Articolo 174 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 182 terArticolo 174 ter
Versione
19 settembre 2000
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29 aprile 2003
Art. 174-bis. (( 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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