Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), per la sussistenza del "fumus commissi delicti" è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/12/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 6000
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 027587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AR GI N. IL 10/12/1943;
2) CA BA N. IL 20/08/1965;
3) D'FR UA N. IL 19/09/1966;
4) SECONDO CONCETTINA N. IL 07/12/1942;
5) AR LU N. IL 18/02/1976;
6) AR AN N. IL 16/03/1975;
7) AR GE N. IL 28/12/1969;
8) AR IA N. IL 12/10/1971;
avverso ordinanza del 09/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F.M. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Sentiti gli Avv. Aricò e Gravante.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.6.2003, il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta di riesame proposta da LL SE ed altri e, per l'effetto, annullava il provvedimento di sequestro preventivo, emesso a norma dell'ari 12 sexies della l. n. 356 del 1992, avente ad oggetto beni mobili ed immobili, conti correnti, titoli di deposito e quote societarie, rilevando che il LL era stato colpito da misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan Cesarano", dedita al controllo del mercato dei fiori di Pompei e di Castellammare di Stabia, e che l'ordinanza coercitiva era stata annullata in sede di riesame per insussistenza del quadro di gravita indiziaria. Il tribunale precisava che per il sequestro finalizzato alla confisca di cui al citato 12 sexies non è sufficiente l'esistenza del "fumus commissi delicti" e che la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo ex art. 416 bis c.p. si riflette sulla cautela reale, facendone venire meno i presupposti, tanto più che l'indagato aveva fornito, "quantomeno in embrione", la dimostrazione della provenienza lecita dei beni sequestrati. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che il tribunale aveva confuso i due diversi piani dell'art. 321 dell'art. 273 c.p.p., ritenendo, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che sequestro ex art. 12 sexies della l. n. 356 del 1992 debba essere giustificato dall'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Con memoria dell'11.12.2003, il difensore del LL contestava la tesi del ricorrente secondo cui, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies della l. 356/92, è sufficiente l'astratta configurabilità del reato,
precisando che è necessario, invece, anche verificare nel caso concreto se dagli atti emerga il "fumus" del reato prospettato dall'accusa e che, dunque, sono inconsistenti le censure dedotte col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata risiede essenzialmente nell'assunto che, poiché nel procedimento di riesame avente ad oggetto la misura cautelare della custodia in carcere è stata esclusa l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo ex art. 416 bis c.p., sono venute meno le condizioni giustificative del sequestro preventivo di cui agli artt. 321, comma 2, e 12 sexies della l. 7.8.1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 del d.l. 20.6.1994, n. 399, convertito nella l. 8.8.1994, n. 501. Con il far discendere dall'annullamento del provvedimento della custodia in carcere l'automatica caducazione del sequestro preventivo, il tribunale ha stabilito una piena equiparazione dei presupposti delle misure cautelari personali e di quelle reali che non trova plausibile aggancio interpretativo in alcun dato normativo. Invero, la giurisprudenza di legittimità unanime è orientata nel senso che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'ari 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali (Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, Gifuni, rv. 193117): l'indirizzo è stato confermato dalla Corte costituzionale, che -in relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 c.p.p., in riferimento agli artt. 24, 97, 42 e 111 Cost. - ha chiarito che la scelta di non riprodurre per le cautele reali gli stessi presupposti indicati nell'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali "non può ritenersi in sè contrastante con l'art. 24 Cost., essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti" (Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48). Alla luce dei principi testè esposti, va riconosciuto che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale- il sequestro preventivo ex art. 12 sexies della l. 356/92, pur essendo munito di particolari connotazioni che indubbiamente incidono sulla disciplina legale, non presuppone l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., relativamente al delitto contestato, alla cui successiva condanna è inderogabilmente legata la confisca obbligatoria alla quale il sequestro stesso è strumentale. Tali considerazioni giustificano, di per sè, la pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata, le cui linee argomentative risultano divergenti dal principio di diritto sopra enunciato, non potendo neppure integrare adeguata base giustificativa della caducazione del sequestro preventivo l'asserzione del tribunale, meramente apodittica e sprovvista del pur minimo sviluppo argomentativo, secondo cui "l'indagato ha fornito quantomeno in embrione la dimostrazione della lecita provenienza del patrimonio sequestrato (proporzionato, sembra, anche ai redditi, non dichiarati ai fini delle imposte, dell'attività di impresa), costituito ed incrementato per effetto di speculazioni commerciali e finanziamenti bancari avviati anche prima che si costituisse il sistema monopolistico gestito dai Cesarano".
2. - Il Collegio deve farsi carico di indicare i presupposti ai quali è subordinato il sequestro preventivo ex art. 12 sexies della l. 356/92, al fine di stabilire gli specifici principi di diritto ai quali dovrà attenersi il giudice di rinvio al quale spetta la nuova deliberazione sulla richiesta di riesame del sequestro preventivo conseguente alla pronuncia di annullamento.
È opportuno premettere che il citato art. 12 sexies configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv. 219221): si tratta di misura che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di un soggetto che abbia riportato condanna per gravi delitti, specificati nella stessa disposizione e considerati riferibili alla criminalità organizzata, quando il condannato non ne possa giustificare la provenienza e, anche per interposta persona fisica o giuridica, ne risulta titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La confisca ex art. 12 sexies è fondata, dunque, sulla condanna per uno dei reati tassativamente indicati e su una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile soltanto allorché il condannato giustifichi la legittima provenienza dei beni. Il provvedimento ablatorio incide, cioè, su tutti i beni di valore non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza: ditalché, non essendo colpiti i soli beni collegati al delitto "presupposto" quali profitto o provento dello stesso, dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che, all'interno della disciplina dettata dall'art. 12 sexies, non ha rilevanza il rapporto di pertinenza tra i beni sottoposti a confisca e i reato per il quale è stata pronunciata condanna.
3. - Dall'esistenza di un evidente nesso strumentale del sequestro rispetto alla confisca, per cui il primo è diretto ad evitare che siano sottratti o dispersi i beni oggetto del futuro provvedimento ablatorio, deriva che i caratteri strutturali e funzionali della confisca ex art. 12 sexies, profondamente differenziati da quelli che sono propri della confisca ordinaria prevista dall'art. 240 c.p., si riflettono necessariamente sulle condizioni richieste per il sequestro previsto dalla prima disposizione, dato che sequestro e confisca rappresentano "istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti" (Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 18). Tale notazione consente di affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies postula una valutazione delibativa diretta all'accertamento della confiscabilità dei beni sequestrati: e poiché la confisca dipende dalla futura pronuncia di condanna per il delitto "presupposto" e dalla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dal condannato, nonché dalla mancata dimostrazione della loro legittima provenienza, in tali specifiche condizioni devono essere identificati i peculiari presupposti dei quali il giudice deve verificare l'esistenza al momento dell'applicazione della cautela reale. In buona sostanza, poiché la disciplina di cui all'art. 12 sexies è qualificata dalla rottura del rapporto pertinenziale tra bene e reato, la valutazione giudiziale non può non investire la posizione del soggetto nella cui disponibilità si trovano le cose, la cui pericolosità è un riflesso della pericolosità della persona che ne è titolare, onde questa deve formare oggetto di delibazione precognitiva in sede di sequestro preventivo e di accertamento pieno in sede di confisca, risultante, "eo ipso", dalla condanna per uno dei gravi delitti che lo stesso art. 12 sexies considera riconducibili nel crimine organizzato.
Dalle precedenti riflessioni deve trarsi il corollario che la previsione della condanna, condizione necessaria della confisca, assorbe il requisito del "fumus commissi delicti" e presenta un contenuto valutativo più ampio, dato che il giudice non solo deve verificare - come in tutti i casi di sequestro - in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi, rv. 206657), ma deve altresì accertare se sia formulabile un plausibile giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati nell'art. 12 sexies. Mette conto di sottolineare, peraltro, che richiedere la probabilità di condanna, come requisito giustificativo del sequestro preordinato alla confisca ex art. 12 sexies l. cit., non significa equiparare la misura cautelare reale a quella personale, per la precisa ragione che quest'ultima, essendo fondata sui gravi indizi di colpevolezza di cui all'alt. 273 c.p.p., presuppone, in ossequio alle linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis, un'elevata o qualificata probabilità di colpevolezza, risultante da "un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo" (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131). Per contro, ai fini della giustificazione del sequestro preventivo de quo, bastano indizi che, per consistenza e significato, consentano una ragionevole delibazione, allo stato degli atti, di un concreto grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria. Il discrimine tra le autonome regole di giudizio dettate per l'applicazione della misura cautelare personale e di quella reale in oggetto è identificabile, perciò, nel grado maggiore o minore della probabilità di colpevolezza.
La necessità di agganciare, ai fini del sequestro preventivo de quo, gli indizi di reato (ossia il "fumus delicti") alla posizione processuale dell'imputato, in modo da soggettivizzarli e da renderli indizi di reità, deve essere considerata come il risultato di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12 sexies della l. 356/92, dato che corrisponde all'unica soluzione ermeneutica che realizza un equilibrato bilanciamento tra esigenze di difesa sociale, anticipatamente protette mediante il sequestro prodromico alla confisca, e libera disponibilità dei beni in proprietà, tutelata dall'art. 42 Cost.- Una diversa opzione interpretativa, che facesse dipendere il vincolo di indisponibilità in vista della confisca unicamente dal "fumus delicti", inteso oggettivamente come mera configurabilità del reato sulla base degli elementi contestati dall'accusa, renderebbe plausibili e non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla difesa del ricorrente nei confronti dell'art. 12 sexies della l. 356/92. E i dubbi sulla compatibilità di una diversa lettura della normativa con i precetti della Carta fondamentale risultano tanto più giustificati quando si considera che, non essendo conformato in termini tali da colpire soltanto singoli beni direttamente collegati alla commissione di un reato, il sequestro preventivo si trasformerebbe in un mezzo di indiscriminata aggressione del patrimonio dell'imputato azionabile indipendentemente dall'esistenza di seri indizi in ordine alla futura condanna.
È utile, infine, rilevare che la conclusione interpretativa accolta dal Collegio corrisponde alle posizioni più diffuse in dottrina, in cui è stato ritenuto che "il giudice del riesame, nel caso di ricorso contro il sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12-sexies, non possa limitarsi al riscontro della pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati nella disposizione citata, dovendo egli apprezzare la fondatezza della relativa accusa e la probabilità che si pervenga ad una condanna". In definitiva, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni sopra specificate, il giudice di rinvio dovrà uniformare la nuova decisione ai principi di diritto dianzi indicati, a norma dell'art. 627, comma 3, c.p.p.-
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004