Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
Commentari • +500
- 1. imposta sul valore aggiuntohttps://www.brocardi.it/
Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > imposta sul valore aggiunto imposta sul valore aggiunto Ci sono 20 consulenze legali riguardanti l'argomento "imposta sul valore aggiunto" Consulenza legale Q202647814 (Articolo 1322 Codice Civile - Autonomia contrattuale) «L'attività prospettata consiste nella gestione di un servizio digitale di concierge turistico basato su strumenti di intelligenza artificiale ( WhatsApp ,...» Consulenza legale Q202544680 (Articolo 3 Legge 104 - Persona con disabilità avente diritto ai sostegni) «Il certificato della valutazione delle condizioni di disabilità, contenente il riconoscimento dell'articolo 3, comma …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2026, n. 12704Provvedimento: Numero registro generale 4283/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 12704/2026 Data pubblicazione 05/05/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIURISDIZIONE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente - Dott. MARIA ACIERNO - Presidente Sez.- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente Sez.- Ud. 13/01/2026 – PU Dott. MAURO DI MARZIO - Presidente Sez. - R.G.N. 4283/2024 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente Sez. - Rep. Dott. ENZO VINCENTI - Presidente Sez. - Dott. IRENE TRICOMI - Presidente Sez. - Dott. EDUARDO …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- sostegno didattico·
- art. 26 CDFUE·
- art. 7 D.Lgs. 66/2017·
- piano educativo individualizzato (PEI)·
- art. 19 D.L. 98/2011·
- art. 3 L. 67/2006·
- discriminazione indiretta·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 28 D.Lgs. 150/2011·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 2 L. 67/2000·
- art. 15 L. 104/1992·
- giurisdizione giudice ordinario·
- GLO
Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Principi generali 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948 , e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)". - Art. 2-bis. (( (Divieto di discriminazione). )) (( 1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile . 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ))