Sentenza 13 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2004, n. 24244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24244 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/05/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 818
Dott. MARASCA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 9387/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI EN, n. a Bari il 16 febbraio 1973;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 20 febbraio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni dei P.M. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto.
udito il difensore Avv. Raffaele Quarta di Bari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame e a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, la misura della custodia cautelare in carcere applicata a EN MI, persona sottoposta a indagini per l'omicidio di MI Latorre.
Ricorre per Cassazione EN MI e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 14 e 25 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. Deduce che l'interpretazione imposta dalla sentenza di annullamento di rinvio, con l'esclusione dell'applicabilità della nuova norma a chi avesse già reso dichiarazioni in precedenza, è costituzionalmente illegittima, per violazione degli art. 3 e 111 Cost., in quanto ne deriva un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI TT, in quanto, pur rinnovate a norma dell'art. 26 legge n. 63 del 2001, non contengono un'analitica conferma delle dichiarazioni rese in precedenza.
Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai presupposti probatorio e cautelare della misura. Quanto al presupposto probatorio, lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la tardività delle dichiarazioni rese dal collaboratore LA MI ne' il loro contrasto sia con le deposizioni dei testimoni oculari dell'omicidio sia con la prova generica;
e abbiano utilizzato come riscontro le tardive dichiarazioni de relato di RI TT, nonostante la sopravvenuta impossibilità di verificarle a seguito della morte del fratello dal quale egli aveva appreso quanto riferito. Quanto al presupposto cautelare della misura, il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto del tempo trascorso dall'omicidio, avvenuto nel 1995, ne' della sua irreprensibile condotta successiva.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile secondo la giurisprudenza di questa Corte che ritiene preclusa dal giudicato parziale ex art. 624 c.p.p. anche la possibilità di proporre questioni d legittimità costituzionale avente a oggetto la norma che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare (Cass., sez. 6^, 7 dicembre 1997, Ribacchini, m. 193268; contra C. cost. n. 30 del 1990). È comunque infondato, essendo manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente. Secondo una condivisibile giurisprudenza di questa Corte, invero, "in tema di dichiarazioni accusato-rie provenienti da "collaboratori di giustizia", deve ritenersi che la loro inutilizzabilità, quando le stesse siano state rese oltre il termine di 180
giorni previsto dalla legge (art. 16 quater, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82,
introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), operi e- sclusivamente con riguardo alla valutazione di dette dichiarazioni come "prova dei fatti in esse affermati" e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non invece ai fini cautelari, per i quali sono richiesti soltanto "indizi", sia pure "gravi", e non "prove"" (Cass., sez. 5^, 23 settembre 2003, Dedato, m. 226213). In realtà l'art. 16 quater, comma, 9 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45), riferendosi alle sole dichiarazioni rese al P.M. o alla polizia giudiziaria, ribadisce che, per il principio di separazione delle fasi, tali dichiarazioni, quand'anche utilizzate per le contestazioni, non possono essere valutate a carico di persone diverse dal dichiarante come prova dei fatti in esse affermati, salvo quando risultino applicabili le norme in tema d'irripetibilità dettate dagli art. 431, 238, 512 e 513 comma 2 c.p.p. E il riferimento all'irripetibilità, come deroga all'utilizzabilità, ha senso solo se sia in discussione l'utilizzazione dibattimentale della prova ripetibile;
sicché deve ritenersi che il ritardo nelle dichiarazioni renda inapplicabile solo l'art. 500 comma 4 c.p.p., altrimenti la norma non avrebbe alcun senso.
Non ha perciò rilievo la questione di diritto intertemporale prospettata dal ricorrente, perché, quand'anche fossero applicabili anche alle dichiarazioni già rese, le sopravvenute norme dell'art. 14 legge n. 45 del 2001 non comportano comunque l'inutilizzabilità
in sede cautelare delle dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione.
3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, perché il collaboratore TT, dopo avere ricevuto in sede di redazione del verbale riassuntivo gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., confermò tutte le dichiarazioni già rese, come riconosce lo stesso ricorrente. Nè ha alcun rilievo la mancanza di una conferma analitica, con pedissequa reiterazione delle precedenti dichiarazioni, perché ciò che rileva è che il ricorrente abbia accettato l'onere di assumere la veste di testimone, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., rispetto alle dichiarazioni concernenti responsabilità altrui.
4. Il terzo motivo del ricorso, infine, è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata, quanto al presupposto probatorio, con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da LA MI, fratello del ricorrente, in quanto corroborate dalle deposizioni dei collaboratori UR e TT;
quanto al presupposto cautelare, con riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'indagato, come desumibile dai suoi precedenti, e con una specifica valutazione di irrilevanza, a fronte di tali elementi, del tempo decorso dall'omicidio. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004