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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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26 luglio 2008
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16 ottobre 2013
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16 giugno 2023
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Art. 449. Casi e modi del giudizio direttissimo 1. Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. ((Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo.
La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione)) .
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.
L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine.
Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. (39)
--------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale , salvo che siano necessarie speciali indagini."
2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. ((Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo.
La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione)) .
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.
L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine.
Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. (39)
--------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale , salvo che siano necessarie speciali indagini."
Commentari • 95
- 1. Casi in cui si può ricorrere al giudizio direttissimo atipicoRedazione · https://www.diritto.it/ · 24 settembre 2019 · 229.68109
[…] ha codificato, al fine di rispondere a esigenze emergenziali, alcune ipotesi delittuose per le quali è previsto il ricorso al giudizio direttissimo al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 449 c.p.p., […] Ipotesi nelle quali è previsto il giudizio direttissimo atipico Tali ipotesi ratione materiae sono le seguenti: – legge n. 356/1992 (Armi ed esplosivi): “Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 codice di procedura penale, […] comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, […]
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Giurisprudenza • 236
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2013, n. 9685Provvedimento: […] 2.Secondo il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, era stato violato nella specie il disposto di cui all'art. 449 c.p.p., comma 5, seconda parte, […] siccome emesso in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 ter, in relazione agli artt. 449 c.p.p. e segg., atteso che il testo unico sull'immigrazione per il reato contestato all'imputato non contemplava alcuna alternativa quanto all'esercizio dell'azione penale ed alle forme di celebrazione del giudizio, in quanto il processo doveva obbligatoriamente essere celebrato col rito direttissimo.Leggi di più...
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