Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3). 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti …
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Il Presidente della Provincia di Terni chiede alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Umbria, se sia legittimo corrispondere gettoni di presenza ai dipendenti di pubbliche amministrazioni dalle stesse designati quali esperti o propri rappresentati nelle commissioni … “Dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa , deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la … È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 il Decreto Ministeriale che ridefinisce le regole …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2017, n. 20494Provvedimento: 204941 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPALTI PUBBLICI RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - - Presidente Sezione - GIOVANNI AMOROSO Ud. 09/05/2017 - BIAGIO VIRGILIO Consigliere PU R.G.N. 13709/2011 ETTORE CIRILLO - Consigliere - Grow. 20496 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - C.I. CARLO DE CHIARA - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO -- Rel. Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13709-2011 proposto da: COMUNE DI CORATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2017, n. 9966Provvedimento: 9 9 66/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Renato RORDORF - Primo Presidente f.f. R.G. 29365/2014 Cron. 9966 Giovanni AMOROSO - Presidente di sezione Rep. - ConsigliereEnrica D'ANΤΟΝΙΟ Ud. 11/4/2017 Magda CRISTIANO - Consigliere Antonio MANNA - Consigliere Domenico CHINDEMI Consigliere giurisdizione Franco DE STEFANO - Consigliere - - Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Antonietta SCRIMA - Consigliere In caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 SENTENZA d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio Da …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/09/2016, n. 19066Provvedimento: 19066/16 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili r.g.n. 10743/14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 19066 Primo Presidente f.f. RORDORF Dott. Renato Dott. Sergio Rep. - Presidente Sez. DI AMATO Dott. Giovanni - Presidente Sez. AMOROSO P.U. 19/7/2016 Dott Angelo Presidente Sez. SPIRITO Dott. Marcello IACOBELLIS - Presidente Sez. -Acque pubbliche - installazione ascensore Dott. Aniello NAPPI - Consigliere esterno in prossimità di torrente "tombinato"- in- BIANCHINI - Consigliere rel Dott. Bruno derogabilità art 96 r.d. 523 del 1923- ricorso ex TRAVAGLINO - Consigliere Dott. Giacomo art 201 r.d. 1775/1933 Dott. Luigi …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2015, n. 6917Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 19730/2014 proposto da: P.F. , elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell'avvocato LANUCARA LUIGI, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso l'ordinanza n. 95/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 06/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI; udito l'Avvocato LUIGI LANUCARA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, …Leggi di più...
- applicabilità dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992·
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Principi generali 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948 , e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)". - Art. 2-bis. (( (Divieto di discriminazione). )) (( 1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile . 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ))