Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 44602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44602 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1310
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 016280/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL CA, N. IL 12/08/1986;
avverso SENTENZA del 06/12/2007 TRIB. SEZ. DIST. di GALLIPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della esecuzione della pena, e per il rigetto, nel resto, del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 6 dicembre 2007 e depositata il 14 gennaio 2008, il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli, ritenuto il concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del caso di lieve entità ed elargendo ex officio i benefici di legge, ha condannato alla pena della ammenda in Euro cinquanta EF UC, imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello con lama lunga cinque centimetri, in Tuglie il 10 ottobre 2005.
Il Tribunale, accertato, sulla base della testimonianza del verbalizzante, DI RI, carabiniere, che EF nelle indicate circostanza di tempo e di luogo fu colto nella flagranza del porto del ridetto coltello, ha negato che costituisse giustificato motivo la circostanza, addotta dal giudicabile, secondo il quale "il coltello - gli era - stato regalato dallo zio per il taglio dei sigari".
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cosimo Manca, mediante atto recante la data dell'8 febbraio 2008, depositato il 25 febbraio 2008, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Con il primo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 e all'art. 163 c.p..
Deduce "la carenza assoluta della sussistenza degli elementi fattuali e comportamentali della complessiva fattispecie contestata"; oppone che in maniera chiara era emersa dalla istruzione dibattimentale la ricorrenza del giustificato motivo, costituito dalla destinazione di uso del "coltellino" per il taglio dei sigari fumati dal giudicabile;
e, inoltre, censura la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non richiesta, anticipando la doglianza, poi sviluppata col terzo motivo.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), si duole della reiezione della mozione istruttoria per il richiamo e l'esame del corpo del reato, ai fini dell'accertamento "della effettiva pericolosità detto stesso e della utilizzabilità per l'offesa alla persona".
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, e manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla negazione della ricorrenza del giustificato motivo e alla concessione ex officio della sospensione condizionale della esecuzione della pena pecuniaria con riferimento alla "utilità della concessione del beneficio".
3. - I motivi del ricorso sono infondati, salvo che sul punto della doglianza per la concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
3.1 - Non ricorre, alla evidenza, il caso previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione alla denegata ispezione del corpo del reato: la materialità della condotta è pacifica;
l'arma impropria, in relazione al dato saliente della lunghezza della lama, è descritta nel capo di imputazione;
la relativa indicazione non forma oggetto di contestazione difensiva.
3.2 - Neppure ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato la norma incriminatrice applicata, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
E, in proposito, è appena il caso di aggiungere che la prospettazione del giustificato motivo, nei termini rappresentati dal ricorrente, è affatto inconcludente e, dunque, irrilevante in quanto "la destinazione degli strumenti di cui al succitato art. 4, comma 2, rilevante ai fini della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere" (Cass., Sez. 1, 23 settembre 2004, n. 41098, Caruso, massima n. 230630), sicché non basta prospettare la ipotesi astratta di un determinato uso dell'arma impropria, senza l'aggancio concreto e attuale alla condotta di porto.
3.3 - In ordine alla concessione ex officio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, giova premettere che questa Corte, a Sezioni, Unite, ha fissato il principio di diritto secondo il quale, in materia di contravvenzioni suscettibili di oblazione (stante la esclusione della condanna non sospesa dalla iscrizione nel casellario giudiziale), la potestà del giudice di merito di elargire il beneficio incontra il limite costituito dalla considerazione dell'interesse dell'imputato a evitare il "pregiudizio" della iscrizione, laddove sia maggiore rispetto al "vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento" (sentenza 16 marzo 1994, n. 6563, Rusconi, massima n. 197536). Tanto certamente non preclude, in modo assoluto, la possibilità della concessione di ufficio della sospensione condizionale della condanna alla pena della ammenda, se il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 163 c.p., valuti prevalente, rispetto al pregiudizio della iscrizione della condanna nel casellario, "l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione".
Ma di tale valutazione il giudice "è tenuto a fornire concreta dimostrazione" (Cass., Sez. 1, 11 dicembre 1998, n. 357/1989, Di Paolo, massima n. 212300; cui adde: Sez. 1, 11 novembre 2004, n. 45484, Di Ricco, massima n. 229815). Nella specie al rilievo della omessa motivazione sul punto si correla la considerazione che, qualificando lo stesso ricorrente "irrisoria" la entità della pena pecuniaria espianda, appare pacificamente fuori discussione la evidente prevalenza dell'interesse dell'imputato a evitare la iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Conseguono, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della esecuzione della pena, e la esclusione del beneficio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008