Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38921
CASS
Sentenza 1 giugno 2017

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È ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente di coordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione al danno subito dalla condotta illecita dell'imputato, qualora il suddetto ente adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quelli dell'articolazione territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili disposte in favore di Associazioni di coordinamento ritenendo inammissibile la loro costituzione di parte civile in quanto volta alla tutela del medesimo interesse oggetto di analoghe istanze risarcitorie presentate dalle rispettive articolazioni provinciali).

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il vice presidente di una società concessionaria dei servizi aeroportuali assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio solo con riferimento alle attività inerenti ai servizi di cui al d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, in quanto volte a realizzare interessi pubblici, con esclusione di tutte le altre attività di carattere commerciale che, sebbene svolte in ambito aeroportuale, sono destinate a realizzare interessi privatistici e si inseriscono in un rapporto tra la società concessionaria e il terzo, cui l'Amministrazione concedente rimane estranea. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità di tale qualifica soggettiva in relazione al rapporto di sub-concessione per la gestione di uno spazio destinato ad attività di pasticceria in quanto non rientrante tra i servizi aeroportuali contemplati dal d.lgs. n. 18 del 1999).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38921
Data del deposito : 1 giugno 2017

Testo completo