Articolo 1965 del Codice civile
Articolo 1964Articolo 1966
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19 aprile 1942
Art. 1965.

(Nozione).

La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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