Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2024, n. 30615
CASS
Sentenza 9 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

In tema di divieto del "bis in idem", sussiste l'"idem factum", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell'UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendo escludersi, invece, l'identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell'agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, relativa al quesito se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 54 della Convenzione per l'accordo di Schengen dovessero essere interpretati come contenenti il divieto di un secondo giudizio in caso di contestazione di identiche condotte, a prescindere dalla eventuale diversità dell'evento).

Non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identità della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne è derivato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che ricorresse il divieto di un secondo giudizio ad oggetto la contestazione del delitto di omicidio colposo per la morte di un lavoratore esposto ad amianto nei confronti di imputato già giudicato con sentenza irrevocabile per disastro innominato ex artt. 437, commi 1 e 2, e 449 cod. pen., il cui evento era stato individuato nell'incremento dell'insorgenza di malattie asbesto-derivate tra i lavoratori operanti all'interno di uno stabilimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2024, n. 30615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30615
    Data del deposito : 9 maggio 2024

    Testo completo