Articolo 2 del Codice dell'amministrazione digitale
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Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione , ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilita' delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali , nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. ((52)) 6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.
------------ AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024 - 23 gennaio 2025, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilita' derivante da un grave impedimento fisico o perche' si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilita' di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".
Entrata in vigore il 30 gennaio 2025
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