Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni "contra alios" rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione è limitato alle dichiarazioni su episodi e soggetti diversi da quelli che hanno formato oggetto delle precedenti rivelazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 16619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16619 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 393
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 000938/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT LE, N. IL 18/06/1954;
avverso ORDINANZA del 29/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 10.9.2007 il GIP del Tribunale di Bari disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AT EL, siccome indagato dei reati di cui all'art. 416 bis c.p.p., commi 2 e 3, (capo 1 della rubrica), al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4, (capo 2 della rubrica), agli artt. 48 e 479 c.p., (capo 14 della rubrica) ed all'art. 640 c.p., comma 1, n. 2, (capo 14/A della rubrica), con l'aggravante, per questi ultimi reati, prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il IN contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 29.10.2007 il Tribunale del riesame di Bari rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il predetto IN EL lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e violazione delle disposizioni di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. In particolare rileva il ricorrente, per quel che riguarda il reato di cui all'art. 416 bis c.p., che la giurisprudenza ha costante richiesto, per la configurabilità di siffatta associazione, la sussistenza di determinati requisiti, quali la condizione di assoggettamento del soggetto passivo, la situazione di omertà ed il metodo mafioso, in assenza dei quali l'ipotesi associativa di stampo mafioso non è ravvisarle;
e parimenti per quel che riguarda la parallela associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti la giurisprudenza ha evidenziato che può ravvisarsi una responsabilità dell'imputato in ordine alla reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, solo in presenza di elementi obiettivi che consentano di delineare il ruolo del soggetto nell'ambito di siffatto organismo. Di talché, alla stregua degli elementi acquisiti in atti, doveva ritenersi dubbia la ipotizzabilità della esistenza della fattispecie associative in questione.
Rileva altresì il ricorrente che il Tribunale del riesame aveva valorizzato le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, CO IO e DE LE IO, senza peraltro procedere ad una corretta valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi, deducendo siffatta attendibilità semplicisticamente dalle dichiarazioni di altri collaboranti, e senza procedere alla ricerca dei necessari riscontri esterni individualizzanti di tali dichiarazioni. Dal che derivava che il quadro indiziario descritto a carico del ricorrente doveva ritenersi "insufficiente ed inidoneo" proprio per l'assenza di riscontri oggettivi che rendessero altamente probabile la veridicità dei racconti dei due collaboratori.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda la rilevata insussistenza di elementi atti a configurare le associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, osserva il Collegio che trattasi di deduzioni assolutamente generiche, prive della necessaria specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto dell'impugnata sentenza e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez. 6^, sent. n. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003, rv 227195); ne consegue che la mancanza dei necessari requisiti di specificità e concretezza rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. A ciò si aggiunga che trattasi altresì di elementi in fatto, come tali inammissibili in sede di giudizio di legittimità, atteso che i suddetti rilievi propongono una rivalutazione della complessiva ricostruzione offerta dal GIP e dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza degli elementi atti a far ritenere la sussistenza di siffatte associazioni, rivalutazione di merito che è preclusa alla Corte di Cassazione.
In ordine alla questione relativa al valore indiziante delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia CO IO e DE LE IO, ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che, a seguito della modifica dell'art. 273 c.p.p., operata con la L. 1 marzo 2001, n. 63, questa Corte ha mutato il precedente orientamento ritenendo necessari, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di reità rilevanti ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, l'esistenza di indizi parzialmente o tendenzialmente individualizzanti. In particolare sul punto questa Corte ha evidenziato che "in tema di misura cautelari e con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, il richiamo operato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pur comportando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alla chiamata in correità potevano essere limitati al fatto, non implica, tuttavia, l'esigenza di un loro carattere pienamente e totalmente individualizzante (quale richiesto ai fini del giudizio di responsabilità), dovendosi invece ritenere sufficiente, in conformità con la natura probabilistica del giudizio richiesto ai fini cautelari, una individualizzazione "parziale" o "tendenziale", compatibile, cioè, con il concetto di "indizio", sia pur "grave", richiesto dalla legge per l'adozione della misura" (Cass. sez. 6^, 17.2.2005 n. 10115, rv 230293). Fatta questa premessa rileva il Collegio che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, ai sensi del disposto dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante, in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, ed infine deve verificare i riscontri obiettivi c.d. esterni.
Ciò in quanto il suddetto art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, atteso che ha pur sempre riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio ma, limitando il generale principio del libero convincimento del giudice, ha ritenuto di dover prevedere una sorta di cammino obbligato nello sviluppo dell'argomentazione probatoria, differenziando la dichiarazione del chiamante in correità rispetto alla dichiarazione resa dal testimone, idonea di per sè a costituire piena prova anche in assenza di qualsiasi elemento a supporto, e prevedendo che le dichiarazioni del chiamante trovino riscontro in altri elementi o dati probatori che ne confermino la attendibilità.
Posto ciò osserva il Collegio che sul punto specifico l'inquadramento dato dal Tribunale del riesame appare corretto. Ed invero nel caso di specie, in tema di credibilità soggettiva e di attendibilità estrinseca, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i due collaboratori di giustizia erano pienamente organici al sodalizio associativo ed avevano fornito la loro ricostruzione "dall'interno" su base "diretta", che le chiamate in correità erano assolutamente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, che le dichiarazioni rese, anche se ovviamente non totalmente sovrapponibili, presentavano una sostanziale concordanza sul nucleo centrale delle stesse.
In ordine ai riscontri individualizzanti il Tribunale del riesame ha posto in rilievo che il IN risultava inserito, quale bracciante agricolo, nella cooperativa Petrullo anche nel periodo in cui era detenuto, e che lo stesso aveva assunto le generalità di tre persone differenti riscuotendo le relative indennità Inps mediante documenti di identità falsi.
E ciò a prescindere dal rilievo che i riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, essendo necessario e sufficiente che gli stessi, anche se non concernono direttamente il tema probatorio, si risolvano in una conferma, anche indiretta, delle dichiarazioni accusatone (Cass. sez. 6^, 19.4.1996 n. 4108), di talché anche la accertata partecipazione, sia pur nei limiti di un giudizio probabilistico proprio del procedimento incidentale de liberiate, di un soggetto ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti, può costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatone di chi, facendo parte del medesimo sodalizio, indichi quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi. E pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto evidenzia la sua manifesta infondatezza.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B e C). In particolare rileva il ricorrente che, ai sensi della L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, modificata dalla legge n. 45 del 2001, le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria dai collaboratori di giustizia oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, sono radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio ex art. 191 c.p.p., stante il divieto di utilizzabilità cantra alios;
e pertanto, essendosi siffatta circostanza verificata nel caso di specie, le suddette dichiarazioni devono ritenersi assolutamente inutilizzabili.
Il rilievo è manifestamente infondato avendo questa Corte evidenziato, coerentemente alla ratio della disposizione suddetta intesa ad evitare che il propalante, a distanza di tempo, approfittando della sua condizione di collaboratore di giustizia, possa riferire fatti esulanti da quelli oggetto della collaborazione per fini assolutamente personali, che il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione concerne l'ipotesi che "tali propalazioni abbiano ad oggetto episodi criminosi e soggetti diversi rispetto a quelli già in precedenza riferiti (Cass. sez. 1^, 21.12.2005 n. 7258). E pertanto nel caso di specie, riferendosi le dichiarazioni suddette al medesimo fatto delittuoso, consistente nella esistenza di una associazione criminosa dedita, tra l'altro, a delitti in tema di stupefacenti, deve ritenersi la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori predetti.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione della legge penale ed illegittima contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). In particolare rileva il ricorrente che, ravvisandosi l'aggravante in parola nella finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa ovvero nella metodologia mafiosa consistente nell'essersi il soggetto avvalso della forza intimidatrice dell'associazione di appartenenza, siffatta aggravante, contestata con riferimento ai reati di cui ai capi 14 e 14/A della rubrica, doveva ritenersi insussistente non essendo emerso dalle indagini compiute alcun elemento in ordine alla sussistenza della finalità di agevolare il sodalizio mafioso o in ordine all'uso della metodologia delle associazioni mafiose.
Anche tale rilievo è manifestamente infondato ove si osservi che lo stesso, avuto riguardo alla natura ed al contenuto dell'aggravante, involge valutazioni in punto di fatto che comportano una rilettura degli elementi di giudizio ed una diversa valutazione degli stessi, rilettura e valutazione non consentiti in sede di giudizio di legittimità. A ciò deve comunque aggiungersi che i giudici del riesame hanno correttamente e compiutamente motivato in ordine alla esistenza della consorteria mafiosa nel cui contesto verrebbe ad inserirsi la condotta posta in essere dal ricorrente, nonché in ordine alla logica di assoggettamento e di violenza con cui il sodalizio ha operato nella gestione nella suddetta attività delittuosa di truffe nel settore agricolo (significativa è la sparizione di un marocchino che aveva denunciato la mancata consegna di un assegno da parte dell'INPS in suo favore).
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa o apparente motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. In particolare rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame aveva, con frasi di stile, affermato la genericità delle deduzioni dell'istante ed il carattere assertivo e defatigatorio delle deduzioni svolte, ignorando totalmente la documentazione allegata alla memoria difensiva volta a mettere in discussione la credibilità dei collaboratori, e ad evidenziare l'assenza di riscontri alle chiamate in reità e l'assenza di alcun riferimento agli elementi obiettivi, di segno contrario, favorevoli al ricorrente, quali la estraneità alla attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti emergente dal dispositivo della sentenza relativa al proc. pen. 16/99 D.D.A. L'Aquila e 263/00 Trib. Foggia.
Anche il detto rilievo manifestamente infondato.
In proposito va evidenziato che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso del Collegio, il giudice del riesame non è infatti tenuto a prendere nuovamente in considerazione una questione formulata genericamente nel ricorso per riesame che sia stata già risolta dal GIP con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici, di talché in siffatta ipotesi deve ritenersi legittima anche una motivazione per relationem, con riferimento alla ordinanza oggetto di riesame.
E nel caso di specie il Tribunale del riesame ha dato compiuta contezza, per come detto, delle ragioni che sostenevano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, in quanto organici all'associazione criminosa e quindi ben a conoscenza dei fatti della stessa, rilevando altresì che le stesse si appalesavano autonome ed indipendenti con una sostanziale concordanza sui fatti di centrale rilevanza;
ed ha evidenziato la sussistenza dei riscontri alle suddette chiamate in correità. Mentre, per quel che riguarda l'assoluzione del ricorrente dai reati di cui al procedimento sopra indicato, la genericità della deduzione, dalla quale non emerge in relazione a quali fatti è stata pronunciata tale assoluzione nonché le motivazioni della stessa, rende l'atto inidoneo a fondare correttamente la proposta istanza di riesame ed a produrre, con riferimento al presente ricorso per cassazione, effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. Pertanto, avuto riguardo alla riscontrata assenza di elementi di sostanziale novità nell'istanza di riesame ed alla genericità della deduzione di cui sopra, la censura del ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato le stesse formule e le stesse ragioni per giustificare il provvedimento impugnato, operando una riedizione acritica del ragionamento posto in essere dal GIP, si appalesa chiaramente generica, e quindi inammissibile. Anche sotto questo profilo il ricorso proposto evidenzia quindi sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008