Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali (nella specie un provvedimento di sequestro preventivo), le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni (previsto dall'art. 16 quater, comma primo, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in L. 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001 n. 45), decorrente dall'inizio della collaborazione, sono inutilizzabili non solo nella fase dibattimentale di valutazione della prova ai fini della deliberazione della colpevolezza dell'imputato, ma anche in quella delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/12/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO AR Cristina - Consigliere - N. 4445
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036521/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR RI, N. IL 22/07/1966;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensori Avv. Gagliano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 giugno 2005 il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 324 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CI AR IT avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta concernente l'impresa individuale "Caffetteria La Palma", con sede in Gela.
Il Tribunale di Caltanissetta ravvisava la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 110 c.p., L. N. 356 del 1992, art. 12 quinquies, relativa alla fittizia intestazione da parte di CI AR IT dell'impresa individuale "Caffetteria La Palma", di cui era invece titolare AN RI, sulla base dei seguenti elementi:
a) contenuto delle dichiarazioni rese da DI LI, il quale riferiva ai avere appreso da AN RI, da GE UE e da MA MO che RI aveva incaricato MA MO di investire il denaro ricavato dal traffico di stupefacenti nell'apertura di un bar la cui gestione doveva essere affidata al fratello MA UR, coniuge dell'odierna ricorrente;
b) dichiarazioni rese da EL EL, UE e UI, i quali riferivano concordemente di avere appreso da MA MO che il bar, gestito da MA UR, era stato acquistato con i proventi del traffico di droga gestito da MA MO unitamente a RI AN;
c) accertamenti svolti in merito all'intestazione dell'esercizio commerciale in questione e alla data di inizio dell'attività, risalente ad un periodo (20/09/1995) in cui RI AN era sottoposto a indagini in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale veniva condannato con sentenza del Tribunale di Gela del 20/04/1996, divenuta irrevocabile il 26/06/2003 e, successivamente, veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre con decreto della Corte d'appello di Caltanissetta dell'08/04/2002. Il Tribunale sottolineava che il fumus commissi delicti fosse configurabile pur alla luce del fatto che si era già verificata la sottrazione al procedimento di prevenzione di utilità altrimenti aggredibili dallo Stato e che, quindi, la libera disponibilità dei beni poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, è contemplato il sequestro preventivo delle cose confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p.. Tale forma di sequestro non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità dei beni, i quali, proprio perché obiettivamente confiscabili, sono di per sè obiettivamente pericolosi, indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della confisca.
Nel caso in esame si versa in ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CI AR IT, la quale lamenta: a) violazione ed inosservanza della norma processuale con riferimento alla ritenuta utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia EL EL, UE, UI, DI, rese al di fuori delle forme e dei termini di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater introdotto dalla L. n. 45 del 2001, con conseguente violazione delle norme legittimanti il sequestro preventivo;
b) violazione della legge penale sostanziale inerente la prescrizione del reato contestato, riconducibile ad epoca compresa tra il 31/12/1994 (data di stipula del contratto di locazione stipulato dalla CI con la proprietaria dell'immobile) e il 26/04/1995 (data di trasferimento del bene dal precedente titolare alla CI); c) violazione di legge per omesso esame del motivo, già presentato nella memoria difensiva depositata in udienza e nel corso della discussione orale;
d) inesistenza e carenza della motivazione in ordine agli elementi legittimanti il sequestro preventivo, considerato il fatto che RI nel 1995 non era sottoposto a misura di prevenzione e che manca qualsiasi prova in ordine alla effettiva disponibilità economica del comprendio economico (il bar) in capo al RI. OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di doglianza, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, è fondato.
1. Preliminarmente il Collegio osserva che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c) anche la mancanza o la manifesta illogicità
della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., lett. e), (Sez. 6^, 04/06/2003, n. 21250, ric. P.M. in proc. De Palo, riv. 225578).
Conseguentemente, in tema di riesame del sequestro, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica.
In altri termini il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. Un. 29/01/1997, n. 000 23, ric. Bassi ed altri, riv. 206657; Sez. 4^, 12/12/2001, n. 41388, ric. Andreani, ric. 223196; Sez. 3^, 04/11/2002, n. 36538, ric. Pianelli, riv. 223075).
2. Il D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, art. 16 quater, comma 1, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 introduce una regola di esclusione probatoria e sancisce un divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios dal collaboratore di giustizia - sentito dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria - oltre il termine di centottanta giorni, decorrente dall'inizio della collaborazione, sempre che tali propalazioni abbiano ad oggetto episodi criminosi e soggetti diversi rispetto a quelli già in precedenza riferiti.
Conseguentemente le dichiarazioni tardive sono radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio, ex art. 191 c.p.p., non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione della colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto procedimentale delle indagini preliminari e, ancor più, nell'ambito del procedimento cautelare (Sez. 1^, 15 ottobre 2003, n. 42748, ric. Abruzzese, riv. 226606; Sez. 2^ 26 giugno 2003, n. 30451; Sez. 1^, 13/11/2002, n. 41028, ric. Fiore, riv. 222712; Cass. 3/12/2002, ric. Mazza;
in senso contrario v. Sez. 6^, 23/09/2003, n. 38638, ric. Dedato, riv. 226213, rimasto peraltro un precedente isolato).
3. La fondatezza del primo motivo di ricorso, che, riguardando il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, ha carattere pregiudiziale ed assorbente anche rispetto alla questione della prescrizione, rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006