Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo emesso con riferimento a titoli di credito, facenti parte di compendio ereditario ed oggetto di infruttuosa esecuzione di sequestro giudiziario in sede civile. La Cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell'indagato, che chiedeva l'annullamento del provvedimento cautelare reale, sostenendo che a suo carico non sussistevano elementi di accusa in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 388 comma 3 e 627 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1999, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 9.7.1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso " N. 2672
3. Dott. Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Martella " N. 7774/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da US IE,
avverso la ordinanza del tribunale di Trento in data 28.1.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. M. Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
- Premesso che a seguito di infruttuosa esecuzioni di un sequestro giudiziario civile (autorizzato, ex art. 670 cod. proc. civ., su titoli di credito ed altri valori rientranti in un compendio ereditario, cui erano chiamati più soggetti) nei confronti del coerede PI ST veniva iniziato procedimento penale, in relazione ai delitti di sottrazione di cose comuni ex art. 627 c.p. e di sottrazione di cose sottoposte a sequestro giudiziario ex art. 388, 3^ comma, stesso codice;
-
- ritenuto che nel suddetto procedimento penale il G.I.P. della pretura di Rovereto disponeva il sequestro preventivo dei medesimi titoli e valori e che, sulla istanza di riesame di PI ST, il tribunale di Trento, con ordinanza in data 28.1.1999, confermava la misura cautelare reale, osservando che sussisteva l'astratta possibilità di assumere il fatto contestato nelle ipotesi di reato considerate e che l'occultamento dei beni oggetto della misura cautelare civile, cui l'indagato pure aveva fatto acquiescenza nella sede civile, presentava interesse sotto il profilo penale nella specie dell'aggravamento o della protrazione dei delitti addebitati;
-
- ritenuto che avverso la ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'indagato, il suo difensore avvocato Giovanni Redaelli, il quale ne chiede l'annullamento per difetto dei presupposti, in fatto e in diritto, della disposta misura, in quanto PI ST non aveva più il possesso dei titoli ne' si era reso responsabile della sottrazione o dell'occultamento dei medesimi, onde all'evidenza erano insussistenti a suo carico gli elementi di accusa;
-
osserva questa Suprema Corte, giusta richiesta del P.G. alla udienza odierna, che il ricorso deve essere rigettato.
In tema di misure cautelari reali questo giudice di legittimità ripete, in costante indirizzo (ex plurimis: Cass. pen., Sez. Un., 23. 4.1993, n. 4, ric. Gifuni), che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento concessivo di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, di questo non è indispensabile valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma occorre soltanto stabilire il "fumus commissi delicti" nel senso della astratta sussumibilità del fatto, contestato come ipotesi accusatoria, in una determinata fattispecie criminosa.
Infondata, perciò, è la censura del ricorrente, diretta a provocare una valutazione non limitata all'apprezzamento della semplice ipotizzabilità dei reati ex artt. 627 e 388 c.p., volta che la condotta che si rimprovera al ricorrente (quella, cioè, di avere sottratto alla eredità comune determinati beni sia per procurare a sè o ad altri un profitto;
sia per vanificare, in tal modo, la esecuzione della disposta misura cautelare civile del sequestro giudiziario, concessa dal giudice civile ad istanza degli altri coeredi) certamente realizza, nella ipotesi del concorso formale di reati, la previsione del delitto di sottrazione di cose comuni, quale contestato ex art. 627 c.p., e del delitto di elusione del provvedimento del giudice civile in tema di cautela a difesa della proprietà, del possesso o de credito ex art. 388, 2^ comma, c.p., secondo la più corretta qualificazione che deve essere attribuita alla condotta del ST, adottata quando il vincolo sulle cose, conseguente alla misura di cui all'art. 670 cod. proc. civ. non si era ancora realizzato per impossibilità di esecuzione della stessa da parte dell'ufficiale giudiziario.
Siffatta circostanza - essere stato, cioè, il sequestro giudiziario civile disposto, ma non eseguito - giustifica, altresì, la funzione di prevenzione della misura cautelare reale ex art. 321, 1^ comma, c.p.p., in quanto, se con la avvenuta esecuzione del sequestro giudiziario civile rimane assicurata, con la salvaguardia degli interessi dei litiganti nella controversia tra privati, la sottrazione del bene alla disponibilità ed alla amministrazione di terzi e, di riflesso, la impossibilità di un uso illecito della cosa, mediante la protrazione di una condotta, relativa al bene medesimo, del tipo di quella prevista dalla stessa norma dell'art.321, 1^ comma, c.p.p. (cfr., circa il difetto della esigenza preventiva del sequestro penale in presenza di sequestro giudiziario civile già in atto sulle stesse cose, Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 1994, n. 4136, ric. Ascani, m. CED 197.93 4); a maggior ragione detta funzione socialpreventiva del sequestro preventivo ricorre, in concreto, quando sia rimasto ineseguita la misura cautelare civile, avente ad oggetto, come nella specie, esattamente le cose pertinenti al reato, ipotizzato dall'accusa a carico dell'indagato, delle quali è necessario togliere allo stesso la disponibilità.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999