Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 4
Le dichiarazioni rese da cd. "collaboratore di giustizia" in occasione del rinnovato esame prescritto dall'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul cd. "giusto processo" sono utilizzabili anche se le avvertenze previste dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. risultano a lui rivolte non in quella sede, bensì nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, in quanto la legge, nell'imporre il rinnovo dell'esame, non obbliga a formalizzarlo in un atto distinto dal citato verbale illustrativo.
Ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, rese da taluno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. dei quali il pubblico ministero abbia dovuto rinnovare l'esame ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 sul cd. "giusto processo", non è necessario che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie.
L'inosservanza, da parte della persona sottoposta a speciale programma di protezione, delle prescrizioni impostele a norma dell'art. 13, comma 14, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, comporta l'inutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese al P.M. e alla P.G. successivamente alla commissione delle violazioni, ma non esclude l'utilizzazione delle stesse dichiarazioni ai fini dell'emissione di un provvedimento custodiale.
Il momento del tempo dal quale comincia a decorrere il termine di centottanta giorni entro cui, a norma dell'art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, la persona che abbia manifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso, è rappresentato dalla avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2002, n. 41028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41028 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 13/11/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3429
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 019639/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FIORE LUIGI N. IL 24/11/1956;
avverso ORDINANZA del 12/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO GERMANO ABBATE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12.4.2002 il Tribunale del Riesame di Bari confermava l'analogo provvedimento emesso il 25.2.2002 dal GIP del Tribunale della stessa città, con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di FIORE LUIGI, indagato, insieme ad altri soggetti, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione continuata, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 309/90 e dell'art. 7 L.203/91. Dopo avere dato atto che - grazie ad una complessa attività di indagine, in gran parte consistente nelle dichiarazioni, articolate e convergenti, di diversi collaboratori di giustizia, confortate da intercettazioni telefoniche e dalle risultanze di procedimenti collegati - era stata rivelata l'esistenza di una agguerrita e vasta organizzazione camorristico-mafiosa, operante nei territori di Altamura e di Gravina in Puglia, dedita prevalentemente al narcotraffico, alle estorsioni, alle rapine e alle aggressioni, il tribunale rilevava che gravi indizi di colpevolezza in ordine allo stabile inserimento nell'associazione finalizzata allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti erano emersi a carico del predetto OR. In particolare, osservava che gli elementi a carico del OR emergevano dalle plurime rivelazioni, articolate e concordanti, di numerosi collaboranti. Fra questi CH LA aveva riferito che il OR, pur non essendo formalmente affiliato, rivendeva ad altri gli stupefacenti che acquistava abitualmente dalla sua "famiglia";
mentre CI NO, CI IO e OL VA avevano riferito in ordine a specifici episodi di spaccio, confermando lo stabile e duraturo rapporto di fornitura di droga tra il prevenuto e la famiglia CH, i cui membri erano i principali esponenti dell'associazione in questione e, allo stesso tempo, di una organizzazione di stampo mafioso, che gli garantiva la copertura necessaria per svolgere la sua attività di spacciatore. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, osservava che, a prescindere dalla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa era ravvisabile nella spiccatissima propensione a delinquere del prevenuto, chiaramente ricavabile dai suoi plurimi, eterogenei e specifici precedenti penali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il OR, deducendo:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 64 c.p.p. e 26 L.
1.3.2001 n. 63, sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti,
raccolte dal P.M., non erano utilizzabili, dal momento che l'organo dell'accusa, anziché provvedere a rinnovare l'esame dei coindagati nelle forme prescritte dall'art. 64 c.p.p. e previe le avvertenze in detto articolo previste, si era limitato a far confermare le precedenti dichiarazioni dagli stessi rese. Anzi, per quanto riguardava il CI NO, mancava anche la semplice dichiarazione di conferma, ed il collaborante OL era deceduto, per cui la mancata rinnovazione dei suoi interrogatori non poteva che determinarne l'inutilizzabilità. Inoltre, mentre la notitia criminis, con relativa iscrizione nel registro degli indagati, risaliva al 1997, i nuovi interrogatori di conferma partivano dal luglio 2001, per cui gli stessi erano inutilizzabili per mancato rispetto del termine previsto dal secondo comma dell'art. 407 c.p.p.;
2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CH LA avendo il medesimo violato le prescrizioni impostegli come collaborante, mantenendo una condotta incompatibile con tale status (per essere ritornato presso la sua abitazione, avere revocato la nomina del precedente difensore ed essere stato sottoposto a procedimento penale per calunnia), ragion per cui avrebbe dovuto automaticamente essere revocato il programma di protezione cui era sottoposto a norma degli artt. 13, comma 15, 13-quater, comma 2, e 16 quater, comma 9, della L. 13.2.2001 n. 45 (rectius del D.L. 15.1.1991 n. 8);
3) carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, con riguardo al difetto del requisito dell'attualità della misura.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo per quanto di ragione.
1. Per ciò che concerne le dichiarazioni di CH LA, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le stesse sono da considerare pienamente utilizzabili ai fini della applicazione della misura custodiale.
La circostanza che egli non avrebbe osservato le prescrizioni inerenti alla sua posizione di sottoposto a speciale programma di protezione non ha alcun rilievo nel presente procedimento incidentale. Ciò, in quanto, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 15.1.1991 n. 8 e succ. mod., l'eventuale inosservanza delle prescrizioni comporta "l'inutilizzabilità in dibattimento" delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla P.G. successivamente alla commissione delle violazioni, ma non la loro inutilizzabilità in assoluto, sicché le stesse ben possono essere utilizzate ai fini della emissione di un provvedimento custodiale. Senza dire che la revoca delle misure di protezione non è affatto "automatica" come sostiene il ricorrente, ma è necessario un apposito provvedimento da parte della competente Commissione Centrale prevista dall'art. 10 del D.L. 15.1.1991 n. 8.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni che sarebbero state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dal primo comma dell'art. 16-quater della medesima legge, in quanto il dies a quo, dal quale comincia a decorrere il termine di cui sopra è rappresentato dalla avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione debita, redazione che nella specie è avvenuta in data 29.2.2002, mentre per le dichiarazioni rese in precedenza la norma che prescrive il rispetto di tale termine è ovviamente inapplicabile.
Quanto alle dichiarazioni rese da CI IO, va rilevato che, anche se gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p. sono stati a lui fatti non in sede di rinnovo delle dichiarazioni stesse ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.
1.3.2001 n. 63, bensì nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, previsto dal terzo comma dell'art. 16-quater della suddetta legge, tuttavia tale modus operandi non comporta affatto, come pretende il ricorrente, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni accusatone, dal momento che la legge si limita a imporre il rinnovo dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p. secondo le forme previste nel citato art. 64 novellato, senza alcuna prescrizione circa la necessità di procedere alla redazione di un apposito verbale, distinto da quello illustrativo dei contenuti della collaborazione. L'importante è che si sia comunque proceduto, come è di fatto avvenuto nella specie, al rinnovo delle dichiarazioni a suo tempo rese dal collaborante. Nè è indispensabile che la rinnovazione dell'esame avvenga mediante una più o meno pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che il soggetto interrogato si limiti eventualmente a confermare sic et simpliciter i contenuti delle sue precedenti dichiarazioni, così come nella fattispecie si è verificato. In casi del genere si tratta infatti, a tutti gli effetti, di una trasfusione nel nuovo atto delle dichiarazioni rese in precedenza, che ben possono essere recepite mediante una mera conferma delle stesse. L'importante è che il dichiarante abbia piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie, consapevolezza che non può in alcun modo essere messa in dubbio nel caso in esame.
Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal defunto OL VA, non vi può essere dubbio alcuno che le sue dichiarazioni sono comunque utilizzabili per la semplice ragione che la inutilizzabilità prevista dall'art. 64, comma 3-bis, c.p.p. non riguarda il caso in cui il dichiarante sia nel frattempo deceduto, trattandosi di un caso di irripetibilità obiettiva, in relazione al quale è possibile anche la lettura in dibattimento a mente dell'art.512 c.p.p.- Non può, poi, condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui, essendo la iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. avvenuta nel 1997, il rinnovo delle dichiarazioni rese dai collaboranti, avvenuto a partire dal luglio 2001 - e quindi dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari - renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni medesime. Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che, poiché la disposizione transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63/91 non ricollega alcun effetto alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, "la rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal P.M., a norma dell'art. 26, comma 2, della L.
1.3.2001 n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 20071 del 26.3.2002, Gentile;
Sez. 1^, sent. n. 17900 del 25.3.2002, Perna;
. Sez. 1^, sent n. 12575 dell'8-3-2002, Pranno ecc).
2. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni rese da CI NO, va osservato che dall'esame degli atti emerge che il pubblico ministero non ha provveduto al rinnovo dell'esame del medesimo collaborante e che tale omissione rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dal predetto. A tal proposito questa Corte ha statuito che "In tema di sussistenza dei gravi indizi per l'emissione di misura cautelare, le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi rese da persone sottoposte a indagine ed assunte senza il rispetto delle garanzie fissate dall'art. 64 - comma 3, lett. c) - c.p.p. sono inutilizzabili ai fini dell'applicazione della misura qualora, pur essendo state assunte prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo", il pubblico ministero, pendendo ancora a tale data le indagini preliminari, non abbia tempestivamente provveduto a rinnovare l'esame nelle forme dovute, come previsto dall'art. 26, comma 2, della legge n. 63 del 2001 citata, (v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 42553 del
7.11.2001, Gullace, pronuncia che questo Collegio non può che condividere, essendo perfettamente aderente al testo normativo). Conseguentemente, non potendosi utilizzare le dichiarazioni del medesimo, non può che spettare al tribunale del riesame verificare se il venir meno delle suddette dichiarazioni, sicuramente incidenti sul quadro indiziario, ne comporti un indebolimento tale da rendere eventualmente insufficienti gli elementi a carico del ricorrente ai fini della sua sottoposizione a misura custodiale, quanto meno in ordine a qualche specifico episodio di spaccio.
Va in ogni caso precisato, a correzione di una affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, che le norme di cui alla legge 13.2.2001 n.45, modificativa e integrativa della legge 15.3.1991 n. 82 sui collaboratori di giustizia, si applicano non soltanto ai soggetti che abbiano deciso di collaborare dopo l'entrata in vigore della citata novella, ma, come espressamente previsto dall'art. 25 della suddetta L. n. 45/2001, anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della entrata in vigore della medesima legge.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata per la parte sopra specificata, con conseguente rinvio al medesimo Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto, rimanendo assorbite le altre doglianze concernenti le esigenze cautelari. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1^-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il OR.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1^-ter, Disp. Att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002