Articolo 10 della Legge 7 marzo 1996, n. 108
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 marzo 1996
Art. 10. 1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
Entrata in vigore il 24 marzo 1996
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