Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare reale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni, decorrente dalla manifestazione della volontà di collaborare previsto dall'art. 16 quater della legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, atteso il tenore dell'art. 16 quater, comma nove, della legge citata che prevede l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni solo come "prova" dei fatti in esse affermati ai fini del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4360
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 036272/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA US, N. IL 08/07/1964;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore avv. DANIELE.
OSSERVA
Con decreto in data 10/05/2005 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il sequestro preventivo dell'impresa individuale edile CO.GE.M costituita nel 1994 in Gela da MA GI, indagato per concorso con NO AS, NO RA e IL ON nel reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al D.L. 08 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, con ordinanza in data 06/06/2005. Il Giudice del riesame ha ravvisato il fumus del reato desumendo dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, CE MA e CE GI, che il MA, pur non disponendo dei mezzi necessari, aveva potuto costituire la CO.GE.MI insieme a NO AS, suo socio in altre imprese, con denaro proveniente da traffico di stupefacenti gestito dal FR di costui NO RA nell'ambito dell'organizzazione criminale di IL ON, il quale ultimo era all'epoca già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e indagato per violazione dell'art. 416 bis c.p., reato per il quale era stato poi irrevocabilmente condannato con sentenza 20/04/1996 del Tribunale di Gela. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei CE, in quanto rese dopo il termine di 180 giorni decorrente dalla manifestazione della volontà di collaborare previsto dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 quater, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, e contesta comunque l'esistenza dei presupposti del sequestro in quanto mancherebbero elementi per ritenere che il suo assistito abbia fatto da prestanome al IL, con il quale non aveva rapporti, e non sarebbe stata tenuta nella debita considerazione la documentazione prodotta per dimostrare le sue effettive disponibilità economiche. Il gravame deve essere rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il primo motivo è invero privo di fondamento poiché correttamente il Tribunale ha ritenuto - conformemente all'orientamento, che il Collegio condivide, assunto al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze della 5^ Sezione 13/10/2003, Dedato, rv. 226.213 e 13/05/2004, Milioni, rv. 228.114) - che l'inosservanza della disposizione della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 1, comporti, atteso il tenore del medesimo articolo, comma 9, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore dopo la scadenza del termine solo come "prova" dei fatti in esse affermati ai fini del giudizio e non ai fini cautelari.
Per il resto nei motivi di gravame non si evidenzia alcuna violazione di legge che a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, è in questa materia l'unico profilo deducibile con il ricorso per Cassazione, mentre non può essere dedotto il vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti da renderla meramente apparente e in realtà inesistente si da tradursi in violazione di legge per mancata osservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo stabilito dall'art. 125 c.p.p., comma 3. Il che nel caso di specie non può dirsi, avendo il Tribunale adeguatamente evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto sulla base di quanto riferito dai CE, al livello di fumus richiesto ai fini del sequestro preventivo, che i capitali impiegati per la costituzione della CO.GE.MI. provenissero, attraverso il NO RA con il cui FR AS il MA era in stabile rapporto di affari, dalle illecite attività controllate dal IL e ha altresì evidenziato come il reddito che lo stesso MA aveva dichiarato nel triennio antecedente non fosse assolutamente sufficiente per gli ingenti investimenti necessari per rendere quell'impresa, cui anche il NO AS era interessato, funzionante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006