Articolo 273 del Codice di procedura civile
Articolo 270Articolo 268
Versione
21 aprile 1942
Art. 273.
(Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).

Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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