Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari il valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del "dibattimento" riguarda i casi di inutilizzabilità fisiologica della prova, relativa ad elementi assunti "secundum legem", ma non legittimamente acquisite al dibattimento ex art. 526 cod. proc. pen., cui corrispondono i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., e le ipotesi di nullità relativa , stabilite esclusivamente per la fase dibattimentale dalla legge, mentre non riguarda i casi di inutilizzabilità "patologica", riguardante atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, in tutte le fasi procedimentali, e nelle procedure incidentali cautelari e di merito. Ne consegue che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Infatti l'espressione "quando ...emergano indizi di reato" contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 43542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43542 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1295
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 002382/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO RI, N. IL 03/10/1938;
2) IA SQ, N. IL 05/12/1973;
3) DI IN AN, N. IL 10/04/1974;
avverso SENTENZA del 29/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. DE SANDRO A. M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 16 maggio 2000 il Tribunale di Benevento riconosceva LO VI, IO SQ e Di IN AN responsabili dei reati di concorso in tentata truffa ai danni dell'INPS e di falsità ideologica per induzione, fatti commessi il 4 maggio e 16 giugno 1993. Le imputazioni afferivano alla contestazione, mossa al LO in qualità di datore di lavoro apparente, alla IO quale lavoratrice apparente e al Di IN quale consorte e coadiutore di quest'ultima, di avere dichiarato falsamente alla sezione di collocamento di MO la esistenza di un rapporto di lavoro tra il primo e la seconda, così ottenendo, quest'ultima, l'inclusione nell'elenco dei lavoratori agricoli e tentando, in tale qualità, di ottenere la indennità di maternità dall'INPS. Il Tribunale condannava gli imputati, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di sei mesi di reclusione.
La decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello di Napoli la quale dichiarava la prescrizione del reato di tentata truffa e confermando la sussistenza di prove in ordine alla residua imputazione per tutti gli imputati, rideterminava la pena nella misura di mesi 5 e gg 10 di reclusione. Osservava la Corte che la questione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa di tutti gli appellanti con riferimento alle dichiarazioni rese da IO e LO all'ispettore dell'INPS e la conseguente domanda di assoluzione non potevano trovare accoglimento. E ciò in primo luogo in quanto tali dichiarazioni erano state rese ad un funzionario amministrativo incaricato di accertamenti di carattere amministrativo: cioè in una fase nella quale i ricorrenti non avevano ancora assunto la veste di indagati. In secondo luogo in quanto il procedimento si era svolto nelle forme del rito abbreviato, senza che la parte interessata avesse, come invece richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità, eccepito la previa declaratoria di inutilizzabilità delle menzionate dichiarazioni. Nel merito argomentava la Corte sulle ragioni della affermata responsabilità di tutti gli appellanti, in concorso fra loro, in ordine ai reati loro ascritti, muovendo dalle dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla IO all'ispettore dell'INPS. Con particolare riferimento al delitto di falsità ideologica, pure contestato dal difensore sul rilievo che la IO non avesse mai conseguito l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli ma solo un certificato sostitutivo di tale iscrizione, la Corte d'Appello osservava che le false dichiarazioni della IO avevano indotto in errore tanto il dirigente della sezione di MO del Ministero del lavoro che aveva "certificato" che la donna era in possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, quanto il pubblico ufficiale che aveva formato l'atto falso iscrivendo la IO, contrariamente al vero, nell'elenco dei lavoratori agricoli. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso il legale dei tre imputati deducendo 1) - la violazione e/o falsa applicazione degli artt 62, 63 438 e ss. c.p.p., nonché dell'art. 220 disp att. C.p.p.. con riferimento alla assunta inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dalla IO. Citava al riguardo la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (28 novembre 2001, Raineri) che, in una fattispecie analoga, aveva rilevato il divieto di testimonianza dell'ispettore su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso della attività ispettiva anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato. La questione non mutava di soluzione nemmeno se calata nel rito abbreviato. Anche in tale evenienza, come patimenti osservato dalle Sezioni unite in altra sentenza (21 giugno 2000, Tammaro) ove era stato affermato la scelta di tale rito non comporta la utilizzabilità degli atti probatori assunti "contra legem" la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in tutte le altre fasi del procedimento. 2) - la violazione dell'art. 513 c.p.p. in quanto comunque la scelta del rito non equivaleva al consenso previsto dalla norma appena citata con riferimento alla posizione dei coimputati;
3) - la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. contestualmente alla violazione dell'art. 4 d.lg 9 aprile 1946 n. 212. Invero la difesa non aveva ottenuto alcuna motivazione sulla questione della insistenza di una iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, essendo stato conseguito dalla IO soltanto una certificazione sostitutiva (utile ai soli fini della fruizione delle prestazioni di malattia) certificazione che "presuppone che la iscrizione nel detto elenco non sia mai avvenuta".
4) - mancanza assoluta di motivazione e falsa applicazione degli artt. 476, 479 e 480 c.p.p. dovendo l'unico fatto accertato - il rilascio cioè di una certificazione amministrativa - trovare inquadramento nel delitto di falso in certificazione e non in atto pubblico. Invero non risulta effettuata dal funzionario pubblico alcuna attività di accertamento ma attestati fatti risultanti già da dati in possesso del funzionario medesimo.
Con memoria successivamente fatta pervenire, la difesa deduceva quale 5) motivo la violazione dell'art. 15 c.p. e la falsa applicazione dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 316 ter c.p.. Evidenziava che la condotta di tentata truffa addebitata agli imputati dovrebbe trovare più corretta qualificazione giuridica nel precetto posto dall'art. 316 ter c.p. che punisce la indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevedendo una mera sanzione amministrativa quando, come nella specie, la somma sia inferiore a 3.999 euro. Tale evenienza comporterebbe, altresì la inapplicabilità della sanzione posta dall'art. 479 c.p.p., essendo il falso integrante la condotta del primo reato non autonomamente punibile.
Concludeva richiedendo la assoluzione perché il fatto non costituisce reato e in subordine "la prescrizione dell'unico reato configurabile in applicazione del principio di specialità". Il primo motivo di impugnazione appare fondato.
La sentenza impugnata contiene la chiara affermazione che pilastro della accusa sono le dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla IO all'Ispettore dell'INPS nel corso della attività di accertamento disposta dall'ente sulla veridicità dei dati riferiti dalla richiedente la indennità di maternità.
Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito e conformemente invece alla interpretazione estensiva - sollecitata dalle Sezioni unite di questa Corte nella motivazione della sentenza sopra citata - della nozione di "attività ispettiva e di vigilanza" di cui alla norma posta dall'art. 220 disp att., quella posta in essere appare, non una mera attività di vigilanza amministrativa pura e semplice ma espressione di vera e propria funzione di polizia giudiziaria. Essa è infatti consistita nell'esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti a ciò obbligati e comunque chiaramente nella verifica della rispondenza al vero di una dichiarazione idonea, nel caso contrario, ad integrare, come verificatosi, gli estremi di uno o più reati, da segnalare anche alla competente autorità giudiziaria. Le Sezioni unite hanno anche, del tutto condivisibilmente, sottolineato come gli obblighi imposti all'ispettore al fine di rendere la propria attività utilizzabile come fonte di prova nel processo penale, scattano quando la inchiesta faccia emergere dati relativi ad un fatto di rilevanza penale, indipendentemente dalla acquisizione di elementi soggettivamente indirizzati. La norma, infatti, fa riferimento alla emergenza di "indizi di reato" di cui non si pretende in modo esplicito la riferibilità soggettiva mentre la gravità delle conseguenze connesse alla attività ispettiva e lo spirito della norma, teso a creare una equiparazione del procedimento amministrativo a quello penale per le ragioni dette, induce ad optare per la soluzione più garantista.
I paradigmi richiamati fanno ritenere che la attività di raccolta delle dichiarazioni della assunta lavoratrice all'Ispettore dell'Inps dovesse, per essere utilizzabile nel processo penale, essere "compiuta con l'osservanza delle disposizioni del codice" e segnatamente dell'art. 63 c.p.p., con tutte le garanzie difensive del caso.
Il mancato rispetto del precetto, posto che l'inchiesta era fin dall'inizio evidentemente finalizzata alla verifica della di fatti aventi potenziale rilevanza penale, comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse nei confronti tanto della dichiarante che dei terzi chiamati in causa ai sensi del primo e del secondo comma della norma citata.
La soluzione appare in realtà non del tutto misconosciuta neanche dalla Corte di merito la quale ha, nel secondo ordine di argomentazioni, preso le mosse proprio dalla ipotetica inutilizzabilità delle dichiarazioni della IO per sostenere che, comunque, tale sanzione processuale non sarebbe invocabile a seguito della scelta del rito abbreviato.
Ma anche tale limitazione della sanzione della inutilizzabilità sembra non cogliere nel segno rispetto al quadro relativo a tale evenienza processuale, come ridisegnato dalle Sezioni unite nella sentenza, anch'essa condivisibile e condivisa da questo Collegio, del 21 giugno 2000, Tammaro. Invero, la Corte d'appello ha richiamato e fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che intenda avanzare richiesta di rito abbreviato sarebbe tenuta ad eccepire preliminarmente la inutilizzabilità di atti affetti da tale vizio, trattandosi di rito che comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove assunte, in relazione alle quali il giudice abbia compiuto, ai sensi del previgente art. 440 c.p.p., di poter decidere allo stato degli atti. Senonché ritiene il Collegio, come puntualmente osservato successivamente dalle Sezioni unite nella sentenza appena menzionata, la inutilizzabilità di mezzi probatori derivante dalla acquisizione della prova "contra legem", ossia in violazione di un espresso divieto di legge, non rientra nei poteri dispositivi della parte. Questa, così come stabilito dall'art. 191 comma 2, non determina con la scelta del rito alcun effetto sanante ma ha il diritto, al contrario, di sollecitare in ogni stato e grado del giudizio il giudice a rilevare il vizio, ottenendo la conseguente pronuncia. Ed è indubbio che il vizio concernente dichiarazioni auto ed etero indizianti nel contesto della acquisizione di una notizia criminis sia quello della inutilizzabilità derivante dalla violazione delle norme sul diritto di difesa.
La diversa giurisprudenza sopra richiamata, del resto, è antecedente alla riforma del rito abbreviato disposta con l. n. 479 del 1999.. Tale riforma, applicabile anche ai processi per i quali, alla entrata in vigore della legge 5 giugno 2000 n. 144, non fosse iniziata la istruzione dibattimentale (e quindi al processo in esame) ha fatto venire meno la preliminare delibazione del giudice sulla decidibilità del processo allo stato degli atti (art. 438 comma 4) sicché cade, ai fini che ne occupano, l'argomento, utilizzato proprio dalla giurisprudenza citata dalla Corte di merito, secondo cui la parte, ottenuta l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato sulla base degli atti presenti nel fascicolo del PM non potrebbe, successivamente, "sfilare" dal fascicolo stesso atti già ritenuti fondamentali per la decisione dal giudice. Questi, infatti, vanta (art. 441 comma 5), proprio quale pendant della perdita del preliminare giudizio di ammissione, poteri di acquisizione, anche di ufficio, di elementi necessari ai fini della sentenza, quando reputi di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto non può dirsi che il rilievo, nel contesto del rito speciale, della inutilizzabilità di determinati atti, comporti un indebolimento della accusa, inammissibile in quanto caratterizzato da indebita slealtà processuale.
Tale conclusione - il rilievo della inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni assunte in violazione degli artt. 220 disp att. e 63 c.p.p. - non produce effetti caducatori sull'intero provvedimento impugnato. Come sostenuto anche in precedenti decisioni di questa Corte, anche in sede di legittimità può procedersi alla c.d. "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso decisivo sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativi della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza la utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (sez. 1, 2 dicembre 1998, Archina rv. 212274). Proprio l'esame della motivazione, deprivata del contributo indiziario ritenuto inutilizzabile, porta a rilevare la sussistenza di elementi diversi e ulteriori comunque idonei a sostenere la duplice contestazione.
Si intende far riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalla IO dinanzi al GUP dalle quali il giudice dell'appello ha inferito, senza che sul punto risulti sollevata alcuna contestazione nei motivi di impugnazione, che il pagamento dei contributi avvenne anziché da parte del presunto datore di lavoro, personalmente ad opera del marito della lavoratrice,il coimputato Di IN, in modo cioè del tutto improprio e rivelatore dell'intento frodatorio che animava gli indagati, oltre che del carattere fittizio del rapporto denunciato. Il secondo motivo di impugnazione resta assorbito dai rilievi sopra formulati.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, la parte ha dedotto che oggetto del falso sarebbe, semmai, soltanto la certificazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lg 9 aprile 1946 n. 212 e non l'iscrizione sull'elenco dei lavoratori agricoli, con la conseguenza della immediata necessità di rilevare la insussistenza dell'elemento materiale del reato in contestazione, essendo, l'unico e diverso fatto accertato, inquadrabile in altra fattispecie normativa.
Invero non può non rilevarsi come l'evenienza sia trattata dalla Corte di merito con una motivazione che non si espone a censure. Il rilascio del certificato sostitutivo -il quale, a norma dell'art. 4 d.leg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere emesso a favore di chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi - è effettivamente riconosciuto dalla Corte nella sentenza che tuttavia contemporaneamente sostiene, in via deduttiva, anche la formazione dell'atto falso consistito nella inclusione nel noto elenco dei lavoratori agricoli.
Siffatta deduzione, invero, non è argomentata dalla Corte di merito, ma si ricava, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, che sul punto è stata fatta luce in modo congruente ed esaustivo.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello, fatto oggetto anche di pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (Sez. un. 4 febbraio 1992, Musumeci, rv 191229, tra le molte conformi v., da ultimo, sez. 1, 26 giugno 2000, Sangiorgi, n. 216906), secondo cui allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nella analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, come nel caso di specie è avvenuto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo.
Orbene, il falso in atto pubblico cioè ricadente sugli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla l. 29 aprile 1949, n. 264 è stato ritenuto sussistente in base a circostanze di fatto prive del connotato della equivocità e quindi costituenti idoneo apparato argomentativo (acquisizione agli atti del processo di documento attestante la proposta di cancellazione della IO dall'elenco dei lavoratori agricoli sulla base di relazione di LL OV e segnalazione del Dott. Oliva nonché di copia del ricorso avverso detta cancellazione proposto dalla stessa imputata ed esibito in udienza dal difensore dell'epoca). Con la conseguenza che non vi è luogo alla ipotesi di ravvisabilità di una fattispecie criminosa diversa da quella contestata e ritenuta dalla difesa solo sulla base della integrazione di un fatto diverso, in realtà rivelatosi non l'unico posto in essere.
In ordine al motivo di ricorso illustrato per ultimo, si osserva che il richiesto mutamento della qualificazione giuridica del fatto contestato come tentata truffa e la conseguente affermazione della sussistenza della fattispecie, di rilievo soltanto amministrativo, posta dall'art. 316 ter comma due c.p. dovrebbe essere preceduto da un apprezzamento di fatto circa la entità della somma indebitamente richiesta dalla IO, somma non precisata nella sentenza. Siffatto apprezzamento comporterebbe un necessario rinvio al giudice del merito, rinvio precluso dalla sussistenza della causa di estinzione, di immediato rilievo, che riguarda la imputazione così come formulata.
D'altra parte, anche la richiesta di mera riqualificazione della condotta truffaldina ai sensi dell'art. 316 ter, nella prospettiva della applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che escluderebbe, in tale ipotesi, la autonoma punibilità della medesima condotta anche alla stregua delle norme sul falso, appare, almeno allo stato, inaccoglibile.
Infatti, l'orientamento giurisprudenziale citato nel detto motivo di ricorso (ad es. Cass. 23 marzo 2000, riv 215723) risolve in base al principio di specialità il concorso fra contestazioni affatto diverse da quella in esame, accomunate dall'utilizzo di dichiarazioni o dalla presentazione di dichiarazioni false (art. 483 c.p. e art. 2 l. 898/1986). Tale evenienza, quand'anche sostenibile nel caso di specie con riferimento alla condotta meno grave, non esclude di per sè la autonoma configurazione del reato di falsità ideologica dal momento che sarebbe evocabile la meno grave fattispecie ex art. 483 c.p. soltanto nel caso in cui la falsità nella attestazione fosse relativa a fatti che vengano dichiarati al pubblico ufficiale che si limita a riportarli nell'atto come provenienti dal privato. Qualora invece - come sostenuto nella sentenza impugnata - i fatti come dichiarati contribuiscono alla formazione di un atto autonomo dello stesso pubblico ufficiale, la falsità su essi si trasferisce all'intero contenuto dell'atto venendo così ad integrare la previsione dell'art. 479 c.p. (ex pluribus, Cass. 20 febbraio 1998, Rachel).
Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2004