Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 0443 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati vol. 15/3/07 Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO CRUN. 23064 Rep. 3518 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO t Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 Dott. Vincenzo MAZZACANE 15 L3000 || CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA 066ETTO: DE345211 sul ricorso iscritto al n. 7141/99 R.G. proposto VERI CUMPERI NIALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE da UFFICIO COPIE CANCANI EL, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dellBichiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Cirotti che lo difender richt 1 AGO. 2001 if in virtù di procura speciale in calce al ricorso, IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIA SEGESTA 10-VIA ERACLEA 3- ROMA, in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Mauro Zampini, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Dante n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ennio Trani che lo difende in virtù di procura speciale a 1 468/01 margine al controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 9 ottobre-3 novembre 1998 n. 19273/98 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Vittorio Girotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il Condominio controricorrente, l'Avv. Ennio Trani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza precisata in epigrafe il Tribunale di Roma, decidendo come giudice di rinvio in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'ingiunto EL AN contro l'intimante Condominio romano di Via Segesta 10-Via Eraclea 3 ed uniformandosi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente n. 6187/94 di questa Suprema Corte, ha dichiarato la nullità del decreto suddetto, in quanto emesso nei confronti di soggetto privo della qualità di condomino, ma ha dichiarato compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, comprese quelle del procedimento di cassazione. 2 Per la cassazione di tale sentenza, appunto nella parte relativa alle spese, ricorre il AN sulla base di due motivi ai quali il Condominio replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 385 cod. proc. civ., lamentandosi che il Tribunale capitolino, dopo avere correttamente e logicamente osservato che "il criterio della soccombenza, al fine della determinazione delle spese, non si fraziona secondo le varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della causa", abbia affermato che "alla soccombenza non segue automaticamente la condanna alle spese del giudizio” ed abbia così proceduto alla loro totale compensazione in contrasto con le specifiche norme del codice di rito, con la giurisprudenza consolidata e con la specifica statuizione della sentenza rescindente che incaricava il giudice di rinvio di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Si sostiene, cioè, che il giudice a quo, compensando interamente le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, ha statuito in palese contrasto con la effettiva e totale soccombenza finale del Condominio il quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di soggetto non legittimato. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 92, 2° 3 comma, e 91 cod. proc. civ., censurandosi la sentenza impugnata là dove ha attribuito la dichiarata nullità del decreto ingiuntivo ad una situazione di apparenza determinata non solo dalla qualità di coniuge del vero condomino rivestita dall'opponente, ma anche, e soprattutto, dal comportamento tenuto dallo stesso, tale da indurre a ritenere che fosse lui l'effettivo proprietario dell'immobile condominiale, al di là di qualsiasi dato documentale non verificato per errore, comunque scusabile, del Condominio. Si sostiene al riguardo che l'istituto dell'apparenza del diritto non poteva valere a giustificare, sotto il profilo processuale, l'iniziativa giudiziaria da parte del Condominio e che la totale compensazione delle spese è in contrasto con il consolidato principio secondo il quale alla parte totalmente vittoriosa non può essere fatto sopportare nessun costo della lite. Le su esposte censure sono destituite di fondamento. Va innanzitutto esclusa la lamentata violazione dell'art. 385 cod. proc. civ., poiché il fatto che questa Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, avesse incaricato il giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, non voleva dire affatto che tali spese dovessero essere poste automaticamente a carico del Condominio soccombente ma soltanto che la relativa regolamentazione, in base all'esito finale della lite, era affidata alla prudente valutazione di detto giudice, con il solo limite rappresentato, secondo un principio ormai ampiamente consolidato, dal divieto di condannare alla loro 4 rifusione, neppure parziale, la parte totalmente vittoriosa, il che, contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente, non significa che a tale parte non possa essere fatto sopportare alcun costo del procedimento, ma soltanto che non possono essere poste a suo carico, nemmeno parzialmente, le spese sostenute dall'altra. E da tale principio il Tribunale capitolino non si è affatto discostato, poiché la disposta compensazione totale delle spese dell'intero giudizio, comporta, appunto, che ognuna delle parti si faccia carico delle proprie senza poter pretendere nulla dalla controparte e senza nulla doverle. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen., disponendo quest'ultima norma, anche in deroga a quanto stabilito dalla prima, che non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche ove ricorrano "altri giusti motivi", il giudice "può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Del pari insussistente è il denunziato vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non sussistendo alcuna incompatibilità di r ordine logico o giuridico, per come si è visto, tra la riconosciuta soccombenza finale del Condominio e l'affermata sussistenza di giusti motivi di totale compensazione delle spese processuali, motivi che il Tribunale ha correttamente ed incensurabilmente ravvisati nel fatto che la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del AN, anziché di sua moglie, era derivata da una situazione di apparenza determinata 5 dallo stesso AN il quale, con il suo comportamento, aveva dato ad intendere di essere lui il proprietario dell'immobile condominiale. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, non essendovi valide ragioni per discostarsi in questa sede dal criterio della soccombenza.
P. Q. M.
CORTE LA Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente procedimento a favore della parte resistente, liquidandole in £ 1173000 ivi comprese £ 1.000.000 (un milione) per onorario. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. IL PRESIDENTE Gu n CondulGurion IL CONSIGLIERE ESTENSORE GN IL CANCELLITRE C1 Paolo Talanco Pozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 AGO. 2001 Roma 109T 250.000 CANCELLIERE 01 Talarico 456T. 19000 Registrato in dato 2 8 DYC. 2001 A 2 TOT 299000 Serie 4 290.000 al n. 56473. versate S (lire DUECENTONOVAL p. Il Dirige (D.ssa Ma to At Gludiziari Respons RACCIONING