2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.
((31)) -------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 , come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 65, comma 7) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 , al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE . A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l' articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".