Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4838
CASS
Sentenza 29 gennaio 1998

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Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato è illegittimo.Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4838
    Data del deposito : 29 gennaio 1998

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