Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisse inutilizzabilità "patologica" quella che si assumeva derivante dal fatto che non era stata ripetuta, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2 D.Lgs. n. 123 del 1993, l'analisi di una sostanza alimentare deteriorabile sulla base della quale era stato configurato a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 5 lett. a), L. n. 283 del 1962).
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L'imputato, con la scelta del giudizio abbreviato, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di condanna ed accettando di esercitare il proprio diritto alla difesa nelle forme più limitate, previste per l'udienza preliminare, conferisca al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, l'osservanza delle prescrizioni imposte per il dibattimento. Ne consegue che al suddetto giudizio non è riferibile il divieto di utilizzazione degli atti indicati nell'art. 514 c.p.p. (letture vietate). Del resto, se così fosse, sarebbe privo di significato il riferimento "allo stato degli atti", in quanto esso ha per oggetto proprio la documentata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2006, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 24/01/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00104
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 011566/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI VA, N. IL 21/01/1925;
avverso SENTENZA del 13/05/2004 TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 13.5.2004 del giudice monocratico del Tribunale di Alessandria, emessa in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, AN AT fu condannato, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, alla pena di euro ottocento di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 lett. a) L. n. 283 del 1962, ("perché vendeva al Centro Cooperativa Raccolta Latte 661 litri di latte che dalla analisi risultavano trattati in modo da variarne la composizione, nel senso che contenevano antibiotici betalattamici e bettalattamasi sensibili, in Frugarolo in epoca anteriore e prossima al 24.10.2001"). Avverso tale sentenza ha proposto appello (poi convertito in ricorso ex artt. 593 c.p.p., comma 3, e art. 568 c.p.p., comma 5) il difensore dell'imputato, in sostanza censurando con due motivi l'avvenuta utilizzazione ai fini della decisione dell'analisi del campione. Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità dell'analisi effettuata sul campione di latte "e conseguente totale carenza di prova che l'imputato abbia commesso il reato", in quanto il D.M. 16 dicembre 1993 ha inserito il latte tra le sostanze deteriorabili e, in ordine a tali sostanze, D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 2 "impone al Laboratorio che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi di procedere alla ripetizione dell'analisi, preavvisando la persona interessata"; invece, nel caso in esame "l'istituto Zooprofilattico di Torino,...dopo aver effettuato l'analisi sul campione di latte prelevato, si è limitato ad inviare gli esiti all'imputato prospettandogli la facoltà di avvalersi dell'esame di revisione"; tale inosservanza determina - sostiene il ricorrente - l'inutilizzabilità della prima analisi, a nulla rilevando che i risultati della stessa siano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento e che l'imputato abbia scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità delle analisi effettuate, perché "se il legislatore ha prescritto la necessità di effettuare d'ufficio la ripetizione delle analisi di campioni di sostanze alimentari deteriorabili, la prova dell'eventuale irregolarità del prodotto potrà dirsi raggiunta solo con il perfezionamento della procedura prevista". Il ricorso è infondato, pur essendo esatto che il DM 16.12.1993 inserisce al punto c) n. 1 il latte tra le sostanze deteriorabili e che, in relazione a tali sostanze, il D.Lgs. n. 123 del 1933 prevede l'obbligo della ripetizione anche se non richiesta dall'interessato (art. 4, comma 1, e non art. 2 come deduce il ricorrente). È esatto che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare ne' porre a fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, perché i principi della rilevabilità e della inutilizzabilità di queste situazioni patologiche non sono derogati ne' espressamente ne' implicitamente da alcuna norma e inoltre deve escludersi l'incompatibilità del rito speciale con il precetto che le concerne, di guisa che il giudice, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità fisiologica prevista solo per il dibattimento, non può utilizzare prove affette da inutilizzabilità patologica. In relazione a tale principio, questa Corte (Sez. Un. 21.6.2000) ha affermato che alla nozione di inutilizzabilità patologica devono essere riferiti gli atti probatori contra legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'art. 191 c.p.p. non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Al riguardo, deve, ad avviso del Collegio, va essere ulteriormente precisato che nella categoria della inutilizzabilità patologica sono compresi non tutti gli atti probatori assunti contro legem (che, in tal caso, non sarebbe comprensibile la distinzione rispetto alla categoria della inutilizzabilità fisiologica), ma solo quegli atti probatori il cui impiego è vietato in modo assoluto per essere la relativa assunzione avvenuta in contrasto radicale con la normativa che li regola. In altri termini, la questione della distinzione tra le due categorie di inutilizzabilità va posta in relazione all'entità e al grado della violazione nonché all'incidenza che questa ha avuto sul diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato. Alla stregua di tale criterio deve ritenersi che quella della inutilizzabilità patologica è un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile in relazione a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta con modalità contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento (quali sarebbero, per riprendere l'esempio fatto dal ricorrente, dichiarazioni estorte con la tortura) ovvero che abbiano pregiudicato in modo grave e non superabile il diritto di difesa dell'imputato o indagato. Nel caso in esame, invece, si è verificato, in sostanza, solo che il Laboratorio Zooprofilattico ha ritenuto erroneamente che l'analisi di revisione, invece che obbligatoria D.Lgs. n. 123 del 1993, ex art. 4, comma 1, dovesse essere effettuata solo se richiesta dalla parte;
di conseguenza, ha notificato all'interessato il risultato della prima analisi, contestualmente richiedendo allo stesso se intendesse o meno procedere alla ripetizione dell'analisi. Trattasi chiaramente di una ipotesi di inutilizzabilità fisiologica, dovendo la valutazione del grado e dell'entità della violazione da parte dell'Istituto procedente essere correlata, in base a quanto sopra precisato, nel caso in esame anche alla mancata reazione da parte dell'interessato (cui era stata pur sempre prospettata la possibilità della ripetizione dell'analisi) nonché alla successiva scelta difensiva del rito abbreviato. In altri termini, la parte - che, pur essendosi trovata nella condizione di superare l'errore procedimentale compiuto dall'Istituto della vigilanza, è rimasta inerte e che, per di più, ha poi scelto l'opzione del rito abbreviato - non può poi dolersi che uno di quegli stessi atti, sulla cui base aveva accettato di essere giudicato, sia stato malamente acquisto, contestualmente chiedendone l'espunzione. Dovendo, pertanto, concludersi che esattamente il primo Giudice ha utilizzato ai fini della decisione il risultato dell'analisi, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006