Sentenza 1 giugno 2017
Massime • 2
È ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente di coordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione al danno subito dalla condotta illecita dell'imputato, qualora il suddetto ente adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quelli dell'articolazione territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili disposte in favore di Associazioni di coordinamento ritenendo inammissibile la loro costituzione di parte civile in quanto volta alla tutela del medesimo interesse oggetto di analoghe istanze risarcitorie presentate dalle rispettive articolazioni provinciali).
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il vice presidente di una società concessionaria dei servizi aeroportuali assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio solo con riferimento alle attività inerenti ai servizi di cui al d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, in quanto volte a realizzare interessi pubblici, con esclusione di tutte le altre attività di carattere commerciale che, sebbene svolte in ambito aeroportuale, sono destinate a realizzare interessi privatistici e si inseriscono in un rapporto tra la società concessionaria e il terzo, cui l'Amministrazione concedente rimane estranea. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità di tale qualifica soggettiva in relazione al rapporto di sub-concessione per la gestione di uno spazio destinato ad attività di pasticceria in quanto non rientrante tra i servizi aeroportuali contemplati dal d.lgs. n. 18 del 1999).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 38921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38921 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2017 |
Testo completo
7 3892 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.872 Giorgio Fidelbo Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Emilia Anna Giordano -U.P. 01/06/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 2532/17 Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LG TO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa in data 27/09/2016 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. Massimo Motisi per GES.A.P. s.p.a., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito difensore, Avv. Maurizio Testai Rizzardo per le parti civili PA AN e Pasticceria PA s.r.l., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. Giovanni Di Benedetto per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Aricò per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/12/2016 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 29/10/2015, con cui in sede di giudizio abbreviato LG TO è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 317 cod. pen., così riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 629, 61, comma primo, n. 9, cod. pen., e condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, nonché a risarcire il danno a numerose parti civili costituite.
2. I giudici di merito hanno in particolare ritenuto che LG TO, quale incaricato di pubblico servizio, in quanto vice-presidente della GES.A.P. s.p.a., società di gestione di servizi aeroportuali presso l'aeroporto «Falcone e Borsellino», aveva costretto PA AN a versargli una somma di denaro e un assegno, prospettandogli la mancata proroga triennale del contratto di sub- concessione relativa a spazio utilizzato come punto vendita della «Pasticceria PA». Il fatto, integrante il reato di estorsione aggravata ai sensi degli artt. 629 e 61, primo comma, n. 9, cod. pen., avrebbe dovuto riqualificarsi ai sensi dell'art. 317 cod. pen., a seguito della modifica di tale fattispecie introdotta dalla legge 69 del 2015 e della previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
3. Ha proposto ricorso LG TO tramite i suoi difensori.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 317, 319-quater, 629, 2 cod. pen. in ragione della mancata qualificazione dei fatti ai sensi del richiamato art. 319-quater. Erroneamente era stato ritenuto che al PA fosse stata chiesta una somma per non subire un'ingiustizia, quando invece il pagamento avrebbe dovuto costituire la contropartita di un indebito vantaggio, rappresentato dalla proroga a condizioni complessivamente più vantaggiose di quelle praticate nei confronti di AIREST e in assenza di gara ad evidenza pubblica. Deponevano in tal senso le determinazioni assunte dopo l'arresto dell'LG dal consiglio di amministrazione della società e la stessa registrazione dei colloqui relativi agli incontri del 26 febbraio e del 2 marzo 2015 tra LG e PA, che, come dedotto con l'appello, attestavano la consapevolezza da parte del PA di non aver diritto alla proroga. 2 La Corte aveva travisato il contenuto di tali colloqui e aveva altresì omesso di considerare le deduzioni difensive, comprese quelle riguardanti le modalità ambigue con cui nel 2008 era stato effettuato il rinnovo della sub-concessione a condizioni favorevoli, giungendo a motivare illogicamente il convincimento del PA sulla base del dato costituito dalle proroghe succedutesi, a fronte del tenore del contratto e della consapevolezza manifestata sul punto dallo stesso PA nel corso del colloquio. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto valutare non quali fossero le mire del PA ma che cosa in concreto l'LG aveva prospettato, quale oggetto dell'eventuale accordo. In tale prospettiva era stato dedotto nell'atto di appello che in cambio della richiesta somma di euro 100.000,00, l'LG aveva rappresentato al PA la possibilità di conseguire un indebito vantaggio in relazione alla proroga ottenuta senza gara ad evidenza pubblica e a condizioni vantaggiose. La Corte aveva escluso di poter qualificare i fatti ai sensi dell'art. 319- quater, cod. pen., omettendo di fornire risposta alle argomentazioni difensive, e di spiegare perché la proposta non rappresentasse un vantaggio indebito. Il ricorrente, richiamando l'insegnamento espresso nella sentenza Maldera delle Sezioni unite della Corte di cassazione, deduce che il caso rientrava tra quelli nei quali viene in considerazione l'esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico agente nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e che l'operazione avrebbe dovuto interpretarsi come l'offerta di un vantaggio, tale da presupporre la gratitudine dell'interlocutore. Non impediva la riqualificazione del fatto, in assenza di un abuso costrittivo, la circostanza che il PA avesse denunciato la vicenda ai Carabinieri, immediatamente intervenuti dopo la concordata consegna del denaro.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 629, 317, 319-quater, 640 cod. pen., in ragione della mancata riqualificazione della contestazione di estorsione in quella di truffa. Poiché i giudici di merito avevano escluso che in realtà il consiglio di amministrazione avesse già preso posizione al momento dei colloqui con il PA, avrebbe dovuto ritenersi che l'LG avesse semplicemente prospettato un pericolo immaginario e che per tale via fosse stato fatto ricorso ad un raggiro. Avrebbe dovuto invero valutarsi non l'atteggiamento della vittima ma il canone oggettivo rappresentato dal mezzo utilizzato per incidere sulla sua 3 volontà, secondo una valutazione ex post, risultando in questo caso l'inesistenza e la mera simulazione del pericolo prospettato e la preminenza del raggiro.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'esclusione dell'ipotesi del delitto tentato. Ripropone la tesi già avanzata con l'atto di appello per cui non si sarebbe potuto ravvisare un reato consumato, in quanto la consegna del denaro era avvenuta dopo la predisposizione di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele, d'intesa con la P.G., e dunque non era stata l'effetto della soggezione psicologica nei confronti dell'agente. Rileva altresì che la Corte aveva sul punto motivato facendo incomprensibilmente riferimento al delitto di corruzione.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato inquadramento del fatto nella fattispecie dell'estorsione, da intendersi non aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9 cod. pen. Contesta la configurabilità della qualità di incaricato di pubblico servizio, che aveva comportato la contestazione dell'aggravante, da cui discendeva un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto a quello previsto per il delitto di concussione, alla resa dei conti applicato in quanto più favorevole. Deduce che la Corte aveva errato nel far riferimento alla partecipazione del Comune di Palermo, risultando piuttosto la partecipazione della Provincia, e nell'attribuire la nomina a vice-presidente ad indicazione del Comune di Palermo, risultando invece che il ricorrente era stato indicato dalla Camera di commercio e poi nominato vice-presidente dal consiglio di amministrazione. Ma soprattutto segnala che al fine di individuare la funzione svolta da un soggetto occorre verificare se essa sia disciplinata da norme di diritto pubblico. In tale prospettiva si sarebbe dovuto rilevare che la GES.A.P. ha struttura e caratteristiche di un ente privato e che la sua organizzazione ne riconferma la struttura privatistica, non assumendo rilievo la circostanza dell'investimento di capitali pubblici.
3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 2635 cod. civ. Esclusa la configurabilità del costringimento tramite minaccia, in alternativa all'ipotesi della truffa, si sarebbe dovuto parlare di corruzione privata, ipotesi peraltro rimasta a livello di tentativo. + La Corte aveva escluso tale ipotesi ravvisando la condotta qualificata da minaccia, così incorrendo nel vizio già in precedenza sottolineato nell'interpretazione dei colloqui tra le parti.
3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 76 cod. proc. pen., in ragione del riconosciuto diritto alla costituzione di parte civile della cooperativa «Solidaria S.C.S.-Onlus», dell'associazione «S.O.S. Impresa, Palermo», dell'associazione «Comitato Addiopizzo», del Comune di Palermo, del Comune di Cinisi, della «Confcommercio Impresa per l'Italia- Regione Sicilia» e della «Unione Regionale delle Camere di Commercio», e del conseguente riconoscimento di una provvisionale. La Corte aveva indebitamente valorizzato il clamore mediatico per sottolineare il danno all'immagine dell'antimafia palermitana e delle associazioni antiracket, alle figure istituzionali e a tutti i commercianti onesti, e aveva fatto riferimento ad elementi inutilizzabili, come articoli di giornale e interviste in essi riportate, sottolineando il tradimento della fiducia di quanti credevano nel ricorrente, quale argine al malaffare, e di quella politica, di chi l'aveva posto al vertice di GES.A.P., senza però considerare che l'incarico dell'LG non aveva matrice politica. La difesa aveva segnalato che le cooperative ed associazioni avevano come finalità la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue varie forme. Quanto al Comune di Palermo e a quello di Cinisi, era stato ravvisato un danno iure proprio, ma la difesa aveva replicato che il danno da perdita di immagine non era eziologicamente collegato ai fatti di cui al capo di imputazione ma al clamore mediatico. Quanto alla Confcommercio Imprese per l'Italia-Regione Sicilia» e alla «Unione regionale delle Camere di commercio» è ribadito il difetto di legittimazione alla costituzione di parte civile per enti di coordinamento di associazioni territoriali. Osserva inoltre il ricorrente che i giudici di merito non avevano individuato in sentenza specifici profili di danno riguardanti i citati enti. La Corte aveva eluso i rilievi difensivi, fornendo una motivazione generica e omettendo di individuare il danno subito da ciascuno degli enti costituiti. Analogamente era stata omessa la motivazione in merito alle riconosciute provvisionali. 5 3.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva valorizzato atti inutilizzabili e fatto luogo ad un'erronea applicazione dell'istituto, utilizzando parametri inappropriati e omettendo di valutare quando dedotto nell'atto di appello, in particolare la pregressa incensuratezza, l'età, la grossolanità della condotta, l'offerta riparatoria di euro 10.000,00 al PA, lo stato di difficoltà economica in cui il ricorrente si trovava, con indicazione delle azioni esecutive avviate a seguito del fallimento della ditta del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima questione da esaminare riguarda la qualifica soggettiva attribuibile al ricorrente, tema affrontato nel quarto motivo di ricorso, dal quale strettamente dipende l'individuazione del reato configurabile.
1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto che l'LG rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto vice-presidente della società GES.A.P., a partecipazione pubblica e concessionaria dei servizi aeroportuali dell'aeroporto Falcone e Borsellino». Il motivo di ricorso si incentra su talune imprecisioni in ordine alla partecipazione pubblica e sull'insufficienza degli elementi rappresentati.
1.2. La qualifica di incaricato di pubblico servizio è ravvisabile allorché ricorrono le condizioni previste dall'art. 358 cod. pen., in base al quale può considerarsi tale chi presti a qualunque titolo un pubblico servizio, inteso come attività disciplinata da norme di diritto pubblico, seppur non connotata dai poteri tipici della pubblica funzione, di cui all'art. 357 cod. pen. La richiamata norma non attribuisce rilievo al profilo soggettivo dell'appartenenza a ente o comunque ad organismo pubblico, ma a quello oggettivo del tipo di attività svolta, in quanto espressiva di un pubblico servizio e disciplinata da norme di diritto pubblico. Non è a tale stregua rilevante la circostanza che il soggetto non sia incardinato in un ente pubblico ma operi invece nell'ambito di una società per azioni, essendo necessario discriminare oggettivamente l'attività svolta e il modo in cui la stessa si correla al perseguimento di interessi pubblici, che costituisce l'essenza del pubblico servizio (è stato in tale prospettiva rilevato che «riveste qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società di diritto 6 privato ad intera partecipazione pubblica, che operi per il soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche»: Cass. Sez. 6, n. 49286 del 7/7/2015, Di Franco, rv. 265702). Peraltro su tali basi non possono formularsi aprioristiche conclusioni totalizzanti, ben potendosi ipotizzare, soprattutto con riguardo all'operatività di una società, che convivano profili connotati da rilievo pubblicistico, in quanto orientati verso il perseguimento di interessi pubblici, in base a norme di diritto pubblico, e profili invece inerenti allo svolgimento di attività di carattere esclusivamente privatistico. La progressiva privatizzazione dei servizi e la pluralità delle forme, attraverso le quali si perseguono interessi pubblici, con la frequente commistione di profili privatistici, rendono spesso l'analisi assai ardua, imponendo una mirata e specifica considerazione dell'attività attribuibile al soggetto agente e l'attenta ricognizione degli indici normativi che possono concretamente orientare la valutazione.
1.3. Ciò posto, si rileva che la società GES.A.P. gestisce in concessione da E.N.A.C. i servizi aeroportuali presso l'aeroporto «Falcone e Borsellino>> di Punta Raisi. Non è dubbio che con riguardo a tale tipo di gestione essa persegua specifici interessi pubblici sotto la vigilanza dell'Ente concedente. Del resto il settore dei trasporti è di per sé peculiare, tanto da essere specificamente ricompreso dal codice degli appalti tra i settori speciali, nei quali devono essere comunque salvaguardate attraverso l'applicazione di determinate procedure ad evidenza pubblica esigenze di efficienza, trasparenza e imparzialità, connesse al valore strategico del settore (sulla rilevanza, ai fini della configurabilità della qualifica di incaricato di pubblico servizio, del fatto che una società operi in uno dei settori speciali e sia tenuta a rispettare procedure ad evidenza pubblica, quale indice sintomatico del rilievo pubblicistico, si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. nel 2016, Bonomelli, rv. 267045). In ragione della dominante partecipazione pubblica (al di là delle puntualizzazioni sulle partecipazioni, il dato è peraltro incontestato nel processo) e della sua costituzione per il soddisfacimento di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale, la società GES.A.P. è stata considerata dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alle definizioni contemplate dal codice degli appalti, «organismo di diritto pubblico» (Cass. Sez. U. Civ., n. 23322 del 4/11/2009, rv. 610246-01).
1.4. Va tuttavia a questo punto osservato che, in materia di gestione di beni demaniali e, più in particolare, di servizi aeroportuali, l'orientamento prevalente è nel senso di operare delle distinzioni, correlate all'inerenza o meno della 7 specifica attività del gestore all'oggetto della concessione, rappresentativo del perseguimento dei pubblici interessi, inerenza desunta eventualmente anche dal grado di coinvolgimento della P.A. Si è così affermato che « in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione come il rapporto di sub-concessione fra il concessionario (nella specie la società aeroportuale, concessionaria dell'aerostazione passeggeri, merci e relative pertinenze) ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio (nella specie, di bar ristorante) quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, come accade, invece, quando, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub - concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio (Cass. Sez. U. Civ. n. 9288 del 25/6/2002, rv. 555353-01; in senso analogo Cass. Sez. U. Civ. 9233 25/6/2002, 555306-01). Ma più specificamente si è dato rilievo alla diretta correlazione tra l'attività svolta e i servizi aeroportuali come contemplati dal d.lgs. 18 del 1999, per distinguere l'erogazione di tali servizi, eventualmente comprensivi di profili legati da strumentalità necessaria, ed altre attività, se del caso oggetto di sub- concessione, inerenti a servizi di natura commerciale, pur svolti in area aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di rapporto tra concessionario e terzo, cui l'Amministrazione concedente resti estranea. Si è escluso in tale secondo caso che, anche ai fini della giurisdizione, sia ravvisabile un affidamento avente come contenuto pubblici lavori, servizi o forniture, ciò che rende irrilevante anche la circostanza che la società concessionaria sia o meno qualificabile come organismo di diritto pubblico (in tale specifico senso Cass. Sez. U. Civ. n. 8058 del 21/4/2016, non massimata;
cfr. peraltro anche Cass. Sez. U. Civ. n. 7663 del 18/4/2016, rv. 639282-01), discendendone l'esonero da procedure ad evidenza pubblica e l'assoggettamento del rapporto con il terzo sub-concessionario alla giurisdizione del giudice ordinario. Tali principi hanno trovato una più recente, netta riaffermazione, essendosi rilevato che «la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di un'attività di ristorazione, qualora trovi origine in un rapporto derivato tra il concessionario ed il terzo, al quale l'amministrazione concedente sia rimasta estranea, neppure essendo prevista dall'atto concessorio primario una preventiva autorizzazione all'affidamento di tale attività, ha natura privatistica, come tale 8 sottratta alle regole dell'evidenza pubblica e le cui controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria, atteso che si tratta di un rapporto privo di qualunque collegamento con l'atto autoritativo concessorio ed avente ad oggetto un'attività non compresa nell'elenco tassativo dei servizi necessari di assistenza a terra, come indicati dall'all. A) del d.lgs. n. 18/99, bensì svolta, in via meramente eventuale, su richiesta ed autonoma remunerazione del cliente» (Cass. Sez. U. Civ. n. 4884 del 27/2/2017, rv. 643115-01).
1.5. Dall'analisi compiuta può in definitiva desumersi che la veste societaria non è determinante, dovendosi aver riguardo al tipo di attività compiuta, in quanto riflettente pubblico servizio, che mira a realizzare interessi pubblici: in tale ambito, con riguardo all'operatività di una società di gestione di servizi aeroportuali, solo l'inerenza dell'attività ai servizi di cui al d.lgs. 18 del 1999, vale a qualificare il servizio come pubblico, per le altre attività essendo configurabile un'azione non vincolata e libera nelle forme, destinata a realizzare interessi privatistici nei modi del diritto privato. Ciò comporta che il rapporto intercorrente tra la società di gestione concessionaria e il terzo sub-concessionario, se riferibile ad un'attività di natura commerciale, come nel caso esaminato dell'attività di ristorazione (non rientrante nei limiti in cui il «catering» è invece compreso nella logistica, presa in considerazione dal d.lgs. 18 del 1999), non può dirsi inerente ad un pubblico servizio.
1.6. Ma a questo punto risulta agevole trarre le conclusioni ai fini della soluzione del quesito posto. La vicenda in esame si è infatti sviluppata nel quadro di rapporti intercorrenti tra la società GES.A.P., concessionaria dei servizi aeroportuali, e la società Pasticceria PA s.r.l, facente capo a PA AN, sub- concessionario per la gestione di spazio destinato ad attività di pasticceria, non rientrante all'evidenza tra i servizi aeroportuali contemplati dal d.lgs. 18 del 1999. Poiché la gestione di tale rapporto non avrebbe potuto considerarsi inerente allo svolgimento di un pubblico servizio, deve necessariamente ritenersi che la veste del ricorrente nel compimento delle condotte contestate, tutte riferibili al rapporto con il PA, non era quella dell'incaricato di pubblico servizio.
2. Il venir meno della qualità di incaricato di pubblico servizio preclude di per sé la configurabilità dei reati di concussione o di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. 9 Ma deve tuttavia farsi riferimento al primo e al secondo motivo, che sono volti a contestare la configurabilità di una condotta costrittiva e, in alternativa, a prospettare la sussumibilità nella fattispecie della truffa.
2.1. Va invero rilevato che l'originaria contestazione era quella di estorsione, aggravata dalla qualità rivestita dal soggetto agente: solo la sopravvenienza di una modifica dell'art. 317 cod. pen. la cui applicabilità è stata estesa all'incaricato di pubblico servizio, ha indotto i Giudici di merito a riqualificare il fatto, quoad poenam, ai sensi dell'art. 317 cod. pen. L'analisi deve essere a questo punto primariamente volta a stabilire se sia o meno configurabile il delitto di estorsione.
2.2. Si osserva a tal fine che la motivazione della Corte territoriale ha sostanzialmente richiamato quella del primo Giudice, che ha correttamente esaminato il materiale probatorio, fornendo in punto di fatto tutte le risposte alle tematiche poi riproposte in sede di appello. Deve su tali basi escludersi sia un profilo di travisamento della prova (che implica un'erronea lettura del significante, tale da disarticolare il significato dell'elemento di prova e con esso il ragionamento probatorio: Cass. Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, rv. 250168) sia un profilo di omessa risposta a doglianze difensive, in assenza di profili di reale novità in rapporto al materiale vagliato dal primo Giudice e alle considerazioni formulate in punto di qualificazione e penale responsabilità («nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata»: Cass. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri, rv. 257056), fermo restando che non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Cass. Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, rv. 256340; Cass. Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, rv. 250105). In particolare si osserva che il primo Giudice, con piena condivisione della Corte territoriale, è giunto a ravvisare il delitto di estorsione (solo ex post riqualificato), muovendo dal rilievo che: il contratto di sub-concessione prevedeva la possibilità di proroga triennale, previa comunicazione da parte del PA sei mesi prima della scadenza;
il PA aveva inviato tale comunicazione e non aveva alcun motivo per immaginare che la proroga non avrebbe avuto corso;
d'altro canto era per il predetto essenziale il mantenimento 10 del punto vendita nell'aeroporto; in tale quadro l'LG nei colloqui avuti con il PA, quando era imminente la scadenza del contratto e non era stata ancora disposta la proroga, aveva piena consapevolezza di tale situazione e, per quanto non fosse stata in alcun modo prospettata dal consiglio di amministrazione la possibilità di non accordare la proroga prevista, aveva nondimeno cercato di convincere il PA che in realtà vi era la ferma intenzione di agire diversamente, rimettendo l'assegnazione della sub- concessione a gara pubblica, e che peraltro con il suo aiuto, dietro pagamento di una cospicua somma, avrebbe potuto ottenere la proroga, se del caso con un piccolo aumento in percentuale delle royalties, aumento che di per sé il PA sarebbe stato disposto ad accettare. Tale ricostruzione non postula che il PA avesse il diritto di ottenere la proroga, ma certamente implica che egli avesse la più che ragionevole aspettativa che la proroga sarebbe stata accordata, non essendoci alcun motivo per operare diversamente dopo tanti anni di prestigiosa conduzione degli spazi aeroportuali (in tal senso il primo Giudice aveva valorizzato la deposizione dello stesso PA). In tale ottica è del tutto irrilevante e dunque inidonea a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito la circostanza che nel corso del colloquio registrato del 26 febbraio 2015 il PA avesse convenuto di essere consapevole che la proroga poteva ma non necessariamente doveva essere concessa, fermo restando che in ogni caso era stato rilevato dai Giudici di merito come il colloquio fosse stato consapevolmente registrato dal PA, a quel punto già determinato a procurarsi elementi di prova a sua garanzia, per poter, sia pure in uno stato di tensione e disagio, presentare denuncia. Né possono ravvisarsi profili di omessa risposta alle doglianze difensive, in relazione a profili che attengono all'impostazione squisitamente giuridica del problema, una volta chiarito che entrambi Giudici di merito hanno condiviso l'assunto della configurabilità del delitto di estorsione, da riqualificarsi come concussione. Del tutto generici e non pertinenti risultano poi i riferimenti contenuti nel primo motivo di ricorso al vizio derivante da omessa considerazione di memoria difensiva, fermo restando che sul punto è stato rilevato che è semmai in astratto ravvisabile un vizio di motivazione (Cass. Sez. 6, n. 38757 del 22/6/2016, Alibani, rv. 268093), peraltro non configurabile in concreto. Parimenti deve escludersi che possa ravvisarsi un argomento decisivo nei rilievi del tutto generici formulati nel ricorso in ordine ad asserite oscure modalità con le quali era stata disposta la proroga in periodi precedenti, essendo certo che il rapporto intercorrente tra GES.A.P. e la Pasticceria PA aveva il suo 11 fondamento da ultimo in un contratto di sub-concessione di durata settennale, con la previsione della possibile proroga triennale. Ma ciò che maggiormente rileva è che proprio in ragione di tale previsione giammai si sarebbe potuta configurare la proroga come indebito vantaggio conseguito dal PA, essa costituendo naturale evenienza dello sviluppo del rapporto contrattuale, pur con il mantenimento della stessa percentuale di royalties. Inoltre, alla luce di quanto rilevato in sede di analisi preliminare della qualifica soggettiva del ricorrente, deve escludersi che il ricorso a gara ad evidenza pubblica costituisse per GES.A.P. nel rapporto con il PA una strada obbligata, nulla rilevando, come esattamente posto in luce dai Giudici di merito, che all'indomani dell'arresto dell'LG per la vicenda in esame il consiglio di amministrazione, dopo aver chiesto un parere ad un legale, avesse deciso di procedere con gara ad evidenza pubblica, negando la proroga del contratto di sub-concessione. D'altro canto il primo Giudice ha sul punto osservato che in realtà le prove acquisite documentavano il chiaro intendimento del consiglio di amministrazione di addivenire pianamente alla proroga, motivata dal fatto che il PA era soggetto affidabile, in grado di garantire, sia pur muovendo da una percentuale inferiore, un cospicuo introito, grazie al suo significativo fatturato, fermo restando che semmai si sarebbe potuto prospettare un aumento di tale percentuale, nel quadro di un fisiologico rapporto.
2.3. Ineccepibile risulta alla luce di tali elementi la conclusione del primo Giudice in ordine all'effettiva configurabilità del delitto di estorsione. Va infatti osservato che tale delitto è integrato dall'uso di violenza o minaccia, in forza delle quali taluno sia costretto a tenere una condotta da cui derivi un ingiusto profitto con altrui danno. Orbene, la minaccia non implica il ricorso ad una straordinaria forma di intimidazione, ma ben può discendere anche dalla evocazione di un male futuro, costituente ineluttabile conseguenza di determinate situazioni, prospettate al fine di incidere sulla libertà di determinazione del soggetto passivo e da valutare in relazione al contesto e alla qualità degli interlocutori: in tal senso si è affermato che «la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera» (Cass. Sez. 2, n. 19724 del 20/5/2010, Pistolesi, rv. 232227). 12 A tal fine si è non illogicamente dato rilievo al rapporto di forza tra le parti e al fatto che inopinatamente per la prima volta a pochi giorni dalla scadenza del contratto fosse stata prospettata la mancata proroga, particolarmente dannosa per gli interessi del PA. D'altro canto è parimenti irrilevante che il male evocato non sia di per sé contra ius, ma anzi possa corrispondere ad una facoltà dell'interlocutore: è stato infatti rilevato dal primo Giudice come in quel determinato contesto la prospettazione della possibilità di negare la proroga fosse stata utilizzata per far avvertire all'interlocutore uno stato di particolare disagio e strumentalmente rivolta al conseguimento di uno scopo e di un vantaggio non consentiti, correlati alla dazione della cospicua somma richiesta. Si tratta di valutazione che trova piena corrispondenza in consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato che in tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia» (Cass. Sez. 6, n. 47895 del 19/6/2014, Vasta, rv. 261217; Cass. Sez. 2, n. 119 del 4711/2009, dep. nel 2010, Ferranti, rv. 2463065). Deve dunque ritenersi che i Giudici di merito abbiano ampiamente rappresentato lo stato di concreta coartazione in cui il ricorrente aveva posto il PA, trovatosi esposto al rischio di non conseguire l'agognata e non illecita proroga, se non versando una cospicua somma non dovuta, così da raggiungere solo per tale via ciò che avrebbe potuto costituire semplicemente il risultato del fisiologico sviluppo dei rapporti tra le parti, tutt'al più con un piccolo incremento delle royalties, cui il PA non si sarebbe pregiudizialmente sottratto.
2.4. Quanto all'alternativa prospettazione della sussumibilità nella fattispecie della truffa, connotata dal fatto che il ricorrente, piuttosto che coartare l'interlocutore, avrebbe fatto ricorso al raggiro, costituito dalla rappresentazione, contrariamente al vero, di un orientamento del consiglio di amministrazione non favorevole alla proroga, deve rilevarsi come il discrimine tra le due fattispecie sia da ravvisarsi essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, 13 La costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato» (Cass. Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, rv. 265362; Cass. Sez. 2, n. 7662 del 27/1/2015, Lanza, rv. 262574). Nel caso di specie i Giudici di merito hanno posto in luce lo specifico stato di coartazione in cui la persona offesa si era trovata, a fronte della rappresentazione della pretesa volontà del consiglio di amministrazione, che di per sé era tale da rendere ineludibile il male temuto dal PA: d'altro canto quella stessa rappresentazione includeva la compartecipazione diretta del ricorrente, che da un lato era membro del consiglio di amministrazione e dunque in grado a sua volta di rendere concreta la mancata proroga e dall'altro si mostrava in grado di condizionare la decisione, in cambio del versamento della cospicua somma richiesta. Su tali basi correttamente i Giudici di merito hanno escluso la configurabilità del delitto di truffa, dando preminente rilievo al profilo dell'intimidazione, anche se la Corte territoriale sul punto ha motivato più specificamente sul diverso versante dei rapporti tra induzione indebita e truffa. Sta di fatto che il motivo di ricorso non si confronta specificamente con il dato costituito dal diretto coinvolgimento del ricorrente nella compagine chiamata a decidere, il che di per sé vale a segnalare l'infondatezza di tale motivo.
3. La conferma della configurabilità del delitto di estorsione implica il superamento delle doglianze contenute nel quinto motivo, incentrato sull'alternativa riqualificazione del fatto come corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 cod. civ.. 4. Con riguardo al terzo motivo, deve confermarsi l'assunto dei Giudici di merito in ordine alla concreta configurabilità dell'ipotesi consumata. La difesa ha segnalato come in concreto il PA solo in apparenza avesse manifestato l'intendimento di sottostare alla richiesta, tanto da aver registrato la conversazione del 26 febbraio e da aver presentato immediatamente denuncia, concordando con la P.G. le fasi della consegna del denaro. 14 Ma il reato di estorsione si perfeziona con il conseguimento del profitto e con il corrispondente danno, l'uno e l'altro derivanti dalla condotta violenta o minacciosa. Non v'è dubbio che nel caso di specie, come posto in luce dal primo Giudice, il ricorrente avesse conseguito quanto richiesto quale risultato della sua condotta minacciosa, avendo detenuto la somma e l'assegno consegnati dal PA, sia pur per il breve lasso di tempo che aveva preceduto il pronto intervento delle forze dell'ordine. D'altro canto non rileva in casi siffatti che sia predisposto l'intervento della P.G., che provveda tempestivamente (Cass. Sez. U. n. 19 del 27/10/1999, Campanella, rv. 214642; Cass. Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, rv. 254450; Cass. Sez. 2, n. 27601 del 19/6/2009, Gandolfi, rv. 244671). In tal senso va dunque corretta ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., in conformità con i rilievi del primo Giudice, la motivazione utilizzata sul punto dalla Corte di appello, che ha incomprensibilmente fatto riferimento al delitto di corruzione, sia pur nella diversa prospettiva di dar conto del perfezionamento del delitto di concussione.
5. In ordine al trattamento sanzionatorio, deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza deve essere annullata con rinvio in parte qua ad altra sezione della Corte di appello di Palermo ai fini della rideterminazione della pena, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. Deve peraltro rilevarsi l'infondatezza del settimo motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche. Sul punto le doglianze sono in realtà volte a riproporre temi che i Giudici di merito hanno valutato nei due gradi di giudizio. In particolare il primo Giudice aveva sottolineato l'irrilevanza della pregressa incensuratezza a fronte della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo e delle modalità utilizzate per formulare la richiesta estorsiva, denotanti dimestichezza in frangenti siffatti. Aveva inoltre segnalato come l'offerta reale di una somma in favore del PA non fosse valutabile, in quanto si era trattato solo di un tentativo di alleggerire la propria posizione, peraltro effettuato nei confronti solo di un soggetto danneggiato, in misura comunque inferiore al danno ravvisabile. 15 Ed ancora aveva rimarcato che l'LG disponeva di redditi cospicui, tali da non poter giustificare la condotta tenuta, neppure alla luce di eventuali difficoltà economiche, quand'anche costituenti semmai il movente. La Corte territoriale, a fronte della deduzione dei medesimi profili, ha richiamato le conclusioni del P.G., sostanzialmente coincidenti con le valutazioni del primo Giudice e ha inoltre valorizzato il dato del clamore mediatico della vicenda, in relazione alla qualità rivestita dall'LG sia come presidente della Camera di commercio di Palermo sia come esponente in prima fila nella lotta alla mafia locale, lotta cui la vicenda aveva inferto un duro colpo. Al di là dell'utilizzabilità di frammenti di articoli giornalistici, la Corte ha non illogicamente valorizzato un dato che ha inteso elevare a rango di fatto notorio, senza trovare sul punto mirate e specifiche smentite e semmai rinvenendo conferme nella posizione assunta dalle plurime parti civili costituite in giudizio. Ne discende che non è illogica la conclusione tratta, incentrata sulla ancor maggiore gravità della vicenda in rapporto alle indirette conseguenze da essa derivanti in quel determinato contesto socio-economico. La valutazione formulata dai Giudici di merito in ordine all'immeritevolezza delle attenuanti generiche risulta dunque non arbitraria ed anzi legata a parametri che trovano riscontro nei canoni di cui all'art. 133 cod. pen., nulla rilevando, nel quadro di un giudizio di sintesi, la compresenza di elementi che sono stati invocati ai fini di una diversa valutazione, reputata più favorevole (sul punto si rileva che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244).
6. Resta da esaminare il sesto motivo, riguardante le parti civili. Il ricorrente, a fronte delle plurime costituzioni, ha specificamente contestato la pronuncia con riguardo ad alcune parti civili.
6.1. Il motivo di ricorso è in primo luogo infondato con riguardo alle associazioni. E' noto come il limitato ambito di operatività delineato dagli artt. 91 e segg. cod. proc. pen. per gli enti e associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato sia stato progressivamente superato, con il riconoscimento della 16 legittimazione alla costituzione di parte civile, sulla base di argomentazioni che, originariamente riferite alle associazioni ambientaliste, hanno finito per essere utilizzate più in generale con riferimento ad ogni tipo di associazione, la cui azione nello specifico contesto territoriale sia volta a tutelare proprio i beni offesi dal reato, contrastando le condotte da cui l'offesa deriva. E' stato infatti rilevato (Cass. Sez. 3, n. 9727 del 15/6/1993, Benericetti, rv. 1961672 e Cass. Sez. 3, n. 5230 del 10/3/1993, Tessarolo, rv. 195248) che la legittimazione alla costituzione di parte civile discende dalla configurabilità di una lesione del diritto di personalità del sodalizio, valutato in relazione allo scopo e ai suoi componenti, in quanto l'interesse diffuso perseguito non si limiti ad una forma di mero sostegno ideologico, ma si traduca nella salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, fatta propria dal sodalizio come suo scopo specifico. Tale principio è stato di seguito applicato con riferimento a vari tipi di associazione, essendosi ritenuto che «le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio» (Cass. Sez. 3, n. 38290 del 3/10/2007, Abdoulaye, rv. 238103, riguardante la Federazione Pirateria Audiovisiva;
ma in senso sostanzialmente analogo Cass. Sez. 1, n. 29700 del 17/5/2011, Licari, rv. 250536, riguardante l'Associazione Antiracket). D'altro canto, anche in sede civile, in ordine alla configurabilità del danno, è stato rilevato che «in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria» (Cass. Civ., Sez. 3, n. 22885 del 10/11/2015, rv. 637821-01). Alla luce di tali principi è stata ammessa la costituzione delle tre associazioni «Solidaria S.C.S.-Onlus», «S.O.S. Impresa, Palermo», «Comitato Addiopizzo» e sono stati ravvisati i presupposti per una pronuncia risarcitoria. 17 Non valgono in senso contrario gli assunti difensivi, i quali muovono dall'analisi dell'atto costitutivo e dello statuto, ma finiscono per riconoscere che le tre associazioni in concreto perseguono l'obiettivo di promuovere la legalità e la libertà di iniziativa economica, a tutela di vittime di mafia, racket, usura e con accentuato interesse per il contrasto ad ogni forma di criminalità mafiosa, in vista di un nuovo assetto socio-economico. La vicenda in esame si inscrive in tale perimetro, sotto il duplice profilo che il delitto di estorsione (ma non sarebbe stato diverso in caso di qualificazione come concussione) imputabile al ricorrente si è tradotto in una forma di compromissione del libero e pieno esercizio dell'attività di impresa con modalità di tipo parassitario e che inoltre, come ampiamente sottolineato dalla Corte territoriale, la stessa qualità del personaggio, in ragione della sua veste di Presidente della Camera di Commercio di Palermo, considerato simbolicamente in prima fila nella lotta alla criminalità mafiosa, ha concretamente comportato un serio pregiudizio alle finalità statutarie perseguite da quelle associazioni. Sul punto risultano dunque infondate le censure, volte a disconoscere la valenza di tali elementi.
6.2. Sono infondati anche i rilievi formulati in ordine alla pronuncia risarcitoria in favore del Comune di Palermo e del Comune di Cinisi. E' noto al riguardo che «la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile» (Cass. Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. nel 2017, Montefameglio, rv. 269124; Cass. Sez. 2, n. 13244 del 7/3/2014, Lazzaro, rv. 259560). Nel caso di specie non risultano specificamente smentiti dal ricorrente i parametri di riferimento della costituzione di tali enti, posto che la vicenda ha riguardato un personaggio di spicco nell'ambito della locale comunità, che rivestiva anche un ruolo di tipo istituzionale, e ha coinvolto sia il territorio di Palermo, dove materialmente si è perfezionato il reato, sia quello di Cinisi, considerando che il ricorrente ha agito quale vice-presidente di GES.A.P. s.p.a., concessionaria del servizi aeroportuali dell'importante aeroporto Falcone e Borsellino» di Punta Raisi. Ed allora risultano ancora una volta pertinenti i rilievi dei Giudici di merito in ordine ai riflessi pregiudizievoli della condotta illecita sugli enti territoriali, rappresentativi delle rispettive comunità, resi maggiormente rilevanti dalla caratura del personaggio, dalla quale è derivato il clamore mediatico: quest'ultimo dunque è a sua volta il risultato della condotta, la quale ha finito per 18 ли riverberarsi sugli interessi dell'intera comunità di riferimento, arrecando un pregiudizio agli enti che ne rappresentano ed esprimono istituzionalmente i valori.
6.3. Il ricorso risulta invece fondato con riferimento a «Confcommercio Impresa per l'Italia-Regione Sicilia» e a «Unione Regionale delle Camere di Commercio». Come esattamente rimarcato dal ricorrente, si tratta di organismi di secondo livello, che hanno ad oggetto il perseguimento di quei fini che fanno capo primariamente agli enti e sodalizi di livello territoriale provinciale, svolgendo innanzi tutto un'azione di coordinamento. Posto che si sono costituite in giudizio anche «Confcommercio Imprese per l'Italia-Palermo» e la «Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo», cui è direttamente e specificamente correlabile il vulnus riveniente dalla condotta illecita del ricorrente, in relazione alla sfera di operatività di tali enti e alla veste assunta dall'LG, deve per contro ritenersi che gli enti di livello superiore, i quali agiscono a supporto di quelli operanti in ambito provinciale, dovessero specificamente addurre a fondamento della propria legittimazione non tanto il perseguimento di interessi già propri delle istanze di livello provinciale, ma la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria, riveniente dal pregiudizio arrecato in primis all'ente associato e/o coordinato. L'assoluta mancanza nella motivazione delle sentenze di merito di riferimenti in tal senso valorizzabili e la genericità degli assunti posti a fondamento delle costituzioni di tali enti, in rapporto ai presupposti ritenuti necessari, induce dunque ad accogliere sul punto il ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio delle statuizioni civili in favore di «Confcommercio Impresa per l'Italia- Regione Sicilia» e di «Unione Regionale delle Camere di Commercio».
6.4. Quanto al riconoscimento di provvisionali, deve rilevarsi che il motivo di ricorso sul punto è inammissibile, in quanto si tratta di statuizione discrezionale, di tipo delibativo, destinata ad essere assorbita dalla finale liquidazione del danno in sede civile (Cass. Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., rv. 263486; Cass. Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., rv. 261536).
7. In conclusione la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto come estorsione non aggravata, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena, e deve essere inoltre annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni civili in favore di Confcommercio-Imprese per 19 l'Italia Regione Sicilia e di Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sicilia. Il ricorso va invece rigettato nel resto con conseguente irrevocabilità del riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente. Posto che sotto profilo civilistico non rileva la fase di definitiva determinazione della pena, deve pronunciarsi la condanna del ricorrente a rifondere le spese di difesa del presente grado in favore delle parti civili PA AN, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Pasticceria PA s.r.l, GES.A.P. s.p.a. e Comune di Palermo, rispettivamente liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Qualificato il fatto contestato all'imputato come reato di estorsione ai sensi dell'art. 629, comma primo, cod. pen., annulla sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla senza rinvio la medesima sentenza con riferimento alle statuizioni civili in favore di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia e Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sicilia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna LG TO alla rifusione delle spese del presente grado in favore delle seguenti parti civili: PA AN, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Pasticceria PA s.r.I, GES.A.P. s.p.a. e Comune di Palermo, spese che liquida in euro 4.200,00, quanto a PA AN e Pasticceria PA, e in euro 3.500,00 ciascuna, quanto alle altre due parti civili, oltre per ognuna spese generali al 15%, IVA e CPA. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la parte della sentenza in ordine alla responsabilità dell'imputato. Così deciso il 1/6/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Massimo Ricciarelareli ན་ཚག Giorgio Fidel bo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 AGO 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott-sua Silvana DI PUCCHIO 20