Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26274
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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In tema di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento(Nella specie la Corte, dopo aver verificato che il tribunale aveva sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, ha disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26274
    Data del deposito : 6 maggio 2004

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