Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato è illegittimo.Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 29 gennaio 1998
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N.297
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.25828/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 6 maggio 1997 dal pretore di Agrigento;
udita nella pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 6 maggio 1997 il pretore di Agrigento dichiarò EL IA colpevole del reato di cui all'art. 20, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - così riqualificata l'originaria imputazione - per avere collocato infissi esterni in alluminio anodizzato e campigiane di colore rosso non previsti dai provvedimenti autorizzatori in suo possesso e la condannò alla pena di lire otto milioni di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., in quanto la valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e dell'incensuratezza dell'imputata medesima avrebbe dovuto indurre il pretore a concedere la sospensione condizionale della pena che invece è stata negata con una motivazione non condivisibile, trattandosi di modesta pensionata che non può provvedere al pagamento dell'ammenda.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Invero il pretore ha ritenuto di non dover sospendere la pena "per non pregiudicare l'imputata nell'eventualità della commissione di più gravi illeciti per i quali potrebbe essere irrogata una pena detentiva". Ora, di fronte alla contraria volontà dell'imputato, deve ritenersi illegittimo il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sola motivazione che, trattandosi di pena pecuniaria, la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato stesso. Invero, la legge prevede la sospensione condizionale anche per le pene pecuniarie, mentre una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni volta che si irroga una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. Nella specie, anche in considerazione dell'elevato importo della pena pecuniaria irrogata (otto milioni di ammenda) in rapporto alle condizioni economiche dell'imputata, non può negarsi a priori al beneficio questa funzione di disincentivazione criminale;
ne' d'altra parte il giudice del merito ha formulato una prognosi negativa sulla persona dell'imputata ovvero l'ha ritenuta soggettivamente immeritevole del beneficio (cfr. Sez. III, 7 luglio 1995, Frugoli, m. 202.95 8; Sez. III, 8 aprile 1987, Crucè, m. 176.100). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla pretura di Agrigento per nuovo giudizio.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla pretura di Agrigento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1998