Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18981
CASS
Sentenza 9 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il presidente di una società sportiva (nella specie: ciclistica) è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati, ed ha, pertanto, l'obbligo di accertare l'idoneità fisica di ciascuno di essi alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica e controllando successivamente che la visita sia eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva. (Nella specie, la Corte ha anche osservato che il nesso di causalità tra l'omissione delle predette attività e l'evento-morte dell'atleta non è interrotto dall'eventuale imprudenza di quest'ultimo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18981
    Data del deposito : 9 marzo 2009

    Testo completo