito, che, per il "Circolo Arco Madonna del Pozzo", veniva individuato, quale responsabile, l'imputato ES OL che, nello svolgimento di tali attività gestionali, si avvaleva della collaborazione del figlio, PP OL. Per il "Circolo Zio Carlo", venivano individuati, quali responsabili, gli imputati ES AU, IC AU (1984) e ER ON;
in questo circolo ricreativo veniva anche notata la presenza occasionale degli imputati IC AU (1970) e DO ER, di cui si è detto. Questi ultimi imputati, al contempo, risultavano presenziare a operazioni di particolare delicatezza per l'operatività del sodalizio di cui al capo A.d., come l'approvvigionamento dello stupefacente ovvero il ritiro dei proventi dell'attività di spaccio. Infine, il "Circolo Subway" risultava gestito personalmente dall'imputato IC AU (1970) detto "Colino. Con specifico riferimento al "Circolo Subway", occorre osservare ulteriormente che le immagini delle telecamere posizionate nelle sue adiacenze consentivano di accertare che tale "punto di spaccio" era abitualmente frequentato dai vertici del sodalizio criminale in questione, che coordinavano le attività delittuose che si svolgevano all'interno di tali locali, utilizzandoli al contempo come luogo di incontro e di pianificazione delle strategie della consorteria di cui al capo A.d.
1.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari. Ci si riferisce al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle sottostanti sentenze di merito, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali captazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a tali elementi probatori, fanno riferimento, esplicitamente o implicitamente, tutti i ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuibile alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate. 32 Osserva, in proposito, il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle partì, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi - ancorché altrettanto logica - perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ne discende che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567).
1.2.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito fondi il proprio convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste ovvero su un risultato della prova incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in questo caso, non si tratta di reinterpretare 33 gli elementi probatori valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Bencivegna, Rv. 234910). Si deve, al contempo, rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere rigorosamente (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636). Ne discende che non é possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto tendenzialmente prospettato dalle parti ricorrenti, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588). . .} ג 34 Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito leccesi sui risultati delle intercettazioni ambientali censurate, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414). Questa posizione ermeneutica, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
1.3. La terza questione ermeneutica comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della decisione di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Tale questione, ai presenti fini, assume rilievo in relazione a tutte le posizioni processuali vagliate nel presente procedimento, per le quali le sottostanti decisioni di merito risultano tra loro concordanti sul piano del giudizio di responsabilità espresso nei confronti degli imputati VI TO, AN 35 AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di Lecce il 29/01/2016 - che confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti degli imputati dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 02/12/2014, attenuando per una parte degli appellanti il trattamento sanzionatorio occorre tenere conto dell'unitarietà del - complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Si consideri, in proposito, che i sottostanti provvedimenti decisori, nei termini che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che sulla base dell'orientamento ermeneutico - consolidato di questa Corte la motivazione della sentenza di primo grado si - salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalle difese dei ricorrenti con la sola eccezione del FA allo scopo di evidenziare - inesistenti incongruità argomentative. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 02/12/2014 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella decisione di appello, pronunciata dalla Corte di appello di Lecce il 29/01/2016, componendo i due provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale dei ricorrenti. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto 36 alle emergenze probatorie e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso in cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa e stringente dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati nel rapporto tra i provvedimenti decisori di merito (Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Lecce per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali della sottostante decisione di merito, non può non rilevarsi che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti certamente ricorrenti nel nostro caso canonizzati dal seguente principio di diritto: La - motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato о trascritto provvedimento da motivare, sia conosciutonel 37 dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Marajrane, Rv. 261839; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674). In questa cornice, occorrerà passare in rassegna le doglianze difensive proposte dai singoli ricorrenti, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali oggetto di contestazione, sussista o meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono enunciati (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).
1.4. Fatte queste indispensabili premesse metodologiche occorre passare a considerare i singoli atti di impugnazione, proposti dagli imputati VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, HE SI, AC MO, ER ON, HE D'ND, SI Di BE, ON FA, OV TO, AN AT, ES MI, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, ES AU, HE AU, IC AU (1984), IC AU (1970), ES PP e TT PP.
2. L'imputato VI TO, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 99 cod. pen., conseguente all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Lecce nell'applicare la disciplina della recidiva facoltativa contestata al ricorrente al capo A.m. Si censurava, in tale ambito, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale laddove aveva ritenuto di applicare la contestata recidiva senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali aveva deciso di esprimere un giudizio di equivalenza tra tale aggravante facoltativa e le attenuanti generiche, a fronte delle emergenze probatorie che imponevano di ritenere modesta la caratura criminale dell'TO e marginale il suo comportamento criminoso rispetto al contesto associativo prefigurato al capo A.d. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dalla difesa dell'TO risultano smentite dalle risultanze processuali, atteso che il contesto criminale nel quale si concretizzava la condotta ascritta al ricorrente al capo A.m non consentiva di ritenere modesta la caratura criminale dell'TO; caratura 38 criminale sulla base della quale si chiedeva di escludere la recidiva facoltativa correttamente applicata dalla Corte territoriale. Ne discende che la recidiva facoltativa veniva applicata all'TO sulla base di una corretta valutazione della sua personalità e tenuto conto dell'assenza di resipiscenza rispetto alle condotte contestategli, viceversa riscontrata nel comportamento processuale di altri ricorrenti. In ogni caso, sulla personalità dell'TO e sul suo inserimento nell'ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti tarantino, il percorso motivazionale esplicitato dal Giudice di primo grado nelle pagine 128-131 e - 277-278 così come recepito dalla Corte di appello di Lecce, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia, appare fondato su una ricostruzione ineccepibile degli accadimenti criminosi.
2.1. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato VI TO.
3. L'imputato AN AS, a mezzo dell'avv. Salvatore Di Fonzo, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che si riteneva incongruo alla luce del disvalore dei fatti delittuosi oggetto di contestazione. Del modesto disvalore dei fatti delittuosi ascritti al AS, la Corte di appello di Lecce non aveva tenuto conto, con la conseguenza che il passaggio motivazionale dedicato alla pena irrogata al ricorrente, esplicitato a pagina 45 del provvedimento impugnato, si caratterizzava per la sua assertività e risultava svincolato dalle emergenze probatorie, sulle quali la decisione impugnata ometteva di soffermarsi. Deve, in proposito, rilevarsi che le censure sollevate dalla difesa del AS - peraltro proposte in termini generici, consistendo in una critica dai contenuti indeterminati del giudizio dosimetrico espresso dalla Corte territoriale (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) - appaiono contraddette dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nelle sottostanti sentenze. La congruità del trattamento sanzionatorio discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite del ricorrente compiuta nella decisione di primo grado che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente e sul ruolo 39 svolto dal AS nella consorteria criminale di cui al capo A.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali profili nelle pagine 73-84, recepite nella sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. Sulla scorta di una tale ricostruzione dei comportamenti criminosi del AS il Giudice di appello leccese escludeva che fosse possibile attenuare ulteriormente il trattamento sanzionatorio applicato, peraltro già ridotto nel giudizio di secondo grado - rispetto alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione irrogata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce ad anni sette e due mesi di reclusione.
3.1. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato AN AS.
4. L'imputato ES AS, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei delitti ascritti al ricorrente e alla sua modesta caratura criminale;
parametri dosimetrici, questi, dei quali la Corte territoriale leccese non teneva conto, esponendo le sue conclusioni dosimetriche, in appena poche righe, a pagina 45 della sentenza impugnata. Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata non dava conto dei criteri con cui aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione sulla pena base stabilità per il reato di cui al capo A.d., quantificato in due mesi e quindici giorni di reclusione, limitandosi la Corte di appello di Lecce a esplicitare le ragioni che imponevano gli aumenti di pena per i vari reati contestati al AS in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto affermato dalla difesa del AS, la quantificazione della pena irrogata peraltro ridotta in - appello a quattro anni e sette mesi di reclusione risulta congrua rispetto alla - ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce, che recepiva, sul punto, la sentenza di primo grado. Tale ultima pronuncia si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente e sul ruolo svolto dall'imputato ES AS nella consorteria criminale di cui al capo A.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali profili nelle pagine 73-77, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. 40 མ Il Giudice di primo grado, a sua volta, valutava correttamente la personalità del AS, richiamando, in sede di quantificazione della pena, nel passaggio correttamente esplicitato a pagina 278 della sua sentenza, sia il «limitato apporto≫ fornito dall'imputato, sia il suo stato di incensuratezza». In termini parimenti congrui, ancorchè più stringati, si esprimeva la Corte territoriale leccese, nel passaggio relativo alla posizione del ricorrente esplicitato a pagina 45 della sentenza impugnata.
4.1. Quanto al differente profilo valutativo, riguardante gli aumenti di pena irrogati al ricorrente, sulla base stabilita per il più grave reato di cui al capo A.d., deve rilevarsi che la Corte di appello di Lecce operava una valutazione complessiva delle posizioni degli imputati, tenuto conto del contesto criminale, riconducibile al clan AU di TO, nel quale operavano e della gravità dei reati oggetto di contestazione. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, nel quale si esplicitavano i criteri dosimetrici generali seguiti per quantificare la pena irrogata agli appellanti, affermandosi: «Si è ritenuto di operare un aumento pari a mesi sei di reclusione per ciascuno degli episodi ritenuti molto gravi, di mesi due di reclusione per ciascuno degli episodi ritenuto grave e di mesi uno di reclusione per quelli poco gravi [...]».
4.2. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato ES AS.
5. L'imputato GI BE ricorreva personalmente per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, necessari alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al ricorrente al capo L.d. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal BE consistenti in una generica critica del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte territoriale leccese (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, cit.) – appaiono contraddette dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la pronuncia di condanna del ricorrente appare congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi e conforme alle emergenze probatorie. La congruità del giudizio di colpevolezza del BE discende dall'ineccepibile verifica della condotta illecita dell'imputato GI BE compiuta nella sentenza di primo grado che si soffermava analiticamente sulle connotazioni del reato 41 I contestato al ricorrente al capo L.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali profili nelle pagine 267-271, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. Sulla scorta di una tale ricostruzione della condotta illecita contestata, il BE veniva condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
5.1. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato GI BE.
6. L'imputato AE SI ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati all'imputato e alla sua modesta caratura criminale. Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata non dava conto dei criteri con cui aveva quantificato la pena irrogata al SI, determinata in sei mesi e venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa in palese violazione dei - parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., non essendosi esplicitato il percorso dosimetrico concretamente seguito. Né era possibile desumere tale percorso dalle conclusioni esplicitate a pagina 45, che risultavano contenute in appena poche righe. Deve, in proposito, rilevarsi che le censure sollevate dalla difesa del SI appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. La congruità del trattamento sanzionatorio discende dalla verifica ineccepibile delle condotte illecite del ricorrente compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente e sul ruolo svolto dall'imputato AE SI nella consorteria criminale di cui al capo A.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali profili nelle pagine 73-77, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. Il Giudice di primo grado, al contempo, inseriva correttamente i fatti delittuosi nel contesto associativo sopra richiamato, com'era evidente dalla riqualificazione dell'ipotesi di reato satellite contestata al SI al capo F.g., 42 operata in sede di quantificazione della pena, sulla quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce si soffermava in termini ineccepibili nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 278-279 della decisione in esame.
6.1. Quanto all'ulteriore profilo censorio, riguardante gli aumenti di pena irrogati al SI, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, già vagliato con riferimento alla posizione dell'imputato ES AS, nel paragrafo 4.1, cui si deve rinviare.
6.2. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato AE SI.
7. L'imputato HE SI ricorreva per cassazione proponendo due atti di impugnazione, di cui occorre dare distintamente conto.
7.1. Con il primo di tali atti, proposto a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati all'imputato e alla sua modesta caratura criminale. Si evidenziava, in proposito, in termini parzialmente sovrapponibili alle doglianze proposte dallo stesso difensore nell'interesse dell'imputato ES AS, che la decisione censurata non dava conto dei criteri con cui aveva determinato gli aumenti di pena per la continuazione sulla pena base stabilita per il reato contestato al SI al capo A.d., quantificati in tre anni e quattro mesi di reclusione, atteso che, in tale ambito, la Corte territoriale non esplicitava le ragioni che imponevano gli aumenti ex art. 81 cod. pen. Né tantomeno era possibile desumere il percorso dosimetrico concretamente seguito dal Giudice di appello leccese dalle conclusioni poste a fondamento della decisione impugnata, esplicitate a pagina 45, che risultavano contenute in sole tre righe. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dalla difesa del SI appaiono smentite dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nelle sottostanti sentenze. Tale congruità discende dall'ineccepibile ricostruzione delle condotte illecite del ricorrente compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente e sul ruolo svolto dall'imputato HE SI nel sodalizio criminale di cui al capo 43 A.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali connotazioni comportamentali nelle pagine 73-84, recepite nella sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. Il Giudice di primo grado leccese, inoltre, inseriva correttamente i fatti delittuosi nel contesto associativo sopra richiamato, tenendo conto del supporto concretamente fornito dal SI al traffico di sostanze stupefacenti oggetto di vaglio, com'era evidente dal riferimento agli "undici episodi gravi" e alle "40 ipotesi meno gravi", attraverso cui si sostanziava l'apporto associativo del ricorrente, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 279 della decisione censurata.
7.1.1. Quanto all'ulteriore profilo censorio, riguardante gli aumenti di pena irrogati all'imputato HE SI, ci si deve limitare a richiamare passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, già vagliato con riferimento alla posizione processuale degli imputati ES AS e AE SI, nei paragrafi 4.1 e 6.1, ai quali si deve rinviare.
7.1.1.1. Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Salvatore Maggio nell'interesse dell'imputato HE SI.
7.2. Considerazioni analoghe valgono per il ricorso proposto personalmente dall'imputato, che censurava la motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della quantificazione degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione, per la cui compiuta ricognizione ci si deve limitare a rinviare al paragrafo 7.1.1, come sopra esposto.
7.2.1. Queste ragioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato HE SI.
7.3. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di dichiarare inammissibili gli atti di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato HE SI.
8. L'imputato AC MO, a mezzo degli avvocati Fabrizio Lamanna e Mirko Porsia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore dei fatti delittuosi contestati al ricorrente e della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al modesto disvalore delle condotte delittuose ascritte all'imputato. Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata non dava conto dei criteri con cui aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione sulla 44 pena base stabilità per il reato di cui al capo F.f. quantificato nel giudizio di primo grado, confermato dalla decisione di appello, in tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa atteso che ci si limitava a esplicitare le ragioni che - imponevano gli aumenti di pena per i vari reati contestati al MO in termini assertivi. Né era possibile desumere il percorso argomentativo seguito dalle scarne indicazioni contenute nel dispositivo della pronuncia impugnata, esplicitate a pagina 49. Tali censure, afferenti al trattamento sanzionatorio irrogato al MO, appaiono fondate, essendo incontroverso che il ricorrente si trovava in una posizione analoga a quella di altri coimputati, ai quali erano state concesse le attenuanti generiche, nei termini esplicitati nelle pagine 44 e 45 della decisione impugnata. A fronte di tale omogeneità processuale, la Corte territoriale leccese, con specifico riferimento alla posizione del MO, si limitava a confermare le statuizioni emesse nei suoi confronti dal Giudice di primo grado, all'esito del cui procedimento aveva irrogato al ricorrente la pena di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione e 4.600,00 euro di multa. Occorre, al contempo, evidenziare, che non è possibile trarre indicazioni processuali utili a comprendere le ragioni che inducevano la Corte di appello di Lecce a escludere la concessione delle attenuanti generiche in favore del MO dalla sottostante decisione che non si soffermava, nemmeno per relationem, a valutare il profilo motivazionale correttamente censurato dalla difesa del ricorrente. Non si comprende, in altri termini, sulla base di quali elementi di giudizio le attenuanti generiche, pur riconosciute ad appellanti che versavano in una condizione processuale similare a quella del MO, erano state escluse nei suoi confronti in entrambe le sottostanti sentenze. A tali carenze motivazionali il Giudice del rinvio dovrà fare esaustivamente fronte, enucleando, con riferimento alla posizione del MO, quali ragioni, laddove ritenute esistenti, imponevano l'esclusione delle attenuanti generiche concesse ad altri imputati, con i quali il ricorrente versava in una posizione di omogeneità processuale;
omogeneità dalla quale, in assenza di adeguate specificazioni motivazionali, non riscontrabili nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 44-48 della sentenza impugnata dedicato alla quantificazione della pena irrogata agli appellanti, sarebbe dovuto discendere il medesimo trattamento sanzionatorio.
8.1. Queste considerazioni impongono di ritenere fondato il ricorso del MO, limitatamente alla determinazione della pena, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo 45 giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
9. L'imputato ER ON, a mezzo dell'avv. Fabrizio Lamanna, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, il quale veniva censurato anche in relazione all'omessa motivazione sull'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, dello stesso decreto. Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata non dava conto dei criteri con cui aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione sulla pena base stabilità per il reato di cui al capo A.d., esplicitando il Giudice di appello le ragioni che imponevano gli aumenti di pena per i vari reati contestati al ON in termini generici e limitandosi a quantificare l'aumento irrogato al ricorrente in cinque anni di reclusione. Né risultavano esplicitati i canoni dosimetrici seguiti nella quantificazione della pena irrogata al ON, che appariva incongrua rispetto al modesto disvalore delle condotte delittuose contestate, che imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e non già in regime di equivalenza, così come richiesto dalla difesa dell'imputato nel giudizio celebratosi davanti alla Corte di appello di Lecce. Osserva, innanzitutto, il Collegio che le censure motivazionali sull'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, del decreto medesimo risultano inammissibili, essendo coperte dalla rinuncia effettuata dal ON, espressamente richiamata a pagina 14 della sentenza impugnata. E' pacifico, del resto, che il giudizio sulle attenuanti diverse dalle generiche e sulla contestata aggravante è coperto dalla rinuncia a tutti i motivi. Deve, al contempo, rilevarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ON, la quantificazione della pena risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla sentenza di primo grado che si soffermava analiticamente sui reati contestati e sul ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio criminale di cui al capo A.d., nelle pagine 73-77, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. 4 46 6 Il Giudice di primo grado leccese, al contempo, inseriva correttamente i fatti delittuosi ascritti al ON nel contesto processuale sopra richiamato, com'era evidente dall'esplicito riferimento ai «due episodi molto gravi», ai «sei episodi gravi» e alle «72 ipotesi meno gravi» attraverso i quali si sostanziavano i comportamenti criminosi del ricorrente, esplicitato a pagina 279 della sentenza di primo grado. Sotto il differente profilo censorio dell'incongruità motivazionale del giudizio di equivalenza circostanziale, deve rilevarsi che, sul punto, il percorso argomentativo seguito dal G.U.P. del Tribunale di Lecce così come recepito - dalla sentenza impugnata risulta ineccepibile, laddove, a pagina 277 della - decisione di primo grado, così si giustificava la concessione delle attenuanti generiche: «Si è ritenuto di dovere concedere il beneficio (effettuando un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate e con le recidive) ogni qualvolta il loro mancato riconoscimento avrebbe comportato la applicazione di una pena sproporzionata e comunque molto elevata, e cioè in ogni caso in cui l'imputato rispondeva del capo AD, aggravato dal comma 3 dell'art. 74 dpr 309/90». Non era, in ogni caso, prefigurabile un giudizio di prevalenza circostanziale, tenuto conto della gravità e della pluralità dei reati contestati al ON, che rendono, anche sotto tale profilo, inammissibile la censura dosimetrica in questione.
9.1. Quanto alla residua doglianza, riguardante gli aumenti di pena irrogati all'imputato ER ON, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, già vagliato con riferimento alla posizione degli imputati ES AS, HE SI e AE SI, nei paragrafi 4.1, 6.1 e 7.1.1, ai quali si deve rinviare.
9.2. Queste considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato ER ON. 10. L'imputato HE D'ND, a mezzo dell'avv. Andrea Silvestre, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 163 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che veniva censurato sotto il profilo del mancato contenimento della pena entro il limite edittale dei due anni di reclusione, cui conseguiva la mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicatagli, che pure si imponeva sulla base delle 47 risultanze processuali, alla luce della nuova formulazione dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese era resa evidente dal fatto che le condotte del D'ND dovevano ritenersi marginali ed episodiche rispetto al contesto associativo oggetto di valutazione;
marginalità che, secondo la difesa del ricorrente, appariva ancora più evidente alla luce del fatto che i comportamenti criminosi in questione riguardavano cessioni di quantitativi modesti di hashish, commesse in un arco temporale ristretto. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal D'ND appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. La congruità del trattamento sanzionatorio, al contempo, discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite ascritte al D'ND compiuta nella decisione di primo grado, che si soffermava sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente ai capi K.e. e K.y. nelle pagine 252, 261 e 262 della pronuncia medesima, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3 nel più ampio contesto della sfera di - operatività del clan AU e del traffico di sostanze stupefacenti organizzato nell'area urbana tarantina. Sulla scorta di una tale ricostruzione dei comportamenti criminosi del D'ND il Giudice di appello leccese escludeva che fosse possibile attenuare ulteriormente il trattamento sanzionatorio, peraltro già ridotto nel giudizio di secondo grado - rispetto alla pena di anni alla pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione e 4.400,00 euro di multa irrogatagli dal G.U.P. del Tribunale di Lecce a due anni e venti giorni di reclusione e 4.400,00 euro di multa.- 10.1. Tali considerazioni impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato HE D'ND. 11. L'imputato SI Di BE ricorreva personalmente per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis e 132 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, pur espressamente richiesto nell'atto di appello. 48 Q Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale leccese non si era soffermata sui motivi di appello proposti dal Di BE, con i quali era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva sulla base del comportamento processuale tenuto dall'appellante. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal Di BE appaiono contraddette dalle risultanze processuali, atteso che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nelle sottostanti decisioni di merito. Tale congruità discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite ascritte al Di BE, compiuta dalla decisione di primo, grado che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente ai capi A.g., A.i. e A.k. nelle pagine 114-118, per quanto riguarda il primo delitto;
nelle - pagine 121-122, per quanto riguarda il secondo delitto;
nelle pagine 123-125, per quanto riguarda il terzo delitto nel più ampio contesto della sfera di - operatività del clan AU e del traffico di sostanze stupefacenti organizzato nell'area urbana tarantina. 11.1. Quanto al residuo profilo censorio, relativo al giudizio di equivalenza circostanziale formulato in relazione alla posizione del Di BE, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 277 della sentenza di primo grado, già vagliato in riferimento all'imputato ER ON, nel paragrafo 9, cui si deve rinviare. 11.2. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato SI Di BE. 12. L'imputato ON FA ricorreva personalmente per cassazione, deducendo due motivi di ricorso, il secondo dei quali, relativo alla carenza assoluta di motivazione, deve ritenersi fondato e assorbente rispetto alla residua doglianza. 12.1. Con la censura relativa alla carenza assoluta di motivazione, proposta quale secondo motivo di ricorso, si deduceva l'assenza grafica della motivazione relativa alla posizione del FA, cui si collegava l'assenza integrale di passaggi motivazionali relativi all'adesione del FA alla consorteria contestatagli al capo A.d. Secondo la difesa del ricorrente, sulla posizione del FA, la sentenza impugnata si soffermava in termini incongrui a pagina 10, limitandosi ad affermare in termini generici e assertivi il suo coinvolgimento nella consorteria di cui al capo A.d., senza alcun riferimento alle fonti di prova utilizzabili a supporto di tali conclusioni e al percorso argomentativo concretamente seguito. 4 49 9 Osserva, in proposito, il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla posizione del FA, appare palesemente incongrua, non consentendo la ricognizione degli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione adottata e non permettendo di ricostruire, nemmeno attraverso la sottostante sentenza, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese per pervenire alla conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente. Si consideri che nessun passaggio della sentenza impugnata è espressamente dedicato alla posizione del FA, sulla quale la decisione in esame si sofferma in termini generici e svincolati dalle risultanze processuali, alle quali non si faceva riferimento nemmeno per relationem, limitandosi il Giudice di appello leccese, a pagina 10, ad affermare nel contesto di una valutazione - congiunta del ruolo associativo del ricorrente e degli imputati ZZ, ON e BO che l'imputato in esame era stabilmente al servizio della - organizzazione dedite allo spaccio [...] >>. Ricostruito in questi termini il percorso motivazionale all'esito del quale la Corte di appello di Lecce confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del FA dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). 12.2. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura, con la quale si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e delle ragioni che imponevano la formulazione di un giudizio di colpevolezza dei confronti dell'imputato. 12.3. Queste considerazioni impongono di ritenere fondato il ricorso del FA, nei termini che si sono esposti, con l'annullamento della sentenza 50 impugnata e il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. 13. L'imputato OV TO, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, che risultava incongruo rispetto al disvalore dei fatti delittuosi contestati al ricorrente e alla sua modesta caratura criminale. Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato non dava conto dei criteri con cui aveva determinato l'aumento di pena per la continuazione sulla pena base stabilità per il reato di cui al capo A.d, quantificato in anni otto di reclusione, essendosi limitata la Corte territoriale leccese a esplicitare le ragioni che imponevano tale aumento in termini generici. Né il percorso argomentativo seguito era altrimenti desumibile dai passaggi motivazionali dedicati dal Giudice di appello alla posizione dell'TO, esplicitati a pagina 46 e contenuti in appena poche righe. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dalla difesa dell'TO appaiono smentite dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata al ricorrente risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. La congruità del trattamento sanzionatorio, al contempo, discende dall'ineccepibile ricostruzione delle condotte illecite ascritte al ricorrente compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati e sul ruolo svolto dall'TO nella consorteria criminale di cui al capo A.d., nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, esaminando tali profili nelle pagine 73-84, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. Il G.U.P. del Tribunale di Lecce, invero, inquadrava analiticamente i fatti delittuosi ascritti all'TO nel contesto criminale sopra richiamato, com'era evidente dal riferimento ai «tre episodi molto gravi», ai «diciannove episodi gravi» e alle «79 ipotesi meno gravi», attraverso i quali si concretizzavano le condotte delittuose del ricorrente, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 279 e 280 della decisione impugnata. 13.1. Quanto all'ulteriore profilo censorio, riguardante gli aumenti di pena irrogati all'TO ex art. 81 cod. pen., ci si deve limitare a richiamare il passaggio 51 motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, già vagliato con riferimento alla posizione processuale degli imputati ES AS, AE SI e HE SI, nei paragrafi 4.1, 6.1 e 7.1, ai quali si deve rinviare. 13.2. Tali considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato OV TO. 14. L'imputato AN AT, a mezzo degli avvocati Salvatore Di Fonzo e AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. 14.1. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 191, 192, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 81 e 416-bis cod. pen., con specifico riferimento all'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente al capo A.a., pur erroneamente indicata a pagina 1 del suo ricorso come capo A. Secondo la difesa del ricorrente, per inquadrare il contesto associativo nel quale operava il clan AU la decisione impugnata, nelle pagine 4 e 5, richiamava una pluralità di sentenze irrevocabili tra cui le pronunce emesse all'esito dei procedimenti penali convenzionalmente denominati "Ellesponto", "Orrilo", "Cruise" in conseguenza delle quali, era sorto e si era progressivamente affermato sull'area tarantina il sodalizio criminale di cui al capo A.a. Tuttavia, la Corte di appello di Lecce non contestualizzava tali pronunzie, non correlandoli né alle condotte illecite contestate al AT, né alla sfera di operatività del clan AU. Questa incongruità motivazionale era accentuata dal fatto che i presunti vertici della cosca tarantina IG AU e PP SA rimanevano estranei alle attività illecite contestate nel presente - procedimento, dando vita a una condizione di incertezza probatoria insuperabile in ordine alla struttura associativa del sodalizio di cui al capo A.a. Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del AT, giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è supportato dalle emergenze probatorie e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce. Nella sentenza impugnata, in particolare, ci si soffermava analiticamente sulle connotazioni operative del reato associativo contestato al AT al capo A.a. nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4-7, rendendo destituite di fondamento le censure sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese. 52 Con specifico riferimento alla posizione associativa del AT, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della decisione censurata, si evidenziava la rilevanza probatoria della conversazione ambientale intercettata all'interno dell'autovettura Opel Meriva in uso al ricorrente, nella quale si faceva riferimento all'intenzione di un affiliato chiamato "P PL - che aveva manifestato la - volontà di non partecipare più al sostentamento economico in favore di altri affiliati tratti in arresto [...]». Analoga rilevanza dimostrativa del coinvolgimento associativo del AT nella consorteria mafiosa di cui al capo A.a. veniva attribuita alle captazioni ambientali citate nelle pagine 19-22 e 25-37 della sentenza impugnata, richiamate attraverso il riferimento ai passaggi testuali delle conversazioni dalle quali era possibile desumere il coinvolgimento del ricorrente e degli altri affiliati nel clan AU di TO. In questa direzione probatoria, tra le tante intercettazioni riguardanti la posizione dell'imputato AN AT, si richiamavano la captazione ambientale n. 1050, citata nelle pagine 19-22 della sentenza impugnata;
la captazione ambientale n. 1916, citata nelle pagine 25-28; la captazione ambientale n. 385, citata a pagina 33; le captazioni ambientali nn. 2039 e 2040, citate nelle pagine 35 e 36; le captazioni ambientali nn. 1917 e 1918, citate nelle pagine 36 e 37. A sua volta, la sentenza di primo grado, sul punto pienamente convergente, si soffermava analiticamente sulle fonti di prova relative al reato associativo contestato al AT al capo A.a. e sul ruolo svolto al suo interno dallo stesso imputato, dove operava in stretto collegamento con il OL, esaminando tali connotazioni comportamentali nelle pagine 50-56, recepite dalla sentenza impugnata nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio motivazione esplicitato a pagina 55 della decisione di primo grado, nella quale si evidenziava il pieno coinvolgimento del ricorrente nel clan AU e come «il AT fosse [...] il più fidato collaboratore del OL». A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa del AT, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte di appello di Lecce, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 14.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 53 14.2. Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, proposta in stretto collegamento con la censura che si è appena esaminata, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 192, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 81 e 416-bis cod. pen., con specifico riferimento alla partecipazione del AT al sodalizio mafioso contestato al capo A.a. Secondo la difesa del ricorrente, nella sentenza impugnata non venivano enucleati gli elementi probatori dai quali desumere in modo incontrovertibile la partecipazione del AT alla cosca tarantina, com'era evidente dal fatto che al ricorrente non risultava contestato alcun reato connesso alla detenzione di armi e che lo stesso era stato assolto dall'ipotesi di reato relativa al commercio di - mitili contestatagli al capo A.b. - Deve, in proposito, rilevarsi che tali deduzioni difensive risultano smentite dalle risultanze processuali, dovendosi ribadire che nella sentenza impugnata ci si soffermava analiticamente sugli elementi probatori che inducevano a ritenere il AT coinvolto nella consorteria mafiosa richiamata al capo A.a., che venivano espressamente enucleati attraverso il richiamo testuale dei passaggi salienti delle captazioni ambientali che si sono richiamate nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare. Tali elementi probatori, a loro volta, venivano correlati alle fonti di prova sulle quali la sentenza di primo grado si era analiticamente soffermata, nel vagliare il ruolo ricoperto dal AT all'interno del clan AU, esaminando tali profili processuali nelle pagine 50-56 della pronuncia in esame, che non occorre ulteriormente richiamare. Sulla scorta di tale ineccepibile ricostruzione del ruolo associativo del AT, il Giudice di primo grado leccese, accomunava le posizioni dello stesso ricorrente e del OL, evidenziando, a pagina 50 della decisione in questione, che i predetti imputati «erano ammessi a disquisire delle scelte strategiche da seguire nella conduzione degli affari [...] studiando i modi migliori per non subire la concorrenza dei clan avversari». In questo contesto probatorio, tra le tante intercettazioni richiamate nella sentenza di primo grado, si richiamavano la captazione ambientale n. 2007 e 2008, riguardanti due colloqui intercorsi tra il AT e il OL, citate nelle pagine 50-52 della decisione medesima, sulla base delle quali il G.U.P. del Tribunale di Lecce affermava che «il controllo del traffico di droga nel quartiere della "Città vecchia" non portava a contrasti perché era riconducibile esclusivamente alla "famiglia AU" [...]». 14.2.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 54 14.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguente al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.d., non essendosi individuati i requisiti minimi indispensabili per ritenere esistente e operante la consorteria criminale oggetto di contestazione. Tale doglianza risulta inammissibile, atteso che la difesa del ricorrente, all'udienza del giudizio di secondo grado, svoltasi il 20/11/2015 davanti alla Corte di appello di Lecce, rinunciava espressamente ai motivi di appello limitatamente ai motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90». La rinuncia in questione, espressamente menzionata a pagina 4 del verbale dell'udienza del 20/11/2015, preclude la proposizione delle doglianze avanzate dalla difesa del AT nell'ambito del terzo motivo di ricorso, di cui occorre conseguentemente ribadire l'inammissibilità. 14.3.1. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 14.4. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato AN AT. 15. L'imputato ES MI ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.c., non essendosi individuate le condotte concorsuali, causalmente efficienti, attraverso le quali si sarebbe concretizzata la partecipazione del ricorrente, quale concorrente esterno, al clan AU di TO. Si evidenziava, in proposito, che dalla motivazione della decisione impugnata traspariva la genericità dell'imputazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ascritta al CO nei sottostanti giudizi, che si riteneva dimostrata sulla base di un giudizio espresso in contrasto con l'esigenza di precisione nell'individuazione delle condotte punibili, costituente un riflesso del principio di tipicità, che si riteneva eluso nel caso in esame, anche alla luce della pronuncia della Corte EDU del 14/04/2015 emessa nel caso Contrada
contro
Italia. Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del MI, 55 relativamente al capo A.c. risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce ed espresso sulla base di un percorso motivazionale ineccepibile. Si consideri, in proposito, che, sul punto, la sentenza di primo grado, la quale si soffermava analiticamente sulle connotazioni del reato concorsuale contestato al ricorrente nelle pagine 66-72 della decisione medesima, evidenziando che il MI collaborava stabilmente con i vertici del clan AU, allo scopo di procedere all'individuazione di mezzi di captazione installati dalle forze dell'ordine per monitorare le attività illecite del sodalizio. L'attività di bonifica condotta dal ricorrente, al contempo, era estesa a una pluralità di siti nella disponibilità della cosca tarantino;
il che rendeva ulteriormente evidente il rapporto di collaborazione, stabile e consolidato nel tempo, esistente tra il MI e i vertici del clan AU, attestato dalle captazioni ambientali richiamate nelle pagine 67 e 68 della decisione di primo grado. Non sussistono, pertanto, le incongruità argomentative censurate dalla difesa del ricorrente, tenuto conto dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, correttamente applicato al MI, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Infine, privo di pertinenza processuale rispetto al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del MI risulta il riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte EDU il 14/04/2015 nel caso Contrada
contro
Italia, riguardante un'ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso commessa tra il 1979 e il 1988; connotazioni cronologiche, queste, pacificamente non ricorrenti nel caso in esame, relativo a condotte commesse nei mesi di settembre e ottobre del 2011 (Sez. 1, n. 44193 dell'11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861). 15.1. Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile il ricorso dell'imputato ES MI. 56 16. L'imputato ES BO, a mezzo dell'avv. Sabrina Sbiroli, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. 16.1. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del BO in relazione alle ipotesi di reato oggetto di contestazione, rispetto alle quali la Corte territoriale leccese si limitava a richiamare in termini generici e incongrui le conclusioni alle quali era giunto il Giudice di primo grado. Osserva, in proposito, il Collegio che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del BO, al contrario di quanto genericamente affermato dalla difesa del ricorrente, appare congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce ed espresso sulla base di un percorso motivazionale ineccepibile. Si consideri, in proposito, che la Corte territoriale richiamava sul punto la sentenza di primo grado che, a sua volta, si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati e sul ruolo svolto dal BO nelle attività di spaccio di stupefacenti egemonizzate dal clan AU nelle pagine 73-77 della decisione medesima, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. Sulla scorta di una tale ineccepibile ricostruzione degli accadimenti criminosi, il G.U.P. del Tribunale di Lecce, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 76 della sentenza in esame, evidenziava che il BO -unitamente al FA, al ZZ e al ON era stabilmente al servizio della organizzazione criminale, con funzioni di spaccio al dettaglio [...]». 16.1.1. Tali ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame. 16.2. Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del BO si incentrava su elementi probatori acquisiti nei confronti di altri imputati, con i quali il ricorrente non intratteneva alcun rapporto di illecito. Deve, in proposito, rilevarsi che tali deduzioni difensive risultano smentite dalle risultanze processuali, dovendosi ribadire che, nella sentenza impugnata, ci si soffermava analiticamente sugli elementi probatori che inducevano a ritenere il BO pienamente coinvolto nelle attività di spaccio che gli venivano contestate, che venivano enucleate attraverso il richiamo delle captazioni ambientali riguardanti la sua posizione. 57 Tra queste captazioni peculiare rilievo probatorio deve attribuirsi a quelle relative al monitoraggio effettuato, mediante sistemi di videosorveglianza, presso il circolo ricreativo denominato "Zio Carlo", nell'arco temporale compreso tra il 28/03/2011 e il 23/08/2011, analiticamente richiamate nelle pagine 108 e 109 della sentenza di primo grado, nel corso delle quali venivano individuate 1307 cessioni di sostanze stupefacenti, attuate mediante l'utilizzazione di "vedette", compito espletato dallo stesso BO. 16.2.1. Tali ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso in esame. 16.3. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava emessa in violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il BO giudicato dalla Corte di appello di Lecce, nel presente procedimento, per gli stessi fatti delittuosi sui quali era precedentemente intervenuta una sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di TO. Osserva il Collegio che costituisce un dato probatorio incontroverso quello secondo cui il BO aveva commesso una parte delle attività di cessione di sostanze stupefacenti quando era ancora minorenne;
ma costituisce un dato probatorio parimenti incontroverso quello secondo cui i reati per i quali si procede in questa sede processuale erano stati commessi dal ricorrente dopo il compimento della maggiore età, rendendo destituito di fondamento l'assunto su cui la difesa del ricorrente fondava la sua doglianza. Sul punto, non si può non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 76 della sentenza di primo grado, nel quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce evidenziava che, nel presente procedimento, si faceva esclusivamente riferimento alle condotte illecite commesse dopo il compimento della maggiore età da parte del BO, avvenuta il 24/05/2011, con la conseguenza che si procedeva nei suoi confronti per le sole condotte a partire da quelle di cui ai capi K.v. e K.z. commesse in epoca successiva a tale data. - 16.3.1. Tali ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso in esame. 16.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte territoriale leccese, nell'inquadrare i fatti delittuosi contestati al BO, non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. 58 Ne discendeva che il trattamento sanzionatorio applicato al BO, limitatamente alle ipotesi delittuose contestategli ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, doveva ritenersi illegittimo, atteso che la pena veniva quantificata tenendo conto di parametri edittali che non si sarebbero dovuti applicare laddove fossero stati rispettati dal legislatore i principi costituzionali risultati violati con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Deve, in proposito, evidenziarsi che, anche in questo caso, la censura risulta contraddetta dalle emergenze processuali, atteso che la pena irrogata al BO, tenuto conto del numero di condotte illecite e del reato di cui al capo A.d. risulta pienamente rispettosa dei parametri ermeneutici stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 · peraltro inapplicabili all'ipotesi - associativa sopra richiamata espressamente richiamati a pagina 277 della sentenza di primo grado. L'imputato, infatti, veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, veniva condannato alla pena di anni sette e giorni venti di reclusione. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che la doglianza veniva proposta dalla difesa del BO senza fornire indicazioni utili all'individuazione dei profili dosimetrici dedotti, con la conseguenza che la censura deve ritenersi inammissibile per la sua genericità e la violazione del principio di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). 16.4.1. Tali ragioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo del ricorso in esame. 16.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al BO - quantificato nel giudizio di primo grado, confermato in appello, in sette anni e venti giorni di reclusione la cui determinazione veniva censurata per la sua eccessività, - tenuto conto della tipologia di stupefacente spacciato dal ricorrente, della sua giovane età e del modesto disvalore delle sue condotte;
parametri dosimetrici, questi, sui quali si riscontrava una carenza di motivazione insuperabile in relazione alla sentenza impugnata. Si tratta di una doglianza che, oltre a essere generica nella sua formulazione (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, cit.), trascura di considerare il ruolo svolto dal BO nel contesto associativo di cui al capo A.d. e la congruità della ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella decisione in esame, 59 sui quali ci si è diffusamente soffermati nell'esaminare i primi due motivi del presente ricorso, cui si deve rinviare. A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che il giudizio dosimetrico espresso dalla Corte territoriale leccese in relazione alla posizione del BO si connota per la sua obiettiva mitezza, conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, all'applicazione di una pena base ancorata al mimino edittale e a un modesto aumento di pena per la continuazione tra le varie cessioni di stupefacente. 16.5.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il quinto motivo del ricorso in esame. 16.6. Infine, dall'infondatezza del quinto motivo di ricorso discende l'infondatezza della residua doglianza, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 133 cod. pen., conseguente al fatto che erano state negate al BO le attenuanti generiche che si imponevano tenuto conto della sua giovane età e del modesto disvalore delle condotte ascrittegli, che rivelavano la natura episodica dei fatti di reato contestati al ricorrente, rendendo evidente la marginalità del suo ruolo nel contesto della sfera di operatività del clan AU. Non si può, invero, non ribadire che il giudizio dosimetrico compiuto nei sottostanti giudizi risulta congruo rispetto agli accadimenti criminosi e conforme alle risultanze processuali, che non consentono di ipotizzare, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la natura episodica delle condotte illecite contestate al BO e il suo ruolo marginale rispetto al contesto associativo prefigurato dal reato di cui al capo A.d. Né sono ipotizzabili discrasie motivazionali di sorta in ordine al percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, sul punto pienamente conformi, dovendosi in proposito ribadire che in linea con quanto affermato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 76 della decisione di primo grado, già richiamato nel paragrafo 16.1 che le condotte criminose del BO - evidenziano una ripetitività di schemi e comportamenti che «confermano la piena partecipazione dello stesso al sodalizio con funzioni di spacciatore>>. 16.6.1. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il sesto motivo del ricorso in esame. 16.7. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato ES BO. 17. L'imputato DO ZZ, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata 60 risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del disvalore delle ipotesi di reato oggetto di contestazione e della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, che risultava incongruo rispetto alla sua modesta caratura criminale. Si evidenziava, in proposito, che il trattamento sanzionatorio applicato al ZZ quantificato in otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione - risultava eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi contestati, la cui modesta rilevanza imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e non già in regime di equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti. Ne conseguiva che il giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte territoriale leccese risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze probatorie acquisite nei sottostanti giudizi. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal ZZ appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. Tale congruità discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite del ZZ compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati e sul ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio di cui al capo A.d., nelle pagine 73-77 della pronuncia medesima, recepite dalla sentenza impugnata, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si deve ulteriormente rinviare. 17.1. Quanto al residuo profilo censorio, relativo al giudizio di equivalenza circostanziale formulato dal Giudice di appello leccese in relazione al ZZ, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 277 della sentenza di primo grado, già vagliato in riferimento alla posizione degli imputati ER ON e SI Di BE, nei paragrafi 9 e 11.1, cui si deve rinviare. 17.2. Occorre, infine, procedere a emendare la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., sotto il profilo della recidiva riconosciuta al ZZ, erroneamente ritenuta reiterata, ma correttamente qualificabile come recidiva semplice. Da tale emenda non deriva alcuna modifica del trattamento sanzionatorio che deve ritenersi, fatto salvo l'intervento censorio in questione, correttamente quantificato, all'esito del giudizio di appello, in otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. 17.3. Queste considerazioni impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato DO ZZ. 61 18. L'imputato ES OL, a mezzo dell'avv. Enzo Sapia, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. 18.1. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del OL in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A.a. -nonSecondo la difesa del ricorrente, l'assenza di collegamento associativo desumibile dai procedimenti penali celebrati in relazione alla criminalità organizzata tarantina nel corso degli anni Novanta risultava determinante ai - fini della valutazione della posizione del OL, in ragione del fatto che tale coinvolgimento consortile del ricorrente veniva ritenute altamente sintomatico del suo ruolo nella predetta area criminale. Osserva preliminarmente il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del OL, il giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è supportato dalle emergenze probatorie e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce. Rispetto a tale ricostruzione il riferimento ai procedimenti penali celebrati nel corso degli anni Novanta in relazione alla sfera di operatività della criminalità organizzata tarantina effettuato richiamando i - processi denominati "Orrilo", "Ellesponto" e "Cruise" svolge una funzione - inessenziale ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza oggetto di vaglio. Si consideri, in proposito, che, nella decisione censurata, ci si soffermava analiticamente sulle connotazioni operative del reato contestato al OL al capo A.a. nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4-7, che rendeva destituite di fondamento processuale le censure sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese. Con specifico riferimento alla posizione associativa del OL, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della decisione censurata, si evidenziava la rilevanza della conversazione ambientale intercettata all'interno dell'autovettura Opel Meriva in uso al AT, alla quale ci si è già riferiti nel valutare la posizione di quest'ultimo imputato nel paragrafo 14.1, cui si deve rinviare. Il coinvolgimento associativo del OL nel sodalizio mafioso di cui al capo A.a., per altro verso, emergeva dalle captazioni ambientali richiamate nelle pagine 19-22 e 25-37 della sentenza impugnata, richiamate attraverso il riferimento dei passaggi testuali delle conversazioni dalle quali era possibile 62 desumere il coinvolgimento del ricorrente e degli altri affiliati nel clan AU di TO. In questa cornice, la Corte territoriale leccese, tra le tante intercettazioni acquisite, riteneva altamente sintomatiche del coinvolgimento associativo del IA nella cosca tarantina di cui al capo A.a. la captazione ambientale n. 1050, citata nelle pagine 19-22 della sentenza impugnata;
la captazione ambientale n. 1916, citata nelle pagine 25-28; la captazione ambientale n. 385, citata a pagina 33 e 34; le captazioni ambientali nn. 2039 e 2040, citata nelle pagine 35 e 36; le captazioni ambientali nn. 1917 e 1918, citata nelle pagine 36 e 37. Al contempo, la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce si soffermava analiticamente sugli elementi probatori relativi al delitto associativo contestato al OL al capo A.a. e al ruolo consortile svolto al suo interno dall'imputato, esaminando tali connotazioni comportamentali nelle pagine 50-56, così come richiamate dalla sentenza impugnata nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. Sulla scorta di questi convergenti elementi probatori, nel passaggio di motivazione esplicitato a pagina 54 della decisione di primo grado, si evidenziava correttamente il pieno coinvolgimento del ricorrente nel clan AU e che «il OL ES è soggetto ben conosciuto negli ambienti criminali e per tale ragione [...], quale referente del clan AU, ha incontri con fornitori di sostanze stupefacenti, ai quali, quale garanzia di serietà, è sufficiente la presenza e la parola del OL stesso». A queste considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa del OL, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dal Giudice di appello leccese, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 18.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 18.2. Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, proposta in stretto collegamento con la censura che si è appena esaminata, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il compendio probatorio acquisito nei confronti del OL, fondato sulle intercettazioni ambientali captate nel corso delle indagini preliminari, risultava sprovvisto di univocità e non era corroborato 63 da elementi di riscontro individualizzante idonei ad affermarne il coinvolgimento associativo nel clan AU di TO. Si deduceva, in tale ambito, che non possedevano alcun valore di riscontro individualizzante all'ipotesi accusatoria gli esiti delle intercettazioni ambientali richiamate nella sentenza impugnata, in ragione del fatto che ai colloqui in questione il OL non prendeva personalmente parte, con la conseguenza che le conclusioni alle quali giungeva il Giudice di appello sulla scorta di tali elementi probatori non tenevano conto del contesto interpersonale al quale le conversazioni in discorso facevano riferimento, da cui l'imputato risultava estraneo. Osserva, in proposito, il Collegio che tali deduzioni difensive risultano smentite dalle risultanze processuali, dovendosi ribadire che nella decisione impugnata ci si soffermava analiticamente sugli elementi probatori che inducevano a ritenere il OL coinvolto nel clan AU di TO e sul ruolo organizzativo ricoperto in tale ambito dal ricorrente, enucleati nei termini che si sono richiamati nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare. Le captazioni ambientali in questione, per altro verso, venivano intercettate tra il OL e il AT, con la conseguenza di rendere, anche sotto tale profilo valutativo, destituito di fondamento l'assunto difensivo, secondo cui le intercettazioni in discorso non coinvolgevano il ricorrente, né erano utilizzabili a sostegno dell'ipotesi accusatoria concernente il ruolo verticistico ricoperto dall'imputato all'interno del clan AU. Tali elementi probatori, a loro volta, venivano correlati alle fonti di prova sulle quali la sentenza di primo grado si era analiticamente soffermata, nel vagliare il ruolo svolto all'interno del clan AU dal OL, esaminando tali profili processuali nelle pagine 50-56 della pronuncia in esame, già richiamate nel paragrafo precedente. Sulla scorta di tale ineccepibile ricostruzione del coinvolgimento associativo del ricorrente e del suo ruolo organizzativo nell'ambito della cosca tarantina di cui al capo A.d., il G.U.P. del Tribunale di Lecce, a pagina 52 della decisione in questione, affermava che «all'indomani dell'assunzione del controllo dei traffici illeciti nel quartiere Isola Porta Napoli da parte della famiglia AU, il OL veniva associato a tale clan, con il compito di supervisionare per conto dell'organizzazione ed in ciò coadiuvato dal suo più fido collaboratore AT AN, il traffico di stupefacenti segnatamente in relazione ad uno dei punti di spaccio di droga di diretta gestione del clan». 18.2.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 18.3. Dall'infondatezza dei primi due motivi di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, con cui si deduceva il vizio di motivazione 64 del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del OL in relazione alle singoli ipotesi delittuose che gli venivano contestate, rispetto alle quali il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente dal Giudice di appello leccese non teneva conto delle risultanze processuali che non consentivano di ritenerlo coinvolto nelle attività di spaccio monitorate dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari. Né gli elementi probatori acquisiti potevano essere utilizzati nei confronti del OL, in ragione del fatto che tali elementi non riguardavano personalmente il ricorrente, ma altri soggetti gravitanti nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti tarantino, con il quale l'imputato non risultava intrattenere alcun rapporto personale. Si tratta, invero, di una doglianza che ripropone le censure formulate con i primi due motivi di ricorso, presupponendo una rilettura del compendio probatorio acquisito e delle captazioni ambientali su cui lo stesso si fonda, che, per le ragioni che si sono esposte nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve ulteriormente rinviare, non è consentita in questa sede processuale (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Tale censura, al contempo, punta a un ingiustificato frazionamento del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, incentrato su una distinzione delle attività delittuose contestate ai capi A.a. e A.d., che non corrisponde alle dinamiche operative del clan AU di TO, nel cui ambito i due sodalizi criminali si muovevano nel contesto di un'omogenea strategia associativa, per la cui completa ricognizione occorre rinviare ai paragrafi 1.1 e 1.1.1. 18.3.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso. 18.4. Considerazioni analoghe valgono per il quarto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con le precedenti doglianze, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 73, commi 1 e 6 e 74, commi, 1, 2 3 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato ascritte al OL in relazione alla gestione delle attività di spaccio di stupefacenti oggetto di contestazione. Osserva, in proposito, il Collegio che le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti in ordine al ruolo organizzativo svolto dal OL nel delitto associativo contestatogli al capo A.d. rende destituito di fondamento 65 l'assunto difensivo, secondo cui la Corte territoriale leccese non aveva eseguito alcuna ricostruzione del compendio probatorio idonea a consentire di distinguere la partecipazione associativa del OL alla consorteria in discorso dalle singole ipotesi di spaccio contestate all'imputato, rilevanti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tali deduzioni non tengono conto del fatto che, nelle sottostanti sentenze, sul punto pienamente concordanti, non soltanto veniva compiuta una ricognizione ineccepibile del compendio probatorio acquisito nei confronti del OL, ma si effettuava un'accurata ricostruzione del ruolo associativo svolto dal OL nell'ambito della consorteria criminale descritta al capo A.a., dalla fr quale il sodalizio di cui al capo A.d. costituiva una promanazione, nei termini esplicitati nelle pagine 50-56 della sentenza di primo grado, cui si è già rinviato nell'esaminare le prime due doglianze di questo ricorso. 18.4.1. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il quarto motivo di ricorso. 18.5. Le considerazioni che si sono esposte impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato ES OL. 19. L'imputato DO ER, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. 19.1. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ER in relazione all'ipotesi associativa oggetto di contestazione al capo A.a. Si evidenziava, in proposito, che il giudizio di colpevolezza del ER per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risultava formulato in termini contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere il ricorrente collegato con gli affiliati del clan AU di TO, così come prefigurato al capo A.a. Né poteva rilevare nella direzione associativa prefigurata dalla decisione impugnata il sequestro di armi nella disponibilità del ricorrente eseguito il 20/12/2010 a cura della Guardia di Finanza di TO atteso che tale - disponibilità risultava riconducibile esclusivamente al ER e non consentiva di stabilire alcun collegamento tra l'imputato e la consorteria mafiosa di cui al capo A.a. Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ER, il giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti per il delitto di cui 66 all'art. 416-bis cod. pen. è supportato dalle emergenze probatorie e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce. Rispetto a tale ricostruzione il riferimento al sequestro di armi eseguito il 20/12/2010, pur ritenuto altamente sintomatico del coinvolgimento associativo del ER nel clan AU di TO, non svolge una funzione decisiva ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza espresso dal Giudice di appello leccese in relazione all'ipotesi associativa censurata. Si consideri, in proposito, che, nella decisione impugnata, ci si soffermava analiticamente sulle connotazioni operative del reato contestato al ER al capo A.a. nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4-7, le cui argomentazioni rendevano destituite di fondamento le censure sull'incongruità del percorso valutativo seguito dalla Corte territoriale. Con specifico riferimento alla posizione associativa del ER, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 della decisione censurata, si evidenziava il collegamento del ricorrente con IC (detto "C) AU, che lo portava a essere coinvolto in attività di primaria importanza per la sfera di operatività dell'omonima consorteria. Si richiamava, in tale ambito, l'episodio della perquisizione domiciliare eseguita il 24/07/2011 dalle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'imputato AN AS, dove il ER si recava in compagnia dell'imputato IC AU (1970), che lo attendeva all'esterno dell'immobile - interloquendo con «alcuni militari, allo scopo di osservare direttamente il loro operato». Il coinvolgimento associativo del ER nella consorteria mafiosa di cui al capo A.a., al contempo, emergeva dalle captazioni ambientali richiamate nelle pagine 49-50 e 73-84 della sentenza di primo grado, richiamate attraverso il riferimento ai passaggi delle conversazioni dalle quali era possibile desumere il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche consortili del clan AU di TO. Nella decisione di primo grado, tra le tante intercettazioni riguardanti la posizione dell'imputato DO ER, si ritenevano altamente sintomatiche del coinvolgimento associativo censurato dalla difesa del ER la captazione ambientale n. 48467, citata a pagina 49; nonché la captazione ambientale n. 32579, citata a pagina 49. Sulla scorta di tali elementi probatori, il G.U.P. del Tribunale di Lecce, nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 49 e 50 della sentenza in esame, evidenziava che «l'appartenenza del ER al sodalizio che ci occupa è [...] testimoniata dal fatto che a lui sia affidata la gestione degli introiti dell'organizzazione [...]». E ancora: «L'appartenenza del ER al sodalizio [...] è 67 [...] testimoniata dalla sua costante presenza presso il circolo Subway, era e propria base operativa del clan, dove egli permane pure in assenza del boss AU IC, allo scopo di dirigere i traffici dell'organizzazione, e segnatamente quelli concernenti gli stupefacenti [...]». A ben vedere, la presenza costante del ER nei locali del "Circolo Subway" costituisce un'ulteriore dimostrazione del suo coinvolgimento associativo nel clan AU, in ragione del fatto che, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 78 della decisione di primo grado, presso i punti di spaccio" della cosca tarantina, i sodali discutevano delle dinamiche inerenti i traffici illeciti perpetrati [...] >> A queste dirimenti considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa del ER, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte territoriale leccese, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 19.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 19.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al ER, che veniva censurato sotto il profilo del giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di appello di Lecce. cheSi evidenziava che il trattamento sanzionatorio applicato al ER veniva quantificato in otto anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione - risultava eccessivo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, la cui modesta rilevanza imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e non già in regime di equivalenza, così come richiesto dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello. Ne conseguiva che il giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte territoriale leccese risultava formulato in assenza di una verifica congrua delle emergenze probatorie acquisite nei sottostanti giudizi di merito e senza il compimento di un accurato vaglio del disvalore delle condotte delittuose ascritte all'imputato. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dal ER appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua 68 rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. La congruità del trattamento sanzionatorio, al contempo, discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite del ER compiuta nella decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente e sul ruolo svolto nei sodalizi criminali contestati ai capi A.a. e A.d. nelle pagine 49-50 e 73-84 della pronuncia medesima, recepite dalla Corte di appello di Lecce, nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. 19.2.1. Quanto al residuo profilo censorio, relativo al giudizio di equivalenza circostanziale formulato dalla Corte di appello di Lecce in relazione alla posizione del ZZ, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 277 della sentenza di primo grado, già vagliato in riferimento alla posizione degli imputati ER ON, SI Di BE e DO. ZZ, nei paragrafi 9, 11.1 e 17.1, cui si deve rinviare. 19.2.2. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 19.3. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato DO ER. 20. L'imputato ES IB, a mezzo dell'avv. AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. 20.1. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti del IB, indispensabili ai fini della configurazione delle ipotesi di reato oggetto di contestazione ingenericamente indicate nel ricorso e alla esame - -- formulazione del giudizio di colpevolezza espresso nei suoi riguardi dalla Corte di appello di Lecce. Si evidenziava, in proposito, che il giudizio di colpevolezza del IB veniva fondato nelle sottostanti decisioni sulla base delle captazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari alle quali ci si riferiva nelle pagine 2-4 del - ricorso in esame che risultavano sprovviste di univocità probatorie e non erano - corroborate da elementi di riscontro individualizzante idonei ad affermare il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nelle ipotesi delittuose oggetto di contestazione. 5 969 Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del IB dai Giudici di merito leccesi è supportato dalle emergenze probatorie e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nelle sottostanti sentenze, sul punto convergenti. Si consideri, in proposito, che, nel passaggio della sentenza di primo grado esplicitato nelle pagine 110 e 111, ci si soffermava analiticamente sulle singole cessioni di stupefacenti nelle quali il IB risultava coinvolto nell'arco temporale compreso tra il 30/04/2011 e il 27/06/2011, svolgendo le funzioni di "vedetta", rendendo destituite di fondamento le censure sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese. Nella decisione di primo grado, dunque, si ritenevano correttamente dimostrative del coinvolgimento nelle operazioni di spaccio di sostanze stupefacenti gestito dal clan AU le attività di "vedetta" svolte dal IB, nell'arco temporale sopra richiamato, rispondenti a uno schema operativo consolidato e sintomatiche delle direttive criminali imposte dai vertici del clan AU per la vendita al dettaglio di stupefacenti nell'area urbana della "città vecchia". Il ruolo di "vedetta" svolto dal IB, dunque, corrisponde allo schema operativo consolidato all'interno del sodalizio di cui al capo A.d., in conseguenza del quale l'attività di vendita al dettaglio dello stupefacente, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 106 della sentenza di primo grado, era svolta presso i "punti di spaccio" della consorteria, dove soggetti delegati operavano secondo schemi comportamentali ben definiti [...]», rispetto ai quali "le vedette" avevano compito di scongiurare la presenza delle forze dell'ordine». A queste dirimenti considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa del IB, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte territoriale leccese, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 20.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 20.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che il trattamento sanzionatorio applicato al 70 quantificato in due anni e quattro mesi di IB dalla Corte di appello di Lecce risultava eccessivo rispetto al disvalore dei reclusione e 4.000,00 euro di multa fatti delittuosi che gli venivano contestati, il cui modesto disvalore imponeva la concessione delle attenuanti generiche. Deve, in proposito, osservarsi che le censure sollevate dal IB appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata e al suo coinvolgimento negli episodi di spaccio che si sono richiamati nel paragrafo precedente, cui si rinvia. Tale congruità, inoltre, consegue all'ineccepibile verifica delle condotte illecite del IB compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati contestati al ricorrente, nel più ampio contesto della sfera di operatività del clan AU e del traffico di sostanze stupefacenti oggetto di vaglio. Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena irrogata al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suoi complesso e che non consentiva la concessione al IB delle attenuanti invocate è sintetizzata dalla - giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). 20.2.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 20.3. Le argomentazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato ES IB. 21. L'imputato ES AU, a mezzo dell'avv. AE Vitale, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un 71 percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.d., non essendosi individuati i requisiti minimi e indispensabili per consentire di ritenere esistente il sodalizio criminale in contestazione. Si evidenziava, in proposito, che le condotte illecite contestate al AU, anche a volere prescindere dalla natura dei contatti interpersonali sui quali la Corte territoriale leccese fondava il giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti, potevano eventualmente rilevare come singole attività di spaccio di stupefacenti, inidonee a corroborare l'esistenza e la sfera di operatività di una consorteria criminale assimilabile a quella prefigurata al capo A.d, rispetto alla quale le emergenze probatorie non consentivano di ipotizzare, in capo al ricorrente, un contributo stabile all'attività di gestione delle attività consortili in questione. Tale doglianza risulta inammissibile, atteso che la difesa del ricorrente, all'udienza del giudizio di secondo grado, svoltasi il 13/11/2015 davanti alla Corte di appello di Lecce, rinunciava espressamente ai motivi di appello fatta eccezione per quelli inerenti al trattamento sanzionatorio [...]». La rinuncia in questione, espressamente menzionata a pagina 4 del verbale dell'udienza del 13/11/2015 preclude la proposizione delle doglianze avanzate dalla difesa dell'imputato ES AU nel suo ricorso, di cui occorre conseguentemente ribadire l'inammissibilità. 21.1. Le considerazioni che si sono esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato ES AU. 22. L'imputato HE AU, a mezzo dell'avv. IC Cervellera, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si imponevano tenuto conto del modesto disvalore delle condotte delittuose ascritte al ricorrente e della natura episodica dei comportamenti criminosi che gli venivano contestati. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Lecce, nel denegare le attenuanti generiche richieste dalla difesa del AU, non aveva considerato che al ricorrente risultavano contestate delle episodiche violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che, nel caso in esame, non si era tenuto conto del ruolo obiettivamente marginale del ricorrente rispetto al contesto criminale nel quale si concretizzava il traffico di sostanze stupefacenti oggetto di vaglio. Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti 72 dell'imputato HE AU è supportato dalle emergenze probatorie e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nei sottostanti giudizi di merito. Si consideri che, nel passaggio della sentenza di primo grado esplicitato a pagina 111, ci si soffermava analiticamente sulle singole cessioni di stupefacenti nelle quali il AU risultava coinvolto nell'arco temporale compreso tra il 28/04/2011 e il 05/08/2011, svolgendo le funzioni di "vedetta", rendendo destituite di fondamento le censure sul modesto disvalore e sulla natura episodica delle condotte del ricorrente. Non occorre, del resto, soffermarsi ulteriormente sull'importanza del ruolo di "vedetta" ai fini della concretizzazione delle attività di spaccio oggetto di vaglio, sul quale ci si è già soffermati nel valutare la posizione del IB, nel paragrafo 20.1, cui si rinvia. Le censure sollevate dal AU, dunque, appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata e al suo coinvolgimento negli episodi di spaccio che si sono richiamati, sui quali la decisione di primo grado si soffermava analiticamente. Ne discende che, tenendo conto del disvalore dei fatti delittuosi contestati al AU, nelle sottostanti sentenze, veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire conclusivamente che al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla gravità dei delitti oggetto di contestazione (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). 22.1. Queste considerazioni impongono di rigettare il ricorso proposto dall'imputato HE AU. 23. L'imputato IC AU (1984), a mezzo dell'avv. IC Cervellera, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. 23.1. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Secondo la difesa del ricorrente, il trattamento sanzionatorio applicato al AU, quantificato nel giudizio di appello in otto anni, dieci mesi e venti giorni 73 di reclusione, risultava eccessivo rispetto al disvalore delle condotte illecite che gli venivano contestate, la cui marginalità rispetto al contesto associativo oggetto di valutazione imponeva la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e non già, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, in regime di equivalenza. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dall'imputato IC AU (1984) appaiono smentite dalle risultanze processuali, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato, fondata sulla formulazione di un giudizio di equivalenza circostanziale, risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. Tale congruità sanzionatoria, al contempo, discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite del AU compiuta dalla decisione di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni delle ipotesi di reato contestate al ricorrente e sul ruolo svolto nel sodalizio criminale contestato al capo A.d., nelle pagine 73-84 della pronuncia medesima, recepite dalla Corte di appello di Lecce, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia ulteriormente. In questa cornice, ineccepibile risulta il giudizio di equivalenza circostanziale formulato dalla Corte territoriale in relazione alla posizione dell'imputato IC AU (1984), per l'inquadramento del quale ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 277 della sentenza di primo grado, già vagliato in riferimento alla posizione degli imputati ER ON, SI Di BE, DO ZZ e DO ER, nei paragrafi 9, 11.1, 17.1 e 19.2, ai quali si deve rinviare. 23.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 23.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che veniva censurato sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica. Si evidenziava, in proposito, che l'aumento a titolo di continuazione per il più grave reato di cui al capo A.d. quantificato in anni tre e mesi quattro di reclusione che comportava l'applicazione di una pena complessiva di anni - quattordici e mesi quattro di reclusione, risultava privo di giustificazione, non risultando esplicitati i criteri sulla base dei quali venivano disposti i singoli 74 aumenti ex art. 81 cod. pen. in relazione alle ipotesi di reato contestate all'imputato IC AU (1984). Osserva in proposito il Collegio che tale censure veniva proposta dalla difesa del ricorrente in termini analoghi a quelle avanzate nell'interesse degli imputati ES AS, HE SI, AE SI e OV TO, in relazione alle quali veniva emessa declaratoria di inammissibilità. Ne discende che, ai presenti fini, ci si deve limitare a richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 277-278 della sentenza di primo grado, già vagliato con riferimento alle posizioni degli imputati sopra richiamati, alle quali si deve rinviare. 23.2.1. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso. 23.3. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato IC AU (1984). 24. L'imputato IC AU (1970) ricorreva per cassazione proponendo due distinti atti di impugnazione. 24.1. Con il primo di tali atti di impugnazione, proposto a mezzo dell'avv. Raffaele Missere, venivano dedotti tre motivi di ricorso. 24.1.1. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata al capo A.a, non essendosi individuati i comportamenti del AU, ritenuti causalmente efficienti rispetto alla permanenza del vincolo associativo della consorteria presupposta, attraverso i quali si sarebbe concretizzata la sua partecipazione, con ruoli apicali, al clan AU di TO. L'assenza di fonti di prova idonee a dimostrare il coinvolgimento associativo del AU nella consorteria criminale contestata al capo A.a, quale esponente di vertice, veniva vagliata dalla difesa del ricorrente mediante un'analitica disamina degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che venivano così enucleati: l'appartenenza di molti degli associati ai sodalizi mafiosi che, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, imperversavano nella città di TO;
il mantenimento degli appartenenti al clan AU che si trovavano in stato di detenzione;
l'assoggettamento degli associati che si ritenevano subordinati al ricorrente;
le modalità con cui si concretizzava il controllo dell'area urbana tarantino della "città vecchia"; l'integrazione della popolazione locale con 75 2 ) i componenti della consorteria mafiosa in esame;
il possesso e la disponibilità di armi;
la vicenda riguardante la tentata estorsione alla società Titania s.r.l.; la vicenda riguardante il commercio dei mitili;
le ulteriori prospettive di guadagno del clan AU, nel contesto delle attività commerciali del quartiere tarantino dove la consorteria medesima era presente. In questa cornice, si evidenziava che il giudizio di colpevolezza nei confronti del AU era stato formulato dalla Corte di appello di Lecce in termini svincolati dalle emergenze probatorie, atteso che si fondava su elementi probatori acquisiti nei confronti di altri imputati, con i quali il ricorrente non intratteneva alcun rapporto di illecito finalizzato alle attività consortili contestategli al capo A.a. Né risultava dimostrato alcun collegamento associativo tra il ricorrente e i presunti affiliati della cosca tarantina, sul quale la decisione impugnata si esprimeva in termini assertivi. Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa dell'imputato IC AU (1970), detto "C, il giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. è supportato dalle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari e risulta congruo rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Lecce. Il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, infatti, consente di ritenere dimostrato il ruolo verticistico e organizzativo svolto dal ricorrente unitamente agli imputati PP AU e ES OL, del - quale ultimo ci si è già occupati nell'ambito del clan AU di TO, così come compiutamente descritto nel capo A.a. Tale sodalizio mafioso, come evidenziato nel passaggio motivazionale correttamente esplicitato a pagina 4 della decisione censurata, era «sorto all'indomani dell'esito dei procedimenti penali che avevano inferto un duro colpo a quelli storici operanti nella città di TO». Si consideri, in proposito, che, nella decisione impugnata, ci si soffermava analiticamente sulle connotazioni operative del delitto associativo contestato al AU al capo A.a. e sul ruolo apicale svolto dal ricorrente in tale ambito, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4-7, che rendeva destituite di fondamento le censure sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese. Si consideri ulteriormente che, con specifico riferimento alla posizione associativa del AU, il ruolo apicale del ricorrente risultava avvalorato sia dal coordinamento delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti egemonizzata dal sodalizio mafioso in esame sull'area urbana della "città vecchia" - al quale ci si riferiva analiticamente nelle pagine 7-14 della sentenza impugnata in riferimento 76 1all'ipotesi di reato contestata al capo A.d. sia dal coinvolgimento dell'imputato in questioni di primaria importanza per la sfera di operatività dell'omonima consorteria, come quello evidenziato a pagina 6 della decisione in esame, nel quale risultava coinvolto anche l'imputato DO ER, di cui ci si è già occupati nel paragrafo 19.1. Al contempo, il coinvolgimento associativo dell'imputato IC AU (1970), emergeva dalle captazioni ambientali richiamate nella sentenza di primo grado, tra le quali quelle citate nelle pagine 3-35, che venivano vagliate dal G.U.P. del Tribunale di Lecce attraverso il riferimento testuale ai passaggi delle conversazioni dalle quali era possibile desumere l'inserimento del ricorrente nel clan AU di TO, nel cui ambito operava in posizione apicale. In questa direzione, nella sentenza di primo grado, tra le tante captazioni riguardanti la posizione dell'imputato IC AU (1970), si ritenevano altamente sintomatiche del coinvolgimento associativo censurato dalla difesa del ricorrente sotto il profilo del controllo del territorio egemonizzato dalla - consorteria mafiosa di cui al capo A.a. e delle fonti di reddito provenienti dalle attività illecite gestite dallo stesso sodalizio le seguenti intercettazioni: la - captazione ambientale n. 4928, citata a pagina 23; la captazione ambientale n. 4596, citata a pagina 23; la captazione ambientale n. 30591, citata a pagina 24; la captazione ambientale n. 11016, citata a pagina 31; la captazione ambientale n. 6526, citata a pagina 33; la captazione ambientale n. 19499, citata a pagina 33; la captazione ambientale n. 70199, citata a pagina 33; la captazione ambientale n. 3016, citata a pagina 34. Sulla scorta di tali convergenti elementi probatori, il G.U.P. del Tribunale di Lecce, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 46 della sentenza in esame, evidenziava che l'imputato IC AU (1970) è «un soggetto di primissimo piano all'interno del sodalizio criminoso, apparendo subordinato esclusivamente al fratello PP, cui è affidata la direzione del clan. L'importanza della figura di AU IC nelle gerarchie del sodalizio si desume in primo luogo dal fatto che lo stesso è titolare del circolo ricreativo "Subway" [...] dove i membri dello stesso sono soliti riunirsi allo scopo di discutere delle strategie del clan». Al AU, dunque, era affidato il compito di gestire gli affari del suo sodalizio mafioso, con particolare riferimento alla gestione del settore delle sostanze stupefacenti, in relazione al quale il ricorrente, operando d'intesa con gli imputati AN AT, DO ZZ e DO ER, dava vita a un ramificato traffico svolto con le modalità sulle quali ci si è diffusamente - soffermati nell'area urbana della "città vecchia" - i cui ingenti proventi confluivano nella "cassa comune" del clan AU di TO. 77 Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio della decisione di primo grado, esplicitato a pagina 47, nel quale si affermava: «Numerose sono le evidenze [...] secondo le quali egli ha la capacità di imporre ad alcuni pregiudicati tarantini la costrizione all'acquisto di partite di stupefacenti provenienti esclusivamente dal clan [...] ». E ancora: «Quanto alla regolamentazione del traffico di droga all'interno della città vecchia [...] egli interveniva in varie occasioni a dirimere eventuali controversie che erano sorte in relazione alla gestione di tali aree». A queste dirimenti considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa del AU, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte territoriale leccese, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 24.1.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame. 24.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti oggetto di contestazione. Ne discendeva che il giudizio di colpevolezza formulato dal Giudice di appello leccese risultava svincolato dalle risultanze processuali e non teneva conto degli indici sintomatici delle condotte delittuose ascritte al AU, tra i quali peculiare rilievo doveva essere attribuito all'oggettiva tenuità dei fatti di reato contestati, desumibile dagli episodi di spaccio nei quali risultava coinvolto, collegati alla cessione di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, inidonei a concretizzare le attività consortili di cui al capo A.d. Osserva, in proposito, il Collegio che le censure sollevate dall'imputato IC AU (1970) appaiono smentite dalle risultanze processuali, sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la quantificazione della pena irrogata all'imputato risulta congrua rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta nella sentenza impugnata. La congruità del trattamento sanzionatorio applicato al AU, inoltre, discende dall'ineccepibile verifica delle condotte illecite del ricorrente compiuta 78 dalla sentenza di primo grado, che si soffermava analiticamente sulle connotazioni dei reati associativi contestati al ricorrente e sul ruolo svolto nei sodalizi criminali di cui ai capi A.a. e A.d., nelle pagine 3-35 e 73-84 della pronuncia medesima, recepite dalla Corte di appello di Lecce, nel rispetto dei parametri ermeneutici esposti nel paragrafo 1.3, cui si rinvia. In questa cornice, ineccepibile risulta il giudizio di equivalenza circostanziale formulato dalla Corte territoriale in relazione alla posizione dell'imputato IC AU (1970), per inquadrare il quale occorre richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 277 della sentenza di primo grado, già vagliato in riferimento alla posizione degli imputati ER ON, SI Di BE, DO ZZ, DO ER e IC AU (1984), nei paragrafi 9, 11.1, 17.1, 19.2 e 23.1, cui si deve rinviare. 24.1.2.1. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo del ricorso in esame. 24.1.3. Dall'inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende l'inammissibilità della residua doglianza, proposta in stretta correlazione con la censura appena esaminata, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, censurato sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica. Ne discende che le considerazioni che si sono espresse a proposito della gravità delle ipotesi associative contestate al AU (1970) e al suo ruolo apicale nelle consorterie criminali di cui ai capi A.a. e A.d. impongono di ritenere congruo il giudizio dosimetrico espresso dalla Corte di appello di Lecce e di ulteriormente il trattamento escludere che fosse possibile attenuare rispetto alla pena irrogata dal G.U.P. del sanzionatorio, peraltro rideterminato - Tribunale di Lecce in anni sedici e mesi otto di reclusione nel giudizio di secondo grado in sedici anni di reclusione. 24.1.3.1. Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso in esame. 24.2. Con il secondo degli atti di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato IC AU (1970), depositato dall'avv. Salvatore Maggio, si deducevano due motivi di ricorso. 24.2.1. Con il primo di tali motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori 79 acquisiti nei confronti del AU in relazione al delitto associativo contestato al capo A.a. Si deduceva, inoltre, con specifico riferimento al ruolo apicale che il AU avrebbe assunto nella consorteria mafiosa di cui al capo A.a., che le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari alle quali ci si riferiva mediante risultavanospecifici richiami testuali nelle pagine 5-7 del ricorso in esame - sprovviste di univocità probatoria e non erano corroborate da elementi di riscontro individualizzante idonei ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio tarantino oggetto di contestazione. Da tali captazioni, infatti, non si poteva desumere alcun collegamento del ricorrente con il sodalizio mafioso di cui al capo A.a., a maggior ragione se si considera che, secondo i Giudici di merito, il AU rivestiva in senso alla consorteria in questione una posizione verticistica, affermata in termini contrastanti con le emergenze probatorie riconducibili alle intercettazioni ambientali. Secondo la difesa del ricorrente, le frequentazioni del AU non potevano ritenersi sintomatiche del suo inserimento nella consorteria mafiosa di cui al capo A.a., essendo giustificate alla luce dei rapporti personali intercorrenti tra l'imputato e i soggetti sottoposti a controllo, dovuti a ragioni esclusivamente commerciali. D'altra parte, laddove il AU fosse stato l'esponente di vertice di una consorteria mafiosa, dalla quale ricavava ingenti proventi illeciti, non avrebbe avuto la necessità di incrementare i propri guadagni, mettendosi in contatto per ragioni commerciali con i predetti soggetti. - - Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza risulta speculare a quella proposta, quale primo motivo, nell'ambito del ricorso presentato dall'avv. Missere, che si riteneva infondata per le ragioni esposte nel paragrafo 24.1.1, cui si deve preliminarmente rinviare. L'unico elemento di differenziazione, invero apparente, tra le due doglianze è costituito dal riferimento all'attività commerciale svolta nel ricorso in esame - -e assente nell'atto di richiamata anche nell'ambito della precedente doglianza impugnazione proposto dall'avv. Missere. Si tratta, come detto, di una differenza solo apparente, non tenendo conto che l'attività commerciale alla quale si riferisce il ricorso in esame è costituita dalla gestione del circolo ricreativo "Subway", ubicato a TO, in via Duomo n. 104, che costituisce il fulcro delle attività organizzative svolte dal AU rispetto alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti egemonizzato dalla sua consorteria. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali si è pervenuti nel paragrafo 24.1.1, laddove si è evidenziato che, presso tale circolo ricreativo, si svolgevano le riunioni finalizzate alla pianificazione delle 6 80 0 attività illecite coordinate dal ricorrente riconducibili alla sfera di operatività del clan AU. Si consideri, in proposito, che, nella sentenza di primo grado, venivano richiamate numerose captazioni ambientali, dalle quali era possibile desumere il ruolo egemonico svolto dal ricorrente, in relazione al traffico di sostanze stupefacenti che si sta considerando, utilizzando come base logistica la sede del circolo ricreativo "Subway". Tra le tante intercettazioni riguardanti tale segmento probatorio, nella decisione in esame, è utile richiamare la captazione ambientale citata a pagina 47 della pronuncia in questione, intercorsa tra lo stesso AU, DO ER e ZO BL, nella quale i colloquianti discutevano del fatto che alcuni soggetti «stavano esercitando il commercio di stupefacenti in un'area assegnata dal clan alla competenza di BL ZO. Per tale ragione quest'ultimo si recava dal AU palesando propositi di vendetta, in modo da ristabilire il suo "diritto" esclusivo ad operare in quella zona [...]». 24.2.1.1. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame. 24.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio applicato al AU, che veniva censurato in relazione al giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di appello di Lecce. La dimostrazione dell'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese si traeva dal passaggio motivazione esplicitato a pagina 47 della sentenza impugnata, nel quale, sul trattamento sanzionatorio irrogato al AU, ci si soffermava in poche righe, senza alcun riferimento alle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche, che pure venivano riconosciute al ricorrente, non venivano concesse con in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Si tratta di una doglianza speculare a quella proposta nell'ambito del secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Missere, che si riteneva inammissibile per le ragioni esposte compiutamente nel paragrafo 24.1.2, per la cui ricognizione si deve rinviare. 24.2.2.1. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso in esame. 24.3. Le ragioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono di rigettare gli atti di impugnazioni proposti nell'interesse dell'imputato IC AU (1970). 81 25. Occorre, infine, esaminare il ricorso proposto dagli imputati ES PP e TT PP, a mezzo dell'avv. Salvatore Maggio, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 163 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti, che veniva censurato sia sotto il profilo dosimetrico, sia per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria applicata. Secondo la difesa del ricorrente, nella sentenza impugnata, non si era tenuto conto della modesta caratura criminale degli imputati, i quali risultavano coinvolti in marginali episodi di spaccio di stupefacenti, che rivelavano una personalità tale da imporre un trattamento sanzionatorio più mitigato rispetto a quello irrogato dalla Corte di appello di Lecce, che, pur essendo stato ridotto rispetto al giudizio di primo grado, doveva ritenersi comunque eccessivo alla luce del disvalore delle vicende delittuose esaminate. In questa cornice, si evidenziava che la determinazione della pena base su cui quantificare il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati ES PP e TT PP che veniva quantificata in relazione al più grave - reato di cui al capo L.b. in anni tre di reclusione e 9.000,00 euro di multa appariva incongrua rispetto al modesto disvalore delle condotte delittuose ascritte ai ricorrenti, risultando al contempo notevolmente superiore ai parametri edittali prefigurati, per le ipotesi di reato in contestazione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 25.1. Osserva, in proposito, il Collegio che, sul piano dosimetrico, il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce nei confronti degli odierni ricorrenti, risulta rispettoso dei parametri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, correttamente richiamati a pagina 277 della sentenza di primo grado. Sulla scorta di una tale ineccepibile ricostruzione, i ricorrenti venivano riconosciuti colpevole dei reati ascrittigli e condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 4.000,00 euro di multa. La congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale agli imputati ES PP e TT PP, peraltro, risulta attestata dalla rivalutazione dei parametri dosimetrici applicati dal Giudice di primo grado che aveva - condannato i ricorrenti alla pena di anni due di reclusione e 6.000,00 euro di multa che veniva eseguita nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 47 e 48 della sentenza impugnata. 82 A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che la doglianza veniva proposta dalla difesa dei ricorrenti senza fornire indicazioni utili all'individuazione dei profili dosimetrici rilevanti ai fini dedotti, con la conseguenza che la censura in esame deve ritenersi inammissibile per la sua genericità e la violazione del principio di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, cit.). 25.1.1. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame. 25.2. Appare, viceversa, meritevole di accoglimento la residua doglianza, relativa all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Lecce nell'escludere la sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata agli imputati ES PP e TT PP, quantificata nel giudizio di secondo grado in 4.000,00 euro di multa. La mancata concessione della sospensione condizionale conseguiva alla conferma, sul punto, della sentenza di primo grado, nella quale, a pagina 282, si evidenziava che «può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva, avendo essi riportato una condanna a pena pecuniaria». Osserva, in proposito, il Collegio che la discrasia censurata discende dallo stesso percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese, la quale, pur riducendo la pena irrogata ai ricorrenti dal Giudice di primo grado -- compiendo in tal modo una valutazione attenuata di colpevolezza rispetto al sottostante giudizio e rideterminando la pena irrogata in anni uno e mesi quattro di reclusione e 4.000,00 euro di multa, sulla base delle considerazioni esplicitate nelle pagine 47 e 48 della sentenza impugnata ometteva di applicare il - beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria, nonostante quest'ultima frazione sanzionatoria non superasse i limiti edittali previsti per la concessione del beneficio richiesto. La discrasia dosimetrica censurata, dunque, appare incontrovertibile e discende dal fatto che non è prevista dalla legge un'applicazione frazionata del beneficio sospensivo di cui all'art. 163 cod. pen. per le ipotesi analoghe a quella in esame di pene detentive e pecuniarie irrogate congiuntamente dal - giudice di merito on excelente not complesso tempo de رهمدان Una tale opzione ermeneutica, del resto, non solo contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 163 cod. pen., ma si porrebbe in contrasto con la funzione rieducativa della sospensione condizionale, il cui riconoscimento, incentrato sui parametri richiamati dall'art. 133 cod. pen., postula un giudizio favorevole sulla personalità del reo, rispetto al quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il giudice deve 83 concedere negare il beneficio sospensivo sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto» (Sez. 3, n. 4838 del 29/01/1998, Vaccarella, Rv. 210736; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 44602 dell'11/11/2008, Stefanelli, Rv. 241912). A tali considerazioni occorre aggiungere che la pena pecuniaria, anche tenendo conto del ragguaglio di tale frazione sanzionatoria, ammontante a 4.000,00 euro, risulta inferiore al limite biennale previsto per la concessione del beneficio sospensivo, rendendo ulteriormente ingiustificata la negazione della sospensione condizionale richiesta con la doglianza in esame, imponendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione del beneficio medesimo per la pena pecuniaria. 25.2.1. Occorre, pertanto, procedere a emendare la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., estendendo il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. pen., già concesso in relazione alla pena detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione, anche alla pena pecuniaria di 4.000,00 euro di multa. 26. Dalle considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti discendono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali. Devono, innanzitutto, dichiararsi inammissibili ricorsi proposti dagli imputati VI TO, AN AS, ES AS, GI BE, AE SI, CH SI, ER ON, SI Di BE, OV TO, ES MI, ES AU e IC AU (classe 1984), con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. Devono, inoltre, rigettarsi i ricorsi proposti dagli imputati HE D'ND, AN AT, ES BO, DO ZZ, ES OL, DO ER, ES IB, HE AU e IC AU (classe 1970), con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve, ancora, essere annullata la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato ON FA e, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti dell'imputato AC MO, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Deve ulteriormente annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli imputati ES PP e TT PP limitatamente 84 all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale anche con riguardo alla pena pecuniaria, che deve essere concesso. Infine, devono rigettarsi, nel resto, i ricorsi proposti dagli imputati AC MO, ES PP e TT PP.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TO VI, AS AN, AS ES, BE GI, SI AE, SI HE, ON ER, Di BE SI, TO OV, MI ES, AU ES, AU IC (cl. 1984) e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di D'ND HE, AT AN, BO ES, ZZ DO, OL ES, ER DO, IB ES, AU HE e AU IC (cl. 1970) e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA ON e, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di MO AC e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PP ES e PP TT limitatamente all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale anche con riguardo alla pena pecuniaria, che concede. Rigetta nel resto i ricorsi di MO, PP ES e PP TT. Così deciso l'11/07/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Antonella Patrizia Mazzei Yamazing Plenteme 08 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 85