Articolo 50 del Codice di giustizia contabile
Articolo 49Articolo 51
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 50

(Pronuncia sulla nullita')


1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.


2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico ((del responsabile))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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