Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 1
Il presidente di una società sportiva (nella specie: ciclistica) è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati, ed ha, pertanto, l'obbligo di accertare l'idoneità fisica di ciascuno di essi alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica e controllando successivamente che la visita sia eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva. (Nella specie, la Corte ha anche osservato che il nesso di causalità tra l'omissione delle predette attività e l'evento-morte dell'atleta non è interrotto dall'eventuale imprudenza di quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18981 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 701
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 31463/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LO n. il 08/12/1940;
avverso SENTENZA del 12/05/2005 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Siena ha affermato la responsabilità di US LO in ordine al reato di omicidio colposo in danno di ER VA e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ritenuto il concorso di condotta colposa della vittima nella misura del 50%.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello che ha ridotto la pena e l'entità della provvisionale a favore delle parti civili.
Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l'imputato, quale presidente della società Polisportiva "La Rinascente" di Firenze, ha omesso i doverosi controlli sulla idoneità allo svolgimento di attività agonistica da parte del ER che, conseguentemente, decedeva nel corso di una competizione ciclistica per cedimento della pompa cardiaca a seguito di gravissima coronaropatia.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si prospetta manifesta contraddittorietà della motivazione. La vittima, infatti, ha posto in essere un comportamento doloso idoneo ad escludere la rilevanza della colpa dell'imputato. Infatti, il ciclista ha ottenuto e consegnato un documento medico attestante l'idoneità a svolgere attività agonistica che si è rivelato falso. Tale condotta ha vanificato ogni possibile controllo che l'imputato avrebbe potuto porre in essere. In particolare, infatti, è stato individuato un medico imprudente;
è stato ottenuto il rilascio di un certificato inesatto, che è stato presentato non all'imputato ma ad un soggetto diverso. Si è quindi in presenza di una attività deliberata, volta ad evitare i possibili controlli ed ad ottenere illecitamente la possibilità di gareggiare. La Corte d'appello ha inoltre trascurato che il certificato è stato consegnato ad altra persona, tale MI, che in autonomia seguiva la branca dell'attività societaria relativa al settore ciclistico. Si era quindi in presenza di una delega di fatto in favore di quest'ultimo che esclude la responsabilità del ricorrente.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 62 c.p., n.
5. La vittima ha tenuto un comportamento che la stessa Corte
d'appello definisce sconsiderato e che si traduce in un atto doloso. Ricorrevano pertanto le condizioni per l'applicazione della normativa indicata.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. La pronunzia evidenzia che il ER, appassionato ciclista di 61 anni, si era sottoposto, alcuni anni prima del fatto, a visita medica che ne aveva evidenziato la inidoneità alla pratica agonistica a causa di una grave sofferenza cardiaca. Egli, intendendo proseguire l'attività ciclistica, riuscì ad ottenere un certificato medico ambiguo nel quale si affermava che non esistevano controindicazioni cliniche alla pratica del ciclismo agonistico. Il documento veniva consegnato a tale MI, definito come magazziniere che si occupava dell'amministrazione della società. In relazione a tale condotta si ritiene la responsabilità dell'imputato che nella veste di presidente della società sportiva era tenuto a controllare che i tesserati e dipendenti rispettassero le regole e le normative. Si afferma altresì che ben potrebbe astrattamente ipotizzarsi una delega totale o parziale delle funzioni di controllo, ma proprio per l'importanza di alcuni compiti come quello relativo all'accertamento della idoneità fisica dei ciclisti, essi non possono certo ritenersi genericamente ricompresi nella sfera di responsabilità di chi si occupa semplicemente dell'uno o dell'altro ramo sportivo, essendo necessario un espresso ed univoco conferimento di delega che, nella fattispecie, difetta totalmente. Pertanto, nel rispetto della normativa, all'imputato era richiesto di firmare la richiesta di visita medica e di controllare successivamente non solo che essa fosse eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati, ma che si attestasse inequivocabilmente l'idoneità dell'atleta. Si è quindi in presenza, secondo la Corte territoriale, di una condotta indubbiamente leggera che configura la colpa, pur in presenza di un comportamento parimenti gravemente imprudente della vittima. Tale ponderazione si sottrae alle indicate le censure. Infatti, correttamente si pone in luce la radicale omissione dell'obbligo di controllo gravante sull'imputato nella veste di presidente della società sportiva, che avrebbe potuto essere agevolmente adempiuto con l'ordinaria diligenza. Altrettanto razionalmente si evidenzia che la condotta imprudente della vittima non è da sola sufficiente a stornare la indicata concorrente responsabilità dell'imputato medesimo. Pure immune da censure e conforme ai più consolidati principi è la considerazione che la delega ipotizzata dalla difesa avrebbe dovuto concretarsi in un atto formale.
3.2 Pure il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello, ha infatti correttamente escluso l'attenuante, considerato che il ciclista non voleva certamente la propria morte. Tale ponderazione è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema corte, costante nel senso che l'atteggiamento doloso della persona offesa debba essere riferito all'evento del reato(Da ultimo Cass. 1^, 11 marzo 2008, Rv. 239798). La norma, infatti, è stata introdotta nel codice penale per tener conto di alcuni classici esempi di scuola nei quali la vittima aggrava deliberatamente, per qualunque motivo, gli effetti del reato, come quando si strappa le medicazioni o rifiuta le cure. Nel caso di specie, viceversa, è evidente, alla luce della ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito, che il ciclista tenne una condotta senza dubbio superficiale ma senza prevedere e volere l'evento mortale.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009