Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 44602
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Sentenza 11 novembre 2008

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Nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 44602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44602
    Data del deposito : 11 novembre 2008

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