Articolo 527 del Codice penale
Articolo 512 bisArticolo 528
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8 agosto 2009
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6 febbraio 2016
Art. 527.

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)) ((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.)) se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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