Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 2
Ai fini dell'adozione di una misura di cautela personale, la chiamata in correità può costituire grave indizio di colpevolezza a carico del chiamato, purché risulti suffragata da riscontri esterni individualizzanti, sì da acquisire idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di essa, fermo restando che la relativa valutazione, siccome formulata nel contesto del procedimento cautelare, non deve mirare alla certezza processuale della responsabilità del chiamato, ma a farne ritenere altamente probabile la prognosi di colpevolezza.
Le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione sono inutilizzabili e inidonee, sotto l'aspetto probatorio, non solo nella fase dibattimentale di valutazione della prova ai fini della deliberazione di colpevolezza dell'imputato, ma anche nel contesto procedimentale delle indagini preliminari e, ancor più, nell'ambito del procedimento cautelare, anche se la loro inutilizzabilità non spiega alcun effetto sul potere-dovere del P.M., in quanto titolare dell'azione penale, il cui esercizio è obbligatorio in presenza di una "notitia criminis", di compiere accertamenti in ordine al loro contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2006, n. 35710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35710 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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