Sentenza 18 novembre 2021
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2021, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
Testo completo
00341-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ALno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2927/2021 GERARDO SABEONE Presidente UP - 18/11/2021 ROSSELLA CATENA R.G.N. 32129/2020 MARIA TERESA BELMONTE GIUSEPPE DE MARZO MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI ET PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE, che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al punto della recidiva ed a quello relativo alla sospensione condizionale della pena;
rigetto nel resto. uditi i difensori: L'avv. RAVAGNAN, che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata e ne chiede l'accoglimento. L'avv. VICIDOMINI, che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata e ne chiede l'accoglimento. ид RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del medesimo Tribunale, emessa il 19.12.2018 all'esito di rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di PI LO IR, per i reati di bancarotta distrattiva e di bancarotta documentale, aggravati ai sensi del secondo comma dell'art. 219 I. fall., fissando la sanzione in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre le pene accessorie fallimentari determinate nella misura di due anni, revocando la confisca degli immobili oggetto del reato e tuttavia disponendo il mantenimento in sequestro dei beni già sottoposti all'ablazione, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. L'imputato, quale amministratore unico fino all'8.9.2011 e, in precedenza, presidente del Consiglio di Amministrazione della DI s.p.a., società finanziaria ed immobiliare, dichiarata fallita il 30.11.2011, è stato ritenuto responsabile (in concorso con LO IR e NA MA OC, componenti dello stesso CdA, i quali poi hanno definito separatamente la loro posizione) del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto il patrimonio immobiliare della partecipata "Valadier-API" - costituito da immobili siti in Formia, Napoli, Anacapri e Campo di Giove nonché di bancarotta - fraudolenta documentale;
egli è, invece, stato assolto dalla prima parte dell'imputazione di bancarotta contestatagli e relativa alla distrazione di mille azioni del capitale sociale della fallita in favore di una Fondazione facente capo alla famiglia IR.
2. Ha proposto ricorso PI LO IR, tramite il difensore, deducendo quattro motivi distinti.
2.1. La prima ragione difensiva eccepisce la nullità della sentenza d'appello, derivata dalla motivazione meramente apparente del provvedimento di primo grado, con conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., vizio che il ricorrente aveva già eccepito con l'impugnazione di merito e che sarebbe stato illegittimamente superato dai giudici di secondo grado, sulla base di un'interpretazione errata dell'art. 604 del codice di rito circa la possibilità di sanare il deficit attraverso la motivazione della sentenza d'appello; tale disposizione, tuttavia, non può elidere il contenuto precettivo del citato obbligo motivazionale di ogni provvedimento giurisdizionale, obbligo che discende direttamente dall'art. 111, comma 6, della Costituzione. Si chiede, altresì, la revoca del sequestro preventivo in atto, quale conseguenza dell'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado. Il ricorrente lamenta, più specificamente, sotto il profilo dell'omessa motivazione, che la sentenza di abbreviato non abbia dato conto delle memorie difensive e delle relative consulenze tecniche, mediante le quali l'imputato ha cercato di spiegare come non fosse stata realizzata alcuna condotta di appropriazione o sottrazione di beni ai danni della 2 ешв società fallita, e si sia affidata, invece, soltanto alla perizia del dott. Labonia, cui si è dato acriticamente valore.
2.2. Il secondo motivo di ricorso centra la propria censura sul travisamento della prova in atti, con conseguente insussistenza del reato ascritto all'imputato, sia per quanto concerne la bancarotta fraudolenta distrattiva, che per quella fraudolenta documentale. La tesi del ricorrente è che la Corte d'Appello non abbia compreso le complesse vicende societarie che sono state poste alla base della contestazione delittuosa, equivocando i passaggi societari tra la fallita, la partecipata Valadier s.r.I., la holding Società Europea Unifinancial BA - enti tutti riferibili alla famiglia IR e la AN Inc., società - creditrice della sola Valadier s.r.l. Infatti, gli immobili che si ipotizza siano stati distratti con l'atto di conferimento del 5.6.2011, da parte della fallita DI s.p.a., della propria partecipazione in Valadier s.r.l., erano già stati trasferiti nel 2005, dalla fallita, a tale società, in forza di un contratto di cessione di credito tra DI ed altra finanziaria, con cui vi era un rapporto di collaborazione in affari la AN Services Inc. -, contratto in seguito al quale a quest'ultima società veniva trasferito il credito afferente ad un gruppo di immobili (parte di quelli in imputazione) che, successivamente, per l'esigenza di smobilizzare l'importante patrimonio immobiliare, essa vendeva, insieme al pacchetto immobiliare di DI, alla società Valadier s.r.l., dietro pagamento: di 950.000 euro alla fallita, somma effettivamente versata nel 2008, e di 2.190.000 euro alla AN Services Inc., importo, invece, non pagato e finito nel debito della holding europea "di famiglia" (la Unifinancial BA), la quale, per onorarlo, ha ceduto le quote del proprio patrimonio immobiliare alla Fondazione IN, che agiva con mandato gestorio della società creditrice AN. L'unica società, quindi, rimasta debitrice nei confronti di AN Inc. è la Valadier s.r.l., mentre i beni di cui all'imputazione, nella data in cui viene contestata la cessione configurante la distrazione, non sono riferibili alla disponibilità della fallita, neppure indirettamente, poiché DI s.p.a., pur detenendo la maggioranza della holding europea in cui erano stati conferiti i debiti, conservava la sua autonomia societaria rispetto sia alla holding che all'altra partecipante, la s.r.l. Valadier, secondo le disposizioni vigenti in materia di Società Europee (in base all'art. 32 del Regolamento Comunitario n. 2157/2001, ogni società componente della holding rimane con il suo distinto patrimonio, poiché non si realizza un'ipotesi di fusione per incorporazione delle partecipanti nella holding partecipata). Mancherebbe, pertanto, la stessa condotta oggettiva del reato, non essendo possibile ipotizzare alcuna distrazione dei beni della DI, mentre rimane evidente che dalla documentazione contabile il curatore abbia potuto descrivere puntualmente i diversi passaggi della complessa operazione finanziaria, sicchè anche l'elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale risulta inconfigurabile. 3 из Dal punto di vista del coefficiente soggettivo dei delitti ascritti al ricorrente, infine, la difesa rappresenta come la sua grave malattia oncologica leucemica, che, negli anni nei quali avvengono le vicende contestate, era in fase acuta e che tuttora presenta recidive attuali, gli impedisse l'ordinario svolgimento delle attività di vita essenziali, sicchè senza dubbio escludeva qualsiasi sua capacità gestoria in relazione alla fallita. In ogni caso, l'imputato non è colui il quale ha sottoscritto e concluso la cessione di quote del settembre 2011 oggetto della contestazione delittuosa di bancarotta distrattiva (stipulata dalla sorella AR), né vi è prova alcuna di un suo concorso anche solo morale.
2.3. La terza ragione di censura deduce il mancato superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessaria condizione per l'affermazione di responsabilità del ricorrente.
2.4. Il quarto motivo di ricorso, infine, si lamenta dell'eccessiva dosimetria sanzionatoria, eccependo violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen., poiché la Corte d'Appello ha negato il beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente anche in virtù di una valutazione sulla sussistenza di suoi precedenti penali relativi a reati, invece, abrogati, che, per quanto non considerati idonei a fondare la sussistenza della pur contestata recidiva, hanno contribuito alla scelta negativa. L'incensuratezza di fatto, dunque, del ricorrente, insieme alla considerazione delle sue condizioni di salute, avrebbero dovuto far propendere per una valutazione di sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche e, una volta diminuita l'entità della pena, si sarebbe potuto dar luogo alla sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen.
2.5. Il ricorso si chiude con un'istanza volta al dissequestro dei beni immobili oggetto della misura reale, non essendovi comunque vincolo pertinenziale di essi con il reato, alla luce del fatto che si tratta di immobili non appartenuti a DI s.p.a. (tranne uno, regolarmente pagato dalla cessionaria Valadier s.r.l.).
2.6. Sono stati depositati via pec motivi aggiunti dalla difesa del ricorrente (avvocati Vicidomini e Ravagnan), con i quali si rappresenta, ad ulteriore rafforzamento dei motivi di ricorso, che i due coimputati originari, LO IR e NA MA OC, sono stati entrambi assolti dal concorso nei medesimi reati;
il primo, con sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP già in data 19.12.2018; la seconda, con sentenza del 28.9.2021 del Tribunale di Roma, perché il fatto non sussiste o perché l'imputata non lo ha commesso (di tale pronuncia si allega il dispositivo, poiché le motivazioni non sono state ancora depositate). Inoltre, si deduce nuovamente la non riferibilità dei beni distratti alla DI ma alla Valadier s.r.l., oggi denominata API s.r.l., società nei cui confronti, infatti, sono intentate le procedure esecutive immobiliari in atto dinanzi al Tribunale di Napoli ed al Tribunale di Latina, e si evidenzia la chiarezza della destinazione dei beni, in relazione ai quali, 4 CUB quindi, non sussiste l'indicatore di fraudolenta sottrazione costituito dalla mancata possibilità di verificare la loro sorte. Infine, la difesa rappresenta che la Corte d'Appello ha errato nel non compiere alcun accertamento sul nesso causale tra le condotte ascritte all'imputato e il successivo dissesto che condusse in concreto alla dichiarazione di fallimento, e in particolare a non compiere una attenta verifica sulla possibile interruzione del nesso causale determinato, in ipotesi, dalla successiva gestione di altro soggetto (UR NA, nominato amministratore unico poche settimane prima del fallimento, e cioè il 9.11.2011) nel periodo immediatamente antecedente il fallimento. Ciò, par di capire, sia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale che per quello di bancarotta fraudolenta documentale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso, quanto all'affermazione di responsabilità, e l'accoglimento del terzo motivo riferito al trattamento sanzionatorio.
4. In data 28.10.2021 è pervenuta alla cancelleria della Quinta Sezione Penale l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma con cui rigettando l'istanza di dissequestro - dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo avanzata dal Presidente p.t. della Fondazione Museum Culturae, rilevato che il titolo in base al quale si è chiesta la restituzione è successivo all'imposizione del vincolo cautelare reale è stata contestualmente disposta la revoca dello stesso sequestro preventivo ordinano la restituzione dei beni alla curatela del fallimento DI;
la Corte d'Appello ha ritenuto, invero, che i beni risultano comunque sottratti al fallimento DI, sicchè devono tornare nella disponibilità della curatela fallimentare, la quale avrà modo di valutare in concreto l'interesse della procedura a disporne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si evidenzierà di seguito, limitatamente al secondo motivo proposto, assorbente rispetto al terzo ed al quarto degli ulteriori punti di censura eccepiti dalla difesa del ricorrente.
2. Anzitutto, però, è opportuno rilevare, sul piano cautelare, come la quinta ragione censoria, in realtà anticipata anche in una parte del primo motivo di ricorso, sia divenuta oramai inammissibile per carenza di interesse, essendo stato revocato il sequestro preventivo disposto sui beni immobili al centro dell'imputazione di bancarotta e, dapprima, confiscati;
poi sottoposti a sequestro all'esito del giudizio di appello, con contestuale revoca della confisca disposta in primo grado, ed infine restituiti al fallimento. 5 шв Infatti, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/4/2008, Tchmil, Rv. 239397). I beni immobili oggetto di bancarotta sono stati, infine, restituiti al fallimento poiché quest'ultimo stato individuato come soggetto giuridico avente diritto alla loro titolarità, con l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 15.7.2021, depositata il 21.7.2021 e fatta pervenire al Collegio, di seguito agli atti del processo, in data 28.10.2021. La Corte romana ha evidenziato l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale in base al quale è stato riconosciuto il diritto del curatore fallimentare alla restituzione dei beni ceduti dalla fallita società ad altra società "schermo" e sottoposti a sequestro preventivo (Sez. 3, n. 47737 del 24/9/2018, Curatela Fallimento Paninvest, Rv. 275438). Le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall. (Sez. U, n. 45936 del 26/9/2019, Fallimento di Mantova Petroli s.r.l., Rv. 277257; cfr. anche Sez. 6, n. 3761 del 17/11/2020, dep. 2021, CE.R.IN. s.r.l., Rv. 280593).
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La mancanza, anche assoluta, di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 8/6/2011, B., Rv. 250513, in un caso di omessa redazione della motivazione della sentenza e di pronuncia del solo dispositivo). Anzi, al giudice d'appello non è consentito di limitarsi ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale che sia afflitta da un errore di motivazione o da una mancanza di motivazione, anche radicale, dovendo sempre decidere nel merito, fatti salvi i casi previsti dall'art. 604 del codice di rito, tra i quali non rientra, come detto, l'omessa motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). La nullità della sentenza che deriva dalla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quando la sentenza è appellabile, può sempre essere superata attraverso l'utilizzo dei poteri riconosciuti al giudice dell'appello di integrare la motivazione, anche in caso di mancanza assoluta di motivazione, né il vizio della sentenza priva di motivazione potrebbe ricondursi categoria dogmatica dell'inesistenza" dialla un simile 6 provvedimento, poiché il concetto di inesistenza è riservato ai vizi talmente gravi da far perdere all'atto i suoi requisiti "geneticamente" propri (tipici casi sono quelli della sentenza emanata da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; in senso conforme, successivamente, ex multis Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888). La Corte d'Appello di Roma, quindi, si è correttamente fatta carico di colmare le lacune della sentenza di primo grado avuto riguardo si badi non già ad una mancanza - assoluta di motivazione, come sostiene il ricorrente, bensì ad un deficit argomentativo limitato all'esame esplicito della documentazione difensiva depositata nel giudizio. Il ricorrente lamenta anche una contraddizione tra l'art. 111, comma sesto, della Costituzione e la lettura interpretativa dell'art. 604 cod. proc. pen. qui condivisa. In proposito, il Collegio rammenta come questa Corte, abbastanza recentemente, abbia dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto con l'art. 111, comma sesto, della Costituzione - disposizione che, limitandosi a stabilire che l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione - né con l'art. 24 della Costituzione, posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831). Il Collegio non intende discostarsi da questa affermazione, che condivide, né, d'altra parte, l'interpretazione dell'art. 604 del codice di rito adottata dalla giurisprudenza di legittimità contraddice il principio costituzionale suddetto, come sostiene il ricorrente, posto che la mancanza di motivazione delle sentenze è pur sempre fonte di nullità, ed è dunque sanzionata, rimanendo libero, tuttavia, il legislatore di stabilire le modalità più proficue per porvi rimedio in funzione del raggiungimento complessivo degli obiettivi del giusto processo (tra i quali vi è la ragionevole durata), ai quali complessivamente punta la disposizione dell'art. 111 della Costituzione. Ragionevole appare la scelta di rimediare ad eventuali deficit motivazionali attraverso lo strumento del giudizio di secondo grado e del provvedimento decisorio emesso al suo esito, visti gli ampi poteri cognitivi riservati al giudice d'appello. 7 4. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
4.1. La tesi del ricorrente che punta ad una sua estraneità, di fatto, dalla gestione sociale della fallita, di cui pure è stato a lungo amministratore unico, al fine di contestare la sua affermazione di responsabilità sia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che per quello di bancarotta fraudolenta documentale, è priva di pregio. La Corte d'Appello ha rappresentato come già il primo giudice avesse evidenziato che l'imputato aveva svolto incarichi di rilievo nella fallita sin dai primi anni 2000 - incarichi anche specificamente indicati - soffermandosi con particolare attenzione sulle decisioni assunte nell'assemblea straordinaria del 25 marzo 2010, nel corso della quale il consiglio di amministrazione che precedentemente gestiva la società era stato sostituito da un amministratore unico, appunto, nella persona del ricorrente. La Corte d'Appello ha anche evidenziato come il primo giudice avesse fondato la sua ricostruzione accusatoria sulla ispezione portata avanti da CA d'AL nei confronti della DI fallita, che svolgeva attività di intermediazione finanziaria, con esiti molto negativi, tanto da proporre al ministro la cancellazione della società dall'elenco dei soggetti operanti nel relativo settore, cancellazione poi effettivamente avvenuta il 4 maggio 2010. In tale ispezione, a riprova del ruolo di assoluto primo piano del ricorrente nell'amministrazione della fallita, gli ispettori avevano evidenziato come l'unico interlocutore per conto della società durante l'ispezione fosse proprio l'imputato. Non trova, quindi, riscontro la tesi difensiva, proposta anche nei motivi aggiunti, secondo cui, per le sue condizioni di salute all'epoca anche particolarmente gravi, egli non aveva capacità gestorie alcune di fatto. Altrettanto significativa, in tal senso, è la circostanza che l'imputato, nello stesso giorno in cui si era dimesso dalla carica di amministratore unico, con la conseguente nomina di UR NA, aveva partecipato a un'assemblea straordinaria della Valadier quale amministratore unico della citata società e quale legale rappresentante del socio unico Uni Financial BA SS dichiarata fallita per altro in Belgio nello stesso anno così - dimostrando, ancora una volta, la sua capacità di tessere i rapporti tra le società riferibili alla sua famiglia in via principale e diretta.
4.2. Quanto al dato della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, inteso come idoneità distrattiva della cessione societaria contestata, deve evidenziarsi che la Corte d'Appello ha molto approfonditamente chiarito i presupposti fattuali della complessa vicenda societaria, alla base della contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo la ricostruzione, il patrimonio della società fallita era rappresentato essenzialmente dalla sua partecipazione nella società Valadier e, dunque, dagli immobili che questa deteneva in proprietà, come evidenziato anche in sede di ispezione dalla CA d'AL. 8 WB Il valore di tale patrimonio, a due mesi dal fallimento, era stimato in 2.190.000 euro, che, nell'ipotesi d'accusa, sono stati sottratti al fallimento grazie all'operazione di cessione della partecipazione priva di giustificazione. Tale patrimonio è stato sostanzialmente ceduto attraverso la cessione delle relative quote detenute dalla società belga Uni Financial BA S, già media BA Financial private s. e., in favore della fondazione Nazionale GI NZ IN, riferibile alla famiglia ed al gruppo societario dell'imputato. La Corte d'Appello ha poi spiegato i passaggi societari complessi: DI deteneva la partecipazione maggioritaria nella Uni Financial BA S pari al 68,71%; tale società, a sua volta, deteneva l'intero capitale sociale della Valadier s.r.l., proprietaria del patrimonio immobiliare oggetto di distrazione;
la Fondazione Nazionale GIlorenzo IN, poi, aveva acquisito l'intera partecipazione in DI fin dal 23.10.2008, sicchè, nella catena societaria, la Fondazione si collocava in posizione apicale, detenendo il 100% di DI. L'operazione di cessione di partecipazione contestata ha, di fatto, spostato la Valadier, con il suo patrimonio immobiliare, in posizione paritaria alla DI, determinando, così, in concreto, il trasferimento dalla fallita, unitamente alla partecipazione societaria in Valadier, anche della disponibilità del patrimonio di quest'ultima, patrimonio che in precedenza era detenuto attraverso la partecipazione maggioritaria in Uni Financial BA da DI e che proprio a seguito di tale cessione della partecipazione esce dal patrimonio della fallita per entrare in quello della fondazione IN. La Corte d'Appello ha esaminato le memorie e note di udienza della difesa, nonché la documentazione allegata definita di non facile lettura, con argomentazioni non facilmente comprensibili, ripetitive, assertive al fine di colmare anche le lacune- motivazionali dedotte come vizio della sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno, altresì, disatteso l'argomento difensivo, avanzato nel ricorso e già proposto con le note di udienza in appello, relativo alla circostanza che la cessione degli immobili sarebbe, in realtà, risalente all'anno 2005 da parte della DI in favore di Valadier;
in proposito, si è segnalato che non è quella cessione ad essere oggetto dell'imputazione ma la diversa cessione della partecipazione in Valadier, che ha come conseguenza il disfarsi, il cedere, appunto, il patrimonio immobiliare di questa. L'osservazione è corretta: né l'imputazione, né lo sviluppo motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado consentono di sostenere altrimenti. La natura distrattiva dell'operazione di trasferimento immobiliare è conseguenza della cessione della partecipazione di DI in Valadier e non è agganciata al trasferimento degli immobili in quanto tali, avvenuto anni prima. La natura distrattiva dell'operazione è stata desunta dai seguenti passaggi: 9 ещё 1) nell'atto di cessione si cita un credito della Fondazione, beneficiaria ultima della cessione degli immobili, nei confronti della società Valadier, credito pari a 2.190.000 euro, il cui pagamento sarebbe stato rappresentato proprio dalla cessione del patrimonio immobiliare di Valadier attraverso la Unifinancial BA;
2) non risulta provato che il credito sia realmente esistito, né appare plausibile che la Unifinancial estingua un debito della propria partecipata. 3) è emerso, dalla perizia in atti, che il patrimonio immobiliare della Valadier era ben superiore comunque a tale credito (3.486.470,08 euro, come risultante dalla Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008, confermata nel bilancio 2009). -Dunque, la partecipazione totalitaria nella società Valadier titolare di un patrimonio superiore ai 3.000.000 di euro -, detenuta dalla fallita, è stata ceduta tramite la Unifinancial BA, per fini di compensare un credito vantato dalla Fondazione IN che non è stato accertato come esistente e che, comunque, aveva un valore inferiore, oltre ad essere riferibile alla posizione debitoria non della società cedente Unifinancial BA. La Corte d'Appello fa rilevare ancora: che DI deteneva la maggioranza del capitale sociale di Unifinancial BA S.E. (pari al 68,71%), il che ha consentito ai giudici di ricondurre agli organi amministrativi di DI la cessione;
che il 100% del capitale sociale di DI era detenuto proprio dalla Fondazione IN, così da rendere chiaro che l'operazione di cessione sia stata gestita proprio dagli amministratori della Fondazione, i quali hanno ottenuto di trasferire il patrimonio immobiliare di Valadier, del valore di oltre 3.000.000 di euro, direttamente sotto il loro controllo, sottraendolo al controllo mediato attraverso Unifinancial BA della fallita - - DI. Tali argomenti fondano il convincimento della natura distrattiva dell'operazione di cessione di partecipazione. In sostanza, DI è stata utilizzata come "bad company", svuotata del suo patrimonio e lasciata al fallimento;
gli immobili, unica "ricchezza" societaria, sono stati sottratti al fallimento attraverso la cessione di partecipazione nella società (Valadier) che ne era proprietaria, trasferendoli alla Fondazione, di proprietà del medesimo gruppo societario, attraverso la società "schermo" cui tempo addietro (nel 2005) erano stati ceduti. La Corte d'Appello ha concluso, pertanto, sostenendo plausibilmente che la partecipazione totalitaria in Valadier titolare di un patrimonio immobiliare superiore ai -3 milioni di euro sia stata ceduta contro la compensazione di un credito vantato dalla Fondazione IN non nei confronti di Unifinancial BA, ma della stessa Valadier, di cui non vi è alcuna prova in atti. Si ricordi che detto patrimonio era detenuto dalla fallita attraverso la partecipazione maggioritaria in Uni Financial BA e che, proprio a seguito 10 ща di tale cessione della partecipazione, esce dal patrimonio della fallita per entrare in quello della fondazione IN. La complessa vicenda è stata adeguatamente messa a fuoco dalla Corte territoriale e dal primo giudice dal punto di vista fattuale, ed è indubbio che la natura distrattiva di essa non può essere contestata sulla base di argomenti che, come si è già avuto modo di chiarire, o sono stati già esaminati nella sentenza d'appello, poiché proposti in maniera identica nell'atto di appello, ovvero tendono a voler rivalutare il significato dell'operazione societaria in contestazione, a fronte non già di manifeste incongruenze motivazionali del provvedimento impugnato, ma soltanto di una prospettazione alternativa, volta unicamente a negare il reato, senza preoccuparsi di spiegare altrimenti le ragioni di una simile, complessa operazione societaria, attuata, e ciò sicuramente è particolare significativo anch'esso della sua fraudolenza, soltanto due mesi prima della dichiarazione di fallimento di DI. Tuttavia, è noto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riconducibili alla società fallita (Sez. 5, n. 12949 del 5/3/2020, Torti, Rv. 279072; Sez. 5, n. 26542 del 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 del 8/3/2006, Franceschini, Rv. 234242; tutte pronunce rese nella fattispecie di distrazione di avviamento). Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato e quello di primo grado non hanno chiarito sufficientemente come e perché, dal punto di vista, societario, la partecipazione della DI nella società Unibank, che deteneva a sua volta la partecipazione nella società Valadier, proprietaria degli immobili, rappresentava per la fallita un "valore" giuridico nel caso di specie patrimoniale, poiché riferito alla proprietà di immobili - la cui perdita dà luogo a distrazione effettiva, intesa come dismissione di rapporti giuridici nella propria disponibilità (cfr., in tema, Sez. 5, n. 20807 del 5/3/2018, Esposito, Rv. 273032). In altre parole, devono essere esplorate le ricadute più propriamente societarie alle quali è andata incontro la fallita per la perdita della partecipazione societaria contestata come distrattiva e, viceversa, devono essere messe in luce le possibilità di gestione attiva del patrimonio della partecipata da parte di DI. Sotto tutti tali limitati profili, pertanto, deve essere disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinchè la Corte territoriale voglia meglio chiarire, all'esito della riproposizione della consistente e soddisfacente analisi già svolta di quanto accaduto, le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto l'operazione realmente "distrattiva".
4.3. Pur a fronte di un'ampia analisi dell'elemento oggettivo del reato, fatta salva la questione già indicato come oggetto di annullamento con rinvio, la sentenza impugnata ha tralasciato di esplorare adeguatamente il coinvolgimento dell'imputato ed il suo coefficiente soggettivo, fatti derivare, sostanzialmente, da una responsabilità "da 11 posizione" del ricorrente, sempre coinvolto nelle dinamiche societarie nel corso degli anni e amministratore unico della fallita al momento della cessione distrattiva. Conviene riportare il passaggio, cruciale sul punto, della sentenza impugnata: "...posto che.. la DI deteneva una partecipazione di maggioranza - pari al 68,71% - nella Unifinancial BA S.E. che a sua volta deteneva il 100% del capitale della Valadier - l'atto di distrazione non può che essere ricondotto in via immediata e diretta alla DI, e per essa al suo amministratore unico, IR PI LO. Del resto, nello stesso atto di cessione del 6.9.11 si chiarisce che il consigliere di amministrazione della Unifinancial BA sig.ra OC che interviene per conto della cedente è stata a ciò - - autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 20.2.2010, riunione alla quale ha certamente partecipato la DI, quale titolare della partecipazione di maggioranza;
ancora una volta, quindi, la volontà di cessione deve essere ricondotta in modo immediato e diretto alla fallita e per essa al suo Amministratore Unico..". Orbene, è chiaro che giudice d'appello ha cementato alla condotta distrattiva la responsabilità dell'imputato attraverso il canone deduttivo logico del "non poteva non sapere" in virtù del ruolo svolto, non soltanto formale, ma anche di fatto, per i numerosi incarichi e la partecipazione attiva alle dinamiche del gruppo familiare nel corso degli anni. Tale criterio, fermo il coinvolgimento pieno del ricorrente nell'attività di gestione della fallita e delle società del gruppo, attestato da plurimi elementi di fatto (cfr. pag. 17 del provvedimento impugnato, che li sintetizza), è inidoneo, formalmente, a fondare la sua responsabilità, in un contesto di condotta di bancarotta fraudolenta quale quello che si è determinato, in cui la distrazione non è attribuita ad un atto "diretto" di dismissione o dispersione patrimoniale dalla fallita ad altra società o soggetto, bensì è conseguenza indiretta e mediata di operazioni societarie tra enti diversi dalla fallita;
dovrà, altresì, essere valutata la circostanza, su cui pure ha più volte insistito la difesa, relativa al fatto che l'imputato non sembra essere colui il quale ha sottoscritto e concluso la cessione di quote del settembre 2011 oggetto della contestazione delittuosa di bancarotta distrattiva (stipulata dalla sorella AR), tema sul quale, peraltro, la Corte d'Appello non si è affatto soffermata e che, invece, deve essere oggetto comunque di specifica valutazione, sia pur soltanto per spiegarne l'irrilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. Su tali punti deve disporsi un approfondimento ulteriore da parte del giudice di merito, mediante annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che terrà conto, altresì, nell'economia motivazionale, anche delle assoluzioni dei due coimputati AL IR e NA MA OC, che sono state prodotte agli atti del processo dalla difesa, in fase di pendenza del ricorso dinanzi a questa Corte. Ovviamente, nel riesaminare la riferibilità soggettiva del reato alla condotta del ricorrente, andrà anche riproposta, in caso positivo, la valutazione del coefficiente 12 soggettivo doloso necessario ad integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva.
4.4. L'imputato contesta, come anticipato, la sussistenza, altresì, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiché, in particolare, dalla documentazione contabile il curatore avrebbe potuto descrivere puntualmente i diversi passaggi della complessa operazione finanziaria, sicchè l'elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale risulterebbe inconfigurabile. Il ricorso è generico e non si confronta con la portata ben più ampia dell'imputazione e della motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà atto, argomentando in maniera del tutto logica e puntuale, del fatto che, dalla relazione del curatore fallimentare, emergono le evidenti difficoltà obiettive nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, tenuto conto della parzialità delle scritture contabili consegnate e della totale assenza di ogni forma di documentazione giustificativa delle operazioni annotate in contabilità, circostanza che ha, di fatto, reso impossibile sia il controllo di attendibilità della contabilità (già critica in sé, soprattutto con riferimento al bilancio 31.12.2009, il cui risultato economico di esercizio non coincide con quello emergente dal libro giornale) sia quello sulla correttezza delle annotazioni contabili. Di tale incompletezza ed inattendibilità contabile danno atto anche gli Ispettori della CA d'AL, come evidenzia la Corte d'Appello, mentre plausibilmente la denuncia di smarrimento delle scritture contabili (presentata da NA MA OC, soggetto all'epoca privo di qualifica formale societaria che avrebbe legittimato la sua denuncia) è stata ritenuta inattendibile e smentita dal ritrovamento di parte delle stesse nel corso dell'ispezione della CA d'AL. La sentenza impugnata, in ogni caso, si conforma all'orientamento stabilmente enunciato in sede di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili (anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr., ex multis, Sez. 5, n 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754). Peraltro, il ricorrente non ha neppure dedotto specificamente ragioni di inconsapevolezza circa lo stato delle scritture contabili, mentre le obiettive difficoltà di ricostruzione di quanto accaduto al patrimonio immobiliare sociale sono evidenti dalla complessa ricostruzione di esso di cui sono stati investiti gli organi fallimentari (e gli inquirenti). In proposito, si rammenta che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma una loro conoscenzaconcerne documentata e 13 giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26.9.2018, Cortinovis, Rv. 274425; Sez. 5, n. 45174 del 22/5/2015, Faragona, Rv. 265682). Sussiste, poi, il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali non direttamente dalla fallita rende quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (vedi, sul tema, tra le molte, Sez. 5, n. 21029 del 21/2/2020, Capasso, Rv. 279346). Sono manifestamente infondate, quindi, le censure attinenti al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.
5. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento della seconda ragione difensiva, in punto di riferibilità della condotta di reato al ricorrente. La doglianza generale sul rispetto del canone di giudizio per l'affermazione di colpevolezza dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a dir il vero in sé oltremodo generica, rispetto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è, da un lato, parzialmente risolta, avuto riguardo all'elemento oggettivo del reato, sulla base di quanto si è affermato al par. 4.2.; dall'altro, assorbita dalla disposta rivalutazione del profilo di riconducibilità della condotta al ricorrente, anche dal punto di vista del dolo del reato. La medesima censura, avuto riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è, invece, manifestamente infondata, per le ragioni già esposte al paragrafo precedente. L'annullamento con rinvio sulla responsabilità determina la conseguenza dell'assorbimento delle doglianze riferite al trattamento sanzionatorio (quarto motivo).
6. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, rimanendo assorbito il profilo sanzionatorio, da rivalutare eventualmente all'esito del giudizio di rinvio. Il ricorso, deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto, con la conseguenza del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., del punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 14 CUB
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 18 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo SabeoneWister Matilde Brancaccio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2022 IL FUNZIONANG GIUDIZIARIO CRUMAH LANZUIDE 15