Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/1997, n. 949
CASS
Sentenza 19 settembre 1997

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Consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto; questa non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge. Nè in materia di inutilizzabilità trova applicazione il principio della inutilizzabilità consecutiva in analogia a quanto fissato dall'art. 185,primo comma,cod. proc.pen.in tema di nullità.

In caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, l'ultimo dei quali pronunciato da un giudice per le indagini preliminari, spettano a quest'ultimo le funzioni di giudice dell'esecuzione. Ed invero, il giudice a cui spetta di provvedere (nella specie, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) va sempre individuato in quello che ha pronunciato la condanna ultima in assoluto, anche se i fatti criminosi che ne sono oggetto non sono da prendere in considerazione ai fini della deliberazione da adottare.

Non si ha modificazione sostanziale della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, allorché il giudice di appello conceda la sospensione condizionale della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/1997, n. 949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 949
    Data del deposito : 19 settembre 1997

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