Sentenza 20 novembre 2000
Massime • 1
Sono inutilizzabili le registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, atteso che in tal modo si realizza un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente protetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2000, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 20/11/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 1804
3. Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 10200/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) NI AR, nato a [...] il [...];
2) IO SS, nato a [...] il [...];
3) RI CL, nato a [...] il [...];
4) AN OS, nato a [...] il [...] 5) TA NO, nato a [...] il [...];
6) QU NO, nato a [...] il [...];
7) QU ZO, nato a [...] il [...];
8) QU ZO, nato a [...] il [...] 9) IR AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 7 giugno 1999 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione f atta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di ZO QU (nato nel 1954), di NO QU, di ZO QU (nato nel 1957), di IR AN, di AN OS, di NI LO, di TA NO, di RI CL e per l'inammissibilità del ricorso di IO SS.
Uditi i difensori, avv. IO Aricò e NC Staiano per QU ZO (nato nel 1954), avv. Salvino Rimpici per IR AN, avv. Oreste Verazzo per QU ZO (nato nel 1957), AN OS e IN, avv. Bartolomeo Pettiti, per QU NO, TA NO e RI CL.
Ritenuto in fatto l. Con sentenza 7 giugno 2000 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione 12 dicembre 1997 del Tribunale di Vercelli, affermava, per quel che qui direttamente interessa, la penale responsabilità di QU ZO (nato a [...] il [...]), TA NO, RI CL, QU NO e NO DO relativamente al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati fra loro al fine di commettere reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo a). Più in particolare nel detto sodalizio QU ZO svolgeva funzioni di finanziatore, tenendo i contatti con i fornitori dai quali acquistava partite di cocaina e di eroina in quantità anche di 1 o 2 kg. per volta, provvedendo al loro pagamento e curava la raccolta dei proventi delle attività illecite;
TA NO, RI CL e QU NO provvedevano a prendere e a tenere i contatti con i livelli di distribuzione più bassi, cedendo lo stupefacente in quantità variabili da pochi grammi a due etti, erano incaricati dell'occultamento dello stesso e della riscossione dei crediti ,anche con metodi violenti. Associazione costituita nel 1990 e dissoltasi nel 1992.
Con la stessa sentenza veniva affermata la penale responsabilità di:
QU ZO (nato nel 1954), QU NO e TA NO (quest'ultimo con le limitazioni temporali indicate dalla decisione della Corte territoriale) in ordine ai reati di cessione continuata di eroina a IN LO (capo g);
QU ZO (nato a [...] il [...]) e RI CL in ordine alla cessione di un campione pari a grammi 2 di eroina, consegnato dal RI a IN MA alla Stazione ferroviaria di Santhià e da questi consegnato, a sua volta, al EG in Biella, tra il 27 e il 30 giugno 1994 (capo b, aa); di grammi 50 di eroina, consegnati dal RI al EG, in data immediatamente successiva al 27 giugno 1994 (capo b, bb); di un campione pari a grammi 2 di eroina, consegnato dal RI al IN alla Stazione ferroviaria di Santhià e da questi consegnato in Biella al EG, tra il 30 luglio ed il 4 agosto 1994 (capo b, cc); di grammi 50 consegnati dal RI al IN alla Stazione di Biella e dal IN consegnati immediatamente al EG, tra il 30 luglio ed il 4 agosto 1994 (capo b, dd); di 50 grammi di eroina consegnati dal RI direttamente al EG, in GO d'AL, verso la metà dell'agosto 1994 (capo b, ee, come modificato); di cessione in concorso tra loro e con RS IT e IN OR (nei cui confronti si è proceduto separatamente), QU ZO quale intermediario (per una sola cessione avvenuta agli inizi del mese di settembre 1994) ed il RI effettuando materialmente (tutte) le consegne, ceduto al IN prima, al RS e successivamente al IN, per l'ulteriore spaccio al minuto, più quantitativi di eroina di peso variabile tra i 50 e i 200 grammi, consegne effettuate dal RI con cadenza settimanale nella zona di GO d'AL, GOmasino e maglione dai primi giorni del settembre 1994 ai primi giorni del novembre dello stesso anno (capo c);
RI e QU NO, per aver ceduto al IN, per il successivo spaccio al minuto, quattro quantitativi di eroina, del peso di circa 100 grammi ciascuno, in Bollengo, Magnano e GOmasino, in epoca compresa tra la fine di gennaio e la fine di febbraio 1995 (capo d);
RI, di cessione al IN, per il successivo spaccio, di grammi 40, 50 circa di eroina, in GOmasino alla fine del febbraio 1995 (capo e); di cessione continuata a IN LO di quantitativi di eroina dal peso variabile da 10 a 20 grammi in Mazzè e località limitrofe dal 15 agosto a giugno 1992 (capo f);
IO SS, di cessione, quale intermediario con VE AR, a IN OR, di un quantitativo di 10 grammi di eroina, in La Loggia, nel febbraio 1995 (capo m); NI AR, di cessione continuata di 500 grammi eroina, prima acquistata a Milano, poi trasportata fino a Candelo e successivamente ceduta nella misura di 200 grammi al IN ed a AN OS, nel giugno luglio 1990 (capo n);
AN OS, di acquisto, per lo spaccio, di grammi 200 di eroina dal NI, in Candelo, nel giugno luglio 1990 (capo o-bis);
IR AN, di acquisto continuato, per la successiva cessione, di due quantitativi di eroina ciascuno del peso di circa 30 grammi, in ALssandria, nell'autunno 1994 (capo p); di cessione continuata a MA SI di un numero imprecisato di quantitativi, pari a grammi 5, 10, per volta di eroina, in Vigliano e Boca, nel 1985, 1986 (capo q); di cessione continuata a IN OR di più quantitativi di eroina del peso di 50 grammi per volta, in Boca, nell'autunno 1990 (capo r); di furto aggravato di un, autovettura, in GOsesia tra il 30 giugno e il 1^ luglio 1994 (capo s); di tentata estorsione continuata nei confronti di RI SI e NC EG, in Biella tra il giugno e 11 agosto 1994 (capo t); di rapina aggravata, in concorso col EG ed il IN, nella tabaccheria di Battista Sanna, in AS il 1^ luglio 1994 (capo u); di detenzione e porto di una pistola calibro 9, in AS, il 1^ luglio 1994 (capo v);
RI e QU NO, di porto e detenzione di una pistola a tamburo cal. 38 special, in GO d'AL, nel febbraio 1991. 2. La Corte territoriale premette che le indagini prendono l'abbrivo dall'arresto di NC EG per detenzione di arma e di eroina. In possesso del EG viene rinvenuto il numero telefonico di ZO QU (nato nel 1957). Le indagini conducono poi alla identificazione di OR IN e di CL RI, una delle fonti di rifornimento della droga da parte di quest'ultimo.
Il 5 marzo 1995 viene tratto in arresto il IN e successivamente persone a lui legate nel traffico di droga;
più in particolare, RS, CE, IN e EG.
Parallelamente le indagini si sviluppano in relazione all'attività di traffico di stupefacenti della "famiglia QU" nel periodo 1990-1992 in ordine alla quale offrono un decisivo contributo le dichiarazioni di IO ANcchio e di LO IN, l'uno interno l'altro esterno alla "famiglia", ma singolarmente coincidenti quanto alle persone coinvolte, alle modalità di smercio della droga, ai prezzi praticati, ai luoghi di incontro.
Un ulteriore rilevante contributo proviene pure dalle dichiarazioni del IN e della sua convivente LA MA nonché dall'esito delle intercettazioni effettuate e che conducono la Corte a pronunciare le statuizioni di condanna per i fatti sopra riportati.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati sopra ricordati.
3.1. QU ZO, di CR (nato nel 1954), condannato ad anni 11 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e g) della rubrica, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti ANcchio, IN, IN e MA, sotto il profilo sia dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, sia dell'attendibilità delle dichiarazioni di ciascuno di essi sia della presenza dei riscontri;
violazione dell'art. 266 e segg. c.p.p con riferimento all'intercettazione ambientale ad opera del IN e della MA su incarico della polizia;
violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. QU NO, fratello di QU ZO di CR, condannato ad anni 11 e mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a), d), g) e il) ,denuncia:
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di NO IN per violazione degli artt. 199 c.p.p. e 384 c.p., alla stregua della sentenza costituzionale n. 179 del 1994; violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti;
identico vizio nonché violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla ritenuta associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
violazione dell'art. 81, cpv., c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui è intervenuta condanna nel presente procedimento e quelli relativamente ai quali intervenne l'arresto dell'imputato il 6 aprile 1991, violazione dell'art. 69 c.p. per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
3.3. RI CL, condannato ad anni 11 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a), b) aa), bb), cc), dd), ee) (limitatamente ad un unico episodio di cessione in GO d'AL verso la metà dell'agosto 1994), c), d), e) ed f) (esclusa per tali ultimi due reati l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990), oltre a riprendere integralmente le censure proposte da NO QU, dopo aver indicato i vizi della motivazione con riferimento alla riconosciuta attendibilità dei collaboranti NL CE, IT RS, MA IN e NC EG, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere così qualificata.
3.4. TA NO, condannato ad anni dieci e mesi tre di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capo a) e g) della rubrica (quest'ultimo iniziato nel dicembre 1990), denuncia violazione degli artt. 199 c.p.p. e 384 c.p., sempre per la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di NO IN (lo stesso vizio, cioè, lamentato da NO QU), manifesta illogicità della motivazione, error in iudicando relativamente alla problematica attinente alla valutazione delle chiamate di correo, e più specificamente a quelle di IO ANcchio e LO IN;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, violazione dell'art. 125 c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione in ordine al diniego della continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza 16 dicembre 1993 della Corte di appello di Torino;
violazione dell'art. 649 c.p.p. per essere stato l'imputato condannato per i fatti di cui al capo g) con la già richiamata sentenza della Corte di appello di Torino;
infine, omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
3.5. QU ZO di GO d'AL (nato nel 1957), condannato ad anni 8 e mesi 8 di reclusione per i reati cui ai capi b) e c), lamenta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p., nonché violazione dell'art. 81 c.p. per il diniego del riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui è intervenuta la presente condanna e quelli giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza 13 novembre 1991. 3.6. IO SS, condannato ad anni due di reclusione e lire 6 milioni di multa per il reato di cui al capo m), con due ricorsi sottoscritti personalmente, lamenta disparità di trattamento rispetto al coimputato Termorin.
3.7. AN OS, condannato ad anni cinque di reclusione e lire 15 milioni di multa per il reato di cui al capo o-bis, deduce manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, affermata sulla base delle dichiarazioni del IN, prive di riscontri, nonché violazione dell'art. 81, 2^ comma, c.p. per avere il giudice a quo disatteso la domanda di applicazione della continuazione con i fatti giudicati con sentenza 21 dicembre 1994, irrevocabile il 15 maggio 1995.
3.8. NI AR condannato ad anni sei di reclusione e lire 30 milioni di multa per il reato cui al capo n, lamenta mancata assunzione della prova decisiva, costituita dal sopralluogo nell'alloggio di via Imbonati 52, perché il IN lo indicasse;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuizione di responsabilità affermata pur in mancanza di ogni riscontro alle dichiarazioni del IN.
3.9. IR AN, condannato ad anni nove, mesi sei di reclusione e lire 60 milioni di multa per i reati cui al capi p), q), r), s), t), u) e v) della rubrica, deduce omessa assunzione della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di IO IR che il IN e la SI indicano come fornitore della droga che sarebbe stata ceduta dall'imputato e che, invece, svolge da anni opera di recupero di tossicodipendenti;
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, ritenuto sulla base delle dichiarazioni, fra loro contrastanti, del IN, del EG e della SI: tanto più che la persona indicata alla guida dell'autovettura da parte PE MA avrebbe caratteristiche somatiche profondamente diverse da quelle dell'imputato; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo q) fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della SI, reato, oltre tutto, commesso quando il IR era ristretto in carcere;
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di acquisto di sostanza stupefacente dal IN, fondata sulle sole dichiarazioni di quest'ultimo - intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri - risultando le altre propalazioni (tutte de relato) derivare dall'unica fonte e cioè il IN;
si denuncia, infine, motivazione apparente circa l'affermazione di responsabilità in ordine al furto dell'autovettura ed al porto abusivo di armi per la consumazione della rapina, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del IN;
violazione dell'art. 358 c.p.p., per non essere stato espletato alcun accertamento con riguardo alla restrizione in carcere del ricorrente quando fu consumata la rapina. In prossimità dell'odierna udienza il IR ha depositato nella Cancelleria di questa Corte motivi nuovi a sostegno del ricorso nei quali denuncia anche violazione dell'art. 111 della Costituzione per essersi utilizzate le dichiarazioni della SI, pur essendosi questa rifiutata di presentarsi al dibattimento.
osserva in diritto
Sono state sottoposte all'esame del collegio una serie di tematiche di ordine generale talora riguardanti alcuni dei ricorrenti, altre riferentesi a singole posizioni processuali.
Simili tematiche riguardano l'osservanza del precetto di cui all'art. 192 c.p.p. (più in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo, con decisivi riverberi sulla motivazione della sentenza impugnata), la configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'utilizzazione delle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione del IN, "guidate" dalla polizia giudiziaria e senza l'autorizzazione del magistrato procedente, l'utilizzabilità delle dichiarazioni di NO IN, avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza nonostante il fratello LO non fosse imputato nel presente procedimento.
È necessario, pertanto, prendere preliminarmente esame ciascuna delle questioni ora ricordate.
I. Problemi concernenti le chiamate in correità.
1. L'esame della vicenda processuale ora al vaglio della Corte non può trascurare la circostanza, davvero cruciale, che il complessivo impianto probatorio della sentenza impugnata risulta, in larga parte, rappresentato dalle dichiarazioni di coimputati o di imputati in reato connesso che hanno definito separatamente la loro posizione. Poiché, peraltro, quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l'osservanza, ad opera del giudice a quo, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate di correo, con conseguenti riverberi sull'assetto dimostrativo nel suo complesso, occorre, anzi tutto, precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo per poi, di volta in volta, pervenire alla concreta. applicazione dei conseguenti enunciati. Un'operazione che appare davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono pressoché tutti gli snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie su fatto altrui:
dall'accertamento dell'attendibilità di ciascuno dei dichiaranti e di ciascuna delle dichiarazioni - in quanto riferibili ad episodi di cessione o di acquisto di sostanze stupefacenti, oltre che all'esistenza del nucleo associativo operante nel vercellese e zone limitrofe ed al suo organigramma - alla verifica estrinseca di esse fino alla valenza delle dichiarazioni de relato.
Tali temi hanno formato oggetto di una copiosissima elaborazione giurisprudenziale che, pur essendo approdata a soluzioni sufficientemente rassicuranti, non pare abbia definitivamente risolto ogni problema relativamente alla forza probatoria di tali dichiarazioni, risultando - oltre tutto - nella previsione contenuta nell'art. 192, comma 3, C-P-P., comunque predominante la funzione orientativa di tale precetto, sia pure attraverso l'indicazione di modelli "vincolati".
Ciò per puntualizzare come resti pur sempre decisivo - al di là di quegli schematismi talora rilevabili negli enunciati giurisprudenziali e che rischiano di ipostatizzare la stessa nozione di forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche che il giudice è tenuto, di volta in volta, a compiere nel concreto - l'accertamento della validità del giudizio logico e la complementare osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che comprovi la correttezza dell'operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, la valutazione della prova.
I tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica dei criteri di valutazione della chiamata di correo vanno sicuramente individuati nelle conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 ottobre 1992, marino). Poiché, però, tali approdi costituiscono regole di garanzia prima ancora che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle concrete vicende processuali richiede, superando i nominalismi derivanti dall'impiego di formule non di rado tralaticie, che una corretta opera interpretativa non possa prescindere dalla necessità di relativizzarne concretamente gli stessi enunciati. Questa opera di "concretizzazione" non vale, certo, a sottrarsi all'utilizzazione di strumenti di verifica giuridicamente definiti;
essa esprime soltanto l'esigenza, connaturata ad ogni attività ermeneutica, di non immobilizzarsi di fronte ad un archetipo, ma di volgere la propria operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella ricostruzione del fatto che forma oggetto del giudizio e della riferibilità del fatto stesso ad un autore.
Entro questo quadro non ci si potrà esimere da una precisazione connaturata alla stessa forza dimostrativa, giuridicamente definita, della chiamata in correità; vale a dire, l'incidenza del sistema di acquisizione della prova sul reale contenuto dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., così da poter correttamente intendere il significato della formula " le dichiarazioni rese da un imputato del medesimo reato o da una persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
2. Nella prima pronuncia resa sul vigente codice di procedura penale, le Sezioni unite - chiamate a decidere circa l'applicabilità dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti - non ebbero esitazioni nell'affermare l'impercorribilità di una interpretazione riduttiva fondata sulle specifiche funzioni della Corte di cassazione che, quale giudice di legittimità, non potrebbe restare vincolato da una norma che, predisposta in funzione della finalità di dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione della prova, si riferirebbe ai soli giudici di merito perché, anche in mancanza di una norma transitoria che impone l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p. ai detti tipi di processo, la nuova disposizione è sicuramente più favorevole all'imputato e va annoverata tra quelle che parte della dottrina qualifica "norme di garanzia", assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli. Con il conseguente dovere della Corte di cassazione di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se in data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di "riscontri estrinseci", in violazione appunto, dell'art. 192, comma 3, c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).
Va ancora ricordato come, stando ad una successiva decisione delle stesse Sezioni unite (Sez. un., 11 ottobre 1992, Marino) pronunciata nell'ambito di processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - donde il più penetrante controllo della Corte di cassazione - la detta verifica richieda, in primo luogo, un, indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici. Già questo approccio interpretativo sembra dimostrare come ci si trovi di fronte a punti di rilevanza ermeneutica non contrassegnati da aspetti di particolare novità, se si eccettui, forse, l'implicito ricorso all'in sè della chiamata di correo. Nel senso che alla personalità del dichiarante viene assegnato un ruolo cruciale solo alla stregua delle scelte (il più delle volte non comprovabili o, forse, meglio, decisamente caratterizzate da finalità utilitaristiche) della sua collaborazione. Cosicché le cadenze argomentative potrebbero pure prescindere dalla affidabilità intrinseca del dichiarante ove vengano utilizzati solo quei canoni sopra ricordati.
Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma, se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se si assegnano alle disposizioni sopra ricordate il valore di mera regola metodologica, e non di principio scientifico, regola derogabile alla stregua delle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere. E ciò prefigurandosi due ordini di prospettive. In primo, luogo, così come un soggetto inattendibile (sulla base dei criteri rammentati) può esprimere un narrato accusatorio affidabile, un soggetto affidabile per scelta collaborativa (o per altre ragioni) può esprimere un narrato accusatorio inaffidabile. La problematica è - appare evidente - di estrema complessità perché molto spesso l'affidabilità o l'inaffidabilità del propalante deriva dai suoi precedenti narrati la cui attendibilità non risulta confermata per il assenza di riscontri. In secondo luogo, pur riferendosi l'art. 192, comma 3, C-P-P- alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata, l'accertamento dei riscontri resta comunque subordinato alla consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall'univoca espressione contenuta nel detto comma, "altri elementi di prova", che designa il riscontro;
un approdo cui già era pervenuta il ricordato esordio delle Sezioni unite su temi riguardanti il nuovo codice di procedura penale (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli). Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, tanto da connotarla come elemento - in certo senso condizionato - di prova. Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha chiarito che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante vanno sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame degli elementi di conferma, trovano così, con i correttivi sopra indicati, una consistenza logica ampiamente significativa. Il che rende necessario introdurre un, ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione - non sempre sufficiente approfondita, almeno in linea di principio - tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono l'utilizzazione di operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Le affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - pur nell'ambito, talora, della motivazione in fatto - la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività.
Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati si identifichino in episodi criminosi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori dei singoli reati.
Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Alla dichiarazione si richiama, infatti, l'art. 192, comma 3, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità (sotto il profilo della precisione, della concordanza, della coerenza, della costanza, etc.; cfr. Sez. VI, 16 aprile 1998, Civardi) di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati. Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere. Il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Il procedimento appare davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile, di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (Sez. II, 7 dicembre 1993, ALssandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono, dunque, provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe pleonastica.
La funzione dei riscontri è solo quella di confermare come, d'altro canto, emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o inteprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semiplena, un dato puramente "indiziario", per di più, non sussumibile nell'area dell'art. 192, comma 2, anche se grave e preciso, non soltanto perché per essa è dettato il particolare regime previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, ma anche e soprattutto perché (un principio non sempre correttamente inteso dalla giurisprudenza a proposito dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali) la chiamata in correità costituisce non una prova logica ma una prova rappresentativa.
Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino) è signicativo considerare come verso tale pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, derivate da una lettura dell'art. 192, comma 3, c.p.p. attenta, anche al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il più volte concordato principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero indiscutibile. Ma, su quest'ultimo punto, non ci si può esimere dallo stigmatizzare l'assoluta contingenza delle dette statuizioni che, nel loro profilarsi in funzione della decisione concretamente adottata, rischiano di trascurare come il giudizio dimostrativo deve rifuggire da considerazioni ancorate a canoni diversi da quelli sottesi nella valutazione del fatto.
Una deviazione comprovata, oltre tutto, dal rapporto fra "attendibilita" che deve contrassegnare la chiamata e "credibilità" che deve contrassegnare la testimonianza.
Espressione, quest'ultima, che ricorre, per il solo testimone, nell'art. 140, comma 2 (in base al quale l'esame del testimone può estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la "credibilità"), nell'art. 236, comma 2 (in base al quale le sentenze irrevocabili e i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti ai fini di valutare la "credibilità" del testimone) e, quel che più importa, nell'art. 500, comma 3 (che, per il testimone esaminato in dibattimento, prescrive che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la "credibilità" della persona esaminata).
Entrambi i criteri si affidano ad una verifica di ordine etico che esprime nelle disposizioni - come norma rilevante ai fini della valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma dell'art. 606, lettera e), unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito) - per un verso, l'inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'attendibilità del testimone, comprovata dalla credibilità in generale riconosciuta alla sua deposizione, condizionata, alle modalità di assunzione della prova;
così da assegnare minor valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sulla base di una regola processuale che, accentuando il profilo concernente il modello di acquisizione, risulta informata alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico (si pensi al precetto dell'art. 500, comma 3).
Con tale quadro si armonizza la prescrizione dell'art. 500, comma 4, stando al quale quando a seguito di contestazione all'esame testimoniale sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'"attendibilità". Una regola, peraltro, dettata dall'esigenza di privilegiare la prova precedentemente assunta se sia di contenuto diverso da quella acquisita in dibattimento, ma informata al principio della non affidabilità della deposizione, assoggettata al medesimo regime della chiamata di correo e, quindi, attendibile solo se riscontrata. Così da istituire uno stretto collegamento tra modalità acquisitive e valutazione della prova. La verifica, pure se ancorata all'immanenza dimostrativa del dato già acquisito, non può non restare incondizionatamente subordinata alle modalità di assunzione;
tanto che nell'ipotesi prevista nell'art. 500, comma 4, il criterio valutativo finisce per variare secondo il modus dell'assunzione, ridifinendo la deposizione del testimone, in generale "credibile", come "attendibile", se e sempreché supportata da elementi di conferma.
5. Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente sovrastato dai canoni logici e di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici. Pure se l'elevazione a criterio logico del principio di attendibilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze davvero irrazionali ove, e la norma dell'art. 192, comma 3, sembrerebbe consentirlo - enfatizzandosi il concetto di attendibilità intrinseca, venga affermato il valore assolutamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come si desume da taluni enunciati giurisprudenziali, l'attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che (ma si tratta di problematica al di fuori degli schemi fino ad ora esaminati) i riscontri esterni alla chiamata.
Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale resta preclusa 11 esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole logiche o di garanzia, può allora dar conto della necessità di conformare il giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. entro un quadro essenzialmente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correita risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova - che assume valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato - costituisce un'ulteriore specificazione del contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall'art. 192, comma 3. Ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite ,predeterminato e solo dando conto, nella motivazione (oltre che dei risultati acquisiti, anche) dei criteri adottati. Con la conseguenza che, poiché i limiti alla formazione del libero 192 sono convincimento fissati dai commi 2 e 3 dell'art. eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, i detti imiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti e necessitano, dunque di verifiche estrinseche, nulla e 'previsto per la confessione che ben puo' costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni. Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione logica, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa (Sez. I, 27 aprile 1995, Ruzzone). Nè pare che, in presenza dell'ulteriore dichiarazione sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento autoattributivo di responsabilità che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sulla veridicità delle dichiarazioni su fatto altrui.
Sembra, però, incentrarsi soprattutto nell'ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la peculiare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi a formulare quella che comunemente viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti (cfr. Sez. V, 8 ottobre 1999, Cervellone).
La verifica dell'attendibilità della dichiarazione non può facendo applicazione delle più elementari massime di esperienza e, dunque, sulla base di criteri informati a logicità e coerenza derivare, nell'ipotesi ora considerata, dal solo coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo qualsiasi criterio di garanzia, a fondamento, invece, del precetto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto il profilo della dichiarazione.
6. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure parrebbe assumere una valenza puramente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico-giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, emergente dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati normativi (se si eccettui la rilevanza del modello acquisitivo), si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l'indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità fossero portatori, oltre che della conoscenza di fatti propri, anche della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni forma di diffidenza verso tale fonte conoscitiva;
quasi innestandosi una "corrispondenza infida" tra il fatto dichiarato ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma scaturenti dall'esperienza giudiziaria;
lo comprova la considerazione che solo agli albori della vigenza del nuovo codice di procedura penale la giurisprudenza abbia fissato principi designati dal richiamo a puntuali precetti normativi, pur se riferiti a processi che proseguono con l'applicazione del codice abrogato (cfr., ancora una volta, Sez. un., 3 febbraio 1990 Belli). Il tutto, ovviamente, in una logica attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all'esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo avrebbe svuotato del suo contenuto essenzialmente critico. Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - considerando l'esclusiva incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto della violazione di legge - in funzione dell'opera di controllo della Corte di cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento (ex plurimis, Sez. I, 1^ luglio 1999, D'Arrigo).
7. La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale renda ostensibile l'impiego di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del chiamante.
Lo schema logico e le connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme altamente significative. Al di là del lessico talora davvero tralaticio, risulta chiarito come sia del tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva - meglio, al fine di valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni - alla persistenza delle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le sue accuse (cfr. ex plurimis, Sez. I, 6 maggio 1994, Siciliano). E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di cassazione, l'affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed alla logica interna del racconto (Sez. VI, 12 ottobre 1995, Agresta), offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica.
La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno (v., da ultimo, Sez. I, 21 aprile 1997, Di Corrado;
nonché Sez. I, 20 gennaio 2000, Ferrara), avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la "credibilità", ammessa per una parte dell'accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l'intera narrazione (Sez. VI, 2 novembre 1994, Aveta); o, ancora, che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate (Sez. I, 25 ottobre 1994, Soldano); col fare, talora, anche appello - quanto mai significativamente - al principio della scindibilità della dichiarazione (Sez. I, 21 ottobre 1994, Riola). Una linea ulteriormente rafforzata dalla statuizione che il problema relativo all affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo o negativo, dall'accertamento della correttezza o scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo imputato (Sez. I, 6 luglio 1994, Ferrara). La breve silloge ora riportata convince, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce della Corte paiono indirizzate a valorizzare, quale momento assiologicamente insostituibile, il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
8. È necessario ora pervenire all'ulteriore conclusione rappresentata dal ruolo da assegnare alla necessaria presenza dei riscontri, richiesti dall'art. 192, comma 3, quali "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni. Come è noto, antecedentemente alla decisione delle Sezioni unite più volte ricordata, erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito presupposto (non contestato dalle premesse in tema di affidabilità del dichiarante) che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un'ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge. Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato - pure se con scarti di ordine cronologico che non sembrano assumere rilievo al fine di individuare la fonte probatoria da dimostrare - si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un'impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da u altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. II, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre .dichiarazioni di analoga fonte (Sez. VI, 9 novembre 1993, Sparacio). Poiché, però, la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dai fatti oggetto dell'imputazione (Sez. 119 7 dicembre 1993, ALssandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che sembrerebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma.
9. Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero - di norma - il coinvolgimento di tutti i chiamati) ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia durata, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. I, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi;
Sez. VI, 21 maggio 1998, Caruana); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. I, 30 novembre 1995, Riggio).
10. Resta ancora da prendere in esame la valenza delle chiamate de relato, provenienti, cioè da una fonte originaria diversa dal dichiarante e talora concretamente non introducibile nel processo o perché narrativa di fatti "in danno" della stessa fonte o perché comunque coinvolgente - secondo modelli teoreticamente non unificabili - le soggettività alla base della dichiarazione. Dall'esame della giurisprudenza non sembra ricavarsi un'effettiva divergenza tra chiamata diretta e chiamata indiretta, manifestandosi le divaricanti maggiormente proposizioni, ancora una volta, sulla tematica degli elementi di conferma.
Può, quindi, considerarsi ius receptum il principio secondo cui la valutazione degli elementi processuali "esterni di verifica" deve essere condotta con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano de relato, pur ribadendosi che fra gli elementi di possibile riscontro possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico (Sez. I, 6 febbraio 1992, Baraldi;
Sez. VI, 18 gennaio 1993, Bono;
Sez. IV, 15 marzo 1996, Imparato) e sia ravvisabile un'effettiva capacità di resistenza rispetto agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato (Sez. I, 2 aprile 1996, Basile); profilandosi, in alcuni casi - senza che ciò travalichi da posizioni ormai sedimentate in giurisprudenza - la necessità di un quid pluris più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non della veridicità sostanziale, della confidenza (Sez. V. 9 ottobre 1996, Mannolo;
Sez. I, 3 luglio 1997, Rigo;
Sez. I, 18 settembre 1997, Bellocco); talora accreditandosi alle chiamate in correità "indirette" anche il valore di riscontro (Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri), pure nel senso che questo può essere rappresentato da dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese). Fermo restando che la chiamata di correo de relato non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata, non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso rimane estranea al processo (Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia). Con più specifico riferimento ai reati associativi si è significativamente ritenuto che non può definirsi chiamata de relato quell'accusa proveniente effettivamente da un correo il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione, il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti (cfr., fra le più recenti, Sez. V, 22 settembre 1999, Di Natale;
Sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso); un principio da cui è agevole trarre la conclusione che, nelle strutture associative designate - come nel caso di specie - da minore complessità articolativa, il normale flusso circolare delle informazioni è in grado di qualificare comunque come diretto il narrato dell'appartenente al sodalizio che apprenda dai sodali fatti inerenti alla vita della consorteria.
11. L'impianto complessivo della sentenza impugnata risulta correttamente articolato sia con riferimento all'attendibilità dei collaboranti sia relativamente all'attendibilità delle singole dichiarazioni sia, infine quanto agli elementi di conferma della storicità dei narrati.
Le vicende ampiamente descritte con puntuale rigorosa analisi critica dalla sentenza di primo grado in ordine alle ragioni della scelta collaborativa di IO ANcchio, di LO IN, da un lato, di OR IN, NC EG, CE, MA, MA SI e di ulteriori propalanti, dall'altro lato, consentono di ravvisare un assetto motivazionale attento all'applicazione dei principi enunciati da questa Corte Suprema, circa l'osservanza dei criteri indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; il tutto a prescindere - ci si riferisce soprattutto al ruolo dell'ANcchio - dalla eventuale non veridicità di ulteriori narrati, peraltro non rilevanti ai fini della verifica della attendibilità del dichiarante e delle sue dichiarazioni, una volta dimostrata la sicura aderenza dello apparato argomentativo ,ai fatti che assumono decisiva valenza nella presente vicenda processuale.
Poiché, peraltro, una simile verifica di legittimità andrà compiuta di volta in volta nello esame delle singole posizioni processuali sembra ora necessario prendere in esame la configurabilità del reato associativo, contestata da taluni dei ricorrenti, non soltanto con riferimento allo impianto probatorio enucleato dalla sentenza impugnata, ma pure con riguardo alla possibilità di ipotizzare, anche solo sulla base di quello impianto, il delitto di cui allo art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
1. Secondo la sentenza impugnata perché si realizzi l'associazione di cui allo art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 è sufficiente l'esistenza di un gruppo a gestione familiare, nel quale la presenza di legami di sangue o di affinità tra parenti stretti rafforza il vincolo del silenzio come mezzo per l'impunità del colpevole così da consentirgli, se libero, di proseguire nello attività illecita. A nulla rilevando l'interruzione dell'attività di taluni soggetti in conseguenza dei frequenti arresti.
L'associazione QU si sarebbe però snodata tra il 1990 ed il giugno 1992, epoca coincidente con 11 arresto di NO TA. Pure a prescindere dallo esatto organigramma della associazione, che sarà oggetto di esame tra poco, appaiono corretti i rilievi avanzati dalla Corte territoriale, secondo cui (un dato ricavabile, oltre che dalle dichiarazioni di ANcchio e di IN, anche da inconfutabili massime di esperienza che attesa la loro connotazione - divengono insindacabili in questa sede) 11 adesione ad un modello organizzativo, che collegava i comportamenti dei singoli associati, imponeva la custodia e la conservazione degli stupefacenti, utilizzando comportamenti predefiniti, era caratterizzato sia da uniformi modalità per le cessioni, precedute da trattative, costantemente collegate alla presenza in locali pubblici, sia da identiche modalità di occultamento dello stupefacente "in boschi non lontani dalle strade,", con la necessità di una rapida trasmissione di notizie tra i soggetti addetti alle operazioni di spaccio, "per informare gli altri su quale quantitativo fosse stato smerciato e dove occorresse rimpiazzarlo", da metodi uniformi per la cessione anche con riferimento alle singole quantità da smerciare, risultano esaustivi quanto alla ravvisabilità del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò anche seguendo l'ampio apparato motivazionale della sentenza di primo grado, i cui elementi portanti sono stati recepiti dalla decisione impugnata.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema, pur richiedendo per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Il esistenza, anche di fatto, di un accordo fra tre o più persone. senza che sia necessaria una preventiva formale convergenza di intenti, incentra l'elemento designante il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella c.d. affectio societatis, in forza della quale tutti gli aderenti sono indotti ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. VI, 8 maggio 1995, Valente). Dal punto di vista della struttura, si richiede una ripartizione di compiti fra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati di questo tipo e l'esistenza di un'entità autonoma dotata di una struttura organizzativa almeno rudimentale, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni delittuose;
un, entità che deve assumere carattere preminente per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire la sua capacità di operare validamente, così da rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico (Sez. I, 12 novembre 1992, Messina;
Sez. VI, 8 maggio 1995, Valente); è indispensabile, dunque, che sussista un piano concreto di attività e una risoluzione ben definita e non un proposito vago e generico, perché altrimenti si è in presenza di una mera attività preparatoria inidonea a costituire quel minimo richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo (Sez., 12 novembre 1992,
Messina). Fermo restando che per la realizzazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche e di imponenti strumenti operativi, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune (Sez. VI, 3 febbraio 1994, Bellomo;
Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello;
Sez. VI, 1^ giugno 1995, RE;
Sez. VI, 5 novembre 1997, Saletta;
Sez. I, 21 ottobre 1999, Calzolaio). Non mancandosi, peraltro, di puntualizzare che la ricerca di tratti organizzativi non è diretta comprovare 11 esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma dimostrare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di un accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. VI, 25 settembre 1998, Villani). Il tutto in un quadro correttamente valutato - almeno sul piano teoretico - dal giudice a quo, considerando che la costituzione del sodalizio criminoso non è certo esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. VI, 9 gennaio 1995, Lacedra). Dal punto di vita della prova, poi, quando vengano commessi delitti rientranti nel programma, il giudice può legittimamente argomentare dalla loro consumazione e dalle specifiche modalità esecutive per valutare gli elementi dimostrativi dell'esistenza di un'associazione per delinquere (Sez. VI, 8 maggio 1995, Valente). Si è anche precisato che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo (Sez. V, 24 settembre 1997, Ceceres), con possibilità che univoci elementi di prova dell'esistenza del sodalizio provengano dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte. specie se protratte per un tempo apprezzabile (Sez. I, 12 novembre 1997, Cuomo;
cfr. analogamente, Sez. V, 24 settembre 1998, Burgio).
3. Circa, poi, la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, la giurisprudenza è costante nel senso che nel primo caso l'accordo si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico;
nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez. I, 1^ luglio 1987, Ingemi). Peraltro, si è precisato, proprio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che pure se 11 accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l'accordo di esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, Sez. I, 22 settembre 1994). Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in u attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p.. A questa regola il 1^ comma di tale articolo enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può contestarsi che i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie fra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto per l'attività di mera partecipazione, così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - è quel che più interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate. Per la sussistenza dell'accordo associativo, dunque, l'accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti. È la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così- da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, influente l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini dell'identificazione dell'essenza stessa di tale reato. Predominante diviene, allora, il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di u autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive, perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. l'ampia disamina di Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello). III. Alcune notazioni sulle "massime di esperienza". La problematica riguardante le intercettazioni ambientali "guidate".
1. La sentenza impugnata ha assegnato una rilevante forza probatoria alla intercettazione ambientale dei colloqui svoltisi la sera del 27 aprile 1995, presso l'abitazione del IN e della MA, agli arresti domiciliari, intercettazione predisposta dalla polizia giudiziaria che fornì a costoro il registratore allo scopo di consentire rivelazioni da parte di appartenenti al "clan" QU circa la ripresa delle forniture di droga.
La MA prende contatti con NO QU e CL RI, li invita nella sua abitazione al fine di valutare se ai QU convenga ancora rifornire il IN di stupefacenti. RI e NO QU giungono a Mongrando in compagnia di una terza persona, mai conosciuto dal IN - che però afferma, peraltro dubitativamente, di aver rivisto successivamente, allorché si era recato a CR per cercare NO - presentatosi come ZO ("lo zio"), dell'età di 35, 40 anni ed anch'egli arrestato per fatti di droga. La sentenza, nonostante le perplessità esternate dal IN e dalla MA in dibattimento, giunge alla conclusione che la terza persona presente doveva con certezza identificarsi in ZO QU di CR. Così da coinvolgerlo direttamente nel traffico della droga. Un dato, peraltro, non proprio di estrema rilevanza probatoria, considerato che, quando venne combinato 11 incontro, l'associazione "QU" si era da tempo dissolta, ma che impone al Collegio talune riflessioni riguardanti sia l'uso delle massime di esperienza utilizzate per affermare la presenza in loco di ZO, sia l'utilizzabilità delle captazioni provocate dal IN e dalla MA, longa manus della Sezione anticrimine della Questura di Biella.
2. Rileva il Collegio come, pure di recente, le Sezioni unite della Corte di cassazione abbiano ritenuto che non possa essere incluso nell'area del vizio della motivazione il sindacato sulle "massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò in certo senso ripercorrendo le cadenze indicate da un'autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato come per consentire che il controllo di legittimità sulla motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio è necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Il tutto in omaggio al principio che individua nella Corte di cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non il suo risultato, così da introdurre una netta scansione, ai fini del controllo in sede di legittimità, tra motivazione e decisione. Tanto che la distinzione fra legittimità e merito sarebbe data dal fatto che nell'un caso si controlla la struttura legale della motivazione (secondo la sequenza: massima di esperienza-fatto probatorio-fatto accertato), nell'altro si controlla la fondatezza della massima di esperienza utilizzata. Pure se nei casi di interventi correttivi sulla motivazione non si è mancato di ritenere che la motivazione insufficiente può essere integrata esplicitando la massima di esperienza.
Una puntualizzazione che, per la verità, non sembra caratterizzarsi per particolare rigore sia per eccesso sia per difetto. In primo luogo, in omaggio al principio di "completezza" si vorrebbe l'enunciazione di tutte le massime di esperienza utilizzate;
e così pure di quelle assolutamente indiscutibili;
per di più non sembra consentito accedere alla conclusione che l'indicazione di una massima di esperienza discutibile debba necessariamente comportare l'annullamento della decisione in quanto affetta da manifesta illogicità.
In secondo luogo, come è stato acutamente rilevato, l'indicazione delle massime di esperienza in tanto ha una senso in quanto sia consentita una qualche loro sindacabilità.
Occorre, peraltro, precisare come proprio sulla tematica delle massime di esperienza non sia agevolmente individuabile una precisa linea interpretativa da parte della giurisprudenza. Massime, di comune esperienza vengono intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi, dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi(Sez. V, 18 dicembre 1969, Lanzarotti). Così da definirle nell'ambito dei giudizi che vengono assunti dal giudice nell'esercizio del suo libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare (Sez. I, 26 novembre 1962, Giacalone). Ed è singolare constatare come l'introduzione della tematica delle massime di esperienza nell'area del principio del libero convincimento finisca con l'esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi a tutte le regole enunciate dall'art. 192), proprio nel regime del codice del 1988, non essendosi mancato di precisare come il detto libero convincimento, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione va individuata nel suo divenire cristallizzandosi definitivamente nella prova del fatto.
L'enunciazione del principio che preclude il sindacato sulle massime di esperienza non sempre appare, però, designato da un alone di asettica neutralità.
Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. V, 14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" (Sez. I, 28 marzo 1969, De Pascale), ovvero "plausibile" (Sez. I, 4 febbraio 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. I, 22 maggio 1989, Barranca;
Sez. VI, 21 giugno 1990, Cordi) o con il senso comune (Sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto). Salvo, ovviamente, che non sussistano circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane (Sez. I, 27 novembre 1991, Terranova).
Non si è mancato, infine, di discriminare la massima di esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione;
ed è singolare la contraddizione latente in tale proposizione, ove, dopo la premessa che la massima di esperienza si fonda sulla probabilità, si afferma che poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo non puo mai essere probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza e non certo le mere congetture (Sez. I, 22 ottobre 1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi l'indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di cassazione il sindacato sulle massime di esperienza (cfr., Sez. II, 9 marzo 1993, Mariani). Va però precisato che nella motivazione in fatto i criteri di inferenza sono plurimi per la pluralità dei passaggi logici che il giudice di merito è tenuto a percorrere, alcuni dei quali così pacifici da non dover essere neppure enunciati. Il tutto nel contesto complessivo della motivazione che non può essere controllata atomisticamente.
La massima di esperienza, dunque, costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale che, sussunto il fatto come premessa minore, consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare (Sez. I, 2 aprile 1992, Filice). Il che impone di ritenere che la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere proposta quale vizio della motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e sia stata data una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate, con motivazione adeguata e congrua (Sez. IV, 30 aprile 1993, De IO).
3. orbene, la presenza di ZO QU di CR all'incontro in casa IN risulta motivato sulla base di dati congetturali, per giunta, smentiti dalle dichiarazioni del IN e della MA, con il richiamo davvero surrettizio "agli insegnamenti della psicologia tradizionale" che, lungi da apprestare un serio contributo alle argomentazioni accusatorie, finiscono per accedere al campo delle mere supposizioni.
Il tutto in un quadro fondato sull'assoluta genericità degli enunciati inidonei, dunque. ad argomentare una seria verifica quanto alla prova di quel fatto.
4. Ma la tematica davvero decisiva concerne l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali cui si pervenne senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, attraverso quello che in dottrina viene definito "agente segreto attrezzato per il suono".
Come è noto, tale figura nasce dalla rilevazione dell'ipotesi in cui un soggetto venga incaricato dalla polizia giudiziaria di avvicinare una persona allo scopo di indurla a colloquiare, così da ottenerne dichiarazioni pregiudizievoli per sè o per altri. Una situazione - è bene subito rimarcarlo - ben diversa da quella concernente l'uso processuale di registrazioni effettuate, di sua iniziativa - e, comunque, senza l'intervento della polizia giudiziaria - dallo stesso partecipante al colloquio;
in tal caso, infatti, poiché l'autore del controllo non è un terzo, ma lo stesso interlocutore, mentre, per un verso, si esorbita dal concetto di intercettazione, per un altro verso, si è al di fuori dell'area protetta dall'art. 15 della Costituzione, per non essere compromesso il diritto al segreto ma soltanto il diritto alla riservatezza. Pure se, ovviamente, l'assenza sia della procedimentalizzazione sia, conseguentemente, del sistema di garanzie posto a tutela della comunicazione, impone u utilizzazione del contenuto di tali intercettazioni estremamente più attento di quel che è previsto per le captazioni autorizzate dal giudice.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che le registrazioni di conversazioni tra presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, sostanzialmente, in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni (Sez. I, 14 aprile 1999, Iacovone;
analogamente Sez. I, 14 febbraio 1994, Pino;
Sez. VI 8 aprile 1994, Giannola). Ancor più recisamente, si è precisato che la disciplina di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano. attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone;
con la conseguenza che quando la registrazione venga operata senza intervento di terzi estranei, per effetto di apparecchio proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso, invero (l'ipotesi era relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte al un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche) non puo parlarsi di l'intercettazione" in senso tecnico (Sez. V. 10 novembre 1998, Poli).
5. Si è affermato in giurisprudenza che le dichiarazioni rese dall'imputato all'agente provocatore, e da questi registrate quale strumento e longa manus della polizia giudiziaria sono legittimamente acquisite agli atti processuali ed utilizzate a fini probatori (Sez. I, 14 aprile 1999, Iacovone). Analogamente, si è precisato che, poiché la registrazione di una conversazione telefonica non rientra fra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie di queste ultime e, non essendo in contrasto con il disposto dell'art. 271 c.p.p., può ben essere utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata;
essa, inoltre, attiene al momento della documentazione e, in generale alla formazione della prova, ai sensi dell'art. 234 e segg. c.p.p., e non riguarda l'attività di ricerca della prova, ai sensi degli artt. 234 e segg. c.p.p. tra cui rientrano e sono disciplinate tutte le forme di intercettazione, la sua utilizzazione non puo venire compromessa. Il caso di specie si riferiva, più precisamente, ad un soggetto trovato in possesso di droga che aveva, su invito della polizia giudiziaria, telefonato alla persona che gliela aveva venduta;
la conversazione era stata registrata e poi utilizzata come riscontro della chiamata di correo fatta nei confronti del cedente (Sez. IV, 9 luglio 1996, Cannella). Proposizioni, quelle ora ricordate decisamente contrastate dalla linea interpretativa che afferma l'assoggettabilità alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche dell'ipotesi in cui un persona, nell'ambito di un, attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle forze di polizia l'ascolto diretto dei colloqui;
anche attraverso tali modalità si determina, infatti, una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente (Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo). Sugli stessi tracciati può iscriversi la statuizione riferita a registrazione effettuata - tiene a precisare la Corte - dal soggetto direttamente interessato al colloquio e non quale strumento o longa manus della polizia, secondo cui la registrazione di conversazione ad opera di uno degli interlocutori è legittima ed utilizzabile a fini probatori in quanto la stessa non realizza alcuna "intercettazione" in senso tecnico, ma si risolve sostanzialmente in una particolare forma di documentazione (Sez. VI, 10 aprile 1996, Bordon).
6. Poste tali premesse, ritiene questa Corte che l'apprestamento ad opera della polizia giudiziaria degli strumenti necessari per procedere alla captazione di conversazioni "in danno" del soggetto colloquiante o anche il mero incarico affidato all'"agente", realizzi un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per degradare la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente protetta. In un quadro in cui non può ritenersi leso il solo diritto alla riservatezza, come si verifica nell'ipotesi in cui il terzo si limiti ad intercettare una conversazione per poi introdurla nel processo;
ciò perché l'intervento della polizia giudiziaria procedimentalizza in modo atipico l'intercettazione telefonica o ambientale deprivandola del necessario intervento del giudice.
Senza contare che a risultarne compromesso è anche il diritto di difesa del soggetto imputato o indagato che dichiara fatti per sè sfavorevoli oltre tutto mediante l'impiego di "metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione", mediante modelli di "subdola" persuasione appositamente coordinati con gli anomali strumenti di cui si è detto.
Ritiene conseguentemente il Collegio che delle conversazioni intercettate nell'abitazione del IN - peraltro, irragionevolmente enfatizzate dal giudice a quo quanto alla loro valenza probatoria - non si possa tener conto trattandosi di captazioni "abusive" colpite da inutilizzabilità a norma dell'art. 191 c.p.p. IV. La deposizione di NO SI.
1. Si è censurata l'acquisizione, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da NO SI che aveva reso una deposizione quale persona informata sui fatti dopo essere stata avvertito della facoltà di non rendere la deposizione in quanto fratello del coindagato LO SI. In realtà - si afferma - tale avvertimento sarebbe stato del tutto arbitrario perché al dibattimento il procedimento a carico di LO SI era stato separato.
2. La censura è infondata.
Non pare che l'avvertimento della possibilità di non rendere la dichiarazione, che poteva riguardare la responsabilità del fratello - indipendentemente dal fatto che il procedimento a carico di LO fosse stato separato - sia stato disposto illegittimamente;
il NO, infatti, era già stato avvertito - correttamente - nel corso delle indagini preliminari della facoltà concessagli dall'art. 199 c.p.p., cosicché trattavasi di una facoltà non consumabile esclusivamente per effetto dell'avvenuta separazione. Sembra, dunque, si sia fatta corretta applicazione dell'art. 512 c.p., quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 179
del 1994, che ha sostanzialmente assimilato l'esercizio di tale facoltà alla sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto. Ciò senza contare che, comunque, l'eventuale "stralcio" di tale deposizione assume valore davvero insignificante, come si avrà occasione di verificare nell'esame delle singole posizioni processuali.
V. Le singole posizioni.
QU ZO (nato nel 1954).
1. Il QU ha articolato motivi di ricorso incentrati fondamentalmente sulla motivazione in punto di responsabilità sia per il reato associativo sia per il reato fine, una motivazione, da ritenere apparente in quanto non osservante i criteri indicati dall'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p..
Ha insistito, più in particolare, sull'assoluta inattendibilità dell'ANcchio, fonte di accusa di base, alla stregua della sentenza impugnata, rimarcando come le dichiarazioni del IN - pur esso inattendibile - non costituiscano riscontro della fonte primaria di accusa.
Ha stigmatizzato l'assenza - emergente dal provvedimento denunciato - di accuse specifiche da parte dei due collaboranti. Quelle dell'ANcchio sarebbero state ricavate da massime di esperienza solo asserite e da definire, invece, mere congetture. Ancora con riguardo alle dichiarazioni dell'ANcchio, contesta tanto l'episodio della partenza del propalante dalla Calabria per CR tanto le ragioni connesse al suo viaggio in Piemonte: 11 ordine, cioè, proveniente dal Biasi - all'insaputa dei capi della cosca CE - di uccidere RE QU che aveva messo in dubbio l'omertà di PP QU (Mandalaro) arrestato per reati concernenti gli stupefacenti. Tale omicidio aveva determinato la forzata "latitanza" dell'ANcchio per sfuggire a ritorsioni e vendette. Inoltre, SI CE era stato assolto con sentenza passata in giudicato dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Sempre con riferimento all'affidabilità dell'ANcchio, denuncia che si sia ritenuta attendibile la dichiarazione circa la telefonata del collaborante dall'abitazione di Torino dello zio Marziano, a casa del QU il cui numero telefonico venne appreso consultando l'elenco di Torino, anziché quello di Vercelli, nella cui provincia è ubicata CR.
Ancora, si richiamano gli esiti del processo Renda da cui risulta che l'ANcchio "è, non solo inattendibile, ma anche callido e capace di coniare falsità".
Sul piano dei riscontri, nessun apporto potrebbe derivare dalle dichiarazioni di LO IN che costituiscono mere supposizioni. Si deduce, ancora, illogicità della ricostruzione della presenza del QU all'incontro a casa del IN, oltre tutto, mai riconosciuto ne' da questi ne' dalla MA. Si tratterebbe comunque di fatti assolutamente irrilevanti, essendosi l'associazione da tempo dissolta.
In ogni caso le intercettazioni non sarebbero utilizzabili in quanto realizzate eludendo il disposto dell'art. 268 c.p.p. Lamenta, infine, assenza di riscontri alle dichiarazioni del IN relativamente al delitto di cui al capo g).
Con ulteriore motivo ci si duole del diniego della concessione delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali (all'epoca inesistenti), sulla personalità dell'imputato e sul ruolo di spicco rivestito nell'organizzazione.
Il ricorso è infondato.
2. La sentenza impugnata, pur se talora deviante dall'effettivo thema decidendi, con irruzioni di tipo sociologico davvero poco pertinenti, ha però ampiamente argomentato - in ciò conformandosi ai principi di diritto enunciatì da questa Corte Suprema e diffusamente esposti sub I - circa gli elementi di prova in ordine alla partecipazione di ZO QU di CR alla associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a).
Ha fatto leva, anzi tutto, sulle dichiarazioni di IO ANcchio il quale ha riferito che ZO lo mise a parte del suo timore di essere intercettato e che gli impediva ogni colloquio telefonico, precisando anche di aver adottato misure allo scopo di evitare interventi giudiziari sui suoi beni che aveva intestato alla moglie dalla quale si era (fittiziamente) separato. Elementi che, secondo il giudice a quo, rivelerebbero univocamente la partecipazione di ZO a traffici illeciti e, dunque, al sodalizio, ulteriormente confermati dalle confidenze che, sempre l'Adreacchio, ha dichiarato di aver ricevuto da parte di NO QU circa il prezzo pagato dal fratello ZO al clan CE per l'acquisto di eroina e di cocaina.
Ha ravvisato, poi, nelle dichiarazioni di LO IN un preciso riscontro della partecipazione di ZO di CR al sodalizio criminale;
sodalizio peraltro stemperatosi nel tempo per la diaspora conseguente all'arresto di taluni associati. Il IN - cliente prima di NO QU (fino all'arresto di costui avvenuto nell'aprile 1991), successivamente di NO TA (arrestato l'8 giugno 1992, e condannato con sentenza del Tribunale di Ivrea 26 aprile 1993 ad anni 6 e mesi 8 di reclusione) - che aveva contratto debiti con NO QU derivanti dall'acquisto di droga - ha riferito di essere stato reiteratamente sollecitato da ZO a provvedere ai pagamenti;
ricevendo successivamente l'incarico (peraltro generico ed al quale non prestò eccessiva importanza, perché nell'occasione lui e NO avevano bevuto un, intera bottiglia di whisky), di attivarsi quale corriere della droga per conto dell'organizzazione, così da porsi in condizione di pagare i debiti contratti con il fratello NO che, altrimenti, avrebbe potuto passare qualche guaio. E, quel che più importa secondo la Corte territoriale, ha indicato i prezzi della droga e il "ricarico" sugli stessi in termini assolutamente coincidenti con quelli rivelati dall'ANcchio.
Ulteriori elementi derivano, poi, dalle specifiche dichiarazioni, sempre provenienti dal IN, secondo cui, alla sua richiesta di acquistare un quantitativo di droga "a gancio", LO QU gli rispose che occorreva ottenere l'autorizzazione dal fratello ZO;
donde la telefonata di NO, in presenza del IN, dal bar "La cuccagna" di Cigliano, così da essere autorizzato a rifornirlo dello stupefacente di cui al capo g).
Non è, poi, trascurabile il rilievo che, dopo l'arresto del TA, ZO QU avrebbe rivelato al IN, secondo quanto da costui affermato, di "essere rovinato": un, espressione che, pur nella sua ambiguità, appare rivelatrice della diretta cointeressenza del ricorrente nella gestione del traffico della droga.
3. In base alle considerazioni sub III, il Collegio è esonerato dall'esame delle censure concernenti l'incontro con OR IN e LA MA del 27 aprile 1995 e le intercettazioni effettuate dal IN e dalla MA (quali l'agenti attrezzati per il suono). Non può, peraltro, non stigmatizzare l'impiego, da parte del giudice a quo, di massime di esperienza davvero non qualificabili tali;
ribadendosi come il colloquio "segreto", anche se provato, avrebbe un valore del tutto indiretto (il tentativo di ricostituire 11 associazione con la riproduzione dei medesimi compiti che NO di CR esercitava durante la vita del sodalizio) dato che la sentenza impugnata ritiene che l'associazione dei QU aveva cessato di esistere circa tre anni prima dell'incontro.
4. Quanto al reato di cessione continuata di eroina a IN LO (capo g), la sentenza impugnata ha additato, quali elementi di prova della responsabilità, le dichiarazioni dello stesso IN che riporta le minacce rivoltegli dall'imputato per ottenere il pagamento del debito contratto con il fratello NO e quelle, de relato da NO che, prima di consegnargli la droga con pagamento "rateizzato", gli disse che avrebbe dovuto interpellare il fratello;
solo dopo aver parlato per telefono con ZO dal bar "La cuccagna" di Cigliano, accettò di rifornire il propalante.
5. Inammissibile risulta, infine, il motivo in punto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata ampiamente e correttamente argomentato al riguardo.
QU NO.
1. I motivi di ricorso di NO QU risultano incentrati:
sulla inutilizzabilità della dichiarazioni di NO IN, per violazione degli artt. 199 c.p.p. e 384 c.p. (una tematica già presa in esame sub IV); sulla violazione: dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. e sulla complementare mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti;
dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla ritenuta associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
dell'art. 81, cpv., c.p., per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui è intervenuta condanna nel presente procedimento e quelli per cui intervenne l'arresto dell'imputato il 6 aprile 1991; dell'art. 69 c.p. per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
2. I motivi in punto di responsabilità sono privi di fondamento. Secondo la sentenza impugnata, il ricorrente risulta coinvolto nel reato associativo dalle dichiarazioni di ANcchio e di IN che si riscontrano reciprocamente quanto ai luoghi di occultamento della droga, ai locali ove veniva consumato lo spaccio, alle modalità di occultamento e di prelevamento dello stupefacente, ai rapporti con il PP (locazione dell'abitazione di quest'ultimo in cambio di quantitativi di droga); cosicché l'apparato argomentativo riguardante il ricorrente appare assolutamente inattaccabile in questa sede.
Analogamente, in ordine al reato di cui al capo d) la prova è stata rigorosamente ritenuta sulla base delle dichiarazioni di OR IN, IT RS, NC EG e MA IN. Secondo la sentenza di primo grado (implicitamente confermata, sul punto, dalla Corte territoriale) IN dichiara di aver ripreso i rapporti con RI all'inizio dell'anno 1995. Si incontra con quest'ultimo a GOmasino;
si reca all'appuntamento con MA IN che si trovava in permesso-premio e che conosceva il RI per precedenti cessioni di stupefacenti. Il RI giunge all'appuntamento con due persone una delle quali viene presentato come il suo parente NO QU. RI fa presente a IN che dovrà allontanarsi per un certo tempo, e che se avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi direttamente a NO. Il 14 febbraio 1995 RI telefona al IN (la telefonata è stata intercettata) ma questi gli risponde che non può vederlo perché trovasi in libertà vigilata. Il giorno successivo riprendono le consegne di droga. IN si reca ad un appuntamento con il RI in GO d'AL; RI gli comunica che vi è disponibilità di eroina e viene fissato un incontro a Bollengo per le 20 della sera del giorno dopo. IN riceve 100 grammi di eroina dal RI e da NO QU. La droga viene assaggiata dal IO che la trova di pessima qualità. La sera successiva nuovo appuntamento con il RI e NO QU;
è intenzione di IN e restituire la droga ma i due lo convincono a tenerla con sè riducendo il prezzo da 60.000 a 40.000 lire il grammo. Due o tre giorni dopo IN si reca ad un altro appuntamento cui era presente NO QU e tale LU presentatogli come il fratello di CL. I due invitano il IN a seguirlo con la sua auto e prima della frazione Broglina si fermano in prossimità di un tornante;
LU si inoltra nel bosco e ritorna con l'eroina della "partita schifosa" che viene acquistata al prezzo di 40.000 al grammo. Dopo il altra consegna effettuata da LU, segue un appuntamento andato a vuoto. IN provvede a prelevare la droga dal luogo in cui aveva visto inoltrarsi LU. Sempre il IN dichiara di aver ricevuto un'ultima partita di 50 grammi di eroina verso la fine del febbraio 1994, nei pressi di GOmasino, senza pagare il prezzo. I riscontri alle dichiarazioni del IN sono stati individuati - secondo i principi indicati sub II - nelle dichiarazioni del IN, che ha affermato si essersi incontrato insieme al IN con i RI ed un'altra persona e di aver saputo che la partita consegnata era "una porcheria". Il quadro si completa con le dichiarazioni della MA circa il RI e NO QU quali fornitori del IN, con precisazioni anche sui prezzi delle partite di droga.
È ravvisabile, dunque, una convergenza sostanziale delle dichiarazioni accusatorie, pure se delle tre, due sono de relato dal IN.
Relativamente, poi, al capo II, la sentenza impugnata ha correttamente assegnato valore esponenziale alle dichiarazioni di ANcchio e di IN riscontrate dai rilievi della polizia sul cartello stradale.
3. Circa, poi, il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, la manifesta infondatezza delle doglianze, considerati i precedenti specifici del ricorrente, giustificano il silenzio, sul punto, della sentenza impugnata.
4. Fondato è, invece, il motivo, avente ad oggetto il diniego della continuazione per i fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli per cui il QU NO venne arrestato il 6 aprile 1991. La motivazione della sentenza impugnata è, infatti, pressoché apparente in quanto basata sul fatto che l'"episodio del 6.4.91 era un episodio isolato attribuito al QU in concorso con la sola AN ST (la sua convivente), mentre gli "altri reati vedevano il QU operare uno spaccio continuativo anche con più complici (TA e NO) per cui non si può ravvisare una unicità di fatti per cui si è proceduto".
5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente al diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quello per cui l'imputato venne arrestato il 6 aprile 1991.
RI CL.
1. Il RI, che ha formulato censure analoghe a quelle proposte da NO QU, dopo aver indicato i vizi della motivazione con riferimento alla riconosciuta attendibilità dei collaboranti CE NL, RS IT, MA IN e NC EG, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere così qualificata.
Il ricorso è infondato.
2. Il RI, coinvolto nel reato associativo dalle dichiarazioni di ANcchio e IN che si riscontrano reciprocamente quanto a luoghi di occultamento della droga, ai vari locali ove veniva consumato lo spaccio, alle modalità di occultamento e di prelevamento dello stupefacente, ai rapporti con il PP (locazione della sua abitazione in cambio di quantitativi di droga) è stato correttamente ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Relativamente ai reati di cui al capo b), la sentenza impugnata ha rigorosamente ritenuto puntualmente conformi ai dettami di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., le dichiarazioni del EG, riscontrate dal verbale di perquisizione personale e sequestro del 28 agosto 1994 del numero telefonico di ZO QU, nonché dalle dichiarazioni del IN.
4. Circa il reato di cui al capo c), assumono valenza decisiva le dichiarazioni del IN riscontrate da EG, IN, RS, MA, CE, dal patteggiamento di LO BO, mentre in ordine al reato di cui al capo d) la prova è stata insuperabilmente individuata nelle dichiarazioni di OR IN, IT RS, NC EG e MA IN. Al riguardo, secondo la sentenza di primo grado (implicitamente confermata, sul punto dalla Corte territoriale, in un assetto coincidente con quello già illustrato a proposito della posizione di NO QU), il IN dichiara di aver ripreso i rapporti con il RI all'inizio dell'anno 1995. Si incontra con quest'ultimo a GOmasino, appuntamento al quale si reca con MA IN che si trovava in permesso-premio e che conosceva il RI per precedenti cessioni di stupefacenti. Il RI giunge all'appuntamento con due persone una delle quali viene presentato come il suo parente NO QU. Fa presente a IN che dovrà allontanarsi per un certo tempo, e che se avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi direttamente a NO. Il 14 febbraio 1995 RI telefona al IN (la telefonata viene intercettata) ma questi gli risponde che non può vederlo perché trovasi in libertà vigilata. Il giorno successivo riprendono le consegne di droga. IN si reca ad un appuntamento con il RI in GO d'AL; RI gli comunica che vi è disponibilità di eroina e viene fissato un incontro a Bollengo per le 20 della sera del giorno dopo. IN riceve 100 grammi di eroina dal RI e da NO QU. La droga verrà assaggiata dal IO che la trova di pessima qualità. La sera successiva nuovo appuntamento con il RI e NO QU;
è intenzione di IN restituire la droga ma i due lo convincono a tenersela riducendo il prezzo dal 60.000 a 40.000 lire al grammo. Due o tre giorni dopo IN si reca ad un altro appuntamento cui era presente NO QU e tale LU presentatogli come il fratello di CL. I due invitano il IN a seguirlo con la sua auto e prima della frazione Broglina si fermano in prossimità di un tornante;
LU s'inoltra nel bosco e ritorna con l'eroina della "partita schifosa" che viene acquistata al prezzo di 40.000 al grammo. Dopo u altra consegna effettuata da LU, segue un appuntamento andato a vuoto. IN provvede a prelevare la droga dal luogo in cui aveva visto inoltrarsi LU. Dichiara di aver ricevuto un, ultima partita di 50 grammi di eroina verso la fine del febbraio 1994, nei pressi di GOmasino, senza pagare il prezzo. I riscontri sono stati individuati, in piena osservanza dei già indicati criteri di valutazione delle chiamate in correità, nelle dichiarazioni del IN che ha affermato si essersi incontrato insieme al IN con i RI ed un, altra persona e di aver saputo che la partita consegnata era "una porcheria". Assumono rilievo pure le dichiarazioni della MA circa il RI e NO QU quali fornitori del IN, con precisazioni anche sui prezzi delle partite di droga.
5. Circa l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo II, le censure appaiono ai limiti dell'inammissibilità, alla stregua delle dichiarazioni di ANcchio e di IN confortati dai rilievi della polizia sul cartello stradale.
TA NO.
1. Il TA ha articolato sei ordini di motivi incentrati: sulla violazione degli artt. 199 c.p.p. e 384 c.p., sempre per la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di NO IN, una problematica già affrontata sub IV;
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla problematica attinente alla valutazione delle chiamate di correo, e più specificamente a quelle di IO ANcchio e LO IN;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; violazione dell'art. 125 c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione in ordine al diniego della continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza 16 dicembre 1993 della Corte di appello di Torino;
violazione dell'art. 649 c.p.p. per essere già stato l'imputato condannato per i fatti di cui al capo g), con la richiamata sentenza della Corte di appello di Torino;
infine, omessa motivazione, quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
2.I motivi in punto di responsabilità sono privi di fondamento. Il TA è stato coinvolto nel reato associativo dalle dichiarazioni di ANcchio e IN che si riscontrano reciprocamente quanto a luoghi di occultamento della droga, ai vari locali ove veniva consumato lo spaccio, alle modalità di occultamento e di prelevamento dello stupefacente, ai rapporti con il PP (locazione dell'abitazione di quest'ultimo in cambio di quantitativi di droga).
Con le limitazioni temporali indicate dalla decisione della Corte territoriale (dal dicembre 1990) di concorso con QU ZO (nato nel 1954) e QU NO in ordine ai reati di cessione continuata di eroina a IN LO (capo g), secondo i modelli già additati con riguardo ai coimputati.
3. Infondato è pure il quinto motivo di ricorso avendo la decisione impugnata precisato che la sentenza di questa Corte sez. I in data 16.12.93 condannava il TA - tra l'altro - per acquisto ricezione detenzione e vendita di eroina e cocaina sino all'8.6.92. Nella sentenza si richiamano le versioni IN che aveva affermato di aver acquistato da più di un anno 5-10 gr. di eroina al mese. Le imputazioni su cui è stato condannato riguardavano un fatto di cessione consumato in data 8.6.92 e una attività di spaccio in Mazzè CR e altrove che lo vedeva coimplicato con IN. Il reato sub g) la cui persecuzione giudiziale appare alla difesa del TA un bis in idem, ha riferimento ad attività non singola ma in concorso con altri e svolta oltre che in Mazzè e CR, anche in GO d'AL. Il che toglie la asserita identità tra i fatti già giudicati da questa Corte Sez. I 16.12.93 e quelli oggetto del giudizio del Tribunale di Vercelli oggi offerto all'attenzione di questa Corte".
4. Assolutamente silente è, invece, la decisione impugnata in ordine al diniego della continuazione tra i f atti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla decisione sopra riportata. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente al diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli per cui alla sentenza 16 dicembre 1993 della Corte di appello di Torino. QU ZO (nato nel 1957) 1. ZO QU lamenta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p., nonché violazione dell'art. 81 c.p., per diniego della continuazione tra i fatti per cui è intervenuta la presente condanna e quelli giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza 13 novembre 1991. I motivi in punto di responsabilità sono privi di fondamento.
2. La sentenza impugnata, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, ha indicato quali prove a carico del ZO QU per i reati di cui al capo b), le dichiarazioni del EG, riscontrate dal verbale di perquisizione personale e sequestro del 28 agosto 1994 del numero telefonico di ZO QU e dalle dichiarazioni di IN. Per il reato di cui al capo c), ha assegnato valore esponenziale alle dichiarazioni del IN riscontrate da EG, IN, RS, MA, CE, nonché dal patteggiamento di LO BO.
3. Fondata è, invece, la censura concernente l'illogicità della motivazione in punto di diniego della continuazione, risultando essa, oltre tutto, contraddittoria considerato il riconoscimento della "continuazione interne".
È sufficiente trascrivere il punto della sentenza impugnata che ha disatteso la detta censura per comprovare l'assenza di un effettivo impianto motivazionale: "I fatti per cui è stato condannato in questo processo il QU risalgono al 1994 mentre la condanna del 1991 segui ad arresto in flagranza. I fatti analizzati nel presente processo vedono più persone implicate nello stesso reato di concorso in spaccio continuato di stupefacenti, mentre quello per cui intervenne condanna sul QU nel 1991 era un episodio di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti avente come unico implicato lo stesso QU".
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente al diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli per cui alla sentenza 13 novembre 1991 del Tribunale di Vercelli. NI AR.
1. Ritenuto responsabile di cessione continuata di 500 grammi eroina, prima acquistata a Milano, poi trasportata fino a Candelo e successivamente ceduta nella misura di 200 grammi al IN ed a AN OS, nel giugno luglio 1990 (capo n), il NI lamenta mancata assunzione della prova decisiva, costituita dal sopralluogo nell'alloggio di via Imbonati 52, perché il IN lo indicasse;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuizione di responsabilità affermata pur in mancanza di ogni riscontro alle dichiarazioni del IN.
La censura è infondata.
2. È opportuno ricordare come, secondo la sentenza impugnata, il nome del NI sarebbe emerso dalle dichiarazioni del IN circa la persona del NI, al quale il NI aveva lasciato un messaggio per essere richiamato al suo recapito telefonico di Biella. I rapporti tra il IN e il NI risulterebbero confermati dal Vice Questore Aprile. L'indicazione di via Imbonati, 52, operata dal IN è ulteriore elemento di verifica della credibilità del propalante. Peraltro, il ricorso al sopralluogo richiesto (in via Imbonati, 52, abitava, peraltro, il pregiudicato Walter) è stato correttamente ritenuto del tutto ininfluente, anche perché il IN ha affermato di non ricordare tale località non conoscendo bene Milano.
Quanto al contrasto circa il quantitativo di droga, la Corte territoriale l'ha, in modo assolutamente corretto, definito solo apparente.
AN OS
1. Condannato per l'acquisto, per l'ulteriore spaccio, di grammi 200 di eroina dal NI, in Candelo, nel giugno luglio 1990 (capo o- bis), il AN denuncia manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, affermata sulla base delle dichiarazioni del IN, prive di riscontri, nonché violazione dell'art. 81, 2^ comma, c.p. per avere il giudice a quo disatteso la domanda di applicazione della continuazione con i fatti giudicati con sentenza 21 dicembre 1994, irrevocabile il 15 maggio 1995. 2. Le argomentazioni che hanno condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente sono le stesse che hanno determinato la condanna del NI (dichiarazioni del IN, riscontrate da ON, BO - amante del NI - Aprile, attestanti affari di droga cui era interessato il AN all'epoca dei fatti per cui su procede).
3. Fondato è, invece, il motivo incentrato sul diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Torino del 21 dicembre 1994, definitiva il 17 maggio 1995. Anche qui la motivazione del diniego è, infatti, del tutto carente. La sentenza si è limitata ad affermare che tra il fatto per cui si procede e quello per cui intervenne condanna del AN con sentenza della Corte di appello di Torino del 21 dicembre 1994, definitiva il 17 maggio 1995, non può operare la previsione dell'art. 81, 2^ comma, c.p., perché ai fatti giudicati con detta sentenza era seguita incriminazione e processo penale iniziato il 28 ottobre 1989. L'azione penale "svolta" dall'Autorità giudiziaria per un episodio delittuoso isola questo fatto da altri che l'autore commetta in seguito, sì che non si possa rinvenire una unicità di disegno criminoso tra più fatti analoghi sui cui sia intervenuta l'azione punitiva, ma semmai una reiterazione del movente a delinquere che è concettualmente diverso da un unico programma che si realizza con più azioni delittuose in un contesto di tempo che veda l'autore in stato di libertà".
Un'argomentazione assolutamente indimostrata e, per giunta, contenente vistosi errori di diritto.
IO SS.
Condannato per cessione, quale intermediario, in concorso con VE AR, a IN OR, di un quantitativo di circa 10 grammi di eroina, in La Loggia, nel febbraio 1995 (capo m), il FI ha proposto censure generiche o manifestamente infondate, così da non consentire l'instaurazione del rapporto di impugnazione. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. IR AN
1. Il IR ha dedotto: omessa assunzione della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di IO IR che il IN e la SI indicano come fornitore della droga ceduta dall'imputato e che, invece, svolge da anni opera di recupero di tossicodipendenti;
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, ritenuta sulla base delle dichiarazioni, fra loro contrastanti, del IN, del EG e della SI: tanto più che la persona indicata alla guida dell'autovettura da parte PE MA avrebbe caratteristiche somatiche profondamente diverse da quelle dell'imputato; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo q) fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della SI, reato, oltre tutto commesso quando il IR era ristretto in carcere;
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di acquisto di sostanza stupefacente dal IN, fondata sulle sole dichiarazioni di quest'ultimo - intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri - risultando le altre propalazioni (tutte de relato) derivare dall'unica fonte e cioè il IN;
motivazione apparente circa l'affermazione di responsabilità in ordine al furto dell'autovettura ed al porto abusivo di armi per la consumazione della rapina, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del IN;
violazione dell'art. 358 c.p.p., per non essere stato espletato alcun accertamento con riguardo alla restrizione in carcere del ricorrente quando fu consumata la rapina.
2. Il ricorso è ai limiti dell'inammissibilità.
L'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta inattaccabile in sede di legittimità.
Circa i reati concernenti gli stupefacenti, il giudice a quo ha indicato come elementi a carico le dichiarazioni del IN, supportate dai sopralluoghi coordinati da RA e GE e dalle loro dichiarazioni testimoniali relativamente alle zone di Boca ove vennero ceduti gli stupefacenti alla SI tra il 1985 e il 1995 ed acquistati gli stupefacenti dal IN tra il 1990 e il 1995. Ulteriore riscontro è stato ravvisato nelle dichiarazioni di MA SI, nella testimonianza del fratello di lei (un carabiniere), dagli accertamenti presso il DAP che confermano il narrato del IN.
Quanto alla rapina di AS e per i reati connessi la Corte territoriale ha indicato, oltre tutto, le dichiarazioni confessorie del IN e del EG che si riscontrano reciprocamente. VI. Rilievi conclusivi
La sentenza impugnata deve, dunque, annullata nei confronti di QU NO, TA NO, QU ZO, nato il [...] e AN OS, limitatamente al diniego della richiesta continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Per il resto, i ricorsi dei predetti devono essere rigettati. Vanno integralmente rigettati i ricorsi di QU ZO, nato il [...], di RI CL, di NI AR e di IR AN. Il ricorso di IO SS va invece dichiarato inammissibile. QU ZO, nato il [...], RI CL, NI AR, IR AN e IO MO vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali ed il solo IO a versare una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di QU NO, TA NO, QU ZO, nato il [...], e AN OS, limitatamente al diniego della richiesta continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta, nel resto, i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di QU ZO, nato il [...], di RI CL, di NI AR e di IR AN. Dichiara inammissibile il ricorso di IO SS che condanna in solido con questi ultimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo IO a versare lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001