Articolo 6 del Codice del Terzo settore
Articolo 5Articolo 7
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3 agosto 2017
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3 agosto 2024
Art. 6.


Attivita' diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale. ((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attivita' di interesse generale afferenti allo svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)) .
Entrata in vigore il 3 agosto 2024
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