Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento(Nella specie la Corte, dopo aver verificato che il tribunale aveva sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, ha disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26274 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2196
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 000458/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FR LO, N. 21/07/1953;
avverso ORDINANZA del 11/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito l'avv. Guglianono.
OSSERVA
Con ordinanza dell'11.12.2003, il Tribunale di Cosenza, pronunciando quale giudice di rinvio, respingeva la richiesta di riesame presentata da NC OR - indagato, quale amministratore della soc. SIAG, per i delitti di associazione a delinquere e di truffa aggravata in danno dell'Agea - contro il provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale di detta società. Dopo avere premesso che il sequestro era stato limitato ai macchinari di trasformazione degli agrumi perché ritenuti pertinenti e strumentali alla contestata truffa e che la Cassazione aveva pronunciato l'annullamento a causa dell'omessa motivazione in ordine alla relazione di pertinenzialità, il tribunale osservava che la truffa, che aveva reso possibile l'indebito conseguimento di contributi Cee, era stata realizzata mediante certificazioni attestanti falsamente il conferimento per la trasformazione di determinate quantità di agrumi e che, a tal fine, era necessario che il NC fosse a capo di un'impresa di trasformazione e di avesse la disponibilità di impianti idonei, in mancanza dei quali il più semplice controllo avrebbe fatto venire meno tutto il meccanismo fraudolento. Il tribunale ravvisava altresì l'esistenza del periculum, rilevando che la disponibilità dei macchinari rendeva probabile la commissione di altri reati.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione degli artt. 321 n. 1, 627 n. 3 e 125, comma 3^, c.p.p., sull'assunto che il tribunale aveva completamente disatteso il vincolo derivato dalla pronuncia di annullamento con rinvio, col riprodurre pedissequamente l'ordinanza impugnata e col riaffermare illegittimamente l'esistenza del rapporto pertinenziale. Aggiungeva che ulteriore motivo di illegittimità derivava dal fatto che la stesura del provvedimento era stata compiuta da un uditore giudiziario che non faceva parte del collegio giudicante. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che l'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte con sentenza n. 42411 del 20.10.2003, con la quale è stato rilevato che manca la motivazione giustificativa del sequestro preventivo, non risultando "minimamente spiegato come e perché gli impianti di trasformazione degli agrumi da parte della AG (evidentemente inqualificabili come il prodotto o il profitto dei reati per cui si procede) costituirebbero il mezzo per la commissione dei medesimi ovvero sarebbero inseriti in una qualche misura nel determinismo causale delle truffe, sub specie di falsa rappresentazione del conferimento degli agrumi e di loro eseguita trasformazione e, dunque, di condotte che, finalizzate a rendere come reale un quadro di astuta fittizietà non muterebbero perfettamente in linea con l'ipotesi di effettivo utilizzo degli impianti oggi soggetti al vincolo".
Al riguardo va sottolineato che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Cass., Sez. 1^, 7 maggio 1998, Di Iorio, rv. 210791; Cass., Sez. 6^, 7 febbraio 1995, Grande, rv. 201266). Alla luce di tali premesse, il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure dirette a dimostrare che neanche il secondo giudice di rinvio ha adempiuto l'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento.
Invero, il tribunale per giustificare il nesso pertinenziale posto a base della misura cautelare reale ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti nei quali esso si articola, già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento di questa Corte, omettendo di dare conto delle specifiche ragioni per le quali la libera disponibilità degli impianti sia idonea a protrarre le conseguenze del reato o ad agevolare la commissione di altri reati a norma dell'art. 321, comma 1^, c.p.p.. Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, risultando superflua la pronuncia di un ulteriore annullamento con rinvio, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento che ha applicati la misura.
La cancelleria provvedere alla comunicazione prescritta dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo in data 4.4.2003, emesso dal Tribunale di Costrovillari, ordinando la restituzione dei beni sequestrati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004