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1 luglio 1931
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29 dicembre 2002
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25 marzo 2012
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Art. 642.
(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione ((da uno a cinque anni))
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione ((da uno a cinque anni))
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Commentari • 171
- 1. Frode assicurativa e sinistri falsi, quando scatta davvero il reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 10 luglio 2026 · 243.53436
La Seconda Sezione Penale della Cassazione ribadisce l'anticipazione della tutela penale ex art. 642 c.p. e fissa i paletti sul “dies a quo” per la tempestività della querela. Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (meglio noto come frode assicurativa, ex art. 642 c.p.) si perfeziona nel momento stesso in cui la richiesta risarcitoria mendace perviene alla compagnia. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2022, n. 14798Provvedimento: […] Con provvedimento in data 12 luglio 2021 il Tribunale di Trieste ha sollevato conflitto positivo di competenza nel procedimento penale nel quale AN ZI era stato citato a giudizio, per rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen (capo 1) e del reato di cui agli artt. 482, 477 e 61 n. 2 cod. pen (capo 2), rilevando che ZI, quanto a tale ultimo reato, risultava citato a giudizio anche dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e che però la competenza in ordine allo stesso spettava al Tribunale di Trieste, essendo stato commesso a Trieste il connesso e più grave reato previsto dall'art. 642 cod. pen. […]Leggi di più...
- art. 16 cod. proc. pen.·
- competenza territoriale·
- connessione teleologica·
- art. 12 lett. c) cod. proc. pen.·
- conflitto positivo di competenza·
- falsa certificazione·
- art. 642 cod. pen.·
- art. 482 cod. pen.·
- art. 477 cod. pen.·
- art. 61 n. 2 cod. pen.