Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. (Nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il sequestro dell'autovettura di un soggetto, imputato di guida in stato di ebbrezza, che - quantunque effettivamente ubriaco - non aveva guidato l'automobile ma si era limitato a addormentarvisi dentro).
Commentario • 1
- 1. Il ruolo di garanzia del tribunale del riesame.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. Il, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2007, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/01/2007
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 149
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27547/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il difensore di VERONESE Christian, N. a TRENTO il 21 maggio 1969;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 9 maggio 2006 dal Tribunale del riesame di TRENTO;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di TRENTO confermava il sequestro preventivo (disposto in data 18 aprile 2006 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale) dell'autovettura (Mercedes, targata CS 491 PB) di Christian VERONESE, all'interno della quale il medesimo, la mattina del 1ø gennaio 2003, era stato sorpreso dormiente, ma ebbro.
Il fatto - osservava il Tribunale - era astrattamente riconducibile alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2. Doveva, inoltre, ritenersi sussistente ed attuale il pericolo che la libera disponibilità del veicolo, cosa pertinente al reato, potesse agevolare la commissione di altri reati della stessa natura (come dimostrato - si legge nel provvedimento impugnato - "dalla situazione constatata e dal fatto che l'indagato era alla guida nonostante la sua patente fosse (...stata) sospesa").
Il sequestro poteva, inoltre, essere disposto perché dell'autovettura era consentita la confisca, trattandosi di cosa necessaria (e come tale servita) a commettere il reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato per mezzo del difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'articolo 321 c.p.p.
2.1. Osserva, in primo luogo, il ricorrente che neppure in astratto il fatto integrava il reato ipotizzato, atteso che, dopo la festa di Capodanno, quando ormai erano le 6.30, si era messo a dormire all'interno dell'autovettura, parcheggiata nel centro di TRENTO, accendendo il motore soltanto per far funzionare l'impianto di riscaldamento;
un passante aveva chiamato il 118 e gli addetti al Servizio di emergenza sanitaria, intervenuti, avevano potuto constatare che quella era l'effettiva situazione.
2.2. Rileva, inoltre, il ricorrente che la confiscabilità facoltativa, a norma dell'articolo 240 c.p., comma 1, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, soltanto così potendosi ritenere sussistere la pericolosità della res che giustifica l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale. La necessità di detto parametro di pericolosità non muta allorquando si tratti di interpretare l'articolo 321 c.p.p., comma 2, che prevede che il giudice possa disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
Anche ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori doglianze.
È indubbio che, in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari reali vadano distinte da quelle personali e, in particolare, che nella misura cautelare reale sia il tasso di pericolosità della cosa a giustificare l'imposizione della misura. Ne deriva che la misura cautelare reale, pur raccordandosi nel suo presupposto giustificativo ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ciò nondimeno, la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, pur non dovendo mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, deve necessariamente accertare che sussista l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cass. II 15 novembre 1999, p.m. in c. Coppola, RV. 215089).
In altre parole, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte di questa Corte deve limitarsi al controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata. Occorre, dunque, una prospettazione fattuale i cui estremi integrino il reato attribuito. Si aggiunga che, nel verificare la sussistenza di detti presupposti, in particolare il fumus commissi delicti, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (cfr. Cass. I 19 dicembre 2003, Cantoni, RV. 227498).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato, invero, chiarito che il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali è ritenuto esistente in concreto un fatto riconducibile ad una fattispecie astratta di reato (Cass. S.U. 29 gennaio 2003, p.m. in c. Innocenti, RV. 223721; Cass. S.U. 20 novembre 1996, Bassi, RV. 206657). Questo significa che è da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilità del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal pubblico ministero, dato che, se così fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (così Cass. VI 20 agosto 1992, Fiorito, RV. 191734). In proposito è stato, inoltre, rilevato che l'articolo 321 c.p.p., nel richiamare il "reato" - sia sotto il profilo che soltanto cose ad esso pertinenti possono essere oggetto di sequestro, sia con riferimento al fatto che il sequestro deve mirare ad evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso, onde la valutazione del giudice non può prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (v. Cass. VI 6 agosto 1992, Liotti, RV. 191957). Sulla base di dette considerazioni va riconosciuto che l'ordinanza impugnata non ha correttamente interpretato le disposizioni contenute nell'articolo 321 c.p.p. Deve, invero, escludersi che dormire, in stato di ebbrezza, all'interno di un'autovettura parcheggiata integri la fattispecie di reato ipotizzata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2), che punisce il fatto di "guidare" in stato di ebbrezza,
sul presupposto - evidenziato in dottrina - che l'assunzione di alcool, anche a modeste concentrazioni ematiche, compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle perfomances di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione. In altri termini, l'essere sorpresi, seppur in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire, all'interno della propria autovettura, quand'anche il motore della stessa sia acceso per consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento interno, non è fatto riconducibile all'anzidetta fattispecie contravvenzionale, che appare circoscritta al fatto "dinamico" della guida, costituito anche soltanto dal porsi alla guida, azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento. L'ordinanza impugnata è, dunque, del tutto carente di motivazione in ordine ai momenti che hanno preceduto l'accertamento della presenza del VERONESE all'interno dell'autovettura parcheggiata con il motore acceso. Il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi, in considerazione di quanto si è fin qui detto, su quei momenti, senza trascurare di dar conto delle concrete risultanze processuali e delle affermazioni difensive rese dal VERONESE.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di TRENTO.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di TRENTO.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007