Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 3
Alle c.d. dichiarazioni tardive rese da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere riconosciuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la regola di esclusione probatoria prevista dall'art. 16-quater, comma 9, della l. 15 marzo 1991, n. 82, configura una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese "contra alios", che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee, sotto l'aspetto probatorio, non solo ai fini dell'accertamento sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare.
Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 370 comma 1 cod. proc. pen., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali.
Nel procedimento incidentale di applicazione delle misure cautelari, il pubblico ministero deve presentare al giudice tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma non ha l'obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono legittimamente essere tenuti riservati fino alla chiusura delle indagini preliminari - e quindi anche nella fase cautelare e in sede di riesame - qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini (la Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta al pubblico ministero di celare le fonti di prova, trova la sua base normativa negli artt. 65 comma 1, 294 e 329 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 42748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42748 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO - PRESIDENTE -
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - CONSIGLIERE -
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - CONSIGLIERE -
3. Dott. VANCHERI ANGELO - CONSIGLIERE -
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - REL. CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR FR N. IL 08/06/1970;
avverso ORDINANZA del 07/12/2002 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti i difensori, avv.ti A. Biondi e V. Cassiano.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 8.12.2002 confermava in sede di riesame quella del g.i.p., applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN Abbruzzese, indagato di partecipazione ad un'associazione mafiosa finalizzata al controllo degli appalti dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto cosentino, valorizzando come gravi indizi le propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AN CQ e di un altro collaboratore la cui identità rimaneva celata per motivi di cautela, denominato MM (che indicavano l'Abbruzzese come uno dei partecipi alle riunioni indette dalla consorteria), fra esse convergenti e riscontrate dagli esiti delle operazioni intercettative e investigative, dalle dichiarazioni del teste "Omissis", pure secretato, e dalla denunzia dell'ing. LV, responsabile di zona della società appaltatrice Asfalti Sintex, in ordine al contesto organizzativo dell'associazione e del programma criminoso.
Il Tribunale del riesame disattendeva, tra l'altro, le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle dichiarazioni del CQ rese alla p.g. su delega del p.m. e oltre il termine stabilito dall'art. 16-quater, comma 9, l. n. 45 del 2001, ritenendo inapplicabile detta sanzione alla fase cautelare nelle indagini preliminari, e di quelle dell'altro collaboratore MM, essendo lecita la temporanea secretazione dell'identità del dichiarante per ragioni di tutela personale.
2.- Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Abbruzzese, il quale, denunziando violazione di legge, ha ribadito la tesi dell'inutilizzabilità ex artt. 16-quater, comma 9, l. n. 45/01 e 370.1 c.p.p. delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CQ, siccome rese ad ufficiale di p.g. all'uopo delegato dal p.m. ad un anno di distanza dalla redazione del verbale illustrativo della collaborazione, in cui non si faceva cenno della contestata ipotesi associativa mafiosa, sul rilievo che trattavasi di inutilizzabilità di tipo patologico operante anche nella fase delle indagini preliminari e ai fini cautelari, nonché delle dichiarazioni del collaboratore MM e di quelle del teste "Omissis", prodotte dal p.m. in sede di udienza camerale, a nonna degli artt. 203 e 391-bis c.p.p., poiché la secretazione dell'identità, al pari della fonte confidenziale, confliggeva con il diritto della difesa di interrogare la fonte d'accusa.
Il difensore ha eccepito altresì la nullità dell'ordinanza coercitiva per asserita difformità del contenuto dispositivo della copia consegnata al ricorrente e l'originale della stessa e l'inutilizzabilità degli esiti intercettativi per carenza di motivazione dei relativi decreti di autorizzazione e proroga, circa i presupposti per l'utilizzo di impianti di captazione esterni agli uffici della Procura, ed ha altresì denunziato il vizio motivazionale in ordine alla reale sussistenza del fatto associativo contestato, attesa la discrasia del narrato dei propalanti e il difetto di riscontri oggettivi.
3.- I motivi di gravame, con i quali la difesa dell'indagato ha eccepito la nullità dell'ordinanza coercitiva per asserita difformità fra il contenuto dispositivo della copia consegnata al ricorrente e l'originale della stessa, nonché l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni intercettative per carenza di motivazione dei relativi decreti di autorizzazione e proroga, circa i presupposti per l'utilizzo di impianti di captazione esterni agli uffici della Procura, risultano inammissibili poiché con essi si prospettano per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, e con profili di censura affatto privi di specificità e di analitiche indicazioni o supporti documentali, questioni di rito neppure sottoposte al vaglio del giudice del riesame.
Parimenti infondato appare il motivo di gravame concernente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone "Omissis" e dal collaboratore di giustizia MM, indicati con nomi convenzionali, essendone stata secretata la reale identità per ragioni di tutela delle persone. Ritiene invero il Collegio che la base normativa del principio giurisprudenziale (Cass., Sez. I, 6.4.1993, Cafari, rv. 193380; Sez. I, 19.10.1993, Quesada, rv. 196489; Sez. I, 18.1.1994, De Tursi, rv. 196652; Sez. II, 13.12.1995, Coletta, rv. 203775), per il quale le fonti di prova a carico possono restare secretate per serie ragioni processuali fino alla chiusura delle indagini preliminari, costituita dagli artt. 65, 294 e 329 c.p.p., è rimasta infatti immutata, nonostante il recente, significativo, ampliamento legislativo degli spazi riservati all'investigazione difensiva.
4.- Appare per contro fondato il motivo di gravame riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia CQ, non solo perché illegittimamente rese da imputato che non si trovava "in stato di libertà" ad un ufficiale di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 370.1 c.p.p., ma anche e soprattutto perché rese oltre il termine stabilito dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. n. 8 del 1991 conv. in l. n. 82 del 1991, inserito dall'art. 14 l. 13.2.2001 n. 45. Ritiene il Collegio che la nuova, perentoria, regola di esclusione probatoria configuri uno specifico divieto/sanzione di utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, sempre che esse - com'è pacifico che sia avvenuto nel 'caso in esame - contengano accuse riguardanti episodi criminosi e soggetti nuovi e diversi rispetto ai fatti gia' denunziati (v. Cass., Sez. II, 3.12.2002. Mazza, rv. 223480). Inutilizzabilità questa che, oltre che parziale e soggettiva, va certamente ascritta, dal punto di vista genetico, alla tipologia dell'inutilizzabilità 'patologica', sì da rendere le dichiarazioni tardive radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio, ex art. 191 c.p.p., non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali (Cass., Sez. Un., 21.6.2000, Tammaro), ma anche nel contesto procedimentale delle indagini preliminari e, ancor più, nell'ambito del procedimento cautelare, nel quale siffatte dichiarazioni tardive non sembra potere assurgere a dignità di "gravi indizi di colpevolezza", sui quali sia lecito fondare un giudizio di consistente e qualificata probabilità di colpevolezza dell'imputato.
5.- Il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata sul punto, limitatamente cioè all'illegittima utilizzazione probatoria delle propalazioni accusatorie di AN CQ, assorbe le valutazioni inerenti alla fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria, che dovrà essere riconsiderata dal giudice di rinvio alla stregua di un rinnovato apprezzamento del presupposto di gravità del residuo quadro indiziario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 NOVEMBRE 2003.