Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
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Riscaldamento condominiale e millesimi Nel condominio con impianto di riscaldamento centralizzato dotato di sistemi per la contabilizzazione del calore, le spese devono essere ripartite tenendo conto dei consumi effettivamente rilevati. Il criterio dei millesimi non può essere utilizzato in via ordinaria quando è possibile misurare l'effettivo utilizzo del servizio. Lo ha precisato il Tribunale di Palermo, sezione II, sentenza 12 agosto 2026 n. 4911, richiamando il principio dell'art. 1123 c.c., secondo cui le spese relative a servizi comuni dei quali i condomini fanno un uso differente devono essere rapportate all'uso concretamente possibile. Contabilizzazione del calore e riparto delle …
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Principi generali 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948 , e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)". - Art. 2-bis. (( (Divieto di discriminazione). )) (( 1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile . 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ))