Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2006, n. 506
CASS
Sentenza 25 settembre 2006

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La previsione del divieto di valutazione a fini probatori delle dichiarazioni, che il collaboratore di giustizia ha reso oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ha riguardo agli eventuali fatti nuovi o alle nuove incolpazioni che emergano da dette dichiarazioni, e non anche alle precisazioni e alle integrazioni dirette a chiarire e meglio illustrare quanto già riferito tempestivamente.

L'atto di impugnazione del P.M. può essere validamente presentato per mezzo di un incaricato, senza necessità che questi sia munito di un formale atto di delega, essendo sufficiente che sia conosciuto dalle persone addette alla cancelleria abilitata alla ricezione dell'atto.

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2006, n. 506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 506
Data del deposito : 25 settembre 2006

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