Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 2
Il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro versate da un imprenditore quale corrispettivo della "tranquillità" personale ed economica assicuratagli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due "parti" anche per effetto della mediazione dell'agente, poiché tale comportamento configura un contributo causale determinante alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2014, n. 28225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28225 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO IA Cristina - Presidente - DE 09/05/2014
Dott. CAVALLO LD - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 643
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI IA - Consigliere - N. 47340/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELRI LL N. IL 11/09/1941;
avverso la sentenza n. 1352/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, DE 25/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA DE 09/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona DE Dott. Galasso A., che ha concluso per il rigetto DE ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. S. Modica che, nell'interesse DE Comune di Palermo, ha chiesto il rigetto DE ricorso e ha depositato nota spese;
Uditi i difensori avv. Massimo Krogh e GI Di Peri, che hanno chiesto entrambi l'accoglimento DE ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'11 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo dichiarava LLRI AR colpevole dei reati a lui contestati (artt. 110 e 416 c.p.;
artt. 110 e 416 bis c.p.) e lo condannava alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie DEl'interdizione perpetua dai pubblici uffici e DEl'interdizione legale durante l'esecuzione DEla pena. Disponeva, inoltre, che, a pena, espiata, LLRI AR venisse sottoposto alla libertà vigilata per due anni. Lo condannava (in solido con il coimputato NÀ TA) alla rifusione DEle spese e al risarcimento dei danni in favore DEle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.
2.Le imputazioni oggetto DEla sentenza di condanna erano così formulate:
capo a): per il periodo decorso da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982, concorso eventuale (o c.d. esterno) nella associazione per DEinquere ex art. 416 c.p., commi 1, 4 e 5, denominata "cosa nostra", mettendo a disposizione DEla stessa l'influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente DE mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, oltre che alla espansione DEla associazione medesima: ciò attraverso la partecipazione a incontri con esponenti anche di vertice di cosa nostra, e intrattenendo, tramite essi (ossia tramite AD ST, ES IR, LL ZI, LL NB, AN VI, NÀ TA, Di NA GI, Di NA PI, AN FA e NA TO), rapporti continuativi con l'associazione e, quindi, determinando nei capi di "cosa nostra" la consapevolezza DEla assunzione di responsabilità, da parte DE LLRI AR medesimo, di assumere condotte volte ad influenzare, a vantaggio DEla associazione per DEinquere, soggetti operanti nel mondo istituzionale e imprenditoriale;
con le aggravanti DEl'essere l'associazione armata e DE numero dei partecipanti superiore a dieci;
b): per il periodo trascorso dal 28 settembre 1982 ad oggi, concorso esterno nell'associazione mafiosa "cosa nostra" (art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6), con condotte analoghe a quelle descritte sopra;
con le aggravanti DElo "scorrere in armi" e DE finanziamento DEle attività DE sodalizio con il provento dei DEitti.
3. Il 29 giugno 2010 la Corte d'appello di Palermo, in riforma DEla decisione di primo grado, appellata dall'imputato e, incidentalmente, dal Procuratore DEla Repubblica di Palermo, così statuiva:
dichiarava assorbita l'imputazione di cui al capo a) in quella di cui al capo b);
assolveva, perché il fatto non sussiste, LLRI AR, limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992 e, per l'effetto, riduceva la pena a sette anni sette di reclusione.
Confermava, nel resto, la sentenza appellata.
Condannava LLRI AR alla rifusione DEle spese sostenute dalle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo.
4. Il 9 marzo 2012 la Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione, investita dei ricorsi DE Procuratore generale presso la Corte d'appello e di LLRI AR avverso la sentenza d'appello, dichiarava inammissibile il ricorso DE Procuratore Generale e annullava, nei limiti di seguito precisati, la sentenza impugnata nel capo relativo al reato DE quale l'imputato era stato dichiarato colpevole, rinviando, per nuovo giudizio su di esso, ad altra sezione DEla Corte di appello di Palermo.
5. L'ambito DE devolutum riguardava tre profili.
5.1. Innanzitutto spettava al giudice DE rinvio esaminare nuovamente e fornire una diversa motivazione in ordine alla configurabilità DE concorso esterno in associazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, anche nel periodo di assenza DEl'imputato dall'area imprenditoriale ES e società collegate (periodo intercorso, secondo la sentenza impugnata, tra il 1978 e il 1982). Il relativo vuoto argomentativo, tradottosi in un vizio DEla motivazione, doveva essere colmato con la specifica indicazione di quale fosse stato il comportamento, nel suddetto lasso di tempo, da parte di LLRI AR, non potendosi dare ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con ER. Tali rapporti, infatti, non potevano, da soli, provare il perdurare DEla intromissione di LLRI AR in affari penetranti per la vita individuale DEl'imprenditore dal quale si era allontanato in assenza DEla precisazione DEla causale DEle concrete modalità DE concorso nei versamenti, che la sentenza rescindente riteneva effettivamente avvenuti, anche ad opera di terzi, a partire dal 1978.
La significatività e concludenza DE comportamento asseritamente tenuto da LLRI AR a proposito DEla c.d. "messa a posto DEle antenne" in epoca successiva al 1980 non era sorretta da adeguata motivazione e da un quadro probatorio di univoca concludenza. Tale iniziativa, secondo l'assunto accusatorio, veniva, infatti, a collocarsi in un periodo nel quale, già da un apprezzabile lasso di tempo (dagli inizi DE 1978), l'imputato aveva interrotto i rapporti professionali (anche se non amicali) con l'area imprenditoriale che faceva riferimento a ER, per essere assunto, su sua iniziativa, da un altro imprenditore, IS FI, alle cui dipendenze avrebbe lavorato per circa tre anni, ossia fino a tutto il 1980. La Corte di Cassazione censurava l'incompletezza DEla motivazione relativa a tale vicenda, caratterizzata da una mera ricognizione DE fatto e dalla omessa specificazione DE comportamento che, in relazione alla esecuzione DEl'accordo favorito alcuni anni prima, LLRI AR avrebbe materialmente continuato (o meno) a tenere, nel ruolo di agevolazione DEla esecuzione DEla parte patrimoniale DEl'accordo. Rilevava, inoltre, che i giudici di merito non avevano precisato quale sarebbe stata, nel concreto, l'attività posta in essere dall'imputato, nella direzione DEla agevolazione e DE rafforzamento DE consorzio mafioso. Invero, dalle dichiarazioni rese sul punto da Di RL - principale fonte dichiarativa DEl'accusa - emergeva genericamente un interessamento di LLRI AR sulla questione, mentre da quelle DE collaboratore di giustizia AN - privilegiate sul punto dalla Corte d'appello - risultava l'assenza di pagamenti da parte di ER in favore di "cosa nostra" per la messa a posto DEle antenne, essendo tenuti a provvedervi autonomamente, semmai, i titolari degli impianti locali (cfr. pag. 110).
5.2. In secondo luogo il giudice DE rinvio doveva verificare la sussistenza DEl'elemento soggettivo DE DEitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso con riferimento al periodo 1983- 1992, decorrente dal ritorno di LLRI AR in "Publitalia". Da un punto di vista oggettivo veniva ritenuta provata la prosecuzione dei pagamenti da parte di ER a "cosa nostra" negli anni 80 sulla base DEla causale DE patto di protezione con la mafia. Al riguardo si trattava di stabilire soltanto se si fosse trattato di una prosecuzione senza soluzione di continuità, pur dopo l'allontanamento di LLRI AR, ovvero di una ripresa dopo un'interruzione.
La Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione riteneva, invece, sussistente un vizio di carenza DEla motivazione e di manifesta illogicità con riguardo alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso relativamente al suddetto lasso temporale (cfr. f. 127). Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, unitamente ad eventi oggettivi, quali gli attentati subiti da ER nel suddetto periodo di tempo, dimostravano "elementi di una certa torsione o avvitamento dei rapporti fra le parti interessate, all'interno dei quali quei pagamenti avrebbero dovuto essere...nuovamente interpretati e valutati" (cfr. f. 121 DEla sentenza di annullamento).
In particolare veniva rilevato una carenza di motivazione in ordine ai seguenti aspetti.
L'attentato alla villa di via Rovani subito da ER nel novembre 1986 aveva ingenerato nell'interessato la convinzione che fosse opera di "cosa nostra" e, invece, dubbi iniziali in LLRI AR circa l'effettiva paternità DEl'azione. Dalle dichiarazioni di AN risultava che, nel corso di un incontro con mafiosi nel 1986, il collaboratore aveva sentito NÀ lamentarsi e dire che non voleva più recarsi a Milano a riscuotere, per conto di "cosa nostra", le somme da LLRI AR, dato quest'ultimo era divenuto con lui scostante. Di tale situazione di stallo era stato informato NA TO, fino a quel momento all'oscuro di tutto, ed il capo mafioso aveva deciso di replicare al detto atteggiamento con iniziative intimidatorie (effettivamente poste in essere nel 1987) sì da ottenere, da un lato, la riconsiderazione DEla posizione di NÀ presso LLRI AR e, dall'altro, il raddoppio DEla somma versata da ER, per il tramite di LLRI AR, in cambio DEla protezione.
Nel corso DEla conversazione telefonica intercettata nel dicembre 1986 NÀ commentava con LLRI RT (fratello DEl'imputato) il comportamento di LLRI AR che era solito farlo aspettare o addirittura sparire per evitarlo. Con riferimento al periodo 1984-19854, AN RO riferiva, per averlo appreso dal padre AN FA, capo-mandamento, DEle lamentele esternate a NÀ da parte di LLRI. Quest'ultimo, nell'effettuare i pagamenti, si era detto "tartassato" dai fratelli LL, uno dei quali era diventato il reggente DEla "famiglia" mafiosa DE ES al posto di AD, dopo la uccisione di quest'ultimo. I LL avevano iniziato a riscuotere le somme, prima percepite da AD, ma poi erano stati estromessi da NA che aveva affidato il relativo incarico a NÀ. Il collaboratore di giustizia ZE riferiva circostanze in buona parte analoghe a quelle descritte da AN RO e AN. Gli attentati di matrice mafiosa, posti in essere nel 1990 ai danni dei magazzini AN di AN appartenenti a ES (svalutati dalla Corte territoriale) andavano sottoposti a nuova valutazione alla luce dei rilievi difensivi circa il fatto che essi potevano rappresentare l'espressione di un rapporto tra ER e la mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse (sia pure necessitato per il primo) e costituire, di riflesso, l'espressione (non rileva se quale causa o effetto) di un rapporto di LLRI con "cosa nostra" non più convergente nel perseguimento di comuni interessi. Su tale considerazione influiva anche il mutato assetto, all'interno di "cosa nostra", degli equilibri esistenti all'epoca di conclusione DEl'accordo DE 1974, in quanto nel 1981 era intervenuta la morte violenta o per lupara bianca dei vertici mafiosi (AD e ES) che avevano concluso quell'accordo, di cui si erano anche resi garanti, ed era subentrata una direzione DE sodalizio di stampo mafiosa assai più aggressiva, artefice, in seguito, DEla stagione stragista.
La Corte territoriale non aveva reso alcuna logica motivazione sui temi appena ricordati e aveva trascurato una compiuta analisi di quello che appariva un rapporto estremamente teso tra LLRI, riluttante ai pagamenti, e i vertici mafiosi DE dopo - AD: i LL, descritti come fonti di vessazione dall'interlocutore, e, quindi, NA autore di repliche perentorie e/o di attentati. Alla carenza di motivazione sui profili in precedenza ricordati si accompagnava una manifesta illogicità DEl'argomentazione con la quale la Corte territoriale aveva sostenuto che l'attentato alla villa di via Rovani non aveva avuto la capacità di mutare l'atteggiamento psicologico di LLRI, dovendosi l'azione intendere solo come prassi DEla consorteria mafiosa, volta a non far allentare la tensione con la propria vittima, onde evitare che questa cessasse di pagare il prezzo DEle estorsioni (cfr. p. 122 DEla sentenza di annullamento).
Qualificando LLRI AR (che, secondo il racconto dei collaboratori, appariva recalcitrante e scostante nei pagamenti) come vittima da "tenere sulla corda" al pari di ER, sarebbe irrazionale affermare, al contempo, il concorso esterno DEl'imputato LLRI nell'associazione di stampo mafioso che esercitava quelle pressioni anche contro di esso.
I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di LLRI verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di ER, richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo DE contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di LLRI, che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni 80 appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti DE sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria. Dall'altro lato, il rigore DEla prova DE dolo diretto che non ammette presunzioni e richiede che, anche in ordine ai comportamenti appena rievocati, possa darsi una spiegazione compatibile e in linea con la tesi DEl'avere LLRI accettato e perseguito l'evento DE rafforzamento DE sodalizio mafioso, recando un contributo alla realizzazione DE programma comune.
È, infatti, evidente che se la prova di tale finalizzazione può essere ed è, in genere, di carattere essenzialmente logico, non per questo essa può essere inferiore allo standard richiesto per superare il ragionevole dubbio e, ancor meno, può essere ritenuta acquisita negando o misconoscendo la valenza di emergenze che si connotano, all'apparenza, come segni DE contrario e, cioè, di una possibile caduta DEla precedente unitarietà di intenti. Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appariva insufficiente: infatti, anziché motivare sulle cause di certe "prese di distanza" da parte di LLRI nei confronti di "cosa nostra", anche in costanza degli attentati, la sentenza cassata si soffermava sulle conseguenze DEle prime e dei secondi e sulla asserita significatività DEla ripresa di contatti tra le parti, "nonostante" quegli eventi.
5.3. All'esito di una nuova valutazione, da parte DE giudice DE rinvio, degli elementi acquisiti, potevano porsi tre alternative con riferimento all'apparente interruzione degli stretti rapporti precedentemente instaurati da LLRI AR con ER IL: a) il passaggio di LLRI alle dipendenze di IS poteva essere espressione DEla cessazione DEla permanenza DE reato fino a quel momento consumato, con evidenti riflessi sul computo DE termine prescrizionale;
b) poteva, al contrario, risultare compatibile con il costrutto accusatorio alla stregua di un diverso iter argomentativo, c) poteva, infine, ritenersi, in presenza di elementi probatori effettivamente dimostrativi in tal senso, che alla manifestazione DEla cessazione DE reato permanente avesse fatto seguito una ripresa DEla condotta illecita costituente violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., da valutare in una relazione di "continuazione" ex art. 81 c.p., con quella precedente e cessata una prima volta.
Le ipotesi formulate ai precedenti punti b) e c) erano destinate ad incidere in pejus sui termini DEla prescrizione, decorrenti dall'ultima DEle condotte DEl'imputato, motivatamente ritenute dal giudice manifestazione DEla protrazione DEla condotta illecita sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto quello soggettivo (cfr. f. 119 DEla sentenza DE 9 marzo 2012).
6. La Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione riteneva, invece, provato in tutti i suoi elementi costitutivi, fino al 1978, il DEitto di cui agli artt. 110 e 416 c.p. la cui configurabilità dogmatica sia sotto il profilo DE concorso esterno in associazione per DEinquere di stampo mafioso che sotto quello DE concorso esterno in associazione per DEinquere di stampo mafioso non era stata contestata neppure dalla difesa. Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno.
Costituiva espressione DE concorso esterno da parte DEl'imputato nella associazione criminale denominata "cosa nostra", facente capo, nella metà degli anni 70, anche a AD e ES, il comportamento tenuto da LLRI AR, consistito nell'avere favorito e determinato - avvalendosi dei rapporti personali di cui già a Palermo godeva con i boss (vedi dichiarazioni di Di RL citate retro a pag.25, con rinvio a pag. 262 sent. imp.) e di un'amicizia in particolare che gli aveva consentito di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso quelli - la realizzazione di un incontro materiale e DE correlato accordo di reciproco interesse, tra i boss mafiosi (nella loro posizione rappresentativa) e l'imprenditore amico (ER IL). L'imputato risultava avere svolto un ruolo di "mediazione" nel creare il canale di collegamento o, se si vuole, di comunicazione e di transazione che doveva essere parso, a tutti gli interessati e ai protagonisti DEla vicenda, fonte di reciproci vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l'imprenditore ER, DEla ricezione di una schermatura rispetto ad iniziative criminali ( essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità DEinquenziali non necessariamente e immediatamente rapportabili a "cosa nostra" o, quanto meno, all'articolazione AN di "cosa nostra" di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l'intervento, e quello di natura patrimoniale per la stessa consorteria mafiosa. Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di LLRI che si era posto come trait d'union, siglato con l'imprenditore un patto, all'inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie, oltre che finalizzato alla realizzazione di evidenti risultati di arricchimento: un patto che, peraltro, risentiva di una certa, espressa (v. colloqui citati a pag. 241 DEla prima sentenza d'appello) propensione DEl'imprenditore ER a "monetizzare", per quanto possibile, il rischio cui era esposto. La condotta DEl'agente riguardante il periodo compreso fra il 1974 e la fine DE 1977 aveva costituito un antecedente causale quantomeno DEla conservazione, se non DE rafforzamento DE sodalizio criminoso "cosa nostra", posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi e anche per il mantenimento DEla sua stessa "forza lavoro" e, quindi, DEl'organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza. L'accordo di protezione mafiosa propiziato da LLRI, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di "cosa nostra", s'inseriva in un rapporto di causalità nella realizzazione DEl'evento DE finale rafforzamento di "cosa nostra". Esso costituiva un evento capace di contribuire all'avvio DEla compressione DE bene giuridico tutelato dalla norma contestata, ossia l'ordine pubblico, che è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda la propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi ai poteri istituzionali, nella garanzia DEla difesa dei beni fondamentali (libertà, vita) di taluni cittadini. Fino a quando il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione DEl'accordo che egli ha propiziato e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente DE reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui la condotta partecipativa esterna si esaurisce con il compimento DEle attività concordate.
La Quinta Sezione Penale di questa Corte argomentava che, nel caso in esame, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa può dirsi iniziato con la realizzazione DEl'accordo mafia-imprenditore. Esso era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti tenuti dall'imputato in esecuzione DEl'accordo stesso. Restava, comunque, impregiudicata l'analisi DEl'atteggiamento psicologico DE reato.
7. Il 25 marzo 2013 la Corte d'Appello di Palermo, in sede di rinvio, tenuto conto DEl'assoluzione irrevocabile pronunciata dalla Corte d'Appello con la sentenza DE 29 giugno 2010 con riferimento alle condotte contestate per il periodo successivo al 1992, assorbito il reato di cui al capo a) in quello di cui al capo b) e avuto riguardo alle condotte contestate fino al 1992, rideterminava la pena inflitta all'imputato in sette anni di reclusione.
Confermava, nel resto, la sentenza impugnata e condannava l'imputato al pagamento DEle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo.
8.Con riferimento alla configurabilità DE DEitto di concorso esterno in associazione per DEinquere per il periodo 1978-1982, la Corte d'appello di Palermo osservava che, nonostante il passaggio alle dipendenze di IS, LLRI non aveva mai interrotto i suoi rapporti con i soggetti intranei a "cosa nostra" (AD ST, ES MO, NÀ TA, AN VI) con cui aveva agito in precedenza. Peraltro, l'imputato aveva sempre negato di conoscere ES e AD, aveva escluso di avere avuto rapporti di amicizia con AN e aveva affermato di avere condiviso soltanto una comune passione per il calcio con NÀ. LLRI, dopo avere lasciato l'incarico di segretario personale di ER, aveva iniziato a lavorare, alla fine DE 1977, per l'imprenditore IS FI che, in quegli anni, era a capo di uno dei maggiori gruppi immobiliari italiano che comprendeva: la "s.p.a. Bresciano", di cui LLRI veniva nominato amministratore DEegato (cfr. dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza DE 26 giugno 1996); la "s.p.a. Cofire" (Compagnia fiduciaria di consulenze e revisione) di cui LLRI era diventato consigliere;
la "s.p.a. Inim (Internazionale immobiliare), costituita dopo l'assunzione DE concordato fallimentare DEla CC e AN, di cui IS era socio al 60% insieme con IA SC LO (socio al 30%) e tra i cui consiglieri vi erano LLRI AR e LLRI RT.
8.1. I giudici territoriali, al fine di dimostrare la continuità dei rapporti iniziati con il "patto mafioso" DE 1974, valorizzavano le dichiarazioni rese da IS il 5 maggio 1987, nell'ambito di separato processo celebratosi dinanzi all'Autorità giudiziaria milanese per il fallimento DEla "s.p.a. Bresciano", e il 22 settembre 1998, nel corso DE presente processo, davanti al Tribunale di Palermo (cfr. f. 325 ss). Dalle stesse risultava che IS aveva assunto, nell'ottobre 1977, LLRI AR - da lui conosciuto tra il 1975 e il 1976 tramite la cognata DE prof. DE IA - su richiesta di NÀ che aveva conosciuto insieme a AD e ES. Consapevole DElo spessore mafioso DE gruppo di AD ST cui apparteneva NÀ e timoroso DEle conseguenze cui sarebbe andato incontro in caso di rifiuto, IS aveva assunto alle sue dipendenze LLRI che, a detta di NÀ, aveva necessità di cambiare lavoro e di guadagnare maggiormente, attesa la situazione di crisi finanziaria in cui versava ER.
LLRI confermava di essere stato accompagnato da NÀ presso IS che era rimasto "impressionato" dalla suddetta presenza. Ammetteva di avere parlato con NÀ DEla proposta di lavoro di IS e di essere stato consigliato dallo stesso NÀ di andare a lavorare per lui. Escludeva, peraltro, che IS lo avesse assunto su sollecitazione di NÀ. Confermava, infine, pur cercando di ridimensionarne portata e significato, il racconto di IS che aveva dichiarato di avere appreso dall'imputato che questi si era interessato di fare da mediatore tra ER e "cosa nostra" per garantire la protezione personale DE gruppo mafioso all'amico imprenditore.
Il mantenimento dei rapporti di frequentazione con NÀ (condannato in questo processo per i DEitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.) non poteva, ad avviso DEla Corte territoriale, essere relegato alla sfera dei rapporti sconvenienti da un punto di vista etico, bensì assumeva una precisa valenza probante circa la permanenza nella consumazione DE concorso esterno in associazione mafiosa.
8.2. Per argomentare la continuità DEle condotte criminose poste in essere da LLRI, la Corte d'Appello evidenziava che quest'ultimo aveva lavorato alle dipendenze di IS per un periodo di tempo assai limitato, compreso tra il gennaio 1978 (epoca in cui era stato nominato amministratore DEegato DEla "s.p.a. Bresciano) e la fine DE 1979. Lo stesso LLRI dichiarava di non avere avuto "più niente a che fare con aziende e società DE gruppo IS" dopo avere esaurito la propria attività di curatore fallimentare.
A dimostrazione DE breve periodo di collaborazione tra LLRI e IS venivano richiamati i seguenti ulteriori elementi:
il contenuto DEla conversazione telefonica DE 14 febbraio 1980 nel corso DEla quale LLRI, parlando con AN, manifestava la propria preoccupazione per la grave situazione in cui si trovava a seguito DE fallimento DEla "s.p.a. Bresciano" e parlava anche DEle conseguenti vicissitudini DE fratello LLRI RT;
la fuga, dapprima in Venezuela e, quindi, in Francia di IS, raggiunto da provvedimento restrittivo DEla libertà personale per il fallimento, nel febbraio 1979, DEla società "Venchi Unica 2000";
le dichiarazioni di IS il quale riferiva di avere incontrato, nei primi mesi DE 1980, presso l'Hotel "George V" di Parigi, LLRI che qui aveva dato appuntamento anche a AD ST e ES MO ai quali aveva chiesto la somma di venti miliardi di lire per l'acquisto di film per "Canale 5";
le dichiarazioni di SS OR, direttore di cantieri di IS, che, all'udienza DE 21 maggio 2001, nel corso DE dibattimento di primo grado, riferiva in merito alla conoscenza di LLRI e agli incontri a Parigi di quest'ultimo con IS, all'epoca latitante;
le dichiarazioni spontanee di LLRI in data 29 novembre 2004 relative alla interruzione DEla collaborazione con IS nel 1980 e la ripresa di quella con ER nel 1980-1981. Conclusivamente la Corte territoriale osservava che la durata irrilevante DEl'allontanamento (dal gennaio 1978 al 1980-1981) e l'atteggiamento assunto da LLRI nei confronti dei protagonisti DE "patto" DE 1974 costituivano altrettanti elementi per ritenere che, in realtà, non si fossero mai interrotti i rapporti di LLRI ne' con gli esponenti mafiosi di riferimento ne' con ER IL per conto DE quale l'imputato non aveva mai cessato di fungere da intermediario con "cosa nostra".
8.3. La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, dopo avere premesso che doveva ritenersi DE tutto estranea ai rapporti tra LLRI e AN ogni connotazione di costrizione e di timore DE primo nei confronti DE secondo, osservava che i rapporti tra i due erano proseguiti, pur dopo l'allontanamento di AN da Arcore. In proposito sottolineava che AN era stato arrestato il 27 dicembre 1974 per espiare una pena definitiva relativa ad una condanna per truffa e che, dopo la sua scarcerazione (22 gennaio 1975), aveva lasciato Arcore.
Tali rapporti, ad avviso dei giudici territoriali, avevano natura "consuetudinaria e progettuale, oltre che sintomatica di un'affidabilità reciproca degli interlocutori" (in tal senso f. 108 DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione, richiamata a f. 336 ss DEla sentenza resa in sede di rinvio). In proposito i giudici di merito attribuivano rilievo ai seguenti elementi.
Il collaboratore di giustizia ON NT, uomo d'onore DEla "famiglia" mafiosa di AN, dichiarava che, a partire DE 1975, aveva accompagnato il fratello ON GI, a capo DEl'organismo direttivo di "cosa nostra" a Milano per individuare i soggetti che dovevano essere eliminati nel contesto di una guerra di mafia in corso a AN. In occasione di uno di questi viaggi, nel 1976, aveva partecipato, presso il ristorante "le colline pistoiesi" ad una cena insieme con GR NI, AN VI, LLRI AR. In tale contesto AN aveva presentato LLRI come suo "principale".
La telefonata DE 14 febbraio 1980 intercorsa tra LLRI e AN dimostrava, secondo la Corte d'appello di Palermo, una frequentazione fra i due, la trattazione di affari in comune e un'assoluta cordialità di rapporti, in virtù DEla quale e DE ruolo di tramite con ER svolto da LLRI, "cosa nostra" aveva deciso di revocare la condanna a morte decretata da LL EO nei confronti di AN.
Particolare rilievo veniva attribuito alla parte DEla conversazione in cui AN indicava ER come "principale" di LLRI in un periodo (1980) in cui quest'ultimo era formalmente alle dipendenze di IS.
Questi elementi, ad avviso DEla Corte, dimostravano che LLRI, pur nel periodo in cui si era allontanato professionalmente da ER, aveva continuato ad avere contatti con AN e NÀ e non aveva mostrato alcuna volontà di porre fine all'esecuzione DEl'accordo e di interrompere i contatti con i soggetti che di quell'accordo erano stati i protagonisti. Dalle dichiarazioni di Di RL SC - in ordine alla cui attendibilità, secondo la sentenza rescindente, i giudici di merito avevano fornito una giustificazione completa e conforme a parametri di razionalità e plausibilità - emergevano, ad avviso dei giudici di merito, tre episodi particolarmente significativi. Il 19 aprile 1980 LLRI partecipava a Londra al matrimonio di UC IR (soggetto condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per LLRI un perfetto sconosciuto), cui erano stati invitati, oltre allo stesso Di RL (testimone DElo sposo), NÀ e ES MO (testimone DEla sposa). Di RL riferiva, altresì, che, nel corso DEla cerimonia, ES aveva tessuto a Di RL le lodi di LLRI e gli aveva confidato che egli e ES avevano intenzione di "combinarlo". Tale episodio, ad avviso DEla Corte territoriale era indicativo - tenuto conto anche DElo stato di latitanza di Di RL (noto a LLRI) che imponeva solo la presenza di persone fidate - DEla continuità dei rapporti di frequentazione, da parte di LLRI, dei medesimi soggetti con i quali, nel 1974, aveva concluso il patto di protezione di ER, DEla fiducia che "cosa nostra" continuava a riporre nell'imputato nel 1980. Una conclusione DE genere era avvalorata dalla circostanza che, in tale contesto, ES, aveva raccomandato a LLRI di mettersi a disposizione di Di RL, ove fosse passato da Milano, nonché dal fatto che l'imputato aveva fornito a ES i suoi recapiti.
Nel 1979, presso la villa di AD ST, si svolgeva una cena cui prendevano parte circa venti persone, tra cui Di RL, LLRI, AD, ES, TU IC. Ciò dimostrava, ad avviso dei giudici, la prosecuzione di rapporti con esponenti mafiosi di particolare calibro e una costante cordialità di rapporti, DE tutto incompatibile con il rapporto tra estorto ed estorsori.
Tra il 1979 e il 1980, ossia nel periodo in cui LLRI già lavorava alle dipendenze di IS, l'imputato chiedeva a NÀ di occuparsi DEla "messa a posto per l'installazione DEle antenne televisive". NÀ parlava DEla questione con Di RL e con AD e ES. Questi ultimi provvedevano a sistemare tutto. L'episodio veniva dalla Corte territoriale correlato all'interesse DE gruppo ES nel settore DEle emittenti private e, in particolare, alla prima trattativa di ES per l'acquisto da parte DEla "s.r.l. Rete Sicilia" (società collegata a ES di TVR Sicilia (f. 350).
Il collaboratore di giustizia IN NG - la cui attendibilità intrinseca era stata verificata nell'ambito di numerosi processi nel corso dei quali aveva dimostrato una profonda conoscenza DEle logiche di "cosa nostra" nella gestione degli appalti negli anni 90 - riferiva, a sua volta che, recandosi a Milano per accompagnare in auto AD ST, aveva, in una circostanza, incontrato presso l'ufficio di LL Ugo, oltre a quest'ultimo, AD ST, ES MO e LLRI. La Corte territoriale collocava questo episodio nel periodo in cui l'imputato lavorava alle dipendenze di IS, in quanto LLRI, colloquiando con IN, aveva parlato di una società di costruzioni in cui lavorava "un certo IA".
8.4.La prosecuzione dei pagamenti anche nel periodo 1978-1982 (precedente e di poco successivo alla morte di AD ST, avvenuta il 23 aprile 1981), veniva ritenuta provata, sotto il profilo oggettivo, anche dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN RO, ZE SC LO, AN NT, tutti appartenenti alla "famiglia" mafiosa DEla OC, capeggiata da AN FA, nonché da quelle di IN NG.
AN RO, dopo avere parlato dei pagamenti effettuati da LLRI a AD, riferiva, per averlo appreso da padre AN FA, che, dopo la morte di AD stesso, i pagamenti erano stati effettuati a LL ZI e LL AN TT, che erano diventati (dapprima LL AN TT e, quindi, dopo il suo arresto, LL ZI) reggenti DE mandamento di SAta IA DE ES ed avevano ereditato i rapporti intrattenuto da AD ST e ES MO. I versamenti erano proseguiti sino al 1984-1985, epoca in cui LLRI aveva chiamato NÀ per rappresentargli che si sentiva "tartassato" dai LL. L'espressione testualmente usata dal dichiarante evidenziava, ad avviso dei giudici, l'assenza di una soluzione di continuità nella corresponsione DEle somme di denaro, da leggere insieme con la continuità dei rapporti mantenuti da LLRI con gli esponenti di "cosa nostra" con cui era stato stipulato il patto di protezione di ER.
Il collaboratore collocava nel periodo 1984-1985 l'interesse manifestato dall'imputato per la messa a posto DEle antenne televisive.
Un significativo riscontro alle dichiarazioni rese da AN RO era, ad avviso DE giudice di rinvio, costituito dalle dichiarazioni di IN, destinatario DEle confidenze di AD ST circa il fatto che le richieste dei LL a
ER erano divenute esose sì da togliergli le radici vitali ("tirando u radiami": v. f. 363 DEla sentenza impugnata). ZE SC LO (divenuto nel 1986, a seguito DEl'arresto di AN FA, reggente DE mandamento di S. IA DE ES insieme con AN EN, detto MO) dichiarava, per averlo appreso da AN FA e da AN EN, che NÀ riscuoteva i soldi da LLRI e che quest'ultimo aveva intrattenuto i rapporti dapprima con AD ST e, quindi, dopo la morte di quest'ultimo, con i LL. Riferiva, inoltre, che, pur dopo la morte di AD e durante la gestione dei LL, LLRI aveva curato il patto di protezione di ER con "cosa nostra" e che l'imputato si era lamentato con NÀ per il "tartassamento" subito da LL ZI, uomo d'onore subentrato a AD ST nella reggenza DEla "famiglia" di SAta IA DE ES.
AN NT, uomo d'onore "riservato, appartenente dal 1986 alla "famiglia" mafiosa DEla OC e nipote di AN FA affermava, a sua volta, che LLRI aveva provveduto a versare i soldi a NÀ che si recava a ritirarli a Milano presso lo studio DEl'imputato e che ciò era accaduto senza soluzione di continuità fino alla morte di AD. Dopo la scomparsa di quest'ultimo LLRI consegnava le somme a NÀ, il quale provvedeva a recapitarle a Di NA PO. Quest'ultimo, a sua volta, le faceva avere, tramite RN PO ("uomo d'onore" DEla stessa famiglia), ad uno dei LL, divenuto all'epoca uno dei rappresentanti DEla "famiglia mafiosa di SAta IA DE ES.
8.5.La Corte d'appello di Palermo riteneva irrilevante la circostanza - valorizzata dalla difesa - che, dopo l'allontanamento di AN da Arcore, ER si fosse premunito di un servizio di protezione privata, dato che l'imprenditore aveva sempre manifestato in modo chiaro la convinzione che per la propria attività - che si stava espandendo su tutto il territorio nazionale - la protezione istituzionale o privata non era sufficiente. Del resto la sentenza rescindente aveva evidenziato che ER aveva sempre accordato una personale preferenza al pagamento di somme come metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità (f. 103 DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale).
Particolare rilievo, in tale ottica, veniva attribuito al contenuto DE colloquio intercorso, il 17 febbraio 1988, tra ER e EL AL RE nel corso DE quale il primo dichiarava la sua disponibilità a pagare somme di denaro, pur di stare tranquillo, nonché alla conversazione avvenuta la notte DEl'attentato a Villa Rovani in data 29 novembre 1986 tra ER e LLRI da cui emergeva che ER definiva quanto accaduto "una cosa anche...rispettosa ed affettuosa" e si dichiarava disposto a versare anche trenta milioni di lire, qualora contattato telefonicamente. La sentenza sottolineava la circostanza che analoga disponibilità veniva manifestata da ER ai Carabinieri intervenuti in tale occasione.
8.6. A dimostrazione DE perdurante patto di protezione concluso da ER con "cosa nostra", grazie all'opera d'intermediazione di LLRI, i giudici DE rinvio richiamavano anche le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN NG. Quest'ultimo riferiva di avere accompagnato, in un periodo di tempo collocato a partire dall'anno 1977 e, comunque, antecedente al 1979, AD e RI VI (massone calabrese vicino alla ndrangheta) a Milano, dove si era tenuto un incontro tra i suddetti, i LL e alcuni personaggi di OC. I LL, con l'aiuto di RI VI, dovevano fare da tramite con gli esponenti di OC, intenzionati a sequestrare ER o un suo familiare. Nel corso di tale incontro AD manifestava la sua contrarietà per il progetto e si spendeva efficacemente per impedire la sua attuazione, rappresentando possibili pericolose reazioni di "cosa nostra". AD confidava a IN che i fratelli LL avevano protetto ER dalle ingerenze calabresi e dalle vessazioni provenienti da quell'ambiente.
La Corte territoriale riteneva le dichiarazioni di IN rilevanti sotto due profili. Per un verso esse dimostravano che la protezione garantita in virtù DE patto stipulato nel 1974 era proseguita senza sosta e che, in attuazione DElo stesso, l'imprenditore ER versava rilevanti somme di denaro a "cosa nostra. Per altro verso erano indicative DE fatto che LL ZI e LL AN TT, già prima DEla morte di AD, avevano preteso, per la protezione di ER, il versamento di somme di denaro sotto forma di forniture di materiali teatrali allo stesso.
8.7. I giudici di merito non escludevano la configurabilità di una causale complessa DEla corresponsione DEle suddette somme di denaro da parte di ER, riconducibile, da un lato, ad esigenze di protezione (così come riferito dai collaboratori di giustizia AN e IN) e, dall'altro, alla installazione DEle antenne televisive in Sicilia (secondo quanto in particolare dichiarato da Di RL). Ciò che rilevava, infatti, era la circostanza che il patto concluso con "cosa nostra" grazie alla mediazione di LLRI prevedeva una protezione complessiva di ER che non era limitata all'incolumità DEla sua persona, ma comprendeva tutto ciò che coinvolgeva la sua attività e, quindi, eventualmente anche l'affare dei ripetitori televisivi.
9. Per affrontare la questione devoluta dalla sentenza DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte, riguardante la configurabilità DE dolo DE concorso esterno in associazione mafiosa nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992, i giudici ritenevano necessario effettuare preliminarmente il raffronto tra le modalità di pagamento nel periodo in esame (1983-1992) e quelle già avvenute in precedenza per poi giungere alla conclusione che non vi erano state al riguardo modifiche sostanziali.
9.1.Relativamente alle modalità di pagamento nel periodo successivo alla morte di AD ritenevano rilevanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN RO, ZE SC LO e AN NT, convergenti nel nucleo essenziale DEle accuse.
AN RO riferiva, per averlo appreso dal padre AN FA, che, nel 1984-1985, LLRI si era rivolto a NÀ "per aggiustare la situazione DEle antenne televisive" e che LLRI voleva "mettersi a posto con "cosa nostra" al fine di ottenere, in cambio DE versamento di una somma di denaro, protezione per le suddette antenne in Sicilia". In tale contesto LLRI si era lamentato DE "tartassamento" subito dai LL, di cui si è in precedenza detto. Tale lamentela veniva immediatamente comunicata da NÀ a Di NA PO, il quale, a sua volta, ne parlava con AN FA che provvedeva ad informare NA TO. Quest'ultimo, preoccupato di salvaguardare una fonte così rilevante di rafforzamento economico DEl'associazione, estrometteva i LL dai rapporti con LLRI e affidava la gestione degli stessi esclusivamente a NÀ TA, di cui l'imputato si fidava da anni (cfr. f. 374 DEla sentenza impugnata). NÀ si recava due volte all'anno a Milano per ritirare da LLRI le somme che pervenivano a NA tramite Di NA PO e AN FA. ZE SC LO confermava, per averlo anch'egli appreso da AN FA nel 1985-1986, che NÀ si era interessato per riscuotere i soldi da LLRI e aveva riferito a Di NA le lamentele di quest'ultimo che si sentiva pressato da LL ZI per ragioni che il collaboratore non sapeva precisare. A seguito di tali rimostranze, i LL erano stati estromessi e la gestione dei rapporti con LLRI era stata affidata al solo NÀ che saliva due volte l'anno a Milano a ritirare da LLRI i soldi, pari a cento milioni di lire per ogni rata. In merito alla causale DEla corresponsione DEle somme, ZE affermava che LLRI pagava per la "tranquillità", per impedire che potesse succedere qualcosa a ER. Aggiungeva che la protezione serviva per gli impianti televisivi di "Canale 5". Nonostante la loro estromissione, NA aveva versato ai LL la somma di cinquanta milioni di lire per far loro capire che la loro estromissione non era riconducibile ad una questione di soldi. AN NT, a sua volta, dichiarava di avere incontrato, alla fine DE 1986,NÀ TA presso la villa di IT ANni ("uomo d'onore" DEla famiglia di Malaspina), dove Di NA ANni trascorreva la latitanza. AN aveva lì accompagnato AN EN, detto MO, reggente DE mandamento DEla OC in sostituzione DE padre AN FA. Era in tale occasione che NÀ aveva riferito DE mutato atteggiamento di LLRI e aveva affermato di non volere più recarsi a Milano per ritirare i soldi dall'imputato.
AN MO, attribuendo importanza al fatto, ne metteva al corrente NA, il quale aveva una reazione violenta e decideva di ridimensionare l'atteggiamento arrogante di LLRI mediante due azioni ritorsive. Incaricava, pertanto, AN MO (che si confidava poi con AN) di spedire da AN una lettera intimidatoria a ER (missiva effettivamente inviata da AN MO agli inizi DE 1987 da AN, città dove si era recato con OC SC, "uomo d'onore" DEl'omonima famiglia) e di effettuare a quest'ultimo una telefonata intimidatoria (effettivamente eseguita dopo qualche settimana dalla spedizione DEla lettera). La scelta di AN si spiegava con il fatto che, in quel periodo, AO NI aveva compiuto un attentato, posizionando esplosivo in una proprietà di ER e che NA, con l'autorizzazione dei catanesi, voleva far credere che l'azione provenisse da ambienti catanesi. In conseguenza di questi atti, NÀ veniva convocato urgentemente da LLRI che lo incaricava d'interessarsi DEla questione, così come era avvenuto la prima volta. Il messaggio di LLRI veniva riferito da NÀ a Di NA e da quest'ultimo a NA che raddoppiava la somma dovuta al fine di riequilibrare i rapporti tra LLRI e NÀ e di adeguare l'entità DEle somme che l'imprenditore in ascesa versava fin dal 1974. La causale DE versamento DEle somme era da ricercare nella protezione DEl'imprenditore e non nella questione DEle antenne.
LLRI, messo al corrente da NÀ DEla richiesta di NA, riferiva, dopo avere consultato ER, che questi accettava il raddoppio DEla somma, ma che per le antenne il denaro doveva essere richiesto ai responsabili DEle emittenti locali.
A detta di AN, da quel momento i soldi venivano consegnati da LLRI a NÀ, il quale li dava a Di NA per la successiva consegna a AN FA. Quest'ultimo, su incarico di NA, versava una parte DEle somme alla "famiglia" di SAta IA DE ES e quindi ai LL (successivamente all'Aglieri) e suddivideva la restante parte in tre quote, destinate rispettivamente alle "famiglie" di SA EN (quindi a IO TO, autista personale di NA TO), Malaspina, DEla OC. AN presenziava, in un'occasione (nel 1988), alla consegna DE denaro da Di NA a AN FA, nel frattempo uscito dal carcere il 28 novembre 1988.
Il denaro era continuato ad arrivare, tramite LLRI, fino al 1995.
9.2. Con riguardo ai pagamenti avvenuti nel periodo 1989-1990, i giudici territoriali valorizzano il contenuto DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TE AN TT e CA TO, confermative di quelle rese da AN, AN, ZE, nonché quelle di IM SC e CU TO.
La Corte d'appello di Palermo sottolineava la significativa convergenza esistente tra le propalazioni di TE AN TT e quelle di AN nella parte relativa al ruolo svolto, dopo la sua scarcerazione (avvenuta nel 28 novembre 1988), da AN FA che aveva ripreso ad occuparsi dei soldi provenienti da ER tramite LLRI e NÀ e DEla relativa suddivisione tra le tre famiglie mafiose (OC, Malaspina, SA EN), dopo avere trattenuto i soldi per quella di SAta IA DE ES.
CA TO (le cui dichiarazioni venivano ritenute, sin dal giudizio di primo grado, prive di autonomo rilievo probatorio) riferiva in merito a consegne di denaro dalla ES a "cosa nostra" anche in epoca successiva alla morte di AD e ES, dapprima attraverso i fratelli LL e, poi, tramite NÀ. Egli collocava l'epoca dei suddetti pagamenti tra il 1989- 1990 fino all'epoca DEle stragi DE 1992. Dichiarava che le somme di denaro venivano consegnate a NÀ e, tramite Di NA, a AN FA che le dava a NA TO. Ricordava di avere assistito alla divisione DE denaro tra le "famiglie" di SAta IA DE ES e di TT.
Le dichiarazioni di IM SC ("uomo d'onore" DEla "famiglia" di Porta Nuova) venivano ritenute significative con particolare riferimento al ruolo dei LL, riferito dagli altri collaboratori. IM SC, infatti, affermava, per averlo appreso da AN VI durante un periodo di comune detenzione tra il 1988 e il 1989, che AN era risentito per il fatto che LL ZI, durante la reggenza DEla "famiglia di SAta IA DE ES (e quindi dopo la morte di AD ST), si era appropriato DE denaro proveniente da ER, denaro che, secondo la valutazione di AN stesso, spettava a lui. Le propalazioni di IM SC erano, ad avviso dei giudici DE rinvio, riscontrate da quelle di CU TO. Quest'ultimo, durante un periodo di comune detenzione in carcere (febbraio 1986-dicembre 1987), era destinatario DEle confidenze di AN, il quale recriminava per il fatto che, dal momento DE suo arresto (ossia DE 1980 in poi), non aveva più ricevuto le somme di denaro provenienti da ER, percepite in epoca precedente alla morte di AD, somme che erano state invece destinate ai LL, quali reggenti DE mandamento di SAta IA DE ES. 10 In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Palermo procedeva altresì al nuovo esame dei profili qualificati dalla Quinta Sezione Penale come "elementi di torsione o avvitamento" rispetto al restante compendio probatorio.
10.1. In merito all'attentato di via Rovani DE novembre 1986 la Corte territoriale evidenziava che esso faceva seguito a quello precedente e analogo, posto in essere undici anni prima, e che, dopo di esso, ne era accaduto un altro il 28 gennaio 1988.
La conclusione che lo stesso non era riconducibile a "cosa nostra" si fondava sull'esame dei seguenti elementi:
contenuto DEla conversazione intercorsa alle ore 0,12 DE 29 novembre 1986 (ossia subito dopo il fatto) tra ER (chiamante) e LLRI, nel corso DEla quale ER affermava che l'azione era stata "fatta con molto rispetto, quasi con affetto" e manifestava il dubbio che essa potesse essere ricondotta all'opera di AN VI;
colloquio telefonico intercorso il 30 novembre 1986 tra ER e LLRI nel corso DE quale quest'ultimo comunicava al suo interlocutore, dopo avere parlato con NÀ, che l'attentato non poteva essere opera di AN, ancora detenuto, che doveva stare tranquillo e che, al riguardo, doveva riferirgli qualcosa di persona;
dichiarazioni di AN, da cui emergeva che l'attentato era riconducibile alla criminalità di stampo mafioso catanese, secondo quanto in precedenza già ricordato;
contenuto dei colloqui captati sull'utenza in uso all'ing. HI RI, dirigente ES dopo l'attentato alla villa di via Rovani DE 28 gennaio 1988 e concernenti le telefonate intimidatorie da lui ricevute rispettivamente il 23 e il 25 febbraio DElo stesso anno nel corso DEle quali si chiedeva il versamento di dieci miliardi di lire;
le richieste di denaro, per il loro tenore, risultavano DE tutto estranee al patto di protezione stipulato tra "cosa nostra" e ER grazie all'opera di mediazione di LLRI.
Pertanto l'attentato alla villa di via Rovani non evidenziava alcun mutamento dei rapporti tra le parti interessate e era in alcun modo ricollegabile ai rapporti di mediazione svolti continuativamente da LLRI.
10.2. Per argomentare che le lamentele di NÀ per il comportamento scostante di LLRI non avevano in alcun modo mutato la natura DE patto tra loro stipulato e la sostanza dei loro rapporti, la Corte d'appello richiamava le seguenti risultanze probatorie:
conversazioni DE 21-23 novembre 1986 tra LLRI e la madre, nel corso DEle quali la donna chiedeva al figlio notizie di NÀ, definendolo "l'amico nostro" e manifestava l'intenzione di chiamarlo, senza suscitare alcuna reazione di segno opposto da parte DEl'imputato;
conversazione DE 30 novembre 1986, intercorsa tra LLRI AR, che si trovava in compagnia di NÀ, ed il fratello LLRI RT, evidenziante un atteggiamento cordiale e confidenziale;
colloquio DE 30 novembre 1986 durante il quale LLRI - dopo avere parlato con NÀ DEl'attentato di lieve entità avvenuto in danno DEla villa di via Rovani - rassicurava l'amico ER, dicendogli di avere parlato con "NO";
conversazione DE 20 dicembre 1986 fra LLRI e NÀ, da cui emergeva l'interessamento DE primo nei confronti DE secondo mediante la fissazione di alcuni appuntamenti, nonché l'invio, da parte di NÀ a ER, di una cassata di dieci chili, appositamente preparata e decorata;
telefonata fatta da NÀ ad LLRI RT il 25 dicembre 1986, confermativa dei rapporti di amicizia esistenti tra la famiglia LLRI e NÀ e l'assenza di motivi di astio o risentimento di quest'ultimo nei confronti DEl'imputato.
Sulla base di questi elementi i giudici territoriali ritenevano che i rapporti di familiarità e cordialità fra LLRI e NÀ fossero rimasti immutati nel tempo e che il diverso atteggiamento di LLRI fosse riconducibile esclusivamente al suo mutato ruolo professionale, da segretario personale di ER a consigliere DEegato di "Publitalia".
10.3. In merito al raddoppio DEla somma richiesto da NA a ER, i giudici osservavano che: a) la richiesta era spiegabile con l'esigenza di reagire ad atteggiamenti percepiti come arroganti non tanto nei confronti di NÀ, bensì di "cosa nostra"; b) LLRI e ER non avevano opposto alcuna forma di rifiuto al versamento DEle somme richieste ne' avevano avanzato alcuna forma di lamentela, continuando a pagare sino al 1992; c) la richiesta di aumento DEle somme da corrispondere, avanzata da NA, era da correlare al significativo lasso di tempo trascorso dalla stipula DE patto (avvenuta nel 1974) e alla mutata posizione imprenditoriale di ER.
10.4.A proposito degli attentati ai magazzini AN di AN (acquistati dal gruppo ES nel 1988) verificatisi il 18 gennaio 1990 (incendio che causava danni per quattordici miliardi), il 21 gennaio 1990 (di minore gravità), il 12 e il 13 febbraio 1990 (ai danni di un affiliato AN di Paternò), il 16 febbraio 1990, la Corte d'Appello osservava che dalla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria di AN (irrevocabile il 10 luglio 2001 e acquisita ai sensi DEl'art. 238 bis c.p.p.) risultava in maniera inequivocabile la responsabilità
DEla"famiglia" mafiosa catanese facente capo a SAtapola NE (detto NI) e al nipote AN LD, entrambi condannati quali mandanti degli incendi e DEla connessa tentata estorsione.
10.5. Ad avviso DEla Corre territoriale, la morte di AD ST e di ES IR ed il sopravvento d NA TO e dei "corleonesi" non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l'accordo DE 1974 tra ER e "cosa nostra", grazie all'intermediazione di LLRI, che aveva assicurato, da un lato, la generale protezione DEl'imprenditore e, dall'altro, profitti e guadagni illeciti, utili al rafforzamento e/o alla conservazione DEl'associazione mafiosa che, per circa un ventennio, aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore.
L'unico cambiamento sostanziale aveva riguardato l'eliminazione, nel corso DEla guerra di mafia DE 1981, di AD e ES e l'avvento di NA TO. Esso, però, non aveva inciso sulla "causa" illecita DE patto. ER, infatti, aveva costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma ad avvalersi, piuttosto, DEl'opera di mediazione con "cosa nostra" svolta da LLRI. L'imputato, a sua volta, aveva provveduto con continuità ad effettuare, per conto di ER, i versamenti DEle somme concordate a "cosa nostra" e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da NA TO. Quest'ultimo, dal canto suo, non aveva mai palesato alcuna volontà di modificare i rapporti con ER e LLRI e, pur azzerando i vertici mafiose DEle "famiglie" avversarie (comprese quelle che facevano parte DEla "commissione"), aveva autorizzato la riscossione DEle somme di denaro da parte dei LL, uomini d'onore originariamente appartenenti alla "famiglia" mafiosa di SAta IA DE ES (passati poi ai "corleonesi"), ai quali lo stesso NA aveva affidato la reggenza DE mandamento.
Particolare rilievo veniva, poi, attribuito al fatto che NA, a seguito DEle lamentele formulate da LLRI, aveva estromesso i LL, ripristinando l'antico rapporto di consegna deciso nel 1974 proprio a seguito DEl'incontro a Milano.
Anche il raddoppio DEla somma richiesto da NA non esprimeva un mutamento dei rapporti tra le parti interessate, come comprovato dal fatto che ad esso non avevano fatto seguito alcun rifiuto o lamentela.
L'unica modifica intervenuta dopo l'avvento di NA aveva riguardato la dinamica dei rapporti tra LLRI e i capi di "cosa nostra". L'imputato, infatti, non intratteneva rapporti diretti con NA, a differenza di quanto avvenuto in passato nelle relazioni con AD, componente DEla "commissione" provinciale di "cosa nostra", subentrato nel c.d. triumvirato, di cui facevano parte, oltre allo stesso AD, EN e IO. Tale circostanza veniva spiegata dalla Corte territoriale con la struttura fortemente gerarchica voluta da NA che non ammetteva contatti diretti di chicchessia con il capo DEl'organizzazione mafiosa. La Corte d'appello osservava che i grandi DEitti di mafia e la strategia criminale aggressiva non erano iniziati con il sopravvento definitivo dei "corleonesi", ma erano cominciati già prima con gli omicidi di TA NO (1978), DE giornalista FR IO (1979), DE politico democristiano NA CH (1979), DE Questore IS NO (1979), DE Magistrato NO RE (1979), DE Maresciallo NC NI (1979), DE Presidente DEla Regione siciliana Piersanti Mattarella (1980), DE Capitano dei Carabinieri Basile Emanuele (1980), DE Procuratore DEla Repubblica di Palermo Costa TA (1979), DE Segretario regionale DE Partito Comunista La Torre Pio e DE suo collaboratore Di Salvo Rosario (1982), DE medico legale Giaccone LO (1982), DE Generale dei Carabinieri Dalla Chiesa RL RT, DEla moglie ET RR Emanuela, DEl'Agente Russo EN (1982). Parallelamente a questi omicidi si era sviluppata una violenta guerra di mafia che aveva provocato l'uccisione di AD ST (23 aprile 1981) e la scomparsa, con il metodo DEla lupara bianca, di ES MO. Tale faida era, però, rimasta interna a "cosa nostra" e non aveva inciso sui rapporti che NA aveva ereditato da AD e ES, come dimostrato dal fatto che, al fine di tutelare il rapporto di "cosa nostra" con LLRI e ER, NA aveva nominato reggenti DE mandamento i LL (passati con i vincenti) e, quindi, una volta appreso che essi stavano mettendo a rischio il rapporto con LLRI che si era lamentato, li aveva estromessi e subito sostituiti con NÀ NO, che sapeva essere amico DEl'imputato. 11. Il quadro probatorio sin qui DEineato non era, ad avviso DEla Corte d'appello di Palermo, scalfito dalle dichiarazioni di US ANni, ritenute caratterizzate da sostanziali contraddizioni, incongruenze, da evidenti illogicità e, in quanto tali, inidonee a minare l'attendibilità DE racconto dei collaboratori AN, AN, ZE, relative al tema dei pagamenti nel periodo successivo alla morte di AD, e dei collaboratori TE AN TT e CU con riferimento al periodo compreso tra il 1986 e il 1992.
12.La vicenda DEla società sportiva "Pallacanestro Trapani" e la visita di LLRI e AN alla Banca Popolare di Palermo venivano richiamate per meglio DEineare la personalità DEl'imputato.
13. La Corte d'appello riteneva sussistenti le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. In proposito osservava che "cosa nostra" si è sempre avvalsa per raggiungere i propri fini di un'inesauribile disponibilità di armi e aveva mantenuto intatta tale fondamentale risorsa anche nei periodi in cui la linea imposta dagli organi direttivi era stata quella di non dare corso ad azioni eclatanti. D'altro lato, era rimasto ampiamente provato che il sodalizio di stampo mafioso si era giovato di ingenti profitti illeciti per finanziare le molteplici attività economiche via via sottoposte a controllo.
Ciò posto, sulla base DEl'interpretazione letterale DEl'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 la Corte d'appello osservava che il disposto
DEl'art. 416 bis c.p., comma 6, contiene un'esplicita specifica deroga alla regola dettata dall'art. 63 c.p., comma 4, laddove prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata. Veniva escluso il riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto DEla natura continuativa dei rapporti intrattenuti con "cosa nostra", DEle attività di mediazione svolte, che avevano consentito l'acquisizione di consistenti vantaggi, DEla condotta di vita antecedente e susseguente al reato. 14. LLRI AR, tramite i due difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e le ordinanze dibattimentali DE 25 luglio 2013 e DE 23 novembre 2013, formulando, anche mediante motivi nuovi, le seguenti censure. 15.Con riferimento all'ordinanza dibattimentale emessa il 25 luglio 2013, la difesa denuncia mancanza e illogicità DEla motivazione, violazione ed erronea applicazione DEl'art. 603 c.p.p. in punto di decisività DEle prove richieste. In proposito sottolinea la mancanza di adeguata motivazione, da parte DEla Corte territoriale, in ordine alla decisiva e pertinente connessione degli attentati alla villa di via Rovani DE 1975, 1986, 1988 con il tema
DEl'annullamento disposto con la sentenza di rinvio. Tale mancanza di motivazione si è tradotta in un travisamento probatorio che avrebbe potuto essere evitato mediante l'audizione DE teste HI RI, il quale avrebbe potuto riferire, in virtù DEla qualità rinvestita all'interno DEla ES circa la progressiva pressione estorsiva esercitata sulla società da "cosa nostra" mediante attentati e telefonate anonime. Contesta la ritenuta genericità DEla richiesta di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale alla luce DEle considerazioni contenute a f. 127 DEla sentenza di annullamento DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione.
L'erronea applicazione DEl'art. 603 c.p.p. viene dedotta anche con riferimento all'omessa acquisizione DE manifesto DEla mostra "thè vikings", tenutasi a Londra nel 1980 in coincidenza con il matrimonio di UC IR, idonea a comprovare le reali ragioni DEla presenza di LLRI a Londra.
16. Relativamente all'ordinanza dibattimentale DE 23 novembre 2013 deduce la mancanza, l'illogicità DEla motivazione, la violazione e l'erronea applicazione DEla legge penale sotto i seguenti plurimi profili.
L'omessa ammissione DEla produzione documentale relativa alla situazione economico-finanziaria DEla ES nell'anno 1987 ha compromesso il diritto alla controprova su un fatto rilevante rispetto all'audizione DE teste d'accusa AB ANni, ammesso dalla Corte territoriale in sede di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in secondo grado. Il riferimento, contenuto nell'ordinanza, all'assenza di autenticità dei bilanci è privo di consistenza giuridica, trattandosi di bilanci mai interessati da accuse o pronunce di falsità. Illogico è l'argomento con il quale i giudici d'appello hanno considerato la prova irrilevante, alla luce DEla possibile ricerca di finanziamenti presso canali diversi e senza particolari garanzie, non essendo verosimile che una società che versa in floride condizioni economiche si rivolga, tramite l'intermediazione di una persona indagata (AN VI) ad un modesta banca locale per ottenere un mutuo che ben avrebbe potuto chiedere ad altri e più importanti istituti bancari. Al riguardo i giudici territoriali hanno omesso qualsiasi apprezzamento DEla deposizione di RI SC, consulente tecnico DE pubblico ministero, che, esaminato all'udienza DE 7 maggio 2012, riferiva circa la situazione patrimoniale positiva DEla ES e un ricorso assolutamente irrisorio all'indebitamento bancario.
La violazione e l'erronea applicazione DEl'art. 603 c.p.p., contenuta nell'ordinanza dibattimentale, viene dedotta anche in relazione al rigetto DEla richiesta difensiva di acquisizione DEl'atto di citazione in un giudizio civile promosso da LLRI nei confronti di AB ANni, la cui testimonianza avrebbe richiesto verifiche rigorose, essendo caratterizzata da incertezze e lacune.
Viene, inoltre, dedotta l'illogicità DEl'ordinanza in relazione alle ragioni poste a base DE diniego DEl'escussione, in qualità di teste, DEl'ing. HI RI, essendo priva d'intrinseca coerenza l'affermazione che LLRI si sarebbe avvalso DEla presentazione di un esponente di "cosa nostra" per ottenere in favore DEla ES un finanziamento nel lasso di tempo in cui l'organizzazione mafiosa stava aggredendo con attentati il gruppo milanese. L'esame di HI RI, soggetto direttamente raggiunto dalla pressione estorsiva, si presentava tanto più indispensabile, in quanto la sentenza rescindente aveva interpretato gli attentati come un fatto interruttivo DE rapporto con "cosa nostra".
17. Con riferimento alla sentenza impugnata la difesa DEl'imputato formula i seguenti rilievi.
17.1.Con un primo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge con riguardo agli elementi posti a base DEl'affermazione di penale responsabilità DEl'imputato, elementi inidonei a superare la soglia DEl'oltre il ragionevole dubbio, formalizzata nell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 46 DE 2006, art. 5.
Tale censura viene prospettata muovendo da alcuni rilievi preliminari concernenti il capo d'imputazione. Esso contiene il riferimento a condotte ed addebiti di cui non vi è alcun riscontro nelle sentenze sinora pronunziate: a) la partecipazione ad incontri con esponenti di vertice di "cosa nostra", funzionali alla discussione di condotte tese a realizzare l'interesse DEl'organizzazione; b) prestare rifugio a latitanti;
c) porre a disposizione degli esponenti di "cosa nostra" le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
Per altro verso il capo d'imputazione è privo di qualsiasi richiamo al sistematico fenomeno estorsivo, di cui vi è espressa menzione nella sentenza di primo grado DE Tribunale di Palermo nella parte relativa alla valutazione DEle dichiarazioni rese da AN FA.
Tali lacune ed imprecisioni DE capo d'imputazione, formulato in modo generico e caratterizzato da sovrapposizioni tra fatti contestati e risultanze probatorie, assumono specifico rilievo nella prospettiva di cui all'art. 6, par. 3, lett. a), DEla Cedu, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti DEl'uomo (cfr. caso AM GI c/ Italia, ricorso n. 10948/05) e assumono una particolare rilevanza in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, reato il cui basso tasso di tipicità accentua l'esigenza di una precisa indicazione dei fatti che l'accusa ritiene riconducibili alla fattispecie e che debbono essere oggetto di prova. Le manchevolezze DE capo d'imputazione si colgono, inoltre, in relazione al ruolo asseritamente svolto da LLRI, cui si attribuisce la mediazione nell'estorsione ai danni di ER che non è mai stata contestata all'imputato, chiamato a rispondere soltanto DE DEitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. La caratterizzazione DEl'intera vicenda in termini di estorsione è desumibile dalle lettura dei ff. 1118-1120 DEla sentenza di primo grado che ha ricostruito la condotta di LLRI come quella di tramite di una catena che ha consolidato e rafforzato "cosa nostra", consentendole di "agganciare" una DEle più importanti realtà imprenditoriali italiane e di percepire dal rapporto estorsivo, posto in essere grazie all'opera di intermediazione di LLRI e NÀ, un lauto guadagno economico. In tale prospettiva il Tribunale ha richiamato gli attentati alla AN di AN, effettivamente espressivi di un rilevante episodio estorsivo in danno DE gruppo milanese, nonché la "tentata estorsione" ai danni di RA NZ e la calunnia ai danni dei collaboratori di giustizia RA, Di RL, IE, episodi, gli ultimi due, esclusi da sentenze irrevocabili di assoluzione. 17.2.La difesa evidenzia, inoltre, l'assenza DEl'elemento soggettivo DE DEitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, non essendo state acquisite prove univocamente dimostrative DEla consapevolezza, da parte DEl'imputato, che i versamenti di denaro servissero a consolidare "cosa nostra" in momenti di fibrillazione, consistenti nella debolezza finanziaria DE sodalizio e nella necessità di sanarla. Posta questa premessa di carattere generale, la difesa osserva che, a fondamento DEl'affermazione di penale responsabilità di LLRI, sono stati posti insieme fatti sempre incerti, discutibili, contrastanti, e, in quanto tali, inidonei a fondare un giudizio di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
18. Con un secondo motivo lamenta difetto DEla motivazione e violazione di legge per quanto attiene all'omesso rispetto DEl'ambito DE devolutum, atteso che il giudice DE rinvio, anziché limitare la propria pronunzia ai profili indicati dalla sentenza DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione, ha posto come premessa DE suo ragionamento tre punti estranei al giudizio di rinvio: il ritenuto incontro di Milano DE maggio 1974; l'assunzione di AN ad Arcore;
i pagamenti pervenuti a "cosa nostra", in conseguenza di detto incontro, fino al 1977.
La sentenza impugnata ha, invece, omesso di fornire una compiuta risposta ai rilievi difensivi, già formulati con l'atto di appello, il cui contenuto viene riproposto dal ricorrente da f. 32 a f. 65 dei motivi di ricorso in cassazione.
Con essi (f. 152 motivi d'appello in relazione al f. 736 DEla sentenza di primo grado) era stata evidenziata l'assenza di elementi obiettivi da cui inferire alcun contributo fornito a "cosa nostra" da LLRI nel periodo in cui egli aveva lavorato alle dipendenze di IS. Le dichiarazioni rese da quest'ultimo, pur se ritenute intrinsecamente inattendibili dal giudice di prime cure, venivano, invece, considerate credibili dai giudici di merito a proposito DEla genesi DEl'incarico conferito a LLRI presso la "s..a.s. Bresciano", genesi individuata nella raccomandazione di NÀ in favore di entrambi i fratelli LLRI (LLRI AR e LLRI RT), nonostante che LLRI AR - che ha sempre ammesso di essersi recato a perorare la sua assunzione presso IS in compagnia DEl'amico NÀ - avesse negato che la presenza di quest'ultimo fosse da ricondurre alla volontà di avvalersi dei "buoni uffici mafiosi" DEl'amico palermitano. Improprio riscontro alle dichiarazioni di IS veniva individuato nella testimonianza di MO GI, il quale riferiva di avere appreso da NÀ che, questi, in epoca imprecisata, aveva raccomandato LLRI per un'occupazione a Milano. Tali dichiarazioni mal si conciliavano con la circostanza che, agli inizi DE 1974, LLRI aveva lasciato la Sicilia per recarsi a Milano non per lavorare presso la "s.a.s. Bresciano", bensì presso ER. Era, inoltre, pacifico che LLRI fosse stato introdotto a IS non da NÀ, bensì dalla signora DE, moglie DE fratello medico DE prof. DE IA. Inoltre, dal processo per bancarotta seguito al fallimento DEla "s.a.s. Bresciano" non era mai emerso che l'origine DE rapporto di lavoro LLRI presso la società fosse da ricondurre ad un intervento di NÀ TA.
Infine, era rimasto indimostrato che, dietro l'intervento di NÀ presso IS, ai fini DEl'assunzione in una società - che, già al momento DE suo acquisto (1977) si trovava in stato di decozione - si nascondesse l'intervento di AD e ES, peraltro privo di ragionevole giustificazione,
Le relazioni "sospette", mantenute da IS con IA SC LO e AN VI, da un lato, e il gruppo Caruana-Cuntrera dall'altra, non potevano automaticamente rilevare, quasi per proprietà transitiva, ai fini DEla ricostruzione DEle condotte contestate a LLRI, tenuto conto anche DEla sentenza di proscioglimento dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., pronunciata il 24 maggio 1990 nei confronti di LLRI dal Giudice istruttore di Milano nel procedimento relativo all'operazione "SA Valentino" (acquisita al presente processo ai sensi DEl'art. 238 bis c.p.p.). I non contestati rapporti di conoscenza di NÀ e AN, l'unica telefonata, intercorsa il 14 febbraio 1980 tra LLRI e AN, la partecipazione DEl'imputato alla cena al ristorante "Le colline pistoiesi" in occasione DE compleanno di ON NT, le scarne e non riscontrate dichiarazioni di IN NG (peraltro contenenti un riferimento al poco lusinghiero giudizio nutrito da AD nei confronti di LLRI, giudizio confliggente con quanto riferito dal collaboratore Di RL circa la volontà di ES MO di "combinare" LLRI) non potevano assumere alcuna valenza indiziante.
In ordine a tutti questi aspetti la sentenza impugnata ha omesso, nei limiti segnati dalla decisione di rinvio, di fornire qualsiasi motivazione, così come pure ha trascurato le due memorie difensive presentate nel giudizio d'appello sotto forma di motivi nuovi e di nota di discussione.
19.Con un terzo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in punto di configurabilità DE concorso esterno in associazione di stampo mafioso relativamente al periodo 1978-1982. Il giudice DE rinvio non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni e alle modalità concrete DE concorso nei versamenti che si dicono avvenuti materialmente ad opera di terzi a partire dal 1978 e ha desunto la responsabilità DEl'imputato in ordine al DEitto a lui contestato, in relazione al suddetto lasso di tempo, sulla base di congetture, piuttosto che su fatti certi, e DEla continuità di determinati contatti amicali proseguiti da LLRI. In tale ottica non possono assumere rilievo, per le ragioni appresso precisate, i seguenti elementi, valorizzati, invece, nella sentenze impugnata:
la cessazione nel 1980 DEla collaborazione con IS, considerato che, comunque, LLRI tornò a lavorare per ER nel 1983;
i rapporti intrattenuti da LLRI con NÀ che non esprimono alcuna contiguità a "cosa nostra", bensì devono essere ricondotti ad una conoscenza giovanile;
il riferimento da parte di LLRI, nel corso di un dialogo con IS, ad amicizie altolocate in ambienti mafiosi (circostanza fattuale non contestata dall'imputato), espressione da ritenere una battuta di risposta ad un'analoga vanteria di IS;
i rapporti di conoscenza di LLRI con AD e ES (sempre negati dal ricorrente) e con AN e NÀ, già ritenuti dalla sentenza rescindente inidonei a colmare il vuoto argomentativo sui fatti contestati nel periodo 1978-1982;
l'inserimento di "cosa nostra", tramite LLRI, nella "s.a.s. Bresciano", circostanza illogica, considerato che, già nel gennaio 1978, ossia a distanza di pochi mesi dall'ingresso in essa DEl'imputato (ottobre 1977), la società era sull'orlo DE fallimento;
le dichiarazioni di IN, prive di riscontri sul fatto che LLRI curasse le questioni finanziarie di AN VI;
la partecipazione alle cene a casa di AD e la frequentazione di NÀ, circostanze tutte già ritenute generiche e insignificanti dalla sentenze di primo grado;
la telefonata DE 14 febbraio 1980 con AN, già valutata nell'ambito DEla sentenza di proscioglimento DE Giudice istruttore di Milano DE 24 maggio 1990;
la partecipazione al matrimonio UC IR, avvenuto a Londra in concomitanza con la mostra che LLRI era interessato a vedere.
Il ricorrente osserva, inoltre, che non sono stati acquisiti elementi obiettivi da cui inferire l'esecuzione di attentati agli impianti DEle antenne televisive installate dalle società di ER e qualsiasi interessamento, quale intermediario, di LLRI in favore DEla società per cui aveva smesso di lavorare e con la quale non risultava alcun contatto, non potendosi ritenere elementi probanti le dichiarazioni di Di RL (non assistite da riscontri), quelle generiche e de relato di AN, quelle di ZE (che non aveva mai presenziato alla consegna di somme di denaro riconducibili alla ES o a LLRI, non conosceva quest'ultimo e riferiva cifre e modalità di pagamento apprese da terzi e contraddette, sia nell'ammontare che nelle modalità, dal collaboratore AN, anch'esso dichiarante indiretto), e, infine, neppure quelle di TE AN TT, il quale riferiva altre circostanze, altre cifre, altre modalità e ammetteva di non avere conosciuto ne' LLRI ne' NÀ.
In definitiva la sentenza impugnata non ha precisato le specifiche condotte poste in essere da LLRI nel periodo di riferimento, il contributo causalmente rilevante fornito, quale concorrente esterno, all'associazione di stampo mafioso in relazione a ciascun pagamento eventualmente intervenuto nel periodo in cui lo stesso lavorava per IS, i vantaggi ottenuti in quel periodo dall'associazione di stampo mafioso "cosa nostra", le difficoltà dalla stessa incontrate in quel lasso di tempo.
20. Con un quarto motivo la difesa denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione DE dolo DE DEitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso rispetto al periodo 1983-1992, mancando la prova DEla consapevolezza e DEla volontà di LLRI di avvantaggiare "cosa nostra". Il fatto che l'imputato pensasse (senza avere in proposito alcuna preventiva informazione) che l'attentato alla villa di via Rovani fosse opera di "cosa nostra" lo qualifica come vittima ed è di per sè incompatibile con il ruolo di concorrente esterno. Le dichiarazioni rese da AN sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti.
La ricostruzione DEla sentenza impugnata sui rapporti intercorsi tra NA e la mafia catanese a proposito degli attentati alla villa di via Rovani appare illogico e congetturale.
È stato omesso qualsiasi apprezzamento DEla telefonata DE 27 febbraio 1988 tra ER IL e EL AL RE nel corso DEla quale il primo manifestava la chiara volontà di non corrispondere alcuna somma di denaro, giungendo, per timore di ritorsioni, a far allontanare i propri familiari all'estero. Al contrario è stata attribuita importanza, per valorizzare l'intenzione di ER di corrispondere denaro, alla telefonata DE 29 novembre 1986, nella quale effettivamente ER affermava che avrebbe versato trenta milioni di lire, ritenendo che l'atto provenisse da AN. Tale conversazione, però, si riferisce all'attentato alla villa di via Rovani DE 1986 che non aveva avuto alcun effetto intimidatorio, stante la modestia DEl'esplosione, dovuta ad una bomba carta, come si desume da quanto ER riferiva a LLRI, osservando che era stata "una cosa anche rispettosa e affettuosa", ma ciò prima di appurare che l'attentato non poteva essere opera di AN, in quanto detenuto. In merito a tale attentato sono state trascurate le dichiarazioni di US ANni - esaminato nel giudizio di rinvio a seguito DEla riapertura DEl'istruttoria dibattimentale - che aveva riferito che l'attentato alla villa di via Rovani DE 1986 era stato organizzato da LL per indurre ER a pagare dopo la morte di AD.
La sentenza impugnata, nell'argomentare che gli attentati ai magazzini AN DE 1988 e DE 1990 erano espressione di un rapporto tra ER e "cosa nostra" non più regolato da un patto di reciproco interesse, ha attribuito in maniera illogica le suddette azioni al gruppo capeggiato da AO, anziché a "cosa nostra" AN, in cui aveva un ruolo egemone NA TO, trascurando gli apporti conoscitivi dei collaboratori di giustizia NA e VI (che avevano riferito che la mafia catanese e i corleonesi erano tutt'uno), nonché le dichiarazioni di RA NZ che, a dibattimento, aveva affermato che LLRI RT gli aveva confidato che il fratello LLRI AR era rimasto molto impressionato dagli attentati ai magazzini AN.
Ai fini DEl'elemento soggettivo DE reato contestato nel periodo in esame i giudici territoriali hanno omesso di considerare le doglianze di LLRI, che si sentiva tartassato dai fratelli LL, l'insofferenza e la riluttanza ai pagamenti dimostrata dall'imputato e hanno fornito una lettura illogica DEla conversazione intercorsa tra LLRI RT (fratello di LLRI AR) e NÀ.
Il riferimento al pranzo presso il ristorante "Le colline pistoiesi" è ininfluente, in quanto si riferisce ad un periodo precedente rispetto a quello indicato dalla sentenza di rinvio. Priva di valenza probatoria, alla luce DEla sentenza irrevocabile pronunziata dal Tribunale di Milano, che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, LLRI dall'imputazione di estorsione, è la vicenda relativa al rimborso che LLRI voleva ottenere da RA NZ con la mediazione DE mafioso GA, rimasta indimostrata.
Priva di reale significato probatorio rispetto alla contestazione è la deposizione di AB ANni, introdotta in sede di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello, caratterizzata da intrinseca inattendibilità alla luce DEl'astio nutrito dal teste verso ER e LLRI e da notevoli margini di inattendibilità e illogicità, secondo quanto già rilevato nei motivi d'appello, cui la sentenza impugnata non ha fornito compiuta risposta, e comprovato documentalmente dalla difesa che ha dimostrato l'impossibilità DEla presenza contemporanea di AN VI e LLRI a Palermo.
Sempre con riferimento al dolo DE DEitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., la sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di stabilire se LLRI abbia agito con dolo diretto, con la volontà di aiutare "cosa nostra", oppure con intento solidaristico protettivo e di natura amicale nei confronti di ER vittima di estorsione. Al riguardo è mancata ogni valutazione DEle dichiarazioni di AN FA, il quale aveva affermato che la posizione di LLRI nei confronti di "cosa nostra" si atteggiava come quella di un qualunque imprenditore sottoposto al pizzo. Tali aspetti assumono un'importanza fondamentale ai fini DEl'elemento soggettivo DE reato, considerato che, fino al 1982, è contestato il reato di cui all'art. 416 c.p.. È indubbio che, nella specie, l'imprenditore non era LLRI, ma ER e che, in via diretta, il problema DEl'estorsione si poneva nei confronti di quest'ultimo e non DE primo. È altrettanto vero, però, che si tratta di stabilire se LLRI avesse agito in quanto mosso dalla diretta intenzione di favorire "cosa nostra" o se, invece, avesse agito nell'interesse non già DE sodalizio, ma DEl'amico imprenditore estorto.
Inoltre, non stati precisati i vantaggi tratti da LLRI. 21. Il ricorrente denuncia un vizio DEla motivazione DEla sentenza impugnata che ha omesso una compiuta valutazione in ordine agli "elementi di una certa torsione o avvitamento tra le parti interessate" (cfr. f. 121 e 122 DEla sentenza di rinvio), indicati dalla sentenza di annullamento quale ambito DE devolutum e direttamente rilevanti per la configurabilità DE necessario dolo diretto DE concorso esterno in associazione mafiosa che, come insegnano le Sezioni Unite, deve investire sia il fatto tipico oggetto DEla previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla condotta DEl'agente alla conservazione o al rafforzamento DE sodalizio, dovendo l'interessato agire nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale DE programma criminoso. A fronte di questo duplice coefficiente psicologico DE dolo, le soluzioni prospettate nella sentenza impugnata sono ambigue e paiono connotare un elemento soggettivo che si avvicina alla forma meno intensa DE dolo eventuale.
Una serie di elementi (colloquio telefonico in cui NÀ si lamenta DEl'atteggiamento scostante di LLRI;
dichiarazioni di AN in merito all'incontro DE 1986 tra Di NA, AN MO e NÀ, nel corso DE quale quest'ultimo comunicava la sua intenzione di non volersi più recare a Milano a riscuotere i soldi da LLRI;
le dichiarazioni di US ANni sulla sospensione dei pagamenti da parte ER dopo la morte di AD e la loro ripresa dopo l'attentato DE 1986 organizzato da LL ZI proprio per costringere ER a riprendere i pagamenti;
la pluralità degli attentati di via Rovani, avvenuti il 26 maggio 1975, il 28 novembre 1986, il 28 gennaio 1988, quest'ultimo emerso a seguito di riapertura DEl'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio;
l'attentato ai magazzini AN DE 18 gennaio 1990 con danni per oltre quattordici miliardi di lire;
le dichiarazioni di AN, secondo cui l'imputato aveva chiesto che l'associazione mafiosa si rivolgesse ai responsabili locali DEle emittenti televisive private e, quindi, non a lui;
la posizione di esponente di primo piano in "Publitalia", assunta, sin dai primi anni 80 dall'imputato che, in tal modo, diventava anch'egli una vittima diretta DEla pressione estorsiva;
la conversazione telefonica DE 27 febbraio 1988 intercorsa tra ER IL e EL AL RE, riportata solo parzialmente nella sentenza impugnata, evidenziante la preoccupazione di ER per la gravità DEle minacce e la sua intenzione di trasferire i propri figli all'estero) dimostrano la costrittiva soggezione subita dall'imputato nei rapporti con gli esponenti mafiosi per attenuare o risolvere i problemi DEl'amico imprenditore e il tentativo di sottrarsi alle pressanti richieste di "cosa nostra", al quale, per costringere LLRI a subire le richieste estorsive, faceva intervenire direttamente NA, disponendo intimidazioni e minacce, nonché il raddoppio DEla somma estorta a titolo di sanzione.
22. La motivazione DEla sentenza impugnata è manifestamente illogica e contraddittoria anche nell'illustrazione di altri elementi, ritenuti, invece, dalla Corte territoriale espressivi DEla penale responsabilità DEl'imputato.
La telefonata DE 14 febbraio 1980 tra AN e LLRI, oltre ad essere isolata, prova l'ostacolo frapposto da LLRI a qualsiasi richiesta, anche commerciale, che possa essere indirizzata da AN a ER.
L'interruzione dei rapporti tra LLRI e AN è comprovata dalla conversazione DE 20 novembre 1986 tra ER e LLRI a proposito DEl'attentato alla villa di via Rovani, da cui emerge che LLRI non era a conoscenza DElo stato di detenzione di AN.
La conversazione DE 25 dicembre 1986 tra NÀ e LLRI è anch'essa indicativa di un mutato atteggiamento di quest'ultimo, emergente anche dalle dichiarazioni di AN e AN RO.
A pag. 397 DEla sentenza impugnata si riscontra un'ulteriore argomentazione illogica e contraddittoria, laddove, da un lato, si prende atto DEle ritorsioni poste in essere da NA anche in relazione al raddoppio DEla somma e, dall'altro, si ritiene sproporzionata tale reazione rispetto al reale atteggiamento di LLRI, definito non diverso da prima.
23. Con un quinto motivo si denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in punto di diniego DEla rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per escutere il dott. HI RI (teste rilevante per riferire circa le gravissime intimidazioni subite da ER), per acquisire la documentazione fornita dalla difesa, compresa la consulenza d'ufficio RI SC e le risultanze DEla centrale rischi (atti tutti attestanti le floride condizioni economico-finanziarie DEla ES nel periodo indicato dal teste, le cui affermazioni risultano così smentite), per acquisire il manifesto DEla mostra dei Vichinghi svoltasi a Londra.
24. Con un sesto motivo la difesa DEl'imputato denuncia violazione di legge in relazione all'epoca di consumazione DE reato, sia che lo si consideri permanente che continuato, profilo rilevante ai fini DEla prescrizione DE reato.
La data DE 1992 è affidata alle generiche dichiarazioni DE collaboratore TE AN TT, di AN RO e ZE SC LO (che non forniscono riferimenti temporali rispetto all'epoca di ultima percezione DEla somme di denaro consegnate a NÀ dall'imputato per conto di ER), di GE TO (ritenuto dal Tribunale poco attendibile, non riscontrato e smentito da ZE e AN RO). Anche la vicenda DEla "messa a posto DEle antenne", riferita de relato dal collaboratore Di RL si colloca in epoca di gran lunga precedente al 1992. Pertanto, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti gli elementi costitutivi DE reato, si dovrebbe pervenire alla conclusione che lo stesso si è protratto fino al 1980 o, al massimo, fino al 1986 e non oltre.
Erroneamente, poi, la Corte territoriale, a sostegno DEla cessazione DE reato nel 1992, valorizza, anziché il momento di conclusione DEl'accordo tra il concorrente esterno e l'organizzazione mafiosa, le dazioni di pagamento, costituenti un mero post factum. Ne consegue che il reato ascritto a LLRI era già prescritto al momento DEla pronunzia DEla sentenza DEla Corte d'appello di Palermo. 25. Con un settimo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione di legge, atteso che, dopo avere escluso il vincolo DEla continuazione tra il reato previsto dagli artt. 110 e 416 c.p. (consumato sino al 28 settembre 1982) e quello di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (consumato a partire da tale data), la Corte territoriale ha applicato una pena maggiore in modo retroattivo. Tale trattamento è stato erroneamente giustificato richiamando l'art. 416 bis c.p., comma 6, che, nel caso di concorso fra più circostanze ad effetto speciale, prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata. L'art. 416 bis c.p., comma 6, non può, però, trovare applicazione in relazione a condotte poste in essere in epoca antecedente alla sua introduzione, dovendosi rispettare, in ossequio al principio di legalità, il divieto di retroattività DEla norma penale più sfavorevole.
Lamenta, inoltre, l'erronea esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 1 pur alla luce DEl'intervenuto assorbimento di tale reato in quello di cui all'art. 416 bis c.p.. 26. Con un ottavo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla complessiva dosimetria DEla pena e al diniego DEle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto DE movente sotteso all'agire di LLRI che voleva proteggere l'amico ER, vittima di estorsioni, e la sua famiglia, e DEl'impropria valorizzazione DEla vicenda processuale chiofalo - cirfeta (da cui l'imputato è stato assolto per insussistenza DE fatto), da leggere come reazione emotiva di una persona innocente a false accuse mosse da collaboratori di giustizia e al mancato consenso DE Pubblico ministero ad invertire l'ordine DEla discussione al fine di procedere all'immediata escussione, quali testi, di chiofalo e cirfeta.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alle censure mosse dal ricorrente alle ordinanze dibattimentali emesse dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente il 25 luglio 2013 e il 23 novembre 2013, s'impone una premessa metodologica.
l.
1. In tema di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in sede di rinvio, trovano applicazione i limiti previsti in via generale per il giudizio d'appello. Pertanto, nell'ambito DE giudizio che s'instaura a seguito di una sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione, la Corte d'appello non è tenuta a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I suoi poteri al riguardo - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano, infatti, identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di rinnovazione DE dibattimento, oltre a dover essere indispensabile per la decisione, ai sensi DEl'art. 603 c.p.p., deve essere anche rilevante, come prescritto dall'art. 627 c.p.p., comma 2, (Sez. 4^, n. 30422 DE 21 giugno 2005; Sez. 1^, n. 16786 DE 24
marzo 2004; Sez. 1^, n. 6020 DE 13 dicembre 1994). È indubbio che, rispetto all'ordinario giudizio d'appello, quello di rinvio si connota per la peculiarità DEla sua instaurazione a seguito di una pronuncia rescindente, che rappresenta la fonte d'investitura DE giudice e DEinea l'ambito DE devolutum, per cui è solo con riferimento all'oggetto di tale devoluzione che possono in concreto misurarsi le attribuzioni (ed i vincoli) DE giudice DE rinvio. È altrettanto incontestabile, però, che i poteri DEla Corte d'Appello, chiamata a procedere, debbono conformarsi a quelli ordinariamente attribuiti al giudice la cui sentenza è stata annullata, considerato che è proprio quel giudizio a dover essere rinnovato a seguito DEl'annullamento.
Non sembra condivisibile quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario secondo il quale, nell'ipotesi di nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione ai sensi DEl'art. 627 c.p.p. esiste un incondizionato diritto DEle parti all'assunzione DEle prove (Sez. 5^, n. 40828 DE 2 settembre 2004 e, in termini parzialmente diversi, Sez. 3^, DE 15 dicembre 2005, PM in proc. E.). Questa tesi, oltre ad essere estranea al sistema processuale e a qualsiasi espressa previsione legislativa, finirebbe per trasformare, agli effetti DE diritto alla prova, il giudizio di rinvio in un giudizio di primo grado e vanificherebbe gli equilibri processuali con particolare riferimento alle regole dettate in tema di decadenza dalla prova. Di conseguenza, anche in sede di giudizio di rinvio, trovano applicazione i limiti previsti in via generale per il giudizio d'appello, dal momento che l'esigenza di superare un giudizio meramente cartolare non può consentire di travolgere lo schema generale dei poteri DE giudice di rinvio.
1.2.Tanto premesso, l'ordinanza DEla Corte d'appello di Palermo DE 25 luglio 2012 è esente dai vizi denunciati. Con motivazione conforme ai principi in precedenza illustrati e correttamente argomentata ha ritenuto insussistente, per difetto di rilevanza, il presupposto per la riapertura DEl'istruttoria dibattimentale, sollecitata dalla difesa DEl'imputato al fine di acquisire il decreto di archiviazione riguardante gli ignoti autori DEl'attentato realizzato nel 1988 ai danni DEla villa di via Rovani di Milano ed il manifesto DEla mostra "the vikings", tenutasi a Londra nel 1980.
A quest'ultimo proposito i giudici di merito hanno correttamente osservato che la difesa aveva articolato le sue deduzioni esclusivamente sulla base di un passaggio logico-argomentativo DEla requisitoria svolta in udienza dal Pubblico Ministero il 26 luglio 2004.
Nella richiamata ordinanza si puntualizzano, inoltre, le ragioni per le quali la richiesta di assunzione DEla deposizione DE responsabile DEle risorse umane DEla ES, ing. HI RI, in merito all'attentato di via Rovani DE 1988, da un lato appariva generica, per omessa specificazione DEle circostanze sulle quali il teste avrebbe dovuto rendere dichiarazioni, e, dall'altro, non era rilevante per la decisione anche a seguito DEl'acquisizione (in accoglimento DEla richiesta difensiva) DEla relazione di servizio redatta dal vice-sovraintendente DEla Polizia di Stato Antonicelli, in data 29 gennaio 1988, riguardante il medesimo episodio.
L'insistita censura che il ricorrente deduce in merito alla mancata nuova audizione DE teste HI RI, muove essenzialmente dall'erronea interpretazione dei poteri valutativi DE giudice DE rinvio in caso di annullamento per vizio DEla motivazione e dalla considerazione che un simile incombente sarebbe stato, per certi aspetti, "imposto" alla luce DEle indicazioni offerte da questa Corte nella sentenza di annullamento. In realtà, il giudice DE rinvio è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione DEla situazione di fatto concernente il punto annullato, con l'unico limite costituito dal divieto di ripetere i vizi argomentativi rilevati nella sentenza annullata (Sez. 5^, n. 43685 DE 13 novembre 2007; Sez. 1^, n. 43685 DE 13 novembre 2007; Sez. 1^, n. 7963 DE 15 gennaio 2007; Sez. 1^, n. 26274 DE 6 maggio 2004).
1.3. Del pari infondate sono le censure mosse all'ordinanza dibattimentale DE 23 novembre 2013.
Il provvedimento in esame ha attentamente passato in rassegna le singole istanze, escludendo, fra l'altro, la rilevanza e la decisività, agli effetti DEla pronuncia da adottare in sede di rinvio, DEle sollecitate acquisizioni documentali. In proposito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che la documentazione riguardante la situazione economico-finanziaria DEla "Finivest" nell'anno 1987, oltre ad essere priva DE crisma DEl'autenticità, era logicamente ininfluente nell'economia complessiva DE giudizio, al pari DEl'atto di citazione nel giudizio civile, promosso da LLRI AR nei confronti di AB ANni (a seguito DEl'intervista rilasciata da quest'ultimo nel 2011 e pubblicata su "Il fatto quotidiano"), atto estraneo alla disciplina DEl'art. 238 c.p.p. e, in ogni caso, irrilevante, tenuto DEle risultanze acquisite anche a seguito DEl'istruzione dibattimentale svoltasi nel corso DE giudizio di appello. L'ordinanza in questione è altresì esente dai vizi denunciati nella parte in cui, a proposito DEl'assunzione DEla testimonianza DEl'ing. HI RI (di cui la difesa aveva reiterato l'escussione), ha evidenziato l'assenza di decisività DEla prova al fine di escludere logicamente che LLRI avesse potuto cercare di sfruttare le proprie conoscenze per ottenere finanziamenti nell'interesse DE gruppo "Finivest" nello stesso lasso di tempo in cui il suddetto gruppo imprenditoriale milanese era bersaglio di attentati e di minacce.
In tale cornice di riferimento, le doglianze che il ricorrente prospetta in relazione alle ordinanze DE 25 luglio 2013 e DE 23 novembre 2013, sul duplice versante DEla violazione di legge e DE vizio di motivazione, si rivelano, dunque, destituite di fondamento.
2. Passando ad analizzare le censure proposte dalla difesa con riferimento alla sentenza impugnata, il Collegio osserva che l'esame DE quinto motivo di ricorso è logicamente preliminare rispetto agli altri.
2.1. Come già in precedenza detto, l'art. 627 c.p.p., comma 2, non può essere interpretato come disposizione derogatrice ai principi generali fissati dall'art. 603 c.p.p. in tema di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello. Pertanto, non può ritenersi che l'art. 627 c.p.p., comma 2, imponga al giudice DE rinvio l'assunzione DEle prove richieste dalle parti in deroga a quanto disposto dall'art. 603 c.p.p.. Deve, quindi, ribadirsi che, anche in caso di annullamento con rinvio di una pronuncia di secondo grado, l'integrazione probatoria in appello, pur dopo le modifiche introdotte nel codice di rito dalla L. n. 479 DE 1999, risponde ad un profilo di eccezionaiità in accordo con la presunzione di completezza DEl'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6^, n. DE 12 dicembre 2002, rv. 222977; Sez. 2^, n. DE 26 aprile 2000, rv. 216532; Sez. 5^, n. 21 aprile 1999, rv. 213637; Sez. U., n. 2780 DE 24 gennaio 1996).
In linea di principio ne deriva, che, anche nel giudizio di rinvio, è possibile ricorrere alla rinnovazione DEl'istruzione dibattimentale solo ove essa appaia indispensabile. Con riferimento al parametro DEla "non decidibilità allo stato degli atti", l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale solo se, in base alla sua valutazione discrezionale, ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, perché i dati probatori già acquisiti sono incerti ovvero quando l'incombente richiesto riveste carattere di decisività, potendo eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3^, n. 3348 DE 13 novembre 2003; Sez. 5^, n. 1075 DEl'1 febbraio 2000; Sez. 2^, n. 8106 DE 7 luglio 2000, n. 0 8106; Sez. 5^, n. 8891 DEl'8 agosto 2000). L'art. 603 c.p.p., comma 2, invece, attribuisce al giudice di seconde cure il potere di disporre la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1, e art. 190 bis c.p.p., relativi, rispettivamente, al diritto alla prova e ai requisiti DEla prova nel procedimento per taluno dei DEitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. In conseguenza di tale doppio richiamo deve ritenersi che, nel caso regolato dall'art. 603 c.p.p., comma 2, il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, sia tenuto a disporre la rinnovazione DE dibattimento (Sez. 6^, n. DE 10 dicembre 2003, rv. 228462) con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove DE tutto incongruenti rispetto al thema decidendum e quelle che mirano a provare un fatto DE tutto pacifico ed incontrovertibile.
2.2. La sentenza impugnata, con motivazione conforme ai principi sinora illustrati, ha evidenziato l'irrilevanza DEle prove richieste dalla difesa. La testimonianza DEl'ing.. HI RI - peraltro dedotta in assenza di uno specifico capitolo di prova - verteva, infatti, su circostanze non controverse, illustrate in un'annotazione di polizia giudiziaria, acquisita con il consenso DEle parti.
La documentazione difensiva sulle condizioni economiche DEla ES, la consulenza d'ufficio redatta dal dott. RI SC, le risultanze DEla centrale rischi riguardavano circostanze non direttamente attinenti ai fatti da provare. Infine, l'acquisizione DE documento DEla mostra "thè viching", tenutasi a Londra in coincidenza con il matrimonio di UC IR, appariva non decisiva nell'economia generale DE giudizio ai fini DEla ricostruzione DEle responsabilità DEl'imputato.
3. L'analisi DE primo motivo di ricorso presuppone la ricostruzione DEla fisionomia DE giudizio di rinvio.
3.1. Il primo limite fondamentale ai poteri di cognizione e decisione DE giudice di rinvio è costituito dall'obbligo - sancito dall'art. 627 c.p.p., comma 3, - di uniformarsi alla sentenza DEla Corte di
Cassazione per quanto concerne ogni questione con essa decisa. Si tratta di un vincolo che, sotto un aspetto, tende a garantire la funzione di unificazione DEla giurisprudenza e, sotto un altro, costituisce una logica conseguenza DElo stretto legame intercorrente tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, affidato ad altro giudice solo a causa dei limiti dei poteri cognitivi DEla Corte di Cassazione. Esso deve essere desunto dalla motivazione e coincide con le enunciazioni che rappresentano la ratio decidendi DEla sentenza con cui la Corte ha deciso una questione di diritto. Tale obbligo sorge tutte le volte in cui nella sentenza di annullamento sia rinvenibile la decisione, sia pure implicita, di una questione di diritto (Sez. 6^, n. 34027 DE 24 giugno 2003).
3.2. Ciò posto, il Collegio osserva che tutti i rilievi relativi alla formulazione e al contenuto DE capo d'imputazione hanno già formato oggetto di esame da parte DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte in data 9 marzo 2012 che li ha ritenuti infondati o inammissibili. Ai sensi DEl'art. 627 c.p.p., commi 3 e 4 non possono, quindi, essere reiterate in questa sede eccezioni di tipo processuale che siano già state risolte con la sentenza rescidente, ai cui principi di diritto il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi.
La sentenza DE 9 marzo 2012 ha ritenuto precluse ai sensi DEl'art. 606 c.p.p., comma 3, non avendo esse formato oggetto dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza DEla Corte d'appello di Palermo DE 29 giugno 2010, le censure riguardanti l'asserita generica enunciazione DE fatto (cfr. f. 90 DEla decisione DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte).
Considerazioni analoghe valgono a proposito dei rilievi difensivi in tema di genericità, imprecisione, contraddittorietà intrinseca DE capo d'imputazione, contenente, ad avviso DE ricorrente, una non consentita sovrapposizione tra la dimensione storico-naturalistica DEle condotte addebitate all'imputato ed il profilo probatorio. In proposito la sentenza di annullamento - già investita da identica doglianza - nel ritenere infondate le censure, ha osservato che LLRI è stato tratto a giudizio per rispondere DE DEitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa capeggiata, dapprima, da AD ST e ES IR e, successivamente, da NA TO, e che, sin da prima DE 1982, si è avvalso dei poteri derivanti dalla sua importante posizione imprenditoriale e dei rapporti di rilievo penale con AD, ES, LL, AN, NÀ (e numerosi altri) per rafforzare il sodalizio e influenzare individui operanti nel mondo finanziario e imprenditoriale.
La sentenza di annullamento ha, inoltre, evidenziato che LLRI è stato condannato, in primo luogo, proprio per avere determinato il suddetto rafforzamento DEl'associazione, esercitando i poteri di influenza che derivavano dalla precisa collocazione nel mondo imprenditoriale DEl'epoca e dai rapporti personali con i detti vertici di "cosa nostra" in almeno un incontro (fatto contestato al punto 1 dei capi a e b) di pianificazione, conseguendo un risultato concreto, cioè quello DEl'esborso, da parte DEl'area ES, di somme cospicue, versate reiteratamente - grazie all'intermediazione DEl'imputato - per un certo numero di anni alla consorteria mafiosa. Il fatto contestato è, quindi, sempre stato il medesimo, salve alcune contestazioni di dettaglio cadute nel corso DE processo, come quella di avere provveduto al ricovero di latitanti (cfr. ff. 90-91 DEla sentenza di questa Corte DE 9 marzo 2012). Parimenti precluse sono le doglianze riguardanti il capo d'imputazione dedotte nella prospettiva DEl'art. 6, par. 3, lett. a) DEla Convenzione europea dei diritti DEl'uomo. La Quinta Sezione Penale di questa Corte ha, in proposito, rilevato l'assoluta genericità DEle censure, essendo stata omessa qualsiasi specificazione dei concreti limiti incontrati al pieno esercizio DE diritto di difesa rispetto alle accuse mosse all'imputato, nonché DEle ragioni di diritto sottese a tale rilievo (cfr. ff. 88-89 DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale in data 9 marzo 2012).
3.3. Non possono trovare ingresso in questa sede, avendo già formato oggetto di specifico esame e di decisione nel precedente giudizio di legittimità, neppure le censure difensive riguardanti l'omessa contestazione nel capo d'imputazione DE sistematico fenomeno estorsivo, espressamente menzionato nella sentenza di primo grado DE Tribunale di Palermo, nella parte relativa alla valutazione DEle dichiarazioni rese da AN FA. Al riguardo la sentenza di annullamento ha osservato che la dimostrazione DEla configurabilità, nel caso di specie, DE reato di concorso esterno in associazione mafiosa non passa attraverso la necessaria dimostrazione DEla sussistenza anche DE reato di estorsione da parte di LLRI e di esponenti di vertice DEl'associazione quali AD e ES. Ha, inoltre, argomentato che la negazione di fatti di estorsione da parte dei medesimi soggetti non fa venire meno la configurabilità DE reato di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti DE ricorrente (cfr. f. 114 DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione in data 9 marzo 2012).
4. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Esso si articola su due versanti, in quanto, da un lato, censura l'omesso rispetto DEl'ambito DE devolutum, DEineato dalla sentenza di annullamento DE 9 marzo 2012, e, dall'altro, deduce erronea applicazione DEla legge penale e vizio DEla motivazione con riferimento alle ragioni poste a base DEla ritenuta configurabilità DE reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel periodo 1978-1982.
4.1. In merito al primo profilo, giova premettere che, in presenza di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione, il giudice è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire allo stesso risultato decisorio DEla pronuncia annullata sulla base di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero DEl'integrazione e DEl'ulteriore approfondimento di quelle già svolte. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di valutare il significato e il valore DEle relative fonti di prova. Egli non può essere condizionato da apprezzamenti di merito eventualmente presenti nelle argomentazioni DE giudice di legittimità, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito in ordine a tali aspetti (Sez. 1^, n. DE 10 febbraio 1998, Scuotto;
Sez. 5^, n. DE 6 maggio 1999, Lezzi).
Qualora la Corte di Cassazione soffermi la sua attenzione su alcuni particolari aspetti denotanti la carenza o la contraddittorietà DEla motivazione, ciò non significa che il giudice di rinvio sia investito DE nuovo giudizio sui soli punti specificati ed eventuali profili valutativi contenuti nella sentenza di annullamento possono, semmai, valere come meri punti di riferimento al fine DEla individuazione DE vizio motivazionale, ma non come statuizioni che perimetrano l'ambito DE devolutum (Sez. 5^, n. DE 20 gennaio 1992, Florio). In altri termini, il fatto che la Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza d'appello, sottolinei alcuni aspetti particolari, che denotano la carenza o la contraddittorietà DEla motivazione, non comporta che il giudice di rinvio sia investito DE nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi potessero essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio. La Corte incaricata DE nuovo giudizio ha, infatti, "gli stessi poteri" (art. 627 c.p.p., comma 2) che le competevano originariamente relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali nell'ambito DE capo DEla sentenza interessato dall'annullamento (Sez. 5^, n. 6004 DEl'11 novembre 1998; Sez. 6^, n. 8162 DE 4 maggio 1992; Sez. 5^, n. 5539 DE 20 gennaio 1992), spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dal compendio probatorio e di considerare il significato e il valore DEle relative fonti di prova. A seguito di annullamento per vizio di motivazione, perciò, il giudice di rinvio può liberamente procedere ad una nuova e completa valutazione DEle acquisizioni probatorie e resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio DEla pronuncia annullata, essendo vincolato soltanto dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione (Sez. 6^, n. 16659 DE 21 gennaio 2009; Sez. 4^, n. 30422 DE 21 giugno 2005; Sez. 6^, n. 5552 DE 29 marzo 2000).
4.2. Così DEineato l'ambito dei poteri spettanti alla Corte d'appello di Palermo in sede di rinvio a seguito DEl'annullamento per vizio DEla motivazione DEla precedente decisione di secondo grado, il Collegio ritiene non fondata la censura difensiva circa l'omesso rispetto DEl'ambito DE devolutum e l'estraneità al thema decidendum dei riferimenti fattuali da cui la sentenza impugnata ha preso le mosse per sviluppare il proprio ragionamento: a) l'incontro ad Arcore DE 1974; b) l'assunzione di AN ad Arcore;
c) i pagamenti pervenuti a "cosa nostra", in conseguenza di detto incontro, fino al 1977.
Il rilevato vizio di motivazione attribuiva, infatti, alla Corte d'appello di Palermo, quale giudice DE rinvio, pienezza di cognizione in ordine a tutto il materiale probatorio acquisito e libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione DEle situazioni di fatto concernenti i punti annullati, con l'unico limite (come già detto) di non giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente denunciato nella sentenza di annullamento. Correttamente, perciò, la sentenza impugnata ha proceduto ad un nuovo esame complessivo DEle risultanze probatorie attinenti ai capi oggetto di annullamento e, sulla base di esso, è giunta ad una decisione conforme a quella in precedenza annullata secondo un ragionamento diverso ed arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità, nel rispetto DEla doverosa distinzione tra capi coperti da giudicato interno e capi oggetto DEla nuova DEiberazione.
4.3. A quest'ultimo proposito, particolare rilievo assume il disposto DEl'art. 624 c.p.p. a mente DE quale per "parti DEla sentenza" che diventano irrevocabili a seguito DEl'annullamento parziale deve intendersi qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico - concettuale e, quindi, non solo la decisione che conclude il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche quella che, nell'ambito DEla stessa contestazione, individua aspetti non più suscettibili di riesame. Ne deriva che la decisione impugnata acquista, in relazione a questi ultimi aspetti, autorità di cosa giudicata in virtù DE principio DEla c.d. "formazione progressiva DE giudicato" (Sez. U., n. 1 DE 19 gennaio 2000; Sez. U., n. 4904 DE 26 marzo 1997; Sez. U., n. 6019 DE 9 ottobre 1993; Sez. U., n. 373 DE 23 novembre 1990, Agnese).
Nel caso in esame, a seguito DEla decisione DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte DE 9 marzo 2012, si è formato il giudicato interno sulla parte DEla sentenza concernente l'affermazione di penale responsabilità di LLRI AR in ordine al DEitto a lui ascritto, perpetrato sino alla fine DE 1977 (ff. 110 e ss.). Secondo la suddetta sentenza, costituisce espressione DE concorso esterno di LLRI AR nell'associazione criminale denominata "cosa nostra" (facente capo, nella metà degli anni 70, anche a AD ST e ES IR) il comportamento DEl'imputato, consistito nell'avere favorito e determinato - avvalendosi dei pregressi rapporti personali allacciati con esponenti mafiosi e, in particolare, DEl'amicizia con NÀ TA (condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di sette anni di reclusione per i DEitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.) che gli aveva consentito di caldeggiare presso di essi con speciale efficacia la propria iniziativa - la conclusione di un accordo di reciproco interesse tra i boss mafiosi, nella loro posizione rappresentativa, e l'imprenditore amico ER IL. Grazie all'opera di intermediazione svolta da LLRI, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di ER IL, di rilevanti somme di denaro in cambio DEla protezione a lui accordata da parte di "cosa nostra" AN. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che ad esso avevano aderito grazie all'impegno profuso da LLRI: per ER IL esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico;
per la consorteria mafiosa si traduceva, invece, nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale.
Tale patto - osserva la sentenza rescindente - non era stato preceduto da azioni intimidatorie di "cosa nostra" AN in danno di ER IL e costituiva piuttosto l'espressione "di una certa, espressa propensione... a monetizzare, per quanto possibile, il rischio cui era esposto (cfr. f. 113 DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione).
4.4. In tale contesto, il richiamo, da parte DEla Corte d'appello di Palermo, al capo DEla sentenza coperta dal giudicato interno e agli elementi probatori posti a fondamento DEl'affermazione di penale responsabilità di LLRI AR per i fatti commessi dal 1974 sino alla fine DE 1977, lungi dal costituire una violazione DEl'art. 627 c.p.p. (come denunciato dalla difesa), rappresentava il presupposto logico giuridico da cui muovere per affrontare le questioni oggetto DE devolutum e, in particolare, per verificare se il reato contestato fosse oggettivamente e soggettivamente configurabile a carico DE ricorrente nel periodo compreso tra il 1978 e il 1982, in cui egli si era allontanato dall'area imprenditoriale ES, e anche in epoca successiva. Il riferimento alla parte DEla sentenza coperta da giudicato interno era, inoltre, funzionale a stabilire se si fosse o meno in presenza di un unico reato permanente e se ricorrevano, o meno, i presupposti per il riconoscimento DEla continuazione con conseguenti riflessi sul trattamento sanzionatorio.
5. L'esame DEla restante parte DE secondo motivo di ricorso comporta il vaglio anche DEla terza doglianza, ad esso strettamente connessa, DE pari priva di pregio per le ragioni di seguito precisate.
5.1.11 ragionamento in base al quale i giudici di merito, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, ritenevano sussistenti l'elemento oggettivo e soggettivo DE reato contestato a LLRI AR anche con riferimento al periodo 1978-1982 muoveva dai seguenti tre fatti storici, coperti dal giudicato interno, costituenti l'antecedente logico-giuridico di quelli oggetto di nuova DEibazione in sede di rinvio e rispetto ai quali quelli successivamente posti in essere rappresentavano la naturale evoluzione.
Tra il 16 e il 29 maggio 1974 si svolgeva a Milano un incontro cui prendevano parte LLRI AR, ER IL, NÀ TA (legato alla "famiglia" mafiosa di Malaspina), AD ST (capo DEla "famiglia" mafiosa di S. IA DE ES ed esponente, fino a poco tempo prima, insieme con EN TA e IO IA, DE "triumvirato", massimo organo di vertice di "cosa nostra"), ES IR (sottocapo DEla "famiglia" mafiosa di S. IA DE ES), Di RL SC ("uomo d'onore" DEla "famiglia" mafiosa di Altofonte di cui, all'epoca, era consigliere e di cui, in seguito, sarebbe diventato sottocapo). In tale occasione veniva concluso l'accordo di reciproco interesse, in precedenza ricordato, tra "cosa nostra", rappresentata dai boss mafiosi AD e ES, e l'imprenditore
ER, accordo realizzato grazie alla mediazione di LLRI che aveva coinvolto l'amico NÀ TA, il quale, in virtù dei saldi collegamenti con i vertici DEla consorteria mafiosa, aveva garantito la realizzazione di tale incontro. L'assunzione di AN VI (all'epoca dei fatti affiliato alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, formalmente aggregata al mandamento di S. IA DE ES, comandato da AD ST) ad Arcore, nel maggio-giugno DE 1974, costituiva l'espressione DEl'accordo concluso, grazie alla mediazione di LLRI, tra gli esponenti palermitani di "cosa nostra" e ER IL ed era funzionale a garantire un presidio mafioso all'interno DEla villa di quest'ultimo.
In cambio DEla protezione assicurata ER IL aveva iniziato a corrispondere, a partire dal 1974, agli esponenti di "cosa nostra" AN, per il tramite di LLRI, cospicue somme di denaro che venivano materialmente riscosse da NÀ TA.
5.2. Sulla base di questa premessa, la Corte d'Appello di Palermo osservava che, in realtà, il periodo di tempo in cui LLRI, lasciato l'incarico di segretario personale di ER, era passato a lavorare con IS RT (a capo di uno dei maggiori gruppi immobiliari italiani), assumendo le cariche di amministratore DEegato DEla s.p.a. "Bresciano", di consigliere DEla s.p.a. "Cofire" e DEla "Inim immobiliare" (quest'ultima costituita dopo il concordato fallimentare DEla CC e AN di cui IS era socio al 60% insieme con IA SC LO e IS NG), non coincideva con il quadriennio 1978- 1982, ma era molto più breve, essendosi protratto soltanto tra il 1978 e il 1979, anno in cui la s.p.a. "Bresciano" falliva. A sostegno di tale assunto venivano evidenziate le seguenti risultanze: le dichiarazioni rese il 26 giugno 1996 e il 29 novembre 2004 da LLRI, il quale riferiva di essere stato amministratore DEegato DEla s.p.a. "Bresciano" dal gennaio 1978 alla fine DE 1979, allorché la società era fallita, di non avere, da allora, avuto più niente a che fare con aziende e società DE gruppo IS e di essere tornato di fatto a lavorare per ER IL sin dal 1980, pur se l'assunzione formale era avvenuta l'1 marzo 1982;
le dichiarazioni rese da IS che ammetteva di essere scappato, sin dal febbraio 1979, dapprima in Venezuela e, quindi, in Francia, in una casa presa in affitto da LLRI RT (fratello di LLRI AR) per sfuggire al provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti nel 1979 per il fallimento DEla società "Venchi Unica 2000".
Il breve periodo di allontanamento lavorativo di LLRI da ER veniva ritenuto inidoneo ad incidere sul ruolo d'intermediario svolto dall'imputato tra "cosa nostra" AN e ER IL ai fini DEla protezione di quest'ultimo, ove valutato insieme con un complesso di altri elementi in ordine ai quali la Corte d'Appello forniva una giustificazione razionale, sorretta dal puntuale esame DEle emergenze probatorie acquisite. Le doglianze difensive su questi aspetti non censurano, in realtà, la struttura logico-argomentativa DEla sentenza impugnata sinora richiamate, bensì, per un verso, sollecitano una lettura alternativa DEle risultanze processuali - non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione correttamente sviluppata in ordine alla genesi e alla causale DE rapporto di collaborazione lavorativa tra LLRI e IS e al determinante apporto fornito da NÀ ai fini DEl'assunzione DEl'imputato - per altro verso sovrappongono l'aspetto attinente alla non contestata conoscenza di IS da parte di LLRI, tramite la cognata DE prof. DE IA (cfr. f. 326 DEla sentenza impugnata), con quello riguardante il fondamentale ruolo appena ricordato di NÀ TA nell'impiego di LLRI presso le società di IS.
Sotto altro profilo, infine, i rilievi difensivi prendono le mosse da un travisamento DE dato probatorio e DEla motivazione DEla sentenza impugnata: non è in alcun modo emerso, infatti, che l'assunzione di cariche nelle società di IS da parte di LLRI celasse l'intervento di AD e di ES (come sostenuto dal ricorrente), bensì si è correttamente argomentato che IS era ben consapevole DEle spessore criminale di NÀ TA, da lui incontrato insieme con AD e ES (cfr. ff. 325 e 327 DEla sentenza impugnata), e appartenente alla medesima "famiglia mafiosa di AD ST.
5.3. I rapporti intrattenuti da LLRI con NÀ TA erano contraddistinti da continuità, come dimostrato dal contributo determinante dato da quest'ultimo ai fini DEl'assunzione DEl'imputato da parte di IS, ben consapevole DEla caratura mafiosa di NÀ, degli stretti legami dallo stesso intrattenuti con personaggi di vertice di "cosa nostra" AN quali AD e ES e, per tale ragione, in stato di soggezione psicologica e di timore riverenziale nei suoi confronti, nonché destinatario DEle confidenze di LLRI circa i suoi rapporti di conoscenza con esponenti mafiosi per conto dei quali aveva svolto opera di mediazione con ER, interessato a garantire la sua sicurezza (cfr. dichiarazioni rese da IS il 5 maggio 1987 nell'ambito DE processo relativo al fallimento DEla s.p.a. "Bresciano, nonché il 22 settembre 1998 nel corso DE dibattimento DE presente processo;
cfr. anche dichiarazioni rese da LLRI il 26 giugno 1996 e il 20 novembre 2004).
Il perdurante rapporto di LLRI con l'associazione mafiosa anche nel periodo in cui lavorava per IS e la sua costante proiezione verso gli interessi DEl'amico imprenditore ER veniva logicamente desunto dai giudici territoriali anche dall'incontro, avvenuto nei primi mesi DEl'anno 1980, a Parigi, tra l'imputato, AD, ES, incontro nel corso DE quale LLRI chiedeva ai due esponenti mafiosi venti miliardi di lire per l'acquisto di film per "Canale 5" (cfr. f. 333 DEla sentenza impugnata).
5.4. Nella medesima prospettiva la Corte d'appello di Palermo sottolineava l'importanza DEla conversazione DE 14 febbraio 1980 intercorsa tra LLRI e AN.
Ad avviso dei giudici essa era indicativa DEla natura consuetudinaria e progettuale DE rapporto tra i due che proseguiva pur dopo l'arresto (27 dicembre 1974) di AN per l'espiazione di una pena definitiva e il suo allontanamento da Arcore a scarcerazione avvenuta (22 gennaio 1975) ed era caratterizzato da un particolare rilievo esterno nelle dinamiche DEla consorteria mafiosa, come comprovato dall'intervenuta revoca DEla condanna a morte di AN (decretata da LL EO) proprio in virtù DE legame esistente tra AN e LLRI e DE ruolo di tramite con ER rivestito da quest'ultimo. La Corte d'appello sottolineava, con iter argomentativo logicamente articolato, che la conversazione era, altresì, indicativa DEla prosecuzione dei rapporti di collaborazione DEl'imputato con ER, indicato nel corso DE colloquio da AN come "principale" di LLRI pur in un periodo di tempo in cui questi non era stato ancora formalmente riassunto.
L'espressione ("principale") emergente dalla conversazione veniva correttamente posta dai giudici territoriali in correlazione logica con le dichiarazioni rese da ON NT ("uomo d'onore" DEla "famiglia" mafiosa di AN) che riferiva di avere partecipato a Milano - in occasione di uno dei viaggi ivi effettuati con il fratello per individuare i soggetti da eliminare nel contesto di una sanguinosa guerra di mafia in corso a AN - ad una cena al ristorante "Le colline pistoiesi" insieme con GR NI, LLRI e AN VI, il quale gli aveva presentato LLRI come suo "principale".
5.5. Un ulteriore significativo riscontro dei perduranti contatti tra l'imputato e gli esponenti di "cosa nostra" veniva correttamente individuato dai giudici di merito nelle dichiarazioni DE suddetto collaboratore di giustizia ON NT che collocava un incontro a Milano tra AD ST (da lui accompagnato in auto in questa come in altre occasioni) e LLRI nel periodo in cui quest'ultimo già lavorava per IS, membro di una società di costruzioni insieme con tale IA.
5.6. L'ininterrotta prosecuzione dei rapporti intrattenuti da LLRI AR con gli esponenti mafiosi, che avevano concluso, con la sua intermediazione, l'accordo di protezione di ER in cambio DEla corresponsione di rilevanti somme di denaro, veniva altresì desunta dai giudici, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, da altri due avvenimenti, pressoché coevi:
- la partecipazione, nel corso DE 1979 (ossia nel periodo di tempo in cui l'imputato non lavorava più alle dipendenze di ER IL) ad una cena tenutasi nella villa di AD ST, cui aveva preso parte una ventina di persone, tra cui Di RL, AD, ES;
- la richiesta, rivolta da LLRI a NÀ, di occuparsi DEla "messa a posto" per l'installazione DEle antenne televisive, questione poi effettivamente risolta da AD e ES. I giudici, sulla base di un puntuale ragionamento e DEla compiuta analisi degli elementi probatori acquisiti, evidenziavano che tale episodio, da mettere in correlazione con l'interesse DE gruppo ES nel settore DEle emittenti private e, in particolare, con la prima trattativa di ES per l'acquisto, da parte DEla s.r.l. "Rete Sicilia" (società collegata a ES) di "TVR Sicilia", dimostrava la continuità dei rapporti intrattenuti da LLRI con NÀ e il suo ruolo di mediatore, pur nel periodo in cui non operava alle dipendenze di ER.
5.7. Nella medesima linea di continuità dei contatti intrattenuti dall'imputato con i medesimi esponenti di spicco DEl'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" veniva richiamata, nel contesto di un ragionamento probatorio logicamente strutturato, la partecipazione di LLRI al matrimonio di UC IR (condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti), celebratosi a Londra il 19 aprile 1980 e che aveva visto tra gli invitati anche NÀ, ES IR (testimone DEla sposa), Di RL. La Corte d'appello osservava che la presenza DEl'imputato ad un evento che vedeva, tra gli altri, il coinvolgimento di un esponente mafioso di primo piano e latitante, quale Di RL, assumeva una significativa valenza probatoria nella logica mafiosa, implicando un rapporto di particolare affidamento, come DE resto comprovato dalle lodi di LLRI fatte da ES, che aveva manifestato, in tale contesto, la volontà di "combinarlo", dalla raccomandazione rivolta da ES a LLRI di mettersi a disposizione di Di RL, qualora questi, pur se latitante, fosse transitato da Milano, e, infine, dalla disponibilità manifestata, in tale circostanza, da LLRI che aveva fornito a Di RL il suo numero di telefono.
5.8. Il contesto giustificativo DEla decisione circa la responsabilità di LLRI in ordine al DEitto a lui ascritto nel periodo 1978-1982 era ulteriormente arricchito dall'approfondita analisi DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (AN RO, ZE SC LO, entrambi "uomini d'onore" DEla "famiglia DEla OC, e AN NT, "uomo d'onore riservato" DEla famiglia DEla OC) in merito alla prosecuzione dei pagamenti effettuati, in attuazione DEl'accordo concluso nel 1974 a Milano tra gli esponenti di "cosa nostra" AN e ER IL, grazie all'opera d'intermediazione DEl'imputato, anche nel lasso di tempo in cui LLRI non lavorava formalmente alle dipendenze di ER. I giudici, con motivazione diffusa, coerente e fondata sul puntuale esame DE contributo conoscitivo fornito da ciascuno dei collaboratori e sui punti di reciproca convergenza DE loro rispettivo narrato, osservavano che dalle suddette dichiarazioni emergeva che i pagamenti di ER in favore di "cosa nostra" AN - quale corrispettivo per la complessiva protezione a lui accordata e in attuazione DEl'accordo raggiunto nel 1974 con la mediazione di LLRI - erano proseguiti senza soluzione di continuità e che, dopo la scomparsa di AD ST e di ES IR (avvenute entrambe nel 1981), erano stati effettuati ai fratelli LL AN TT e LL ZI, divenuti reggenti DE mandamento di S. IA DE ES e subentrati nei rapporti da essi intrattenuti. I soldi venivano materialmente riscossi a Milano presso LLRI da NÀ TA che provvedeva a recapitarli a AD ST e, dopo la morte di quest'ultimo, li faceva pervenire ai LL tramite Di NA PO e RN PO, "uomo d'onore" DEla stessa "famiglia" mafiosa.
Particolare rilievo logico, nell'ottica DEla continuità dei pagamenti, veniva poi correttamente attribuito dai giudici di merito alle propalazioni di AN e ZE i quali concordemente riferivano in merito alle rimostranze fatte, intorno al 1985, da LLRI a NÀ per il comportamento assunto dai LL che "tartassavano" ER. La sentenza impugnata argomentava che tali dichiarazioni trovavano ulteriore conferma nel racconto di IN NG ed erano espressive di un'ininterrotta prosecuzione dei versamenti di denaro da ER a "cosa nostra", tramite LLRI, il quale, nel corso DE tempo, si era dimostrato piuttosto critico a causa DEl'atteggiamento dei LL. La sentenza impugnata metteva in luce l'attendibilità intrinseca ed estrinseca DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, soggetti tutti inseriti a vario titolo nel sodalizio di stampo mafioso, la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa la perdurante attualità, pur dopo la morte di AD ST, DEl'accordo concluso a Milano nel 1974, grazie all'intermediazione di LLRI AR, tra ER e "cosa nostra" AN che curava l'esecuzione DE patto e si poneva anche come garante DE risultato.
6. I rilievi difensivi articolati nell'ambito DE secondo e DE terzo motivo di ricorso, con i quali si denunciano i vizi di violazione di legge e di difetto DEla motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità DE reato ascritto a LLRI nel periodo 1978- 1982 non sono fondati sotto plurimi profili e ripropongono censure già dedotte con le due memorie difensive presentate nel corso DE nuovo giudizio d'appello sotto forma, rispettivamente, di motivi nuovi e di nota di discussione, cui la sentenza impugnata ha fornito compiuta e corretta risposta.
6.1 - L'esame DEle doglianze presuppone l'indicazione DEle questioni precluse a seguito DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte DE 9 marzo 2012 in ordine alle quali, quindi, non può essere sollecitata una nuova decisione DE Collegio. È già stata positivamente vagliata nel precedente giudizio di legittimità l'attendibilità soggettiva e oggettiva DEle propalazioni dei collaboratori di giustizia (Di RL, AN RO, AN, ZE, TE AN TT, CU), tutti "uomini d'onore", i quali, in ragione di tale loro posizione soggettiva, avevano avuto modo di apprendere, ora dal capo- mandamento AN FA (AN RO e ZE),ora dalla voce di NÀ (Di RL e AN), ora dalla voce DE
reggente biondino (TE AN TT) fatti attinenti alla vita DE sodalizio, in parte DE tutto sovrapponigli ed in parte strettamente concatenati. Essi riguardavano i seguenti aspetti: a) incontro svoltosi a Milano tra AD, ES, Di RL, ER, LLRI, propiziato dall'iniziativa di LLRI, il quale aveva fatto da intermediario tra i membri di "cosa nostra AN e l'imprenditore e aveva sfruttato i suoi rapporti di amicizia con NÀ che, a sua volta, aveva reso possibile l'interessamento di mafiosi di alto rango;
b) la conclusione, su base paritaria, nel 1974, DEl'accordo tra ER, interessato a potere contare sulla protezione DEl'associazione nella sfera personale ed economica, e i vertici DEl'associazione mafiosa (AD e ES); c) l'assunzione ad Arcore di AN da porre in stretta correlazione causale con l'accordo concluso e costituente la risultante dei convergenti interessi di ER e di "cosa nostra" AN (cfr. ff. 101 e ss. DEla sentenza DE 9 marzo 2012); d) le ragioni DEla presenza ad Arcore di AN che avrebbe dovuto dare esecuzione o, comunque, visibilità esterna al patto di protezione e divenuto, dopo poco tempo dall'assunzione ad Arcore, "uomo d'onore" affiliato DEla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, aggregata a quella comandata da AD (cfr. f. 101 e ss.); e) la non gratuità DEl'accordo protettivo e collaborativo concluso, sempre grazie all'opera d'intermediazione di LLRI, tra ER e l'associazione mafiosa (cfr. f. 103 e ss., dove vengono indicate, quale riscontro, anche le dichiarazioni rese dal collaboratore IM SC, "uomo d'onore" DEla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova); f) l'effettività dei pagamenti effettuati a "cosa nostra" da parte di ER, in relazione all'accordo sulla protezione da lui stesso sollecitata (cfr. f. 103, dove si sottolinea la convergenza DE narrato di Di RL, AN, CU, IM SC); g) l'inidoneità DEle discrasie attinenti ad un profilo secondario, quale l'ammontare degli importi effettivamente versati, ad incidere negativamente sulla capacità probatoria DEle richiamate fonti dichiarative (cfr.f. 105). Parimenti precluse, tenuto conto DEla struttura argomentativa DEla sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte e DEl'ambito DE devolutum, sono le questioni riguardanti: a) l'oggettiva prosecuzione sino al 1992 dei pagamenti effettuati da ER in favore di "cosa nostra" AN in attuazione DEl'accordo concluso nel 1974 sia per la protezione garantita che per profili economici (cfr. ff. 106 e s. DEla sentenza DE 9 marzo 2012); b) il ruolo di NÀ nella riscossione DEle somme di denaro nell'interesse DEl'organizzazione, anche quale diretto emissario DE capo DE sodalizio mafioso, NA TO, dopo l'estromissione dei fratelli LL, subentrati nei rapporti in precedenza tenuti da AD e ES, secondo quanto riferito concordemente dai collaboratori di giustizia Di RL, AN RO, ZE, AN, TE AN TT (cfr. ff. 107 e ss); e) la suddivisione dei soldi riscossi da NÀ tra le singole "famiglie" mafiose, tra cui quella di AN e quella retta da biondino cfr. (f. 107); d) l'impossibilità di assimilare - come prospettato invece dalla difesa DEl'imputato - le relazioni intrattenute da LLRI con AN e con NÀ, anche dopo l'allontanamento di AN dalla villa di Arcore, come quelle che connotano il rapporto tra l'estorto (asseritamente LLRI) ed estorsore ("cosa nostra") e di qualificare LLRI come "Vittima" di "cosa nostra" (cfr. ff. 106 e 108).
6.2. Le censure difensive omettono di confrontarsi con il tema DEle preclusioni illustrate al paragrafo precedente che non consente di affrontare nuovamente in questa sede alcuni temi, quali la natura DEle frequentazioni con NÀ e AN, la loro irrilevanza probatoria, la negazione dei rapporti di conoscenza con AD e ES, i motivi sottesi alla presenza di LLRI a Londra nel 1980 in concomitanza con il matrimonio di UC IR, l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di RL, ZE, AN RO, AN, TE AN TT, i fatti coperti dalle due sentenze di proscioglimento pronunciate dal Giudice istnittore DE Tribunale di Milano nel 1990.
6.3. Sotto altro profilo, i rilievi DE ricorrente, fondati sulla lettura atomistica DEle singole emergenze, configgono con i principi costantemente enunciati da questa Corte che ha chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento DE giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, con la conseguenza che il limite DEla valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria. Pertanto, l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica DE fatto che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con il rigore metolodogico che giustifica e sostanzia il principio DE c.d. libero convincimento DE giudice" (Sez. U., n. 33748 DE 12 luglio 2005;
Sez. U., n. 6682 DE 4 febbraio 1992).
I rilievi difensivi si pongono in contrasto con questi principi, in quanto propongono un procedimento valutativo incentrato esclusivamente sull'analisi dei singoli indizi e non anche sul loro successivo apprezzamento complessivo, volto a cogliere gli aspetti di collegamento tra gli stessi e la loro confluenza in un contesto dimostrativo unitario.
6.4. Il ricorrente sollecita, inoltre, una non consentita lettura alternativa dei fatti (colloquio di LLRI con IS nel corso DE quale, secondo la difesa, l'imputato rispondeva con una battuta sulle sue amicizie altolocate in ambienti mafiose ad un'analoga vanteria di IS;
ragioni DEla presenza di LLRI nella s.p.a. "Bresciano" e genesi DEla collaborazione lavorativa con IS;
motivi sottesi alla presenza a Londra DEl'imputato in coincidenza con il matrimonio di UC IR) a fronte di un impianto argomentativo puntuale e coerente con le risultanze probatorie, univocamente dimostrativo dei perduranti legami con l'associazione mafiosa e DEla permanenza DEle condotte illecite, pur nel periodo in cui l'imputato non lavorava formalmente alle dipendenze di ER IL.
Infine, per altri aspetti, propone censure in fatto (in quanto tali non consentite nel giudizio di legittimità), concernenti elementi probatori (rapporti tra LLRI e AN VI) che non sono stati posti a base DEl'affermazione di penale responsabilità DEl'imputato, ma sono stati utilizzati esclusivamente per meglio DEineare la personalità DElo stesso.
6.5. Non appaiono fondate le ulteriori censure difensive circa l'irrilevanza DEle relazioni sospette mantenute da IS ai fini degli addebiti formulati nei confronti di LLRI, tenuto anche conto DEle due sentenze di proscioglimento di LLRI dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., pronunziata dal Giudice istnittore DE Tribunale di Milano. Invero, esse sono, da un lato, fondate su un'errata lettura DEl'iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'appello nella ricostruzione DEle responsabilità DEl'imputato, scevro da qualsiasi automatismo o semplificazione probatoria e, al contrario, incentrato sull'esame puntuale DEle singole circostanze di fatto ritenute dimostrative DEla responsabilità di LLRI e, dall'altro, sono precluse, in quanto hanno già formato oggetto di esame nell'ambito DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte che ha respinto l'eccezione di violazione DE principio DE ne bis in idem (cfr. f. 92 DEla sentenza DE 9 marzo 2012).
7. La sentenza impugnata è esente dai denunciati vizi di violazione ed erronea applicazione DEla legge penale e di vizio DEla motivazione anche con riguardo alla ritenuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi DE reato con riferimento al periodo 1978-1982. 7.1. È ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità DEla fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa.
La nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico - funzionalistica che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa DEl'associazione mafiosa, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento dei scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano DEla dimensione probatoria DEla partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno DEla criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale DEla condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione DE soggetto nel tessuto organizzativo DE sodalizio (Sez. U., n. 33748 DE 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 DE 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 DE 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 DE 5 ottobre 1994).
Assume, invece, le vesti di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa DEl'associazione e privo DEl'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamento DEle capacità operative DEl'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, DE programma criminosa DEla medesima.
La rilevanza e la tipicità DEla condotte DE soggetto "esterno", dotate DEle caratteristiche ora indicate, è DEimitata dalla funzione incriminatrice DEl'art. 110 c.p. che combina la clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato. Ciò postula che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo DE concorso di persone nel reato. È necessario, quindi, per un verso, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi DE fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi. Per altro verso occorre che il contributo atipico DE concorrente esterno (sia esso di natura materiale o morale), diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale per la concreta realizzazione DE fatto criminoso collettivo e per la produzione DEl'evento lesivo DE bene giuridico protetto, costituito, nella specie, dall'integrità DEl'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività DE sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei DEitti-scopo DE programma criminoso.
La particolare struttura DEla fattispecie concorsuale comporta, infine, quale essenziale requisito, che il dolo DE concorrente esterno investa, nei momenti DEla rappresentazione e DEla volizione, sia tutti gli elementi essenziali DEla figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione DE fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione DEl'evento lesivo DE "medesimo reato". Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto DEl'affectio societatis e, cioè, DEla volontà di far parte DEl'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini DEla stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto DEl'efficacia causale DEla sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento DEl'associazione.
7.2. La Corte d'appello di Palermo ha correttamente applicato i principi sinora illustrati, in quanto, dopo avere descritto le specifiche condotte poste in essere da LLRI AR nel periodo 1978-1982, ha ricostruito l'effettivo nesso condizionalistico tra le stesse e il fatto di reato storicamente verificatosi nelle sue caratteristiche essenziali sia in positivo che mediante l'operazione controfattuale di eliminazione mentale DEla condotta materiale atipica DEl'imputato quale concorrente esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura, generalizzazioni e massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica. Sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, ancorato ad un solido paradigma eziologico e all'intera evidenza probatoria disponibile e di un accertamento condotto ex post, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione, immune da vizi logici e giuridici, circa la reale efficacia condizionante DEla condotta atipica, quale concorrente esterno, di LLRI. Questi, infatti, nella veste di soggetto costantemente preposto, anche nel periodo 1978-1982, alla consegna agli esponenti DE sodalizio mafioso, per conto di ER IL, dei soldi costituenti il corrispettivo DEla protezione assicurata dall'associazione mafiosa all'imprenditore, agiva, essendo a conoscenza dei metodi e dei fini DEla stessa, nella consapevolezza e volontarietà DE suo determinante contributo causale ai fini DEla realizzazione, almeno parziale, DE programma criminoso perseguito dall'organizzazione mafiosa e DEla conservazione DEla stessa che traeva dalla costante riscossione DEle cospicue somme di denaro una stabile fonte di arricchimento, immediatamente incidente sulla sua perdurante operatività.
Quanto sin qui esposto consente di affermare che non sono fondate le censure difensive.
Esse, da un lato, contestano genericamente la configurabilità DEl'elemento soggettivo DE reato, senza indicare gli specifici passaggi DE ragionamento viziato DE giudice di merito. Sotto altro profilo evocano una non più attuale definizione DE concorrente esterno quale estraneo all'associazione, cui quest'ultima si rivolge nel momento in cui la "fisiologia" DEla vita DE sodalizio "entra in fibrillazione", attraversando una fase patologica che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno (Sez. U., n. 16 DE 5 ottobre 1994). Tale orientamento, come in precedenza accennato, può dirsi ormai definitivamente superato alla luce DEla successiva elaborazione giurisprudenziale DEle Sezioni Unite di questa Corte sopra illustrata (Sez. U., n. 33748 DE 12 luglio 2005).
8.Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa deduce i vizi di violazione di legge e vizio DEla motivazione con riguardo alla sussistenza DE dolo DE DEitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso rispetto al periodo 1983- 1992.
La sua analisi impone una duplice premessa.
8.1. La sentenza rescindente ha già ritenuto sussistente il reato per quanto attiene all'elemento oggettivo DEla prosecuzione dei pagamenti da parte di ER in favore di "cosa nostra in cambio DEla protezione a lui assicurata (f. 119 e ss. DEla sentenza DE 9 marzo 2012).
8.2. Alla luce DEla nuova formulazione DEl'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 il sindacato DE giudice di legittimità sul discorso giustificativo DE provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione DEla pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base DEla decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione DEle regole DEla logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti DE processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno DE ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6^, n. 10951 DE 15 marzo 2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti DE processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni DE giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e DEle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento DE giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali DE provvedimento. È, invece, necessario che gli atti DE processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio DEla motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6^, n. 10951 DE 15 marzo 2006). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito DEle deduzioni DE ricorrente concernenti "atti DE processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti DE processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" DEla motivazione e sulla permanenza DEla "resistenza" logica DE ragionamento DE giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice DE fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
8.3. Esaminata in quest'ottica la motivazione DEla sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente. La Corte d'appello di Palermo ha, infatti, fornito una giustificazione esaustiva e razionale, diversa da quella in precedenza resa nella sentenza annullata e rispettosa DEl'ambito DE devolutum, in ordine agli elementi che consentono di ritenere sussistente, al di là di ogni ragionevole dubbio, il dolo DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa anche per il periodo 1983-1992.
In tale prospettiva è stato, innanzitutto, preso in considerazione l'intimo nesso logico esistente tra il seguente complesso di dati, univocamente emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN RO, ZE SC LO, AN NT, TE AN TT, IM SC, CU TO, la cui attendibilità, come già sopra detto, è stata positivamente apprezzata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte:
l'irrilevanza DE mutamento degli equilibri intemi a "cosa nostra" AN rispetto alla prosecuzione DEl'accordo di protezione stipulato nel 1974 tra gli esponenti mafiosi (AD e ES) e ER IL per il tramite di LLRI, espressivo DEl'importanza e DEla solidità DElo stesso, DEl'affidamento reciproco tra le due parti che lo avevano stipulato grazie alla mediazione DEl'imputato, il quale rappresentava la persona in cui entrambe riponevano fiducia;
la sistematicità nell'erogazione DEle cospicue somme di denaro dall'imputato a NÀ, indicative DEla ferma volontà di ER di dare attuazione al suddetto accordo, al di là dei mutamenti degli assetti di vertice di "cosa nostra", nella consapevolezza DE rilievo che esso rivestiva per entrambe le parti:
l'associazione mafiosa che da esso traeva un costante canale di significativo arricchimento;
l'imprenditore ER, interessato a preservare la sua sfera di sicurezza personale ed economica;
il rilievo centrale, ai fini DEla proficua prosecuzione DEl'accordo, DEla figura di LLRI, le cui rimostranze circa il comportamento tenuto dai fratelli LL, nella loro qualità di primari referenti DE sodalizio mafioso subentrati nel patto di protezione dopo la scomparsa di AD e ES, determinavano la loro estromissione per ordine diretto di NA TO, capo indiscusso DEl'organizzazione, che, nell'ottica DEla strategia complessiva perseguita, riteneva prevalente su ogni altra esigenza quella di una proficua prosecuzione DE rapporto con LLRI;
la perdurante centrale importanza dei rapporti intrattenuti da LLRI con NÀ, comprovata non solo dal ruolo avuto da entrambi nella conclusione DEl'accordo tra ER IL e "cosa nostra" AN, ma anche dalla sostituzione dei fratelli LL con NÀ, disposta da NA TO quale elemento imprescindibile per restituire serenità al rapporto tra le due parti e consentire la prosecuzione dei pagamenti;
l'incidenza causale, ai fini DEla concreta attuazione DE patto, svolta dal reciproco affidamento tra LLRI e NÀ, persona quest'ultima incaricata dai vertici DE sodalizio mafioso DEla riscossione presso LLRI DEle somme di denaro, destinate ad essere ripartite tra le principali "famiglie" mafiose. Il complesso degli elementi probatori in precedenza menzionati, valutati anche alla luce DEl'apporto conoscitivo fornito da CA TO (pur nei limiti ricordati a f. 383 DEla sentenza impugnata) e dei profili già ritenuti definitivamente acquisiti dalla sentenza DE 9 marzo 2012 (oggettiva prosecuzione dei pagamenti, identità DEle relative modalità e DEla causale, riconducibile ad una protezione complessiva di ER IL che l'aveva specificamente sollecitata tramite LLRI, mediatore tra il sodalizio mafioso, interessato ad arricchirsi, e l'imprenditore amico preoccupato di garantirsi la tranquillità sia sul piano personale che su quello economico) sono stati correttamente ritenuti dalla Corte d'appello espressivi DEla consapevolezza e DEla volontà DE ricorrente di contribuire in modo causalmente rilevante all'operatività DE sodalizio mafioso che dalla realizzazione DE patto traeva ulteriore linfa per la sua conservazione ed operatività (cfr. f. 366 DEla sentenza impugnata). Il discorso giustificativo DEla decisione è contraddistinto da intrinseca coerenza anche laddove argomenta, richiamando a sostegno le emergenze processuali acquisite, che questa conclusione non è contraddetta dall'episodio DE raddoppio DEle somme richieste da NA a ER, costituente l'espressione non di una rottura DE patto originariamente concluso nel 1974, bensì di un disegno volto, da un lato, ad accrescere, dopo oltre un decennio, il guadagno DEl'associazione mafiosa e, dall'altro, a ridimensionare l'atteggiamento di LLRI, percepito come più arrogante da NÀ, che ne aveva fatto oggetto di specifica rimostranza all'interno DEl'organizzazione, avendo, in talune occasioni, dovuto attendere di essere ricevuto, e in altre, ottenuto la consegna DEla busta contenente i soldi dal segretario di LLRI. In tale contesto è stata correttamente sottolineata, al fine di dimostrare la perdurante configurabilità DE dolo DE DEitto previsto dagli artt. 110 e 416 bis c.p., la stretta correlazione logica esistente tra la strategia elaborata da NA per ottenere somme maggiori, i conseguenti successivi contatti intercorsi su di un piano paritario tra NÀ, quale emissario DEle richieste DE sodalizio mafioso, e LLRI, quale tramite tra l'organizzazione e l'imprenditore ER, la piena disponibilità di quest'ultimo a corrispondere i nuovi importi, la prosecuzione DEle identiche modalità di riscossione DEle somme di denaro a Milano presso LLRI ad opera di NÀ.
In presenza di un impianto motivazionale così logicamente articolato appaiono privi di fondamento i rilievi difensivi con i quali vengono denunciate presunte illogicità DEla sentenza impugnata mediante mirate estrapolazioni di singoli brani e la loro astrazione dall'intero contesto giustificativo.
9.La motivazione DEla sentenza impugnata è immune da vizi logici anche nella parte in cui, nel rispetto DEl'ambito DE devolutimi, ha proceduto ad un nuovo esame degli dati, ritenuti dalla sentenza rescindente apparentemente distonici con il riconoscimento DEl'elemento soggettivo DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa nel periodo 1983-1992.
9.1. I giudici di merito osservavano, sulla base DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia AN, riscontrate - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - dal contenuto DEle conversazioni intercettate il 29 e il 30 novembre 1986, intercorse tra ER e LLRI, che l'attentato di via Rovani DE 1986 era riconducibile all'organizzazione catanese capeggiata da AO NI ed era, quindi, DE tutto estraneo alla trama dei rapporti tra ER, LLRI e il sodalizio mafioso in precedenza DEineata. Di conseguenza tale accadimento veniva correttamente ritenuto inidoneo ad incidere sulla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE DEitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. I rilievi avanzati in proposito dalla difesa non attengono alla struttura argomentativa DE provvedimento impugnato, bensì, per un verso, sollecitano la valorizzazione esclusiva DEle opinioni DEl'imputato nell'immediatezza DEl'accaduto, di per sè irrilevanti in presenza di elementi obiettivi di segno contrario, e ripropongono la tesi DE ruolo di LLRI quale vittima di estorsioni, ormai superato dalla statuizione sul punto DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte (cfr. f. 106 DEla sentenza).
Per altro verso essi appaiono tesi a prospettare una lettura alternativa DEl'attentato DE 1986 in via Rovani, di quelli successivi e DEle relative conseguenze, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione logica e compiuta di tutto il compendio probatorio relativo a tali accadimenti.
9.2. La Corte d'appello, con puntuali riferimenti logici e fattuali (esito DEle indagini svolte, contenuto DEla telefonata intimidatoria ricevuta il 23 febbraio 1988 dall'ing. HI RI, dirigente DEla "Finivest"), perveniva alla conclusione che anche l'attentato in via Rovani DE 28 gennaio 1988 non fosse riconducibile al gruppo mafioso capeggiato da NA TO.
9.3. La motivazione DEla sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha fornito un'interpretazione compiuta ed organica DEla vicenda DE raddoppio DEle somme richieste a ER, tramite LLRI, da parte DEl'associazione mafiosa capeggiata da NA. Nel ricostruire la genesi di tale domanda (rimostranze fatte all'interno DE sodalizio mafioso da NÀ a proposito DEl'atteggiamento di LLRI in precedenza ricordato) e le sue finalità, la Corte d'Appello è pervenuta alla conclusione, sorretta da solidi argomenti razionali, che essa non ha in alcun modo inciso sulla natura DEl'accordo di protezione concluso nel 1974, sulle sue modalità attuative, proseguite con il ritiro DEle somme di denaro presso l'ufficio di LLRI da parte di NÀ, sull'affidamento reciproco tra l'imputato e NÀ, comprovato dalle conversazioni intercorse tra il novembre e il dicembre 1986 tra NÀ e LLRI AR, LLRI RT e la loro madre, tutte improntate alla massima familiarità.
I rilievi formulati dal ricorrente circa l'indisponibilità di ER a corrispondere somme di denaro, desumibile, ad avviso DEla difesa, dalla telefonata DE 27 febbraio 1988 intercorsa tra lo stesso e EL AL RE, muovono da una premessa erronea circa il metodo di valutazione DEla prova indiziaria che, come già sopra accennato, deve essere valutata non solo nella sua specifica valenza, ma in maniera organica insieme con il restante materiale probatorio acquisito. Inoltre, non mettono in luce specifici difetti DEl'impianto motivazionale DEla sentenza, bensì propongono una lettura DE singolo dato indiziario più favorevole alle tesi DEl'imputato, che non può avere ingresso in sede di legittimità, ove il giudice è tenuto soltanto a verificare che la motivazione DEla sentenza impugnata sia esaustiva, risponda a canoni di intrinseca razionalità ed espliciti in maniera coerente i passaggi logici sottesi alla decisione adottata nel rispetto DE devolutum.
9.4. La non attribuibilità degli attentati ai magazzini AN di AN, appartenenti alla ES, all'azione di "cosa nostra" AN veniva plausibilmente motivato dalla Corte d'appello di Palermo mediante il richiamo al contenuto DEla sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di AN nel c.d. processo "Orsa maggiore" (irrevocabile il 10 luglio 2001), acquisita ai sensi DEl'art. 238 bis c.p.p., che aveva accertato, con autorità di cosa giudicata, che detti attentati erano stati commessi dalla "famiglia" mafiosa facente capo a AO NE (NI) e al nipote AN LD, condannati quali mandanti degli incendi e DEla connessa tentata estorsione.
Di conseguenza appaiono infondati i rilievi difensivi che omettono di valutare tali risultanze processuali e propongono una non consentita lettura parziale DEle dichiarazioni rese nel suddetto processo dai collaboratori di giustizia NA filippo e VI giuseppe, apprezzate dalla sentenza impugnata nel rispetto dei canoni di valutazione probatoria.
Nella medesima prospettiva appare privo di rilevanza il richiamo operato dalla difesa DEl'imputato alle dichiarazioni di RA NZ, destinatario DEle confidenze di LLRI RT circa le impressioni soggettive che tali accadimenti avevano suscitato nel fratello LLRI AR.
9.5.11 ricorrente denunzia formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione DEla prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, e un vizio conseguente DEla motivazione con riferimento: a) alla sottovalutazione DEle doglianze di LLRI circa la condotta dei fratelli LL, da cui si sentiva "tartassato" e alla riluttanza ai pagamenti in tal modo dimostrata;
b) alla interpretazione riduttiva data alle dichiarazioni di AN sia in ordine alla causale dei pagamenti che alla volontà manifestata da NÀ di non recarsi più a Milano a ritirare i soldi da LLRI a causa DEl'atteggiamento scostante da questo dimostrato;
c) all'interpretazione errata data dai giudici alla conversazione telefonica intercorsa tra LLRI RT e NÀ il 25 dicembre 1986; d) alla pluralità degli attentati alla villa di via Rovani;
e) alla ritenuta valenza indiziante attribuita alla partecipazione DEl'imputato al pranzo presso il ristorante "Le colline pistoiesi"; f) al giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte territoriale con riferimento alle dichiarazioni rese da US ANni, ritenute generiche, incerte, contraddittorie, intrinsecamente non credibili e non confortate ne' oggettivamente ne' sotto il profilo;
logico; g) all'interpretazione data alla telefonata DE 14 febbraio 1980 fra AN e LLRI, dimostrativa, ad avviso DEla difesa, degli ostacoli frapposti dall'imputato all'accettazione di qualsiasi richiesta rivolta da AN a ER;
h) all'omesso adeguato apprezzamento DE colloquio DE 20 novembre 1986 intercorso tra ER e LLRI a proposito DEl'attentato alla villa di via Rovani;
i) alla mancata valutazione DEle dichiarazioni di AN FA circa la posizione di LLRI nei confronti di "cosa nostra". In realtà il ricorrente non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione DE convincimento DE giudice, bensì, postulando un preteso travisamento DE fatto, chiede, anche mediante non consentite estrapolazioni mirate di singoli brani DEle risultanze acquisite, la rilettura DE compendio probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile, invece, in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo DEla decisione, allorquando la struttura razionale DEla sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto DEle regole DEla logica, al contenuto DEle prove, indicative univocamente DEla coscienza e volontà DE ricorrente di fornire, quale concorrente esterno, un rilevante e decisivo contributo causale alla realizzazione, almeno parziale, DE disegno criminoso e all'operatività DEl'associazione mafiosa, nella piena consapevolezza dei suoi metodi e dei suoi fini, assicurandole un costante canale di arricchimento, funzionale alla sua conservazione e all'accrescimento DE suo potere economico.
9.6. Non meritano accoglimento neppure le censure difensive riguardanti il ruolo di "vittima" di LLRI (al pari DEl'amico ER) e l'omessa specificazione dei vantaggi tratti dall'imputato dall'opera di mediazione svolta tra ER e "cosa nostra" AN.
Con riguardo al primo profilo il Collegio osserva preliminarmente che la sentenza rescindente ha già stabilito che la dimostrazione DE reato di concorso esterno in associazione mafiosa non passa attraverso la necessaria dimostrazione DEla sussistenza anche DE reato di estorsione da parte di LLRI e di "cosa nostra" e che la negazione DEla commissione di fatti di estorsione da pare di tali soggetti non fa venir meno la configurabilità DE reato (cfr. f. 114 DEla sentenza DE 9 marzo 2012). Ciò posto i giudici territoriali, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno, all'esito DE puntuale esame DEle risultanze probatorie acquisite, sottolineato la posizione paritaria dei partecipanti all'accordo di protezione e hanno descritto l'assenza di qualsiasi costrizione nella condotta DEl'imputato che, avvalendosi dei rapporti personali di cui già godeva a Palermo con taluni esponenti di "cosa nostra" e DEl'amicizia con NÀ che gli aveva permesso di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso di essi, rendeva possibile, con la sua mediazione, un accordo di reciproco interesse tra i vertici DEl'associazione mafiosa, nella loro posizione rappresentativa, e l'imprenditore ER, suo amico. Nel sottolineare la decisività DEl'opera di LLRI nel dare vita a questo accordo fonte di reciproci vantaggi per i contraenti, non è stata considerata determinante - in coerenza con le indicazioni offerte dalla sentenza rescindente (cfr. f. 113 e ss.) - l'illustrazione DE vantaggio DE concorrente esterno ai fini DEla configurabilità DE reato previsto dagli artt. 110 e 416 bis c.p., essendo richiesta, in tale ottica, soltanto la prova DEla condotta che determina la conservazione o il rafforzamento DEl'associazione e non anche il requisito DE vantaggio, patrimoniale o meno, DE soggetto agente.
9.7. Sono infondati, in quanto non direttamente attinenti all'oggetto dei fatti da provare, i rilievi difensivi riguardanti la vicenda RA NZ e la testimonianza di AB ANni, che, come emerge chiaramente dalla motivazione DEla sentenza impugnata, oltre ad essere state sottoposte a rigoroso vaglio critico, sono state considerate ininfluenti ai fini DEla prova DEla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato, ma sono stati citati unicamente ad colorandum per meglio DEineare la personalità DE ricorrente.
9.8. Non meritano accoglimento le censure concernenti la configurabilità DE dolo DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
In proposito la Corte d'appello di Palermo ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dimostrato, con i ragionamenti probatori in precedenza illustrati, che, anche nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992, l'imputato, assicurando un costante canale di collegamento tra i partecipi DE patto di protezione stipulato nel 1974, protrattosi da allora senza interruzioni, e garantendo la continuità dei pagamenti di ER IL in favore degli esponenti DEl'associazione mafiosa in cambio DEla complessiva protezione da questa accordata all'imprenditore, ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo causale determinante, che senza il suo apporto non si sarebbe verificato, alla conservazione DE sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno parziale, DE suo programma criminoso, volto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini DEla sua stessa operatività, DE suo rafforzamento e DEla sua espansione.
9.9. I richiami difensivi non colgono, quindi, nel segno laddove denunciano, sia in relazione al periodo in esame che a quello precedente, violazione di legge ed erronea applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le doglianze, infatti, pur muovendo da una condivisibile premessa in diritto, prescindono, nella concreta fattispecie, da una lettura organica DEla motivazione DEla sentenza di secondo grado in ordine all'elemento soggettivo DE reato previsto dagli artt. 110 e 416 bis c.p. ed estrapolano dal contesto giustificativo DEla decisione singoli passaggi argomentativi DEla sentenza impugnata. Quest'ultima, invero, dopo un ampio ed articolato ragionamento fondato sul puntuale esame DEle risultanze probatorie, si caratterizza per considerazioni conclusive pienamente rispondenti alla struttura DE dolo e per il corretto richiamo ai due momenti DEla volizione e DEla rappresentazione che hanno investito, oltre agli elementi essenziali DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa, il contributo causale fornito dall'imputato alla realizzazione DE fatto tipico, nella consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione DEl'evento lesivo DE medesimo reato.
10. Anche il sesto motivo di ricorso non merita accoglimento. 10.1. Occorre premettere che la sentenza DEla Quinta Sezione Penale DEla Corte di Cassazione DE 9 marzo 2012 ha già ritenuto oggettivamente provata la prosecuzione dei pagamenti di ER in favore di "cosa nostra" AN sino a tutto il 1992 (cfr. ff. 128 e ss. DEla sentenza DE 9 marzo 2012) e che l'ambito DE devolutum per il periodo compreso tra il 1983 e il 1992 riguarda esclusivamente la configurabilità DEl'elemento soggettivo DE DEitto previsto dagli artt. 110 e 416 bis c.p. nei confronti DE ricorrente.
La sentenza impugnata, nel ravvisare la sussistenza DE dolo DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa, anche per il periodo 1983-1992, ha motivatamente ritenuto di collocare alla fine DE 1992 la cessazione DEla consumazione DE reato sulla base di un'attenta e puntuale analisi DEle dichiarazioni complessivamente rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, da TE AN TT, IM SC, CU e CA TO (in relazione a quest'ultimo di richiamano i rilievi in precedenza svolti).
10.2. Con il sesto motivo di ricorso la difesa sollecita, in primo luogo, una non consentita nuova e diversa lettura DE contributo conoscitivo fornito dai suddetti dichiaranti, non ammessa nel giudizio di legittimità in presenza (come nel caso in esame) di una motivazione logica, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, oggetto di un puntuale e diffuso discorso giustificativo, idoneo ad illustrare le ragioni poste a base DEla decisione adottata. Censura, inoltre, l'individuazione DE momento consumativo DE reato senza, peraltro, tenere conto DEla preclusione derivante dalla statuizione adottata sul punto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte (cfr. ff. 117 e ss., f. 129). Nella sentenza DE 9 marzo 2012 il Collegio ha osservato che il concorso esterno in associazione oppure in quella specificamente mafiosa si atteggia, al pari DEla partecipazione, di regola, come reato permanente, per tale dovendosi intendere quello nel quale l'agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica, mantenerla volontariamente, rimuoverla, provocando, in quest'ultima ipotesi, la riespansione DE bene giuridico compresso, come sottolineato da un'autorevole dottrina. Nel caso dei reati previsti dagli artt. 110 e 416 c.p. oppure artt. 110 e 416 bis c.p. le suddette caratteristiche sussistono nella condotta di colui che (come avvenuto nel caso di specie) favorisce un accordo che sa e vuole, sotto un profilo di causalità necessaria, produttivo di effetti di conservazione e/o rafforzamento per il sodalizio. Tale accordo integra esso stesso il momento consumativo DE reato, se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti innanzi detti, valutabili alla stregua di parametri obiettivi ed ex post. Nella presente fattispecie, l'accordo serio ed affidabile, consistente nella corresponsione di cospicue somme di denaro in cambio di una complessiva protezione personale ed economica, rappresenta, per colui che se ne fa promotore anche per conto DE sodalizio che garantisce la tutela, un evento dotato di rilevanza causale, idoneo a contribuire all'avvio DEla compressione DE bene giuridico (l'ordine pubblico) tutelato, suscettibile di lesione per il solo fatto che un'associazione sia posta in condizioni di estendere ed estenda effettivamente la propria area di operatività sul territorio, sostituendosi anche ai poteri istituzionali, nella garanzia DEla difesa dei beni fondamentali (libertà, vita) di alcuni cittadini.
La sentenza rescidente ha, inoltre, stabilito che la permanenza DE reato si protrae per tutto il tempo in cui il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione DEl'accordo che egli ha propiziato e di cui si è fatto garante nei confronti dei due partecipanti all'accordo.
Sulla base di tali considerazioni, ha affermato che il reato può dirsi iniziato con la realizzazione DEl'accordo tra l'imprenditore ER IL e "cosa nostra" e che la sua cessazione è da individuare nel momento DEla interruzione dei comportamenti consapevolmente e volontariamente tenuti dall'imputato in esecuzione DEl'accordo stesso. In altri termini, il patto di protezione non è stato ritenuto il fatto indicativo DEla consumazione DE reato, bensì un evento dotato di rilevanza causale per la vitalità DE sodalizio. I suoi effetti antigiuridici conservano un'efficacia permanente, che può essere colta nei successivi momenti di realizzazione dei pagamenti che non sono indifferenti ai fini DEla fissazione DE periodo di consumazione DE reato, atteso che accentuano, approfondendola, l'offesa tipica (cfr. f. 129 DEla sentenza impugnata).
Ai sensi DEl'art. 627 c.p.p., comma 3, in sede di rinvio i principi giuridici sinora illustrati sono vincolanti e la loro validità non può essere ulteriormente messa in discussione.
11. Il settimo motivo di ricorso è anch'esso infondato. 11.1. La premessa da cui esso muove omette di confrontarsi con il contenuto DEla sentenza DEla Quinta Sezione Penale di questa Corte (cfr. f. 128) che, nel recepire la tesi giuridica invocata dalla difesa stessa nel precedente giudizio di legittimità, ha stabilito che, nell'ipotesi di contestazione DE reato di associazione per DEinquere di stampo mafioso, in cui la condotta, iniziata prima DEl'entrata in vigore DEla legge introduttiva di un regime sanzionatorio più severo, sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare (Sez. 5^, n. 45860 DE 10 ottobre 2012; Sez. 1^, n. 40203 DE 29 settembre 2010). Sotto questo profilo, quindi, non solo la questione giuridica prospettata dalla difesa è preclusa, ma è, in ogni caso, configgente con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assorbimento DEla condotta meno grave in quella successiva più grave risponde, comunque, al criterio logico per il quale non può ammettersi che, in caso di reato permanente, sia comminata dalla legge una punizione più severa, a causa DEl'applicazione DE concorso di norme e DE cumulo di sanzioni, per colui il quale abbia posto in essere prima una condotta meno grave e poi una condotta più grave, rispetto a chi, nel medesimo arco di tempo, abbia sempre realizzato il fatto più grave.
11.2. La configurabilità DE DEitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al ricorrente rende infondati gli ulteriori rilievi difensivi in tema di erronea applicazione DEla legge penale e di inosservanza DEl'art. 63 c.p., comma 4, con riferimento alla ritenuta ammissibilità DE concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, previste dall'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6.
Le regole dettate in via generale dall'art. 63 c.p., comma 4, non possono essere evocate nel caso in cui la questione concernente l'entità DEla pena applicabile per effetto DEla ritenuta sussistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale è diversamente affrontata e risolta dal legislatore nell'ambito DEla singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416 bis c.p. (Sez. 6^, n. 7916 DE 13 dicembre 2011).
Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate in essa contemplate e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento DEla sussistenza DEl'aggravante di cui al comma 6 comporta l'aumento da un terzo alla metà DEla pena stabilita nel comma 4, così derogando alla norma generale. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n 16 DEl'8 aprile 1998) hanno DE resto affermato che il meccanismo DE cumulo giuridico di cui all'art. 63 c.p., comma 4, s'impone quando ricorrano circostanze che, per la loro natura, interrompono il collegamento con la pena stabilita per il reato cui accedono, di talché, avendo autonomia sanzionatoria, non sussiste una base sulla quale apportare gli aumenti successivi.
Di conseguenza, è possibile affermare che, qualora concorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 ai fini DE calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63 c.p., comma 4, bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui all'art. 416 bis, comma 6 che prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata (Sez. 1^, n. 29770 DE 24 marzo 2009;
Sez. 6^, n. 41233 DE 24 ottobre 2007). 11.3. Non meritano accoglimento neppure gli ulteriori rilievi formulati nell'ambito DE sesto motivo di ricorso.
Allorché colui che partecipi ad un'associazione per DEinquere (sia essa di stampo mafioso o di altro tipo) assume veste di promotore, di dirigente, di organizzatore, è punibile solamente a norma DE secondo comma, dovendosi escludere il concorso tra le due fattispecie disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 2, atteso che quella regolata dal comma 2 assorbe necessariamente la prima. La locuzione contenuta nell'art. 416 bis c.p., comma 2, ("per ciò solo"), assume, in tale ottica, il significato di clausola di consunzione. Può dunque a ragione affermarsi che, rispetto alla condotta DE comma 2, quella DE comma 1 costituisce un antefatto naturalmente necessario, inscrivibile nel paradigma DE reato progressivo, caratterizzato dall'offesa crescente allo stesso bene giuridico (Sez. 1^, n. 7439 DE 16 aprile 1984; Sez. 1^, n. 10097 DE 09 gennaio 1974). 12. Anche l'ottavo motivo di ricorso non può essere accolto. Dall'intero sviluppo argomentativo DEla sentenza impugnata si evince che il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio sono stati giustificati con la qualità e la natura DE reato commesso, espressivo di particolare pericolosità sociale, con le modalità DEla condotta, protrattasi per un lasso di tempo assai lungo e idonea a ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine pubblico), con la complessità e intensità DE dolo tipico DE concorrente esterno in associazione mafiosa, espresso dai concreti comportamenti illeciti realizzati.
Le censure formulate dalla difesa non tengono conto DEl'intero percorso giustificativo, ma si soffermano su aspetti preclusi (l'intento di LLRI di proteggere l'amico ER) o parziali (v. in particolare la vicenda chiofalo - cirfeta) di cui sollecitano una non consentita rilettura in fatto. 13. Al rigetto DE ricorso consegue di diritto la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e alla rifusione DEle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Palermo che, tenuto conto DE numero e DEl'importanza DEle questioni trattate, DEla tipologia ed entità DEle prestazioni difensive e avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Sez. U., n. 40288 DE 14 luglio 2011), vanno liquidati in complessivi Euro quattromila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e alla rifusione DEle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Palermo che liquida in complessivi Euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2014