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1 gennaio 2006
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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27 gennaio 2018
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13 febbraio 2019
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Art. 48. (Posta elettronica certificata) 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.
((31)) -------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 , come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 65, comma 7) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 , al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE . A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l' articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.
((31)) -------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 , come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 65, comma 7) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 , al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE . A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l' articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".
Commentari • 185
- 1. PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020 · 8.8558855
[…] sicché la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale che non può essere sostituita dalla sua semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica. È bene precisare, sulla questione dell'identificazione, che la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 26/04/2023, n. 5709Provvedimento: […] Orbene, non vi è dubbio che la notifica telematica equivalga, sul piano degli effetti giuridici ed ai sensi dell'art. 48 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), alla notificazione tramite il servizio postale, ma compete pur sempre al notificante fornire la prova dell'avvenuta notificazione attraverso i due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaioLeggi di più...
- art. 48 CAD·
- art. 6 DPR 68/2005·
- reclamo obbligatorio·
- nullità atto impositivo·
- canone di occupazione suolo pubblico·
- improcedibilità ricorso·
- notifica PEC·
- prova di notifica·
- difetto di giurisdizione tributaria