Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 2
Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della l. 24 luglio 2008 n. 125, introduttiva di un regime sanzionatorio più severo, sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare.
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che abbia avuto contatti, in costanza di collaborazione, con le persone che aveva accusato, offrendo la propria ritrattazione in cambio di denaro, non essendo riconducibile tale ipotesi alle violazioni sanzionate da inutilizzabilità previste dal penultimo comma dell'art. 13 della l. n. 82 del 1991.
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2012, n. 45860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45860 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA NA - Presidente - del 10/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA AR - Consigliere - N. 2355
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 15542/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA OL N. IL 08/05/1966;
2) TO EL N. IL 29/07/1952;
3) BA IU N. IL 13/06/1974;
4) NO IO N. IL 02/08/1977;
5) EL GI N. IL 30/07/1972;
6) ES IA N. IL 26/02/1988;
7) ES OV N. IL 19/12/1957;
8) IR RO N. IL 27/03/1978;
9) DE RL IO N. IL 18/10/1971;
10) DI OV IO N. IL 13/06/1978;
11) IC IO N. IL 26/05/1967;
12) IT OV N. IL 23/08/1983;
13) IT NA N. IL 02/10/1963;
14) EV NC N. IL 07/12/1956;
15) RT RE N. IL 11/07/1981;
16) CC RO N. IL 23/07/1980;
17) ZA ES N. IL 19/08/1963;
18) AF ES N. IL 18/06/1968;
19) MO RM N. IL 09/05/1957;
20) EL IM N. IL 31/05/1974;
21) NC AN N. IL 25/08/1968;
22) TA RM N. IL 12/05/1975;
23) ST IZ N. IL 16/09/1968:
24) DE CA VI N. IL 23/12/1968;
avverso la sentenza n. 6723/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal cons. Dott. Fumo M.;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dott. D'Angelo G. che formulato le seguenti richieste:
- annullamento con rinvio per NC limitatamente al diniego della continuazione e in ordine alla data di commissione del reato associativo;
- annullamento con rinvio per DE CA, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rigetto nel resto;
-annullamento con rinvio per NO limitatamente alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per il delitto sub E), rigetto nel resto;
- annullamento con rinvio per ES NI, limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione con il delitto di cui alla sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 19.5.2003, rigetto nel resto;
- dichiarasi inammissibili i ricorsi di TO, ES HI, IR, DE RL, IC, IT NI,
ST;
- rigettarsi i residui ricorsi.
uditi i difensori avvocati:
Di Russo C., per DE RL;
Dezio M., in sost. avv. R. Chiummariello per AF;
CE F., per EL;
IN P. per CC;
LL E., per NO, EV, CC;
PO S., per DE CA;
i quali si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento;
NE S., per BA ed IT EN;
IC G., per ES NI e ES HI;
ZI S., per IC;
DI G., per BA, BA, NO, IT NI, IT EN, EV, NC e TA e, anche in relazione ai motivi rappresentati dal collega LO JA D., per TO;
i quali, esponendo i motivi dei rispettivi ricorsi, ne chiedono l'accoglimento;
GI V., per ES NI, ES HI, DI OV, ST, che si riporta ai motivi, oltre che alle argomentazioni esposte dal collega IC.
RIEVTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del GUP presso il tribunale della medesima città, emessa il 21 ottobre 2009 e impugnata da numerosi imputati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ha dichiarato EL LU colpevole anche il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, EL AN colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., determinando per il secondo e rideterminando per il primo la pena, ha ridotto la pena nei confronti di CC ET e nei confronti di DE RL AN, ritenuta per AF RA, MO MI, TA MI la continuazione con fatti giudicati con precedenti sentenze definitive, ha rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, condannando, tra gli altri, BA OL, TO FA, BA IU, NO AN, EL LU, ES HI, ES NI, IR NA, DI OV AN, IC AN, IT EN, IT NI, EV AN, RT LV, ZA RA al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio e EL anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, condannando inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
2. Il compendio probatorio è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di numerosi collaboratori di giustizia, etero ed autoaccusatorie del collaboratore DE RL dal contenuto di conversazioni (telefoniche e ambientali) intercettate e trascritte, dall'esito dei servizi di polizia giudiziaria, debitamente documentati in relazioni di servizio;
il tutto utilizzato nell'ambito di un procedimento svoltosi con il rito abbreviato.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati di cui in epigrafe, alcuni personalmente, altri con il ministero dei loro difensori.
4. Ricorso DE RL (avvocato C. Di Russo).
Deduce censure sul trattamento sanzionatorio con conseguente violazione dell'art. 133 c.p.. Questo ricorrente, che, come premesso, è un collaboratore di giustizia, ha dato un determinate contributo di conoscenza per la ricostruzione dei fatti. A tale condotta avrebbe dovuto conseguire l'applicazione di una pena ancora più contenuta, rispetto a quella in concreto inflitta. L'imputato ha contribuito a fare chiarezza sugli organigrammi del clan CC, fornendo un insostituibile tassello per l'accertamento della verità.
5. Ricorso DI OV (avvocato V. GI).
Deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, in quanto il giudice d'appello non ha dato risposta alle articolate censure che sono state proposte. Le intercettazioni hanno fornito solo elementi generici e, in merito ad esse, il giudice di secondo grado si limita a confermare quanto si legge nella sentenza del GUP. Secondo quanto ritenuto in sentenza, il DI OV avrebbe partecipato alla preparazione dell'attentato in danno di LD RA. Tale condotta gli viene addebitata solo perché il 22 settembre 2007 il coimputato EV parla di tale questione con un certo AN. Successivamente il ricorrente viene controllato unitamente allo zio ST e, in sentenza, si sostiene che gli inquirenti avrebbero riconosciuto la voce del DI OV come quella dell'individuo che si rammaricava del fatto che non aveva potuto esplodere, come avrebbe voluto, i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del LD. Si tratta, in realtà, di un accertamento tardivamente eseguito da parte della polizia giudiziaria e la corte d'appello non ha giustificato minimamente tale ritardo, ciò nonostante lo specifico motivo di impugnazione.
5.1. Quanto al fatto - emergente, come si legge in sentenza, sempre da conversazioni intercettate - che questo ricorrente avrebbe percepito una "mesata", è da notare che si tratta di espressione in sè equivoca, sulla quale non si può fondare alcun convincimento.
5.2. In merito alla interpretazione delle conversazioni intercettate, è noto che il giudice di legittimità ha sostenuto che il giudice di merito deve accertare che le espressioni utilizzate non si prestino ad interpretazioni ambivalenti.
5.3. Quanto al delitto di porto e detenzione di armi, esso è attribuito al DI OV unicamente sulla base di una conversazione intercettata. Si tratta di una conversazione dal contenuto generico e inconcludente.
5.4. Infine, quanto alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la sentenza non chiarisce donde il giudice di merito abbia tratto il convincimento che il ricorrente abbia agito per finalità di favorire un'associazione camorristica, ovvero utilizzandone il relativo metodo. Con l'atto d'appello la difesa aveva fatto rilevare che non può ritenersi la condotta agevolativa per il solo fatto che il soggetto è qualificato come appartenente ad un'associazione malavitosa.
6. Ricorso ST (avvocato V. GI).
Si deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale. La corte d'appello si è limitata a riprodurre le argomentazioni già sviluppate dal primo giudice e ha riportato acriticamente l'elenco delle presunte fonti probatorie, nonché la sintesi delle conversazioni intercettate.
Il collaboratore di giustizia DE RL ha, in realtà, tentato, in costanza di collaborazione, un'estorsione ai danni delle persone che stava accusando;
nonostante ciò, egli è stato giudicato credibile e la corte di merito non ha ritenuto di dover operare alcuna valutazione di attendibilità intrinseca o estrinseca di questo e di altri collaboratori di giustizia.
6.1. Peraltro, il clan ST è ritenuto storicamente operante nel quartiere Sanità di Napoli;
non si vede, dunque, che cosa avrebbe a che fare questo imputato con la struttura malavitosa, in ipotesi capeggiata dai CC.
6.2. Quanto al contenuto le conversazioni intercettate, esso è equivoco, atteso che, in realtà, a ben vedere, dette conversazioni si riferiscono al tentativo di inserirsi in una speculazione immobiliare.
7. Ricorso ES NI (avvocato V. GI). Si deduce violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 649, e carenze dell'apparato motivazionale. La corte d'appello fa uso delle sentenze definitive 17 novembre 1994, relativa a condanna per il reato dell'art. 416 bis c.p., e della sentenza 19 maggio 2003, relativa allo scontro armato tra la cosiddetta alleanza di CO e il clan EL. Dunque, è palese la violazione del principio del ne bis in idem per quel che riguarda l'associazione contestata nel procedimento in corso, anche perché si sostiene che questo ricorrente si sarebbe staccato dal CC e avrebbe formato un suo gruppo. I collaboratori di giustizia ZU e Prestieri riferisco in realtà fatti risalenti agli anni 90. 7.1. In ogni caso, nessuno degli accertamenti preliminari relativi al corretto utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è stato effettuato dalla corte napoletana: non quello sull'attendibilità oggettiva, non quello sull'attendibilità intrinseca, non quello sui riscontri individualizzati.
7.2. Per quanto, poi, specificamente riguarda la presunta, pregressa appartenenza alla clan AD, manca quantomeno l'accertamento della sussistenza del relativo elemento psicologico, atteso che, dalle stesse intercettazioni citate in sentenza, emerge che ES non aveva intenzione di farne parte. Secondo quanto si legge in sentenza, appunto, questo imputato aveva costituito una sua autonoma associazione, addirittura con guardie armate, che presidiavano la sua abitazione. Non si vede allora come possa esser ritenuto responsabile di aver fatto parte della struttura malavitosa che faceva capo ai CC. Per le medesime ragioni, non poteva essere parte integrante dell'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, che ai medesimi soggetti avrebbe fatto riferimento. L'ipotesi fatta propria dai giudici di merito è che questo imputato avrebbe operato una scissione nei confronti dell'originaria societas sceleris;
è dunque inconcepibile che egli possa aver mantenuto legami con la antica struttura, solamente per trafficare in droga. In realtà, non esistono precedenti condanne del ES quale elemento di spicco in un'associazione ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. A ben vedere, invero, tale ultimo addebito gli viene mosso unicamente sulla base della parola dei collaboratori di giustizia, ma nessuna intercettazione è intervenuta a suffragare tale ipotesi accusatoria.
7.3. Al ES, poi, è stata negata la continuazione con riferimento a quelle stesse sentenze che la corte d'appello cita. Si tratta delle medesime pronunzie alle quali si fa riferimento nei motivi d'appello. Il giudice di secondo grado, in merito, non fornisce alcuna giustificazione del suo diniego.
7.4. Quanto alle imputazioni relative alle armi (una pistola e una mitraglietta), l'addebito viene mosso solo sulla base delle conversazioni intercettate. Il giudice di secondo grado non si pone il problema relativo alla scarsa chiarezza delle parole pronunziate. In ogni caso, manca qualsiasi riscontro a tale ipotesi.
7.5. Infine, per quel che riguarda l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la corte partenopea non chiarisce minimamente donde abbia tratto il suo convincimento e quali sarebbero state le modalità mafiose utilizzate dal ricorrente.
8. Ricorso ES HI (avvocato V. GI). Si deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che, solo a seguito delle intercettazioni eseguite nella sala colloqui del carcere (nel quale era detenuto il padre NI), si è giunti a formulare l'imputazione a carico di ES HI. Al proposito, la corte d'appello non si pone minimamente il problema relativo alla oggettiva ambiguità delle espressioni utilizzate, che non sono affatto chiare, ne' sempre definibili. I giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che questa imputata si è limitata a tenere i contatti tra il padre e i soggetti esterni.
Peraltro, se si sostiene che ES NI abbia operato una scissione nei confronti della precedente associazione criminosa, non si capisce come potrebbe la figlia risponde del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. in riferimento al clan CC. A tutto voler concedere, dunque, si potrebbe parlare di favoreggiamento.
8.1. ES HI è accusata di aver contattato un commerciante intimandogli di non pagare più ai CC, ma solo al padre;
dove trovi dunque fondamento l'elemento psicologico del concorso esterno nel clan CC non è davvero dato comprendere. Infine, la sentenza si manifesta illogica per il diniego di riconoscere prevalenti le attenuanti generiche, attenuanti che questa imputata meritava, invece, fossero, appunto, considerate prevalenti perché ella si è limitata ad aiutare il padre uti singulus e non certo a prestare assistenza a una associazione malavitosa.
9. Ricorso EL (avvocato E. Nocera).
Deduce carenze dell'apparato motivazionale. Questo imputato è stato assolto in primo grado e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stato condannato con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in appello. A suo carico sono state valutate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia DE RL e AC (in udienza). I due, tuttavia, a ben vedere, nulla di preciso affermano sull'attività di questo imputato, ma si limitano a fare generici riferimenti. Dalle intercettazioni effettuate si deduce semplicemente che il EL abitava nello stesso immobile nel quale si trovava l'abitazione di ES NI, ma la circostanza è di per sè in conferente.
10. Ricorso BA (avvocato P. Farina).
Dal semplice raffronto tra i motivi d'appello e la sentenza d'appello, con riferimento al delitto di cui al capo B), contestato come consumato nel 2006 con condotta perdurante, è agevole dedurre che la sentenza impugnata merita ampia censura. Invero: nei motivi d'appello si era fatto rilevare che tutti i collaboratori di giustizia che si riferiscono a questo imputato sostengono che lo stesso operava nel quartiere napoletano della Sanità, quando in quella zona era egemone il clan AR. Si tratta però di epoca anteriore al 2006, con la conseguenza che la condotta descritta dai predetti collaboratori si pone in un arco temporale antecedente alla contestazione.
La sentenza di primo grado (fol. 53) sostiene che il collaboratore di giustizia TT avrebbe indicato questo imputato come persona attiva alla fine degli anni 80.
In realtà, a carico di questo ricorrente non esiste alcuna conversazione intercettata e le accuse poggiano solamente sulla parola dei collaboratori di giustizia. Tra questi, il DE RL rende dichiarazioni vaghe, in quanto non indica i periodi temporali e la corte d'appello nulla chiarisce su tale imprecisione temporale. Invero, sul punto, la motivazione è silente. La sentenza poi erra nella parte in cui trascura qualsiasi valutazione delle dichiarazioni che TI ebbe a rendere al GIP. Errano ancora i giudici di appello quando ritengono inapplicabile la L. n. 82 del 1991, art. 13, commi 14 e 15 e successive modifiche.
10.1. La profonda illogicità della motivazione con specifico il ferimento al tempo del commesso reato riguarda il delitto di cui al capo B), e non quello del capo A), come erroneamente ritiene la corte napoletana, che, sul punto, quindi, rende una motivazione del tutto eccentrica. Il giudice di secondo grado, pertanto, non ha dato risposta alle censure mosse con l'atto d'appello, con le quali si faceva rilevare il contrasto esistente tra le propalazioni dei collaboratori di giustizia, dichiaranti nel presente procedimento (i quali sostengono che questo imputato è un affiliato storico e di spicco del clan CC), e le sentenze (definitive e non definitive) prodotte dal pubblico ministero, nelle quali non è traccia alcuna di TI. Si tratta di sentenze che hanno il requisito della esaustività e - dunque - è più che significativa l'assenza di qualsiasi riferimento a questo ricorrente, atteso che esse mettono un "punto fermo" circa la composizione della struttura malavitosa della quale si dibatte. Invero nessuno dei 30 pentiti, le cui dichiarazioni sono rispecchiate nelle sentenze sopraindicate, è stato convocato per deporre nel presente procedimento;
al contrario e paradossalmente i "pentiti" ascoltati dalla corte napoletana indicano TI addirittura come il killer del clan. Ne consegue che la motivazione esibita dalla sentenza impugnata è meramente apparente e intrinsecamente contraddittoria, anche in considerazione del fatto che nessun vaglio di attendibilità è stato operato sul DE RL e sulla sua intermittente collaborazione.
11. Ricorso TO.
Deduce carenza dell'apparato motivazionale in relazione all'art. 416 bis c.p. e alla esatta individuazione delle norme incriminatrici vigenti ratione temporis.
11.1. La intraneità di TO è dedotta unicamente dalla sua frequentazione con persone ritenute appartenenti al clan CC e alla mai provata partecipazione di questo imputato a un cosiddetto attentato. In realtà, l'associazione per delinquere di stampo mafioso postula una stabile permanenza, la sussistenza del vincolo associativo e la elaborazione di un programma criminoso, tendenzialmente indefinito. Nel caso in esame, si rileva solo la ingiustificata enfatizzazione di alcune acquisizioni investigative. In realtà, nessun collaboratore di giustizia fa mai il nome di TO.
11.2. In ogni caso, non è applicabile la attuale normativa sanzionatoria, in quanto la condotta si sarebbe esaurita sotto la vigenza della precedente normativa, vale a dire quella in essere fino a febbraio 2008. Dagli atti non emerge alcun indizio che possa consentire di affermare che questo imputato sia stato attivo dopo 2007.
12. Ricorso NO (avvocati E. LL e G. DI). In riferimento alla capo A), si deduce carenza dell'apparato motivazionale e omessa risposta ai rilievi difensivi, in particolare, per quanto attiene alle intercettazioni delle conversazioni tenute dal coimputato EV AN.
12.1. Analoga censura viene formulata con riferimento alla aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 e con riferimento all'attendibilità dei propalanti, nonché in relazione alla sentenza del GUP, che aveva escluso, per altri imputati, l'applicazione della novella L. n. 125 del 2008, la quale ha inasprito il trattamento sanzionatorio.
12.2. In particolare, per quanto riguarda il delitto dei capi A) ed E), si rileva che l'unico elemento relativo all'utilizzo delle armi è costituito da intercettazioni telefoniche. A tali conversazioni manca qualsiasi riscontro, indispensabile come chiarito dalla giurisprudenza, atteso che non è il diretto interessato a parlare. La identificazione poi di questo imputato con EL AN è del tutto ingiustificata. La corte d'appello crede di trovare riscontro nel fatto che l'imputato apparterrebbe a un'associazione di tipo camorristico. Ma è proprio tale appartenenza che avrebbe dovuto essere provata;
cosa che non è avvenuta.
12.3. Non è minimamente giustificata la aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, posto che il GUP ha sostenuto che essa sussisterebbe in quanto NO avrebbe agito per agevolare l'associazione malavitosa, ma ciò costituisce condotta ben diversa dalla realizzazione di uno degli scopi dell'associazione. 12.4. Le dichiarazioni del collaboratore piazza, inoltre, sono generiche e prive di riscontro. Non è possibile affermare che NO sia un componente storico del clan CC, atteso lo stesso non compare in precedenti procedimenti. Non si comprende poi da dove sia stata tratta la prova che questo imputato avrebbe favorito la latitanza di CC IN. È vero che NO parla al telefono con CC ET, fratello di VI, ma ciò avviene per motivi assolutamente privati, vale a dire il grave lutto che aveva colpito ET. È poi da rilevare che il tribunale di sorveglianza di Perugia, con il provvedimento prodotto dalla difesa, ha escluso che il ricorrente possa aver favorito la latitanza del CC IN. Ciò è inconciliabile con la sentenza della corte d'appello, che comunque non prende in considerazione il contenuto del predetto documento.
Quanto al collaboratore DE RL, va ricordato che, nei confronti dello stesso, il programma speciale di protezione è stato revocato, in quanto egli ha tentato di estorcere denaro al clan dal quale dichiarava di provenire, con la promessa di ritrattare le sue dichiarazioni. Questo "pentito" comunque ha reso dichiarazioni che non trovano riscontro, per quel che riguarda l'omicidio Avolio, atteso che lo stesso, in merito, riferisce particolari che ben potevano essere appresi dalla stampa. La intermittenza con la quale questo collaborante rende le sue dichiarazioni ne determina la inutilizzabilità ai sensi dell'art. 13 della ricordata legge sui collaboratori di giustizia, o quantomeno, ne determina la inattendibilità. Con riferimento alla condotta processuale del DE RL, che lo stesso GUP ebbe a definire "perfida" e altalenante, si riEV che il medesimo giudicante, tuttavia, incredibilmente, attribuisce attendibilità alle parole di questo collaborante. Viceversa, proprio la condotta processuale del DE RL è prova della natura non sincera della sua collaborazione. Ne consegue la intrinseca inattendibilità, anche perché lo stesso aggiunge particolari in maniera sospetta, dopo aver ricevuto avviso di conclusione delle indagini. Non sembra arduo ipotizzare un'evidente volontà calunniatoria. Lo stesso ha tentato di avere contatti con le persone che accusava prima e durante le sue dichiarazioni. A differenza di quel che credono i giudici del merito, dunque, la condotta del DE RL è stata, sin dall'inizio, sospetta. La sua collaborazione, pertanto, non ha ne' il carattere dell'attendibilità, ne' quello della spontaneità, ne' quello della costanza, ne', infine, quello della linearità. Al proposito, i giudici del merito, sorvolando su tali - certo non secondari - aspetti, affermano incongruamente che, al massimo, la condotta del DE RL integra gli estremi di un tentativo di estorsione e che, tuttavia, i parametri di valutazione della fondatezza delle sue affermazioni sono altri. Ma quali siano tali altri parametri non viene mai chiarito. In realtà, questo dichiarante mente almeno tre volte: quando afferma di non esser tossicodipendente, quando afferma che il fratello AR fu chiamato presso la masseria Cardone, quando afferma che il fratello ebbe a colloquiare con ES NI. Invero, gli accertamenti relativi a tali affermazioni hanno consentito di smentirle tutte.
12.5. NO ha avuto effettivamente frequentazioni con le persone indicate in sentenza, ma trattasi di particolari di nessun rilievo, dal momento che lo stesso risiede in località masseria Cardone. 12.6. Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, va rilevato che la condotta deve ritenersi interrotta al momento dell'arresto e dunque deve essere applicata a questo imputato, così come è stato fatto nei confronti di ES HI, la normativa anteriore al 2008. In realtà la condotta associativa, seppur esistente, deve ritenersi interrotta dall'intervenuta carcerazione. Duque, come accennato, a questo imputato deve essere applicata la medesima normativa che è stata applicata alla ES.
12.7. Infine, si rileva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., come novellato, un evidente contrasto tra quanto sostenuto nelle due sentenze di merito.
13. Ricorso DE CA (avvocato Pondiciello).
Il DE CA è stato riconosciuto colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ed è stato assolto dalla imputazione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. DE CA, tra l'altro, è un commerciante di automobili. 13.1. Deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale. I rapporti con persone ritenute appartenente al clan iniziarono occasionalmente, a seguito della vendita di un'autovettura ad uno di essi. In realtà, questo imputato non ha mai saputo di avere avuto a che fare con un'associazione delinquenziale, tanto che non si fa mai riferimento, anche nelle conversazioni intercettate, appunto, a un'associazione, ma sempre a singole persone. In ogni caso, egli non ha dato alcun contributo al potenziamento della ipotizzata struttura malavitosa ne' l'ha soccorsa quando essa si trovava in difficoltà. La corte di cassazione ha più volte sottolineato che è concorrente eventuale colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte, ma ad esso si rivolge, sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia e soprattutto nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra in fibrillazione, attraverso una fase patologica che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche a un solo intervento, di un esterno. Il concorrente eventuale è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.
Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che - comunque - questo ricorrente ha avuto solo brevi e saltuari contatti con singole persone.
13.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte napoletana, dopo aver premesso che a DE CA, a ES HI e a DE RL possono essere concesse le attenuanti generiche, in realtà le concede solo alla seconda e al terzo e non provvede in senso conforme anche nei confronti del ricorrente;
ciò, nonostante che le dette attenuanti siano state esplicitamente chieste con l'atto d'appello. 13.3. Quanto al sequestro operato ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, la corte lo giustifica ritenendolo obbligatorio e nega però la restituzione dei beni acquistati dal padre del ricorrente e certamente riferibili solo al genitore del DE CA, in quanto l'imputato, all'epoca dell'acquisto, aveva solo 14 anni. 14. Ricorso IC (avvocato P. IN).
Deduce violazione di legge e carenze l'apparato motivazionale. 14.1. Quanto al delitto del capo AA) (estorsione), i giudici di merito fanno perno unicamente sulla parola della persona offesa, GE AN, che, all'epoca, già collaborava con la giustizia e che quindi avrebbe potuto agevolmente denunciare per tempo la pretesa azione estorsiva. Il materiale edile fu comunque pagato con un assegno, poi risultato scoperto.
L'indicazione data al GE di rivolgersi al CC per il pagamento non aveva affatto carattere intimidatorio, atteso che il commerciante era comunque persona vicina al CC. Ovviamente è stata erroneamente contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto l'azione di questo imputato non era ne'
finalizzata ad avvantaggiare una pretesa associazione camorristica, nè era connotata da metodo di carattere camorristico. 14.2. Per quel che riguarda l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., tutto si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti paralisi e piana, i quali rendono affermazioni generiche. Gli altri "pentiti" di qualche rilievo non nominano mai IC. 14.3. Quanto all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, si tratta di fatti datati nel tempo e anteriori all'arco temporale cui si riferisce la contestazione, con riferimento ai quali, peraltro, non esistono riscontri, anzi esistono riscontri negativi, perché non vi sono sequestri di sostanza stupefacente. A tutto voler concedere, si potrebbe parlare del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ma mai di quello di cui all'art. 74. 15. Ricorso IT NI.
Deduce illogicità, contraddittorietà, incompletezza dell'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado.
15.1. La corte d'appello, ripercorrendo pedissequamente l'iter della sentenza di primo grado, afferma: a) che nell'intercettazione 22 settembre 2007 EV e DI OV commentano un inseguimento da parte della polizia. Il EV sostiene di essere stato in compagnia di VA, che voleva disfarsi della pistola, b) VA viene identificato nell'attuale ricorrente perché in data 6 ottobre 2007, nel corso di un controllo a carico di TO, RT, IT NI e tale PE IU, quest'ultimo lo apostrofa con tale nomignolo e inoltre il 29 agosto 2007 il DI OV, interrogato dalla polizia, si riferisce a IT e indicandolo appunto come VA, c) sempre in data 22 settembre 2007 erano state poste in essere azioni preparatorie per l'omicidio di LD e, dalle conversazioni intercettate, sarebbe emerso che in tale attività era coinvolto anche l'IT (VA). Sul punto, il giudice di appello rileva che un'associazione camorristica non avrebbe affidato un incarico così delicato una persona estranea.
15.2. Tanto premesso, con i motivi di appello, si era fatto rilevare che anche ES NI e CC OV sono soprannominati VA. In particolare, nell'intercettazione 28 dicembre 2005, effettuata sulla Fiat Panda di Matafiore, la polizia giudiziaria ebbe a individuare il VA nel predetto CC.
Ebbene, a tale osservazione, la corte d'appello non ha dato alcuna risposta, cadendo - dunque - nel vizio di omessa motivazione e violando l'art. 192, in quanto ha utilizzato un indizio (quello del nomignolo), che, in presenza delle ricordate coincidenze, non può ritenersi avere i caratteri che la legge e la giurisprudenza richiedono perché esso sia posto a fondamento di un'affermazione di colpevolezza.
15.3. Subordinatamente, si deduce illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, articolando argomentazioni analoghe a quelle già esposte al proposito del ricorrente NO. 16. Ricorso CC (avvocato IN).
Deduce violazione dell'art. 192 c.p.p.. I collaboratori di giustizia rendono dichiarazioni connotate da superficialità e genericità. A questo imputato non è addebitato alcun fatto significativo, le dichiarazioni in questione peraltro provengono da soggetti estranei al clan e devono quindi considerarsi de relato.
16.1. Il collaborante paralisi deve finire per ammettere di aver riferito su condotte di tali NO e PA in relazione a CC, senza aver mai parlato con i due predetti;
il collaboratore ZU ha appreso da 'o ON, GE e FA i fatti che riferisce;
il collaboratore misso e' certamente estraneo al clan;
i collaboratori ZZ e TT non rendono dichiarazioni che illustrano negativamente la personalità e la collocazione del CC.
16.2. Quanto al DE RL, vengono formulate critiche e osservazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso di NO.
16.3. Le intercettazioni trascritte in atti non forniscono alcuna conferma all'ipotesi accusatoria. In realtà, CC ET ha solo il torto di essere figlio di CC NA, detto a CI e dunque gli viene affibbiata la qualifica di camorrista solamente per ciò. È vero che egli è stato imputato di omicidio, ma si trattò di fatto del tutto estraneo alle logiche camorristiche e, comunque, da tale imputazione il ricorrente è stato assolto. Le conversazioni intercettate intercorrono sempre inter alios e, pertanto, non riguardano il ricorrente.
A CC, poi, non è contestato un reato specifico e - dunque - neanche si può comprendere per quale motivo gli è stata attribuita la qualifica di promotore. Sul punto la corte d'appello tace.
16.4. Quanto al delitto associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, è da rilevare che il collaboratore TT, quando parla di una
"piazza" di hashish si riferisce a soggetto diverso dal ricorrente. Nè le conversazioni intercettate sembrano essere concludenti in merito, dal momento che, se il ricorrente ha invitato un ignoto dialogante ad "aprirsi una piazza" e a vendere cocaina, vuoi dire che il CC sta parlando con soggetto che certamente non era inserito nel clan. In ogni caso, l'invito non sembra affatto aver avuto seguito.
16.5. Quanto alla reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, non può dimenticarsi che questo ricorrente, come premesso, è figlio di NA a CI e dunque egli ben poteva avere disponibilità economiche.
16.6. Quanto al delitto di estorsione (capo AA), va rilevato che la pretesa parte offesa, GE, non è credibile per la tardività della denuncia e per le altre ragioni già illustrate a proposito del ricorso di IC. In realtà, GE deve giustificare il fatto di aver cambiato molti assegni a persone appartenenti al clan. La merce prelevata presso il magazzino del GE, comunque, non era di pertinenza del clan e, in ogni caso, non è stato adoperato il metodo mafioso. Non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; il pagamento poi è comunque avvenuto, sia pure in parte, anche perché, subito dopo, il CC fu tratto in arresto.
17. Ricorso CC (avvocato E. LL).
Deduce travisamento della prova in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. TT QU parla di CC
ET, soprannominato "fantasma", cognato di TT LV quale persona coinvolta nel traffico di stupefacenti. Si tratta di fatti degli anni 90 quando l'imputato, omonimo del predetto "fantasma" era minorenne.
In altra dichiarazione, il TT parla di una riunione presso un tale Penniello e precisa che erano presenti i figli di NA 'a CI oltre a CC ET, detto "fantasma". Ne consegue che esiste un altro CC ET, come di fatti esiste persona con tali generalita', nata nel 1958 e condannata per appartenenza alla cosiddetta alleanza di CO. In un'intercettazione, questo CC ET e indicato come mandante di un omicidio ed è ulteriormente indicato col soprannome di "fantasma". 17.1 Deduce inoltre violazione dell'art. 197 c.p.p., comma 3, in quanto, in una conversazione tra presenti, intercettata, il ricorrente appare come terzo non coinvolto e neanche compiutamente identificato;
ne', sul punto, può esservi riscontro da parte del TT, per tutto quanto si è detto sopra.
17.2. Con i motivi di appello, poi era stato contestato il ruolo di promotore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e, sul punto, la corte d'appello non ha fornito alcuna risposta. Era anche stata richiesta la parziale rinnovazione del dibattimento per acquisire atti di altro procedimento;
precisamente: del procedimento dal quale era stato stralciato il presente, a seguito della richiesta di alcuni imputati di essere giudicati con rito abbreviato. Tra gli atti dei quali era stata richiesta l'acquisizione vi era una perizia fonica, relativa alla predetta intercettazione, dalla quale è possibile evincere che la persona della quale si parla non si chiama affatto pierino. La corte d'appello ha acquisito tale documentazione, ma non la ha minimamente valutata, riservandosi di farlo in seguito.
Sta di fatto che ciò non è avvenuto.
17.3. Quanto al delitto di estorsione (capo AA), vengono formulate, a proposito della figura del GE, riserve analoghe a quelle sopra illustrate. Inoltre, è da notare che non è credibile, secondo il ricorrente, la presunta persona offesa, quando sostiene che questo imputato avrebbe affermato di agire per conto del clan, laddove avrebbe dovuto essere certo (se fosse stato vero) che egli appunto agiva in nome dell'associazione, rappresentandone, secondo l'ipotesi d'accusa, addirittura il vertice. In ogni caso, non può essere negato che al GE sono stati versati Euro 3000.
18. Ricorso EV (avvocato E. LL).
Deduce violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale.
18.1. Ai giudici del presente processo era stato opposto un precedente giudicato sussistente in ordine alla contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., a suo tempo elevata carico del EV. Con riferimento a tale delitto (appartenenza al clan CC nell'ambito della c.d. alleanza di CO), il EV fu giudicato e assolto con sentenza passata in giudicato. Ebbene, la corte d'appello ha ritenuto non sussistente la preclusione del bis in idem, sostenendo che i fatti di cui al precedente giudicato "... riguardano tutt'altro contesto, per nulla convergente con quello oggetto della decisione di primo grado, della cui impugnazione trattasi nella presente sede". Tale apparente motivazione non tiene minimamente conto della elaborazione giurisprudenziale e della stessa lettera della legge. Invero, il fatto che, con riferimento al delitto associativo, possano essere presi in considerazione, in diverse sedi, differenti segmenti di condotta partecipativa, non può determinare il moltiplicarsi delle contestazioni/imputazioni/condanne. Il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., infatti, è a forma libera, di talché si ha "medesimo fatto" anche se ci si trova di fronte a eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione.
Orbene, la sentenza (di assoluzione) passata in giudicato è quella del tribunale di Napoli del 26 marzo 2009, divenuta irrevocabile il 10 luglio dello stesso anno.
18.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce mancata assunzione di prova decisiva con riferimento al delitto di cui al capo AA), vale a dire alla estorsione ai danni di GE AN. Era stata richiesta l'acquisizione dei verbali relativi all'escussione, in altro procedimento, del predetto GE;
ciò avrebbe consentito di accertare che la presunta persona offesa aveva mentito quando aveva negato, nel presente procedimento, di avere avuto legami di amicizia e colleganza con molteplici membri della famiglia CC (fatto comprovato anche dalla partecipazione al matrimonio di taluni tra costoro e dalla circostanza che i personaggi in questione avevano, a volte, addirittura, assunto la veste di testimone di nozze). Ebbene, al proposito, la corte d'appello napoletana sostiene (foll. 24 e 25) che il fatto che GE abbia avuto stretti rapporti con le famiglie di persone imputate di estorsione in suo danno non toglie nulla alla piena attendibilità del teste-parte lesa. L'assunto è radicalmente illogico, specie nella parte in cui il GE afferma di non aver mai conosciuto, prima del 2002, tale MA DO, persona legata ai CC da rapporto di affinità.
18.3. Sotto altro profilo, viene censurato il percorso argomentativo dei giudice di secondo grado, sempre in relazione al delitto sub AA), in quanto la sentenza ha offerto una valutazione del tutto disancorata dalle emergenze processuali;
ciò in quanto la difesa ha avuto modo di provare documentalmente che il debito che EV aveva contratto con GE fu poi regolarmente pagato con assegni, parte incassati dall'interessato, parte girati a terzi. Al proposito, il GE offriva una versione dei fatti, che contraddiceva la precedente, con ciò evidenziando la sua assoluta inattendibilità. Oltretutto, una vicenda così complicata viene trattata dal giudice d'appello in sole nove righe della sua sentenza.
18.5. Il 25 settembre 2012 sono stati depositati motivi nuovi a firma degli avvocati E. LL e G. DI. Con essi si ribadiscono le considerazioni già svolte con riferimento al delitto di cui al capo AA), precisando che risultano violati l'art. 603 c.p.p., comma 2, artt. 190 e 191. Il verbale del quale si chiedeva l'acquisizione è relativo alla medesima vicenda processuale della quale sono chiamati a rispondere, in questa sede, EV e CC ET. La trattazione fu separata perché non tutti gli imputati, come i due predetti e gli altri ricorrenti nel presente procedimento, hanno optato per il rito abbreviato. Con ordinanza 15 luglio 2011, riprodotta a pagina 24 della sentenza impugnata, la corte d'appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento, con una motivazione, già sopra sintetizzata, del tutto illogica. In realtà, il GE risulta aver avuto un atteggiamento reticente e mendace con riferimento ad aspetti significativi della vicenda, vale a dire circa il fatto che quella di cui in imputazione sarebbe stata l'unica fornitura non pagata dal EV, atteso che, nel procedimento "parallelo", è stata prodotta documentazione in base alla quale è comprovato che altre forniture furono regolarmente pagate. Ebbene, solo con riferimento alla fornitura per Euro 20.000, che forma oggetto dell'imputazione di cui al capo AA), gli imputati avrebbero tenuto, secondo l'ipotesi di accusa, una condotta estorsiva. Così stando le cose, da un lato, non si comprende per qual motivo GE sia stato definito dal giudice di appello come un soggetto che rende dichiarazioni precise e dettagliate, dall'altro, meno ancora, si comprende perché non sia stata riaperta la istruzione dibattimentale, anche perché, come anticipato, nel corso del controesame condotto nel procedimento sopra indicato, il GE era stato - alla fine - costretto ad ammettere, di fronte a contestazioni e produzione fotografica: a) che egli conosceva da tempo MA DO e che CC MA, sorella di IN, era stata testimone di nozze del suo matrimonio, b) che, a sua volta, egli era stato testimone al matrimonio di MA e di DI AT. È pur vero, come osserva la corte d'appello, che GE non si è costituito parte civile, ma è altrettanto vero che egli, avendo denunciato gli imputati, aveva un interesse evidente a non veder contraddetta la sua parola. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, quando l'ipotesi accusatoria si fonda sulla sola parola della persona offesa, il giudice deve attentamente valutare, non solo la dichiarazione in sè, ma anche la personalità complessiva del dichiarante e le circostanze in cui le dichiarazioni vengono rese. 18.6. Va infine rilevato che, con riferimento alla imputazione di cui al capo AA), le persone giudicate con rito ordinario sono state assolte con la formula della insussistenza del fatto (ai motivi nuovi è allegata fotocopia del dispositivo pronunciato all'udienza del 20 giugno 2012 nel procedimento a carico di CC IN +17). 19. Ricorso NC.
Deduce violazione di legge (artt. 671 e 648 c.p.p.) e carenze dell'apparato motivazionale per il diniego del riconoscimento della continuazione con la condanna emergente da sentenza passata in giudicato. La corte d'appello ha affermato che la condanna non risultava dal certificato penale, pur avendo il ricorrente prodotto ordine di carcerazione per l'esecuzione di pena (documento che allega in fotocopia presente ricorso). Tale sentenza definitiva reca il n. 1245/06, ed è stata emessa dal GUP presso il tribunale di Napoli in data 15 maggio 2006, riformata solo in relazione alla pena dalla corte di appello di Napoli in data 22 novembre 2006, definitiva per il ricorrente in data 5 gennaio 2007, nell'ambito procedimento penale e 23.062/05 RGNR della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa per il delitto di concorso in tentativo di estorsione aggravata ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7, fatto commesso in Napoli in data 16 maggio
2005.
19.1. Ebbene, con riferimento a tale condanna, la continuazione è ravvisabile in quanto l'estorsione, per quel che si legge in sentenza, fu commessa per conto del clan. Sussiste anche il requisito della contiguità temporale. Per il coimputato TA, inoltre, la continuazione è stata ritenuta ed è da rilevare che si tratta esattamente della medesima sentenza e del medesimo episodio. 19.2. Deduce inoltre carenze dell'apparato motivazionale per la mancata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole, non essendovi prova del perdurare dell'attività associativa in un'epoca successiva a quella dell'entrata in vigore della novella del 2008. Diversamente la corte ha deciso per ES HI e per DE CA IN. Ora, a ben vedere, per il ricorrente l'ultimo elemento indiziario è costituito da una conversazione intercettata (tra AF e IC) in data 4 gennaio 2006. Da quali indizi dunque si desume che questo ricorrente avrebbe proseguito nei suoi rapporti con il clan non è dato comprendere. In realtà è presente la prova della condotta contraria in quanto egli si trasferì a Genova. È illogico ritenere, come fa la corte d'appello, che in detta città egli abbia intrapreso un'attività lavorativa "a tempo perso", vale a dire la gestione della sisal presso la ditta AD. Si tratta di un'affermazione apodittica, senza alcun riscontro nelle carte processuali. Del resto, sul punto, è stato articolato uno specifico motivo di appello, al quale la corte napoletana non ha dato risposta. La corte d'appello è incorsa in un vero e proprio travisamento del contenuto della dichiarazione versata in atti e riferibile al titolare della ditta. Peraltro, a conforto del fatto che questo imputato si era effettivamente trasferito a Genova, è stata prodotta corposa documentazione (verbale di arresto in esecuzione di ordine di carcerazione eseguito in detta città, dichiarazione del titolare della predetta ditta, denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione dell'auto in cui l'imputato si dichiara residente in Genova, presso la cognata, documentazione sanitaria dell'imputato e della moglie, stato di famiglia). Erra poi la corte quando sostiene che questo ricorrente avrebbe affermato di lavorare presso il bar della cognata. La cognata in realtà non ha alcun bar;
egli abita presso la cognata, come premesso. Apodittica poi è l'affermazione in base alla quale, mancando al ricorrente una fonte di sostentamento (ma si dimentica l'impiego presso la AD), ciò comporterebbe la permanenza del vincolo di affiliazione con la camorra.
20. Ricorso TA.
Deduce carenze dell'apparato motivazionale, in quanto l'affermazione della sua appartenenza al clan è fondata anche su un controllo eseguito dalle forze di polizia dopo il cosiddetto "fallito attentato" del giorno 22 settembre 2007. La corte d'appello - e prima il GUP - hanno sostenuto che questo imputato sarebbe stato controllato nella zona nella quale i fatti avrebbero dovuto svolgersi alle ore 14.30 e successivamente alle 16,10. Ma, in realtà, dalla relazione di servizio (che il TA allega al suo ricorso in fotocopia), si evince che il controllo avvenne alle 14.50. La discrasia era stato oggetto di motivi di appello, ai quali nessuna risposta è stata fornita.
20.1. Deduce ancora carenze dell'apparato motivazionale, quanto al trattamento sanzionatorio, articolando censure e argomentazioni analoghe a quelle già illustrate a proposito del ricorso del NO.
21. Ricorso AF (avvocato R: Chiummariello).
Deduce violazione di legge carenze dell'apparato motivazionale con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto non è stata fornita la prova di un ruolo "dinamico e funzionale" del ricorrente. Peraltro, è stata esclusa la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, condotta che spesso viene utilizzata come prova dell'esistenza dell'associazione. Ne consegue, che, anche sotto tale aspetto, manca qualsiasi sostrato probatorio all'affermazione di responsabilità. Insomma, il AF, al più, può essere considerato un appartenente, ma non partecipe al clan CC. Il vincolo associativo deve avere infatti carattere di tendenziale permanenza, altrimenti ricorre l'ipotesi del mero accordo per commettere reati. È poi da notare che alla cosiddetta riunione del 19 maggio 2006, con ogni probabilità, il ricorrente non ha partecipato, in quanto la sua auto è rimasta ferma per oltre un'ora, come affermano i verbalizzanti. Ne consegue che, non avendo partecipato, evidentemente, AF alla riunione, lo stesso non può considerarsi un associato a pieno titolo. Inoltre, è da notare che il giudice di primo grado ha indicato questo imputato come facente parte del sottogruppo di ES NI;
esiste, quindi, contraddizione tra le due pronunzie di merito. 21.1. Deduce ancora violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Perché un'associazione di tal fatta possa esistere,
è necessaria la prova della sussistenza di un pactum sceleris, del quale, nel caso in esame, manca qualsiasi indice sintomatico. Peraltro, come emerge dagli atti, con riferimento al predetto tipo di associazione, nel caso di specie, è stata esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7; ne consegue che la sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non può fondarsi sulla pretesa appartenenza degli associati all'altra struttura criminale, connotata dalla mafiosità degli appartenenti. In ogni caso, è da notare che a carico di questo imputato non è mai intervenuto alcun sequestro di sostanza stupefacente. Il contenuto delle intercettazioni è da valutare - poi - a favore e non contro il AF, atteso che in dette in conversazioni lo stesso si lamenta di non aver avuto alcun sostegno economico. È allora evidentemente che egli non faceva parte di alcun tipo di associazione camorristica o di altra natura.
21.2. Quanto al reato in tema di armi, viene dedotta violazione di legge, in quanto di armi semplicemente si parla (nelle conversazioni intercettate), ma nessun sequestro è stato operato;
in dette conversazioni si parla anche di una rapina, ma è da rilevare che questo ricorrente non ha riportato condanne per rapina. 22. Ricorso IR (avvocato G. Pecoraro).
Deduce carenze dell'apparato motivazionale relazione all'art. 187 c.p.p. ss e art. 416 bis c.p..
22.1. Innanzitutto, secondo questo ricorrente, la metodologia valutativa adottata dalla corte d'appello va completamente rovesciata: in quanto non sono le conversazioni intercettate che riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZU, ma esattamente il contrario.
Ebbene, quanto all'attribuibilità a questo ricorrente della voce registrata e riferibile a tale GE, è da ricordare che esistono in atti due consulenze tecniche (del PM e della difesa) e una perizia d'ufficio. Tale perizia giunge a conclusioni assolutamente non condivisibili, anche per "l'uso smodato" (così testualmente nel ricorso) di apparecchiature tecnologiche da parte del perito. Non è stata dunque raggiunta la prova che GE si identifichi in IR, e, conseguentemente, le intercettazioni, sulle quali i giudici di merito fanno fondamentale affidamento, in realtà sono insignificanti. Rimangono le parole del ZU, oltre all'esito dell'attività della polizia giudiziaria, ma le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono connotate da "estrema volatilità" (così testualmente) e non hanno riscontri esterni individualizzati. 22.2. Al IR si addebita, tra le altre, la condotta consistente nell'essere andato a trovare il CC latitante, utilizzando le autovetture custodite nel garage "Vasto", in modo da cambiare veicolo ogni volta che ciò fosse necessario. Ma, in merito a tale ipotizzata condotta, non è stata eseguita alcuna specifica attività di indagine e non risultano conversazioni intercettate tra EL e IC.
22.3. I collaboratori DE RL e AC non nominano mai questo ricorrente: ne consegue che il ZU è del tutto inattendibile quando accusa IR. Infine, è da riEVre che la corte d'appello non ha minimamente valutato le argomentazioni difensive prodotte, appunto, con l'atto di gravame.
23. Ricorso IT EN (avvocati S, NE e G. DI). Si deduce carenza dell'apparato motivazionale, nella parte in cui attribuisce credibilità soggettiva al collaboratore di giustizia DE RL;
si sostiene, conseguentemente, la inattendibilità delle sue dichiarazioni. Invero, questo collaboratore è indicato dal giudice di primo grado come la principale fonte di accusa nei confronti di IT;
il GUP però lo qualifica inaffidabile, corrotto, deluso e risentito e - tuttavia - lo ritiene egualmente credibile, ad onta del fatto che il DE RL ha tentato di fare mercimonio del suo silenzio con le persone che veniva accusando. A pagina 63 della sentenza di primo grado si legge "... pur avendo intascato il prezzo delia ritrattazione, non ha receduto dalle dichiarazioni rese" e ciò, contraddittoriamente, secondo il GUP, sarebbe garanzia di genuinità e rispondenza al vero di tali dichiarazioni. Così argomentando, i giudici di merito hanno violato i canoni giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", essendo del tutto mancato l'esame della genesi, remota e prossima, della collaborazione. L'atteggiamento del DE RL viene definito "perfido" dagli stessi giudicanti, senza che tale giudizio finisca per minare, come avrebbe dovuto, la intrinseca credibilità delle dichiarazioni provenienti da questo sedicente collaboratore. In realtà, sono stati confusi i criteri di valutazione della credibilità soggettiva con quelli dell'attendibilità intrinseca e dei riscontri esterni. Insomma, i giudicanti hanno omesso qualsiasi riflessione in ordine alla genesi della collaborazione, alle condizioni socio-familiari del collaborante, agli stessi motivi di risentimento, che ben possono aver alimentato e condizionato la volontà collaborativa (nel ricorso, si ricordano puntualmente i criteri in base ai quali deve essere valutata la credibilità soggettiva del dichiarante). 23.1. Il DE RL, invero, ha sostenuto di aver iniziato a collaborare perché aveva paura del clan;
ciò, dunque, secondo logica, dovrebbe provare che egli non ne faceva parte. 23.2. Il DE RL ha in realtà intavolato una diretta trattativa con le persone che accusava e ciò ha fatto mentre rendeva le sue dichiarazioni, dichiarazioni che peraltro devono essere state ritenute inattendibili dagli stessi accusati, se è vero che essi hanno risposto che non gli avrebbero versato "neanche una euro". Il collaborante in questione ha poi nascosto agli inquirenti il suo stato di tossicodipendenza. DE RL, oltretutto, ha gravi precedenti penali. A fronte di tali osservazioni, la corte napoletana ha replicato che il comportamento sleale e scorretto del collaborante non rileva ai fini della valutazione della sua credibilità, essendo altri (ma non ha chiarito quali) i parametri da utilizzare. La problematica, in realtà, non è mai stata seriamente affrontata e ciò determina una grave carenza motivazionale in merito. 23.3. Nello specifico, è assolutamente inverosimile che il collaborante abbia ricevuto Euro 36.000 per acquistare droga dall'IT e da altri il giorno 21 aprile 2007, vale a dire appena nove giorni prima rispetto a quello (30 aprile 2007) in cui si sarebbe poi deciso a collaborare con la giustizia. È evidentemente, inoltre, destituita di fondamento l'affermazione in base alla quale IT era il personaggio che stabilmente si incaricava di rilevare i fondi, atteso che questo ricorrente, nel periodo d'interesse, è stato detenuto per lungo tempo.
23.4. Sotto altro aspetto si deduce ancora violazione degli artt.125, 192 e 546 c.p.p., oltre alla grave carenza dell'apparato motivazionale. Quanto alle dichiarazioni degli altri collaboratori, esse appaiono generiche e spesso de relato. L'identificazione fisica del ricorrente non è mai certa. Invero, il DE RL interruppe la sua collaborazione prima di operare la individuazione fotografica e, quando la riprese, tale atto di indagine non fu più compiuto. Dunque, la verifica di tale fondamentale aspetto è mancata per un duplice ordine del motivi: innanzitutto perché, "a monte", non è stata effettuata, come premesso, identificazione certa sotto l'aspetto personale;
in secondo luogo perché, "a valle", non sono stati individuati i plurimi e certi indizi di colpevolezza, dotati altresì dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che la legge impone.
23.5. Gli altri collaboratori, poi (diversi dal DE RL), lo identificano come il padre del ragazzo ucciso da IT AN, figlio di "Pallino" a piazza S. Ferdinando a Napoli, ma si tratta di una individuazione priva di qualsiasi rilievo, atteso che i dichiaranti si riferiscono a un fatto notorio e ampiamente riportato dalla stampa dell'epoca. Sul punto, comunque, pur dedotto con l'impugnazione, manca qualsiasi motivazione da parte della corte d'appello.
23.6. Da notare che la contestazione abbraccia un arco temporale dal 1994 al 2008, ma manca la specificazione per il periodo dal 1994 al 2007, atteso che nel capo d'imputazione si legge la formula assolutamente vaga "condotta accertata nel tempo". 23.7. La corte d'appello non tiene conto, poi, degli elementi a discarico dell'IT, ampiamente illustrati nell'atto d'impugnazione. I collaboratori di giustizia (diversi dal DE RL) non hanno militato nel clan CC;
gli stessi dunque non possono essere considerati chiamanti in correità o in reità. 23.8. Il ricorso analizza poi, singolarmente, le dichiarazioni dei vari "pentiti", riportandone, a volte testualmente, interi brani. Con riferimento a esse, se ne sostiene l'assoluta genericità, assumendo, oltretutto, che la corte d'appello non ha proceduto a una critica rivalutazione delle prove, ma si è limitata a elencare e a sintetizzare tali dichiarazioni, provenienti dai "pentiti", senza nemmeno porsi il problema se tali dichiarazioni fossero frutto di reciproco condizionamento.
23.9. Quanto ai controlli sul territorio, operati dalla della polizia giudiziaria, essi hanno scarsissimo rilievo in quanto l'IT abitava nella masseria Cardone. È noto inoltre che la frequentazione con soggetti malavitosi non costituisce prova di alcun reato e rileva, al più, quale indizio di pericolosità sociale. 23.10. Sotto altro aspetto, è da riEVre che non risultano conversazioni intercettate in cui questo ricorrente intervenga direttamente. Solo tre apparentemente riguarderebbero un certo EN (in realtà due, perché in quella del 30 luglio 2009 il nome EN non viene mai pronunziato), ma non vi è nessun motivo per ritenere che EN debba necessariamente essere IT. 23.11. Inoltre i collaboratori di giustizia, per così dire, "storici", appartenenti o appartenutialla camorra (FI, GA, OL, LI, CO ecc.) non hanno mai nominato IT EN, il quale ha trascorso ben poco tempo libertà. Non si vede, quindi, come possa essere addebitato allo stesso l'inserimento stabile e duraturo in un'associazione di tipo camorristico.
23.12. Neanche può essere valutata a carico del ricorrente la circostanza del preteso suo inserimento nel libro-paga del clan;
si tratta invero di una errata trascrizione di una conversazione intercettata.
23.13. Quanto al trattamento sanzionatorio, è dedotta la violazione dell'art. 2 c.p., atteso che andava applicata la legge più favorevole, anche in presenza di reato permanente. In ogni caso, infatti, la condotta addebitata all'IT sarebbe cessata prima della entrata in vigore della norma che ha inasprito il trattamento sanzionatorio. Tale è stato il ragionamento che la corte ha applicato a proposito della coimputata ES HI e, dunque, una siffatta disparità di trattamento appare del tutto ingiustificata e di fatto immotivata.
23.14. Infine, privo di motivazione, perché la corte partenopea fa ricorso a una mera formdlidi stile, è il diniego delle attenuanti generiche, che comporta evidente violazione del dettato di quell'art.62 bis c.p.. 24. Ricorso BA (avvocati S. NE e G. DI). Nell'interesse di questo imputato è stato proposto ricorso, con due separati atti, cui hanno fatto seguito "motivi nuovi", depositati il 25.9.2012, per un totale (i due ricorsi + i motivi nuovi) di 105 pagine, oltre agli allegati.
24.1. Con ricorso datato 23 novembre 2011, si deduce mancata assunzione di prova decisiva e carenza dell'apparato motivazionale con riferimento al delitto di cui al capo AA). In pratica, vengono in parte riprodotte le argomentazioni già illustrate a proposito dei "motivi nuovi" del ricorso EV (in effetti, l'incipit del ricorso BA è identico alle prime tre pagine dei predetti "motivi nuovi"). Anche questo ricorrente lamenta la mancata acquisizione degli atti rilevanti del procedimento che si è svolto con rito ordinario a carico delle altre persone imputate per la medesima estorsione. Inoltre, si precisa come con il ricorso non si intenda contestare l'assunto della corte d'appello, in base al quale le parole del GE, in quanto provenienti da persona offesa, non hanno bisogno necessariamente di riscontri esterni individualizzati, ma si rimprovera al giudice di secondo grado di non avere sottoposto, anche alla luce delle osservazioni fatte con l'atto d'impugnazione, le dichiarazioni della predetta persona offesa a un'accurata valutazione di credibilità, come imposto, d'altra parte, dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle dichiarazioni del teste-persona offesa. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che le dichiarazioni accusatorie del GE nei confronti del BA hanno avuto un andamento, per così dire, progressivo nel senso che, col passar del tempo, esse stranamente si facevano sempre più precise e dettagliate, anche forse in considerazione del fatto che, dopo l'arresto del ricorrente, i mass media avevano dato grande rilievo al suo profilo pubblicandone anche la foto. Peraltro, con riferimento specifico a un particolare rapporto debitorio che BA avrebbe assunto nei confronti del GE a seguito della fornitura di materiale edile, stranamente, come fu fatto rilevare ai giudici di merito, il relativo assegno di Euro 9000 non avrebbe lasciato traccia nella contabilità del GE, ne' presso l'istituto bancario trassato. Ma in genere tutta la ricostruzione dei rapporti che il GE avrebbe avuto con BA, con particolare riferimento alla condotta estorsiva addebitata a costui, è afflitta da un'evidente deficit probatorio, puntualmente rappresentato al giudice di secondo grado, il quale tuttavia si è limitato a ripetere pedissequamente le argomentazioni - e a volte le stesse parole - utilizzate dal GUP.
24.2. Si deduce poi mancanza di motivazione in ordine alla attribuita qualifica di promotore dell'associazione camorristica, attribuita al BA, con riferimento al delitto di cui al capo A). Anche in questo caso, il giudice di appello, completamente trascurando le doglianze contenute nell'atto d'impugnazione, si è limitato a ripercorrere lo schema motivazionale evidenziato dal primo decidente e, elencando le conversazioni intercettate e ricordando che questo imputato ha in qualche maniera favorito la latitanza di CC IN, giunge alla conclusione (o meglio ribadisce la conclusione cui il primo giudice era giunto) in base alla quale il BA avrebbe svolto effettivamente un ruolo di vertice. In realtà, dal fatto che, certamente in un'occasione, BA si era recato presso il latitante per portargli il "cambio di biancheria", la corte d'appello desume arbitrariamente che ciò fosse indice di un rapporto di fiducia talmente forte da essere sintomatico del fatto che BA avrebbe occupato, all'interno dell'organizzazione criminale, un posto di rilievo. In realtà, si tratta di una argomentazione priva di coerenza logica, anche perché altre persone, che pure hanno favorito la latitanza del predetto CC, non si sono viste attribuire alcun ruolo dirigenziale. Secondo la corte d'appello poi (e secondo il GUP), BA era persona che si occupava di distribuire gli stipendi agli associati;
ma ciò contrasta con il ruolo attribuito al coimputato IC AN, con riferimento al quale tale mansione risulta inoppugnabilmente provata. Peraltro, il giudice di secondo grado fonda principalmente il suo convincimento sulla base di una conversazione intercettata in un'auto tra tali NC e RT, nel corso della quale viene attribuita al BA la funzione di amministratore dei soldi del clan;
ma, da un lato, è da dire che chi fa tale affermazione è un certo ZO, che è persona risultata estranea all'associazione criminale, dall'altro, è da notare che i colloquianti riportano voci correnti nel pubblico, così come si evince dalla lettura del testo dell'intercettazione (che il ricorrente riproduce nel suo ricorso). 24.3. Anche in merito a tali circostanze, la corte d'appello, pur esplicitamente sollecitata, non ha fornito risposte. 24.4. Con riferimento al delitto di cui al capo R), vale a dire al delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, si deduce mancanza di motivazione nella parte in cui la corte, anche in questo caso riproducendo - quasi alla lettera - le argomentazioni del primo giudice, assume che il reale proprietario di un motociclo e di un'autovettura Mercedes, formalmente intestati al padre del BA, BA GA era il ricorrente. Secondo i giudici di merito, ciò si deve al fatto che BA GA, nel momento in cui andava a stipulare un contratto di abbonamento a servizi di assistenza satellitare antifurto, indicava come sua residenza, non quella reale al villaggio Coppola di Castelvolturno, ma quella di Napoli, via Trentino 31, dove di fatto risiedeva il figlio giuseppe. Al proposito, era stato fatto rilevare dalla difesa, però, che BA GA manteneva, all'epoca, il suo domicilio in via Trentino, benché, dopo essersi separato dalla moglie nel 1985, si fosse trasferito al villaggio Coppola con la sua nuova compagna. In merito a tale argomentazione, i giudici di merito non hanno fornito replica. Peraltro, non è mai emersa la prova positiva del fatto che BA IU adoperasse l'autovettura Mercedes. Lo stesso invero è stato intercettato in conversazioni ambientali su ben quattro vetture, una delle quali a lui intestata, un'altra a lui in uso, le altre due in uso ad altre persone. Ebbene nessuna di queste vetture è la Mercedes caduta in sequestro. Si tratta di obiettive emergenze processuali, sulle quali i giudici di merito, e la corte d'appello in particolare, non hanno ritenuto di dover spendere una sola parola in motivazione;
il che determina l'assoluta inesistenza di una argomentazione giustificativa circa la ritenuta responsabilità del BA per il delitto di cui al capo R).
24.5. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, in ordine alla corretta individuazione della norma incriminatrice applicabile. Al proposito si sviluppano argomentazioni analoghe a quelle già sviluppate nell'interesse di altri imputati e si porta l'esempio della diverso (e più favorevole) trattamento riservato alla coimputata ES HI. Anche con riferimento alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, era stato richiesto che si tenesse conto della condotta tenuta da questo imputato dopo il suo arresto e del fatto che, nel periodo di detenzione cautelare, non solo aveva seguito corsi di professionalizzazione, ma aveva anche lavorato presso le varie case circondariali nelle quali era stato recluso. Una volta scarcerato, BA ha ripreso a pieno poi la sua attività imprenditoriale. La corte avrebbe dovuto diversamente valutare e valorizzare lo stato di assoluta incensuratezza del BA.
24.6. Con ricorso datato 28 novembre 2011, si deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché carenze dell'apparato motivazionale in ordine al delitto di cui al capo A). Tutto ciò con riferimento al percorso identificativo, seguito ai fini del riconoscimento del BA nelle intercettazioni ritenute rilevanti ai fini della condanna e poi alla credibilità soggettiva del collaboratore DE RL. Non può infine trascurarsi, secondo il ricorrente, il fatto che non esì stono ulteriori chiamate in correità o reità.
24.7. Quanto all'attendibilità del collaboratore di giustizia DE RL, vengono 24.8. sostanzialmente formulate le medesime osservazioni contenute nei ricorsi precedentemente illustrati. In particolare, si osserva che la corte d'appello ritiene - e lo scrive esplicitamente - che non abbia alcun rilevo valutare le ragioni per le quali il collaboratore ha iniziato il suo percorso di distacco dall'associazione criminale. L'affermazione è di particolare gravità, se solo si riflette sul fatto che, mentre fingeva di collaborare con la giustizia, in realtà il DE RL aveva contattato i suoi antichi sodali per estorcere loro denaro. Il problema della credibilità del dichiarante, che, si ripete, è l'unico che accusa BA, è di assoluto rilievo, ma è del tutto trascurato o addirittura erroneamente risolto dai giudici di merito. L'atteggiamento sleale del DE RL è palese, come ha riconosciuto la stessa corte d'appello, la quale, tuttavia, condivide il ragionamento contraddittorio del primo giudice nella parte in cui attribuisce credibilità soggettiva al DE RL, nonostante la sua condotta obliqua, ma, al tempo stesso, ne qualifica "perfido" l'atteggiamento, per poi parcellizzare la valutazione di attendibilità, a seconda del momento in cui sono intervenute le dichiarazioni;
vale a dire: prima o dopo la lettura dell'ordinanza di custodia cautelare. In merito, non si può non rilevare che non è possibile far dipendere la credibilità del collaboratore dal momento in cui è stata resa la dichiarazione. In secondo luogo, la corte d'appello omette di rispondere alle censure della difesa, sviluppate tanto nelle memorie ex art. 121, quanto nei motivi d'appello. 24.8. Infine, essa incorre nel vizio di travisamento per omissione, poiché omette di dare conto proprio del dato di partenza, vale a dire delle dichiarazioni rese dal collaboratore con riferimento alla sua decisione prima di collaborazione e poi di fare mercimonio della sua collaborazione. In realtà, dopo soli 11 giorni dall'inizio della collaborazione, egli prese contatto con gli appartenenti al clan, chiedendo danaro in cambio del silenzio. Ebbene per la corte d'appello il richiesto pretium silentii non ha alcun effetto inquinante sulle dichiarazioni rese da questo falso "pentito". 24.9. Quanto all'identificazione del BA come la persona che parla o della quale si parla nelle intercettazioni evidenziate in sentenza, con i motivi di appello, si era posta la questione;
questione che non ha ricevuto risposta alcuna dalla sentenza di secondo grado. In effetti, quanto alla conversazione intercettata tra RA e RT, si tratta di persone entrambe estranee al contesto associativo e l'allusione a persona che ha una fabbrica di bijoutterie è quanto mai evanescente.
BA poi viene ritenuto intervenire in sole tre conversazioni, ma, sulla base di quali elementi, il giudice di merito abbia ritenuto con certezza che si tratti di lui non è dato sapere, atteso che le conversazioni avvengono a bordo di autovetture, nessuna delle quali è intestata al ricorrente.
Ora tali doglianze, chiaramente espresse nei motivi d'appello, sono state del tutto trascurate dal giudice di secondo grado, il quale si è arroccato in una inammissibile motivazione per relationem che in realtà si è risolta nella mera ripetizione delle argomentazioni del GUP.
24.10. Anche poi a voler ritenere che effettivamente BA sia tra gli interlocutori delle conversazioni intercettate, va detto che il giudice di appello incorre in due travisamenti, vale a dire aver ritenuto che questo imputato si interessi della riscossione delle quote che poi egli stesso dovrà versare nelle casse e aver ritenuto che l'espressione "qua la comando io" non potesse essere una mera millanteria. In realtà, il contenuto delle conversazioni è tale da non consentire tali conclusioni, in quanto il BA (se di lui si tratta) si limita principalmente ad ascoltare gli altri interlocutori e a prendere atto di quanto gli stessi affermano.
24.11. A tutto voler concedere, poiché lo stesso imputato ha ammesso di aver incontrato il latitante CC IN, si può parlare di favoreggiamento personale. L'imputato ha giustificato la sua condotta in ragione dell'amicizia antica che lo legava al predetto e in effetti BA è nato e cresciuto nel quartiere dei CC, tanto da abitare nella stessa strada di CC ET.
Se dunque anche vi è stato un aiuto da parte di BA nei confronti del CC IN, si tratta di un aiuto fornito alla persona e non certo all'organizzazione; in questi termini avrebbe dovuto essere formulata la imputazione, in considerazione della comune estrazione ambientale e sociale dei due soggetti. In sintesi, al BA può rimproverarsi di aver favorito in qualche modo la latitanza del CC IN, ma non altro e certamente non di essere un partecipe, vale a dire una persona inserita stabilmente nell'organizzazione e, a ben vedere, neanche un concorrente esterno, ma appunto un mero favoreggiatore. 24.12. Ma, a tutto voler ulteriormente concedere, potrebbe essere, sia pure con sforzo, intravista la figura di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. 24.13. Con il secondo motivo, si deduce ancora violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale con riferimento al ruolo di dirigente e organizzatore attribuito a BA. In sostanza, vengono riprodotte le medesime argomentazioni di cui al ricorso 23 novembre 2011 e in particolare si insiste sull'erronea applicazione della legge penale, sull'inosservanza delle norme processuali e sul travisamento del fatto, nonché sull'assoluta illogicità della motivazione. L'unica concreta emergenza acquisita agli atti consiste nel fatto che BA si è limitato a portare la biancheria e - a volte - qualche biglietto a latitante, ma come da ciò si possa arguire un suo ruolo di vertice non è dato comprendere, ne' la sentenza lo spiega. È viceversa emerso positivamente che la gestione della cassa competeva ad altri, con la conseguenza che il ruolo di capo o promotore non si sa donde sia stato tratto. D'altra parte, se BA fosse stato il capo, avrebbe assunto autonomamente le sue decisioni e non avrebbe dovuto far ricorso al CC IN. Viceversa, essendo egli un mero galoppino, si spiega, la ragione per cui veniva utilizzato per questi compiti del tutto ancillari. 24.14. Anche il "nuovo" collaboratore di giustizia, AC MI, attribuisce al BA un ruolo del tutto marginale, vale a dire di operare nel campo imprenditoriale per gli affari puliti del clan. La stessa intercettazione della conversazione avvenuta nell'auto del ZO reca un passaggio in cui si chiarisce che BA è persona rispettata, ma certamente non è uno che comanda. D'altra parte, da altre conversazioni intercettate emerge che BA era creditore nei confronti del clan e non riusciva a realizzare il suo credito.
24.15. Con il terzo motivo, si deduce ancora violazione di legge sostanziale e processuale e carenze dell'apparato motivazionale in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. In merito vengono svolte argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle già formulate con il ricorso del 23 novembre 2011 e si fa inoltre rilevare che la Mercedes non aveva certo un grande valore economico. Tutto dunque si fonda unicamente sul sospetto e su una mera congettura, come adeguatamente illustrato nei motivi di appello, ai quali, ancora una volta, la sentenza di appello non ha dato risposta.
24.16. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale in relazione alla estorsione che sarebbe stata consumata in danno del GE. Anche in questo caso, vengono sostanzialmente riprodotte le argomentazioni del ricorso redatto precedentemente e, pur escludendo qualsiasi intento calunniatorio in GE, si pone in evidenza che, nei confronti del BA, sussistono numerosi elementi di dubbio circa le dichiarazioni di questa parte lesa. GE fu sentito per ben 12 volte e, solo in data 22 gennaio 2009, riferì la specifica circostanza oggetto della imputazione. Appena venuto a conoscenza della accusa del GE, il BA chiese e ottenne di essere interrogato dal pubblico ministero e fornì la sua versione dei fatti. È poi da rilevare come la stessa indicazione delle caratteristiche fisiche del BA operata dal GE sia stranamente vaga, di talché non si può escludere che lo stesso abbia sovrapposto ricordi e confuso persone ed episodi. D'altra parte, nessun collaboratore di giustizia riferisce dell'estorsione commessa in danno di GE AN, neanche lo stesso DE RL.
24.17. Il 25 settembre 2012 sono stati depositati "motivi nuovi" a firma di entrambi difensori, motivi corredati di allegati. Con essi si ribadiscono le argomentazioni critiche relative alla condanna del BA con riferimento al reato di cui al capo AA). In sostanza, vengono sviluppate argomentazioni analoghe a quelle contenute nei "motivi nuovi" presentati nell'interesse del EV ma, ovviamente, con riferimento alla posizione del BA, e ai contatti che costui ebbe con il GE, nonché alle dichiarazioni accusatorie che quest'ultimo ha formulato nei confronti dell'imputato ricorrente.
Il fatto poi che una conversazione si sarebbe svolta su un'autovettura che in precedenza, in un paio di occasioni, era stata utilizzata dal BA, non sta necessariamente a significare che, anche nel giorno in cui viene registrata la conversazione in auto, fosse presente questo imputato. Ci si trova dunque di fronte a elementi di non sicura provenienza, sulla base dei quali non è possibile costruire un compendio indiziario. La sentenza impugnata ha, viceversa, desunto la validità della ricostruzione proposta da circostanze non certe o meglio ha costruito la prova positiva di responsabilità dell'imputato su un dato meramente congetturale, rappresentato dalla circostanza che uno degli interlocutori delle conversazioni ambientali sopra ricordate fosse proprio BA. 25. Ricorsi EL, RT, MA, MO (avv. C. Davino).
Si deduce violazione degli artt. 568 ss, 581, 593 e 603 c.p.p. in quanto l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti di EL (appello, in accoglimento del quale, la corte napoletana ha pronunziato condanna) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. In effetti, questo imputato fu assolto in primo grado dal delitto di cui al capo B). Con l'appello, il pubblico ministero ha rappresentato che il collaboratore di giustizia AC aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del EL. Dette dichiarazioni, tuttavia, sono intervenute dopo la sentenza di primo grado. L'appellante non ha indicato i punti e i capi della sentenza che intendeva impugnare, ne' ha specificato i motivi di dissenso dalla assoluzione intervenuta in primo grado. Lo stesso si è limitato ad allegare le dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia. Una volta espunte da parte della corte d'appello tali dichiarazioni dall'atto di impugnazione - come era inevitabile -, l'appello stesso è risultato privo di contenuto e cioè si è ridotto a una mera dichiarazione di intenti. In sintesi, si è determinata una mancanza di correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. Invero, il pubblico ministero, come anticipato, non ha indicato in maniera chiara e precisa le censure che intendeva muovere i capi o i punti della sentenza impugnata, nonché le ragioni di diritto e gli elementi fattuali che sorreggevano ogni singola richiesta. Lo stesso si è limitato a richiedere la riforma della sentenza, sulla scorta della riproduzione del dictum del AC, attribuendo, in tal modo, alla pronuncia del primo giudice vizi che non aveva e che non poteva avere, dal momento che quelle dichiarazioni sono state rese successivamente. Inoltre, l'appellante non ha formulato un'esplicita richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e, quindi, non ha indicato le ragioni che avrebbero dovuto giustificare tale rinnovazione. La corte partenopea, per parte sua, non ha, nella sua ordinanza, contribuito a mettere ordine in tale situazione, in quanto ha disposto, puramente e semplicemente, la esclusione delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal AC, dal corpo dell'atto di appello e quindi ha disposto l'audizione del dichiarante, con la conseguenza di rendere l'atto di appello, come si è detto, privo di contenuto.
25.1 Con la seconda censura, si deduce la violazione dell'art. 266 e ss., in quanto sono stati utilizzati, per le intercettazioni, impianti del tipo MITO, istallati presso la Procura della Repubblica, ma la registrazione, a quanto pare, è avvenuta presso la Questura. Le apparecchiature presenti presso la Procura della Repubblica avrebbero svolto solo la funzione di istradare il flusso delle conversazioni verso la Questura. È credibile che la registrazione delle conversazioni sia avvenuta solo in Questura e ciò senza specifica autorizzazione da parte del pubblico ministero, necessaria ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. La ratio della norma è evidentemente ed è quella di evitare che, al momento della registrazione, possano avvenire manipolazioni. Su tale problematica si sono pronunciate nel 2008 le sezioni unite della corte di cassazione (sent. n. 36359), chiarendo che la cosiddetta "remotizzazione", che riguarda non il mero ascolto, ma la effettiva registrazione di conversazioni intercettate, deve essere autorizzata dalla Procura della Repubblica, a meno che essa non avvenga contemporaneamente sia presso tale ufficio che presso gli uffici della polizia. Ebbene, nel caso in esame, vi sono indizi significativi che spingono a ritenere che la registrazione sia avvenuta unicamente in Questura (la mancanza delle cassette di tipo DAT, che rendono im modifica bile la registrazione). Tale circostanza fa ritenere che non ci sia stata la doppia registrazione. 25.2 La corte d'appello ha erroneamente ricondotto il problema nell'alveo dell'art. 180 c.p.p.. In realtà, si tratta di inutilizzabilità, derivante dalla violazione dei principi costituzionali.
25.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 192, con riferimento alle dichiarazioni del collaborante AC, il quale, avendo, all'epoca dei fatti, da poco iniziato la sua collaborazione, non era stato, per così, "testato" in nessun altro precedente procedimento.
25.4. La chiamata in correità operata da PI NI, poi, è per parte sua, insignificante perché si tratta di dichiarazioni de relato. E infine è inidonea a dimostrare l'intraneità del EL la estorsione consumata in danno di tale Febbraio.
25.5. Per quanto specificamente riguarda l'imputato ZA, nel ricorso si fa rilevare la incertezza della sua identificazione e la dubbia partecipazione del predetto al presunto agguato ai danni di LD RA, dal momento che lo stesso sarebbe stato individuato sul luogo del delitto a distanza di un'ora dallo stesso e in considerazione del fatto che il controllo di polizia fu operato presso il civico della residenza dell'imputato. Infine si deduce l'inidoneità di tale partecipazione a provare lo stato di associato. 25.6. Per quanto riguarda RT, si sostiene la inidoneità delle dichiarazioni del ZU, in quanto esse si riferiscono a un periodo nel quale l'imputato era molto giovane;
si deduce inoltre l'inadeguatezza delle conversazioni intercettate a provare l'appartenenza di questo imputato alla consorteria criminale e lo scarso significato sintomatico della partecipazione alla riunione rispetto alla quale, come già rilevato dal primo giudice, non è stato accertato l'argomento di discussione.
25.7. Quanto al MO, si deduce insufficienza degli episodi riportati in sentenza a dimostrare la contestata condotta pa iteci pativa, oltre alla illogicità della motivazione della sentenza di primo grado rispetto alla interpretazione della conversazione 14 dicembre 2006, nel corso della quale, tale AL MI commenta l'arresto di LI, individuato nel MO. Dal contenuto di tale conversazione, secondo il giudicante, si evincerebbe la preoccupazione di AL per tale arresto, in quanto l'arrestato, secondo gli inquirenti, aveva con sè la contabilità giornaliera e custodiva soldi e biglietti di appunti. Tale ricostruzione, tuttavia, è illogica, in quanto, dalla sentenza prodotta dalla difesa, emerge chiaramente l'impossibilità che tali bigliettini potessero essere stati effettivamente sottratti dall'autovettura del MO.
25.8. Nessuna valutazione poi è stata fatta in ordine al senso e al rilievo delle conversazioni intercettate, le quali vengono solo riportate nella loro testuale integralità. Il giudicante non si pone il problema se i colloquianti dicano il vero, oppure no. E in realtà gli stessi potrebbero tranquillamente aver mentito. I giudici di merito poi dimenticano, nell'esaminare il contenuto di queste conversazioni, che l'accordo per commettere un reato, se non viene seguito dalla concreta azione esecutiva, è valutabile solo ai sensi dell'art. 115 c.p.. 25.9. Le dichiarazioni del AC si riferiscono oltretutto a un periodo che è al di fuori dell'arco della contestazione e comunque i brani riportati in sentenza non forniscono la prova di una condotta partecipativa, vale a dire dell'esistenza di un contributo causale, connotato dalla cosiddetta affectio societatis.
25.10. Si deduce ancora carenza dell'apparato motivazionale in ordine alla esistenza della duplice affiliazione (ex art. 416 bis c.p. ed ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Se si aderisce a una associazione camorristica, che si occupa anche di droga, non si vede perché si debba rispondere due volte per la stessa condotta, ritrovandosi incriminati anche ai sensi del cit. D.P.R., art. 74.
A tutto voler concedere, si dovrà rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e di quello dell'articolo di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. In ogni caso, andrebbe verificata la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 74, cosa che la corte d'appello non ha certamente fatto. In altre parole, dalla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. non si può ricavare automaticamente la prova della affiliazione a un'organizzazione prevista e punita dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 (e viceversa), perché è necessaria la prova dell'esistenza di un
"doppio accordo".
25.11. Inoltre, è del tutto priva di motivazione congruente l'esclusione della sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al ricordato D.P.R., art. 74, comma 6, posto che l'unico episodio accertato di spaccio di stupefacenti è stato ricondotto alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5.
25.12. Sempre in tema di trattamento sanzionatorio, viene dedotta violazione degli artt. 2 e 416 bis c.p.; argomentando in maniera sovrapponibile alle censure mosse - sulla medesima problematica - da altri ricorrenti. In ogni caso, è da notare che il vincolo associativo, come afferma la giurisprudenza cessa con la privazione della libertà. Del tutto immotivato, poi, è il trattamento sanzionatorio, sproporzionato rispetto alle pretese violazioni addebitate ai ricorrenti, con conseguente violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis, anche in relazione al disposto dell'art. 63 c.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104) prevede all'art. 3 che, non solo il giudice, ma anche le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica. Si tratta, ovviamente, di un principio di carattere generale, che non può valere per il solo processo amministrativo (per il quale, tuttavia, è esplicitamente prevista una specifica sanzione processuale in tema di spese per la parte inadempiente: cfr. art. 26 citato Decreto); e ciò si sostiene in quanto il citato testo afferma con chiarezza (art. 2) che le norme in esso contenute sono dettate in attuazione del principio della parità delle parti, nonché di quello del contraddittorio, in attuazione del giusto processo, come previsto dall'art. 111 Cost., comma 1. In sintesi: quello che vale per i provvedimenti del giudice (cfr, per il codice di rito penale art. 546, lett. e), vale (deve valere) anche per gli atti provenienti dalle parti (pubbliche e private). Istanze, richieste, atti di impugnazione dovrebbero essere redatti in base ai medesimi criteri di chiarezza e concisione cui sopra si faceva cenno. D'altra parte, l'art. 581 c.p.p. prescrive addirittura lo schema che l'impugnante deve seguire (individuazione dei capi e punti della decisione che si intendono contrastare, enunciazione delle richieste, illustrazione dei motivi con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste). Ebbene, il legislatore, nel pretendere che le ragioni siano "specifiche" e relative a "ogni" richiesta, pone, con evidenza, a carico dell'impugnante un obbligo di precisione e puntualità, obbligo che mal si concilia con la prolissità e l'inconcludenza di un testo.
1.1. Non pochi dei ricorsi proposti avverso la sentenza 15.7.2011 della corte di appello di Napoli, non si conformano, purtroppo, ai sopra ricordati dettami. Le argomentazioni e i dati fattuali vengono, in tali atti di impugnazione, non raramente, ripetuti più e più volte, tanto che taluni ricorsi (considerati anche i motivi aggiunti) si estendono non utilmente per oltre 100 pagine. Si tratta di un atteggiamento oggettivamente irriguardoso (al di là delle concrete intenzioni dell'estensore dell'atto), quasi che si fosse dubitato del fatto che questo collegio sia in grado di comprendere per pauciora i concetti espressi, oppure necessitasse di continue ripetizioni in ragione di una sospetta scarsa attenzione al contenuto degli atti sottoposti alla sua valutazione.
2. La censura relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni, benché sollevata con riferimento alla posizione dei soli imputati EL, RT, ZA e MO, riguarda, in realtà, tutti i ricorrenti, in quanto l'apparato motivazionale dell'intera sentenza di appello (come quello della sentenza di primo grado, d'altronde), si fonda in parte rilevante sul contenuto delle conversazioni intercettate.
2.1. Se dunque tale censura fosse dotata di fondamento, l'intera trama argomentativa della sentenza impugnata entrerebbe in crisi.
2.2. Essa non è dotata di fondamento, anzi, è inammissibile. Invero, nel ricorso si sostiene come probabile il fatto che la procedura di c.d. "remotizzazione" non sia stata correttamente seguita, in quanto ben potrebbe essere avvenuto che, presso la Questura, non si sia proceduto al mero ascolto delle conversazioni, ma, in realtà, sia stata effettuata la registrazione delle stesse;
registrazione che, sempre secondo il difensore ricorrente, potrebbe non essere intervenuta "in parallelo" presso gli uffici della Procura della repubblica. Ciò avrebbe determinato, appunto, la inutilizzabilità del predetto materiale probatorio.
2.3. Orbene, prima ancora di porsi il problema dell'eventuale superamento di tale questione in ragione del rito adottato (e dunque, prima ancora di chiedersi se, eventualmente, ci si trovi di fronte a una inutilizzabilità fisiologica o patologica), vale la pena di rilevare che, nel ricorso, come anticipato, la circostanza non viene data per certa, ma per meramente probabile e tale probabilità viene fatta discendere da alcuni elementi sintomatici - e, tra questi, la mancanza in atti di stereo cassette di un certo tipo - che denuncerebbero l'irregolare ricorso alla procedura. Benché si tratti di una censura di carattere processuale, non è affatto chiaro quale sia l'accertamento richiesto a questa corte e, ciò che più conta, come potrebbe il giudice di legittimità, "esplorando" gli atti cartacei, accertare la (meramente ipotizzata) procedura cantra legem, mai per altro denunziata in questi termini, per quel che è dato comprendere, nella fase di merito.
2.4. Si tratta dunque di censura proposta per la prima volta innanzi alla corte di cassazione e, per di più, di censura intrinsecamente generica.
3. Altra censura comune (o comunque presente in più di un ricorso) è quella in base alla quale le conversazioni intercettate intercorse inter alios non possano essere considerate concludenti nei confronti delle persone che, pur nominate in tali conversazioni (con attribuzione di ruoli o di fatti specifici), non abbiano preso parte alle stesse.
Trattasi di argomentazione manifestamente infondata, atteso che questa corte ha da tempo chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (ASN 201036218-RV 248290 + ASN 201021878- RV 247447 + ASN
200635860- RV 235020 + ASN 200113614-RV 218392).
Si tratta dunque di un vero e proprio elemento di prova, che, come tale, va considerato e valutato.
4. Molti (quasi tutti) i ricorrenti, poi, hanno dedotto censura - sotto l'aspetto della violazione di legge e/o della carenza motivazionale - in ordine alla credibilità attribuita al collaboratore di giustizia DE RL;
due ricorrenti (BA e NO) hanno anche sostenuto che, in applicazione dellav, art. 13 (come modificato dalla L. n. 45 del 2001, art. 6), commi 14 e 15, le dichiarazioni di questo coimputato avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili.
Così, in realtà, non è, in quanto la inutilizzabilità di cui all'ultimo comma del predetto articolo deriva dalla violazione delle norme precauzionali del penultimo, che vietano che i "pentiti" in stato di detenzione si incontrino tra di loro, si scambino corrispondenza e siano sottoposti a colloqui investigativi. Si tratta, ad evidenza, di divieti finalizzati a evitare la contaminazione (anche involontaria) delle loro future dichiarazioni, scongiurando il rischio di "circolante di fatto" tra le diverse ricostruzioni degli eventi criminosi che i vari collaboranti si accingono ad offrire.
4.1. Nel caso in esame, al DE RL è attribuita (dalla sentenza e dai ricorrenti) tutt'altro tipo di condotta: lo stesso, in costanza di collaborazione, ebbe contatti con le persone che stava accusando, offrendo la sua ritrattazione in cambio di denaro.
Trattasi certamente di uno spregevole modo di agire (cui ha fatto seguito, su di un piano che potrebbe essere definito
"paradisciplinare", la revoca del programma speciale di protezione), che getta una luce tutt'altro che favorevole sulla figura di questo imputato, ma che nulla ha a che vedere con il pericolo che le versioni dei fatti siano reciprocamente contaminate (o, peggio, concordate) tra i diversi collaboratori di giustizia.
4.2. Nella presente vicenda processuale, sono presenti più "pentiti", ma la condotta tenuta dal DE RL nel corso delle indagini, per quel che si deduce dagli atti, non era finalizzata a "organizzare" in un coerente mosaico accusatorio le dichiarazioni provenienti dalie diverse fonti, quanto piuttosto a estorcere somme di denaro alle persone che egli aveva iniziato ad accusare.
4.3. La riprovazione morale per un simile modus procedendi, tuttavia, non può e non deve tradursi automaticamente in una valutazione di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese da chi ha poi tentato di "vendere" la sua ritrattazione. L'ordinamento, ovviamente, non chiede che il collaboratore di giustizia intraprenda un vero e controllabile percorso di ravvedimento;
esso si limita a pretendere che costui fornisca informazioni valide. Non c'è allora da meravigliarsi del fatto che chi ha venduto, ad esempio, stupefacenti, si risolva poi, con altrettale cinismo, a "vendere" notizie sui suoi antichi sodali;
ne' ci si può meravigliare (e forse neanche scandalizzare) se lo stesso soggetto, tenti poi - eventualmente - di contrattare il suo silenzio o la sua ritrattazione con i predetti.
4.4. Ciò che rileva è che le notizie effettivamente fornite agli inquirenti siano credibili e, dunque, tali da essere sottoposte al controllo previsto dall'art. 192 c.p.p.. Quando, per altro, la giurisprudenza di questa corte chiede che siano valutate le ragioni che hanno indotto il soggetto a collaborare ("la genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all'accusa" secondo il dictum della sentenza sezioni unite n. 1653, ud. 21.10.1992/22.2.1993, ric. Marino e altri, RV 192465 e successive), non lo fa certo perché il giudice debba vagliare la sincerità del "pentimento", scandagliando il "foro interno" del collaboratore, ma in quanto un'approfondita conoscenza presuppone un reale scire per causas. Il giudice non è certo chiamato a esprimere un giudizio morale sul meccanismo psicologico che ha determinato una persona alla delazione collaborativa;
semplicemente deve (tentare di) accertare per quale ragione un soggetto (quel soggetto) si è deciso ad abbandonare (e sostanzialmente a tradire) i suoi antichi sodali e a mettere a disposizione degli inquirenti il suo patrimonio di conoscenza di fatti e relazioni criminali. La individuazione del motivo del "pentimento", in sintesi, altro non è che uno dei criteri di interpretazione/valutazione del "frutto" del "pentimento stesso, vale a dire delle dichiarazioni del collaborante. D'altronde, è fin troppo ovvio che la stragrande maggioranza dei collaboratori di giustizia ha assunto tale ruolo per ragioni squisitamente utilitaristiche. Il legislatore, per parte sua, sembra aver dato per scontata tale circostanza, in quanto l'incentivo alla collaborazione è costruito sul presupposto di una riconoscibile logica di scambio.
4.5. Nel caso che occupa, il fatto che DE RL avesse tentato di scambiare il suo silenzio e/o la sua ritrattazione con un "adeguato" compenso da parte dei soggetti accusati e che si accingeva ad accusare, sta, a ben vedere, a provare, sia pure indirettamente, che le sua accuse ben avrebbero potuto impensierire i soggetti nei cui confronti venivano formulate. La sua (riprovevole) condotta processuale, paradossalmente, costituisce - lo si intuisce dalla complessiva trama motivazionale della, non sempre felice, sentenza di appello - ulteriore conferma della fondatezza delle sue accuse (cfr. sentenza GUP, pag. 63, citata anche nel ricorso IT EN, nel quale poi si afferma, contraddittoriamente, che DE RL non sarebbe stato versato nemmeno un Euro).
5. Ulteriore censura comune a più ricorrenti è quella relativa alla applicabilità della nuova e più severa normativa relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (introdotta dalla L. n. 125 del 2008) a condotte iniziate quando la pena edittale era più mite.
Trattasi in realtà di censura manifestamente infondata e, come tale, inammissibile. Al proposito soccorre la sentenza ASN 201040203-RV 248461 relativa alla ipotesi di delitto di associazione per delinquere "semplice", con condotta iniziata prima della entrata in vigore della L. n. 646 del 1982, che, come è noto, ha introdotto nell'ordinamento penale l'art. 416 bis, e proseguita successivamente. Ebbene, la prima sezione di questa corte ebbe a chiarire che, in tal caso, non si era verificato un concorso di reati in continuazione, ma doveva ritenersi sussistente un unico reato permanente, la cui disciplina ricadeva interamente sotto il vigore della più recente (e più grave) disposizione.
5.1. Ricorrendo, nel caso che ne occupa, la eadem ratio (nell'ambito della medesima figura criminosa di reato permanente, è mutato in pejus solo il trattamento sanzionatorio), deve ritenersi che sia, conseguentemente, applicabile la normativa sanzionatoria in vigore nel momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare. Tale cessazione deve ritenersi scandita dalla sentenza di condanna in primo grado (ASN 200915133-RV 243789), che, nel caso) in esame, è intervenuta nel 2009, non con l'arresto e la carcerazione.
6. A tal punto può essere affrontata la problematica relativa alla natura individualizzante dei riscontri in relazione ai delitti associativi. Invero, mentre per i singoli reati-fine (reati episodici, potrebbe dirsi), la natura individualizzante del riscontro, riguardando il nucleo dell'accusa, coincide con l'azione tipica descritta dal legislatore, per i delitti la cui condotta consiste "nell'associarsi", le singole azioni hanno carattere meramente sintomatico della esistenza della struttura sociale e deWaffectio societatis. Esse, in sè, possono anche non costituire reato (es. pagamento o percezione dello "stipendio", manifestazione di subordinazione al capo, ecc), ma, appunto, costituiscono indici della esistenza dell'associazione e dell'adesione alla stessa del soggetto. Ne deriva che la natura individualizzante del riscontro non va, in tal caso, valutata con riferimento al singolo episodio sintomatico (es. due imputati affermano entrambi di percepire la "mesata"), ma con riferimento a quaisiasi fatto che possa essere considerato come indicativo della esistenza della societas sceleris e della partecipazione alla stessa di un determinato individuo.
6.1. Per altro, le dichiarazioni provenienti da collaboratori di giustizia che non hanno militato nel medesimo clan del quale sono accusati di aver fatto parte gli imputati, non sono certamente prive di valore, ne' devono, per ciò solo, essere considerate dichiarazioni de relato. L'esperienza giudiziaria insegna che, frequentemente, le vicende di un clan sono note anche agli appartenenti ad altre consorterie criminose, alleate o avversarie. In tale ultimo caso, anzi, la conoscenza delle dinamiche interne ad una diversa struttura malavitosa, cui ci si oppone, nonché la conoscenza dei rapporti di forza delle contrapposizioni intestine, delle alleanze, delle strategie e dei "rovesciamenti di fronte" costituiscono (possono costituire) elemento essenziale per la stessa sopravvivenza della struttura (nemica), cui il dichiarante appartiene o è appartenuto.
7. Ultima questione comune a più di un ricorrente è quella relativa alla possibilità della integrazione probatoria in appello nel giudizio abbreviato. Ebbene, è noto (ASN 201209267-RV 252108) che, in tale procedura, ben può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione, nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado (nel caso allora in esame, la corte di cassazione ritenne che il rigetto dell'istanza del procuratore generale di acquisizione del verbale di interrogatorio di un "nuovo" collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni non superflue, integrasse violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Trattasi, ad evidenza, di fattispecie del tutto analoga a quella delle sopravvenute dichiarazioni del collaboratore AC.
8. Tanto chiarito, possono essere affrontate le singole posizioni processuali, rinviando, ovviamente, per quel che riguarda le questioni già affrontate, a quanto appeno premesso (dal punto 1 al punto 7).
9. Il ricorso del De AR è inammissibile per manifesta infondatezza. In appello, allo stesso è stata riconosciuta la attenuante ex L. n. 203 del 1991, art. 8, per la prestata collaborazione e la pena è stata conseguentemente ridotta ad anni quattro di reclusione. Trattasi di valutazione discrezionale del giudice di secondo grado, sufficientemente supportata sul piano motivazionale, anche in considerazione della scorretta condotta processuale del collaboratore di giustizia, che, evidentemente, è stata valutata dalla corte partenopea.
10. Le censure proposte nell'interesse del DI OV sono inammissibili.
Quanto all'utilizzo e alla valutazione di intercettazione inter alios, si richiama ciò che si è premesso sub 3.
Quanto alla lamentata mancanza di "risposta", in motivazione, a tutte le censure proposte con l'atto di appello, va ricordato che costituisce jus receptum (da ultimo ASN 201120092-RV 250105) il principio in base al quale il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. È noto d'altra parte che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dal già ricordato art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), rende non configurabile il vizio di legittimità
allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (ASN 200436747-RV 229688).
10.1. Il ricorrente poi non chiarisce come e perché la pretesa tardività dell'accertamento fonico avrebbe inciso sulla attendibilità dello stesso.
10.2. Quanto alla interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, è noto (ASN 2008171619-RV 239724 e numerosi precedenti) che essa, anche quando il linguaggio adoperato dai dialoganti sia criptico o convenzionale, deve essere rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e si sottrae quindi al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
Il termine "mesata", per altro non può significare altro che condotta che viene tenuta con cadenza mensile e la corte napoletana, secondo una condivisibile massima di esperienza, lo considera come equivalente di "corresponsione mensile di un compenso", fatto ritenuto sintomatico della intraneità alla associazione camorristica, anche in considerazione della mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa da parte dell'imputato.
Quanto all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, la sentenza di appello (fol. 43) pone giustamente l'accento sul fatto che le armi erano detenute e portate nell'interesse dell'associazione, in quanto dovevano essere utilizzate per il conseguimento di un obiettivo "sociale" (l'omicidio del LD).
11. Il ricorso ST è inammissibile. Per quel che riguarda la condotta del DE RL e la trama motivazionale della sentenza di primo grado, non si può che riportarsi a quanto già illustrato ai punti 4 e 10. Quanto al contenuto delle intercettazioni e alla interpretazione delle stesse, vale quanto appena scritto a proposito del ricorso DI OV (punto 10.2.).
12. Il ricorso TO è inammissibile.
Quanto alla successione delle leggi penali nel tempo, vedasi quanto premesso al punto 5. La condotta criminosa deve, per le ragioni appena indicate, ritenersi interrotta solo a seguito della sentenza di primo grado.
Quanto alla "ingiustificata enfatizzazione di alcune acquisizioni investigative", trattasi di formula suggestiva, ma assolutamente generica e, come tale, assolutamente priva di un concreto nucleo critico. È del tutto ovvio, peraltro (e in tal senso è la complessiva motivazione della sentenza di appello), che la partecipazione S.U. (un attentato compiuto per motivi "sociali" deve ritenersi, fino a prova del contrario, elemento fortemente sintomatico della intraneità di un soggetto alla societas sceleris che detto attentato ha programmato e portato (o tentato di portare) a esecuzione.
13. Il ricorso TA è inammissibile per manifesta infondatezza. A parte il fatto che lo stesso ricorrente sostiene che la sua affermazione di responsabilità si fonda "anche" sull'esito di un controllo di polizia, è da notare che la mancata risposta alla specifica censura mossa da questo imputato, sul punto, alla sentenza di primo grado è assolutamente ininfluente.
Nella relazione di servizio, si legge che "verso" le ore 14.30 la polizia giudiziaria si recava in zona per un controllo. Il controllo avveniva "verso" le 14.50 e consentiva di accertare la presenza di TA e altri. Effettivamente al controllo delle 16.10 lo stesso sembra non essere più presente. La circostanza tuttavia non è apparsa rilevante al giudice di merito, ne' il ricorrente chiarisce perché dovrebbe esserlo.
Si tratta dunque di una tendenziosa lettura dei documenti processuali, cui non era indispensabile replicare. 13.1. In ogni caso, vi è in atti la c.d. prova di resistenza, perché le intercettazioni che riguardano questo imputato, evidenziano che lo stesso percepiva uno stipendio dal clan. Esistono poi le dichiarazioni di DE RL (cfr. fol.66).
13.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte ricorda (fol. 67) gli ostacoli, anche di carattere normativo, alla esclusione della recidiva e alla concreta determinazione della pena in misura più mite, facendo anche riferimento ai precedenti penali e alla lunga militanza criminale di questo imputato.
14. Il ricorso Metafora è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Francamente questo collegio non riesce a percepire la differenza tra "appartenere" a un clan e "far parte" dello stesso. L'art. 416 bis c.p. utilizza l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione", ma è evidente che chi fa parte di un gruppo, appartiene al medesimo, cioè ne è un componete;
si tratta di espressioni assolutamente equivalenti.
Cosa intenda poi il ricorrente quando fa riferimento a un ruolo "dinamico e funzionale" non è affatto chiaro.
14.1. La sentenza impugnata sostiene, poi, che ES NI, a un certo punto, si staccò dalla originaria struttura camorristica, costituendone una da lui capeggiata. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, il denunziato contrasto logico, a evidenza, non sussiste. Il fatto che sia stata esclusa, con riferimento al delitto ex art.416 bis c.p., la aggravante di cui al sesto comma non si vede (nè
viene chiarito) come possa riflettersi sul piano probatorio in maniera favorevole a questo imputato. Analogo discorso va fatto con riferimento alla esclusione - per il AF - della aggravante ex art. 7 con riferimento alla associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 14.2. Quanto al fatto che il ricorrente si sia lamentato di non percepire "lo stipendio", ciò è stato interpretato, certo non illogicamente, come una pretesa derivante dalla consapevolezza della intraneità del AF al clan.
Infine, per quel che riguarda il mancato sequestro di armi e droghe in danno di questo imputato, si deve richiamare quanto già scritto in ordine alla natura sufficiente e conclusiva delle eseguite intercettazioni.
15. Il ricorso EL è inammissibile.
Seguendo questo imputato, che prelevò un'auto nel garage "Vasto" (sulla quale viaggiava in compagnia del BA), i poliziotti trassero in arresto CC IN nella masseria Cardone;
il che, nella economia motivazionale della sentenza impugnata, costituisce un elemento di forte rilievo (sentenza appello fot. 36). 15.1. Il ricorso, per parte sua, non chiarisce la ragione della proposta inversione metodologica tra prova (dichiarazioni del collaboratore ZU, connotate, secondo il ricorso, da "estrema volatilità", espressione, che, nel contesto dell'atto di impugnazione, non sembra assumere un significato definito) e riscontro (conversazioni intercettate). Trattasi, per altro, di questione alquanto oziosa, atteso che una rigida gerarchia tra le fonti di prova non è, nel moderno diritto processuale penale, ammissibile: ogni prova trova (può trovare) corroborazione e riscontro in altra prova.
15.2. Quanto alla individuazione della voce del EL come quella di GE (individuazione effettuata in base al CT del PM e a perizia di ufficio, contrastate da CT della difesa), il ricorrente pretende di discutere la prova scientifica in sede di legittimità, abbandonandosi a considerazioni tecniche e a valutazioni specialistiche, del tutto improponibili innanzi alla corte di cassazione, che, come è noto, non è giudice della prova. Oltretutto, non si comprende che cosa sì sia inteso significare con l'espressione "uso smodato" di apparecchiature tecniche. Al proposito soccorre - ad abundantiam - la sentenza (allo stato non massimata) n. 23146 sez. 2, 17.4/12.6.2012 rie. PC in proc. Sorrentino, la quale ha chiarito che il giudice di merito può fare legittimamente propria l'una, piuttosto che l'altra, tesi scientifica prospettata da periti o CC.TT., purché dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, non rappresenta vizio della motivazione, di per sè, l'omesso esame critico di ogni più minimo passaggio della relazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci, con adeguatezza e logicità, gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione dei suo convincimento. E ciò è esattamente quello che la corte partenopea fa, come illustrato a foll. 35-36 della sentenza ricorsa. In ogni caso, la corrispondenza tra IR e GE è affermata in sentenza (fol. 35) anche sulla base della individuazione fotografica compiuta dal ZU.
15.3. Quanto ai riscontri individualizzanti, vedasi quanto premesso al punto 6.
16. Quanto al ZA e al valore sintomatico della partecipazione a un agguato di camorra, si rinvia al punto 12 (a proposito del ricorso TO).
L'argomento con il quale si contesta la rilevanza del suo controllo "sul territorio" costituisce censura di mero fatto. 16.1. Quanto al RT, non si vede quale riEVnza possa avere il fatto che il ZU abbia riferito episodi relativi a un periodo in cui questo imputato era giovane.
Per quel che riguarda il "peso specifico" delle conversazioni intercettate e il loro valore sintomatico, trattasi di quaestio facti (al proposito, vedasi sub 3).
16.2. Per quel che riguarda MO MI (LI), è agevole rilevare che non ha importanza il fatto che i bigliettini, recanti i conteggi relativi allo spaccio di droga, siano stati effettivamente sottratti dalla sua auto, ma ha importanza che gli altri si preoccupavano del fatto che avrebbero potuto esserlo, perché ciò è stato ritenuto dai giudici di merito sintomatico dell'inserimento del MO nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
16.3. Del tutto congetturale ("potrebbero aver mentito") è il rilievo relativo al contenuto delle conversazioni intercettate. Quanto al fatto che esse potrebbero aver rilievo solo ai fini dell'art. 115 c.p. (e dunque per la eventuale applicazione di una misura di sicurezza), il ricorrente dimentica che i giudici di merito citano dette conversazioni, non per far discendere direttamente dalle stesse una conseguenza di tipo sanzionatorio (o para-sanzionatorio), ma come elemento di prova al fine del raggiungimento di un verdetto di colpevolezza.
16.4. Quanto infine al fatto che gli stessi soggetti possano far parte, al contempo di una associazione camorristica e di una dedita al traffico di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza di questa corte è, sul punto, tassativa (da ultimo: ASN 201004651-RV 245875). Che il vincolo associativo cessi poi automaticamente con la privazione della libertà è affermazione non condivisa dalla giurisprudenza (vedasi punto 5.1. in fine).
Per quel che riguarda il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma sesto del delitto associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non è certo concludente la circostanza che in una occasione sia stata contestata la ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Di contro a tale emergenza, invero, la corte ha considerato l'intero compendio delle conversazioni intercettate, conversazioni dalle quali emerge con allarmante frequenza che venivano trattate partite di droga rilevanti (es. 50 kg di hashish), con corrispettivi - non trascurabili guadagni.
16.5. In ordine alla successione di leggi penali nel tempo e alla pretesa applicazione della lex mitior, si rimanda al punto 5. 16.6. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte (cfr. foll. 58, 59, 62, 66) chiarisce ampiamente le ragioni, normative e individuali, che si oppongono alla determinazione della pensa in misura meno gravosa.
16.7. Dunque: i ricorsi RT, ZA e MO sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 17. Il ricorso EL è, complessivamente, infondato. Infondata è infatti la prima censura, atteso che il PM, nel proporre appello, non si è limitato ad allegare le dichiarazioni del "nuovo pentito" AC, ma ha fatto riferimento anche al contenuto delle eseguite intercettazioni, che, a suo dire, confermavano la ipotesi accusatoria in danno di questo imputato. L'appello dunque, contrariamente a quel che si sostiene, non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso che non era carente della necessaria specificità.
17.1. La seconda censura, relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni a seguito della adozione della procedura "remotizzata" è inammissibile in base a quanto premesso nella presenta parte motiva sub 2.
17.2. Il fatto che il AC avesse da poco iniziato la collaborazione non può ritenersi argomento dirimete ai fini della sua credibilità. Quanto alle chiamate de relato, esse possono essere utilizzate, pacificamente, unitamente ad altri elementi, come test di riscontro.
17.3. Quanto alle censure comuni con i tre imputati (RT, ZA, MO) la cui posizione è stata appena trattata, si deve rinviare, appunto, alla predetta trattazione. 18. Infondati sono anche i ricorsi di NO, ES HI ed IT EN.
18.1. Per quel che riguarda NO, in ordine alla generica denunzia della pretesa carenza dell'apparato motivazionale, non si può che rimandare a quanto già esposto al punto 10 a proposito del DI OV.
Il rinvio va fatto al punto 3 della presente motivazione per quel che riguarda la valenza del contenuto delle conversazioni intercettate e intercorrenti inter alios. Come premesso, invero, la giurisprudenza di questa corte afferma l'esatto contrario di quanto si sostiene nel ricorso circa la eventuale sufficienza probatoria - anche in tema di armi - di inequivoci dialoghi, dal cui contenuto possa dedursi il possesso e/o l'uso contra legem delle stesse.
18.2. Quanto all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, valgono le medesime considerazioni già svolte a proposito del DI OV. 18.3. La identificazione di questo imputato con il soggetto soprannominato EL avviene (anche) ad opera del collaboratore PI - come si evince, tra l'altro, dal testo stesso del ricorso - cui fu sottoposta la sua immagine fotografica (cfr. fol. 11 del ricorso, che riporta interi passi degli atti di indagine e fol. 28 della sentenza di appello, in cui si ricorda che, non solo PI, ma anche DE RL lo hanno riconosciuto in fotografia). Sul NO convergono le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, tra i quali anche il DE RL. In ordine alla utilizzabilità/credibilità delle propalazioni provenienti da tale ultimo "pentito", si rimanda al punto 4.
La sentenza di appello pone tali chiamate in reità o in correità in relazione all'indubbio dato della frequentazione di questo imputato con altri individui del clan CC e alla sua indubbia familiarità con i vertici della struttura camorristica, nonché dalla menzione che nelle interecettazioni si fa delle imprese criminali del EL.
18.4. Il fatto poi che il nome del NO non compaia in precedenti processi e/o atti di indagine non è di per sè significativo, in quanto è evidente che non esiste coincidenza tra la realtà fattuale e quella processuale, in quanto quest'ultima rispecchia "una porzione" (in genere, esigua) della prima.
18.5. Per quel che riguarda la applicazione della legge ratione temporis, si rinvia a quanto in precedenza scritto al punto 5 della presente motivazione.
18.6. Infondato è, infine, il rilievo che pretende di rinvenire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, per contrasto tra atti del procedimento. Invero detto contrasto deve sussistere tra la sentenza e gli atti, non tra le sentenze dei vari gradi di giudizio. La differenza tra sentenze, nello sviluppo verticale del processo (dal primo grado in poi), fa parte della fisiologia, non della patologia del processo stesso, in quanto, evidentemente, il giudice sovraordinato può integrare, riformare, modificare e correggere la sentenza del giudice che lo ha preceduto. Diversamente ragionando, non si vede quale funzione dovrebbe essere attribuita al regime delle impugnazioni.
18.7. Nessun rilievo poi può avere il riferimento all'omicidio Avolio, per il quale non si procede in questa sede, ne' alla pronunzia che il tribunale di sorveglianza di Perugia, che, ovviamente, non è giudice della cognizione.
18.8. Per quel che attiene alla posizione di ES HI (figlia DI OV), va rilevato che il capo A), relativo al delitto ex art. 416 bis c.p., si conclude con le seguenti parole:
"...associazione che, da ultimo, subiva una scissione interna, promossa da ES NI ed alla quale aderivano, tra le persone identificate,...AF RA, ...AN AN e ES HI". Quest'ultima poi, piuttosto che associata pieno jure, è stata ritenuta concorrente esterna. Ciò basta a ritenere manifestamente infondata la censura con la quale si è dedotta la illogicità del passaggio motivazionale della sentenza di appello nel quale si affermerebbe la appartenenza di questa imputata al clan CC.
18.9. Quanto al fatto che le prove a carico di questa imputata consistano "solo" nel contenuto delle conversazioni intercettate, si rinvia a quanto sopra anticipato al punto 3.
18.10. Infondata è la censura con la quale si pretende una diversa qualificazione giuridica della condotta addebitata alla ES. Come si legge in sentenza, ella, non solo teneva i rapporti tra il padre detenuto ed alcuno soggetti (criminalmente qualificati) operanti extra moenia, ma, addirittura, aveva fatto pressione su di un commerciante perché non pagasse più il "pizzo" ai CC, ma versasse "il dovuto" al padre, ES NI. È ovvio poi, in base a comuni massime di esperienza, che la sostituzione del ES ai CC nelle pretese legate alla raccolta estorsiva, in tanto poteva avvenire in quanto il secondo aveva soppiantato (o tentato di soppiantare) i primi nella egemonia camorristica nel quartiere di "competenza". Certamente il commerciante avrebbe diversamente subito la pressione di ES NI uti singulus, piuttosto che quella dello stesso come vertice di una struttura malavitosa. Se così stanno le cose (e tanto si deduce dalla impugnata sentenza), è evidente che, anche sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, ES HI, nel prestarsi a fare da staffetta e da messaggera del padre, non poteva non avere consapevolezza del fatto che costui aveva assunto la dimensione di "capo" degli scissionisti e, dunque, il suo (di HI) contributo era certamente fornito a favore del padre, ma in ragione della sua nuova "collocazione sociale". Tutto ciò si desume agevolmente dalla motivazione esibita dalla corte napoletana, solo che si legga con attenzione la trama motivazionale che, sul punto, è stata prodotta. Il che spiega anche perché alla stessa le attenuanti generiche non sono state riconosciute con efficacia prevalente.
18.11. Per quel che riguarda la posizione di IT EN, quanto alla critica che, nel relativo ricorso, si porta alle dichiarazioni e all'operato del DE RL, si richiama, ancora una volta, quanto premesso al punto 4 della presente motivazione, non mancando di sottolineare che il timore che il collaborante ebbe a manifestare circa la sua incolumità per una insidia proveniente dall'interno del suo stesso clan, non sta affatto a significare che egli a tale struttura camorristica fosse estraneo. Fenomeni di "cannibalismo criminale", di regolamento di conti, di tradimenti interni al clan, come la comune esperienza processuale insegna, non sono affatto rari. Frequentemente, anzi, essi sono alla base dei "pentimenti" di soggetti che, ricercati dalle forze dell'ordine, braccati dai loro avversari e divenuti invisi (per le più diverse ragioni) ai loro antichi sodali, non trovano altra soluzione che quella di iniziare un percorso collaborativo. Ma tale decisione, ovviamente, non viene pubblicizzata da chi è sul punto di renderla operativa, di talché è del tutto ovvio che, sino all'ultimo momento, chi intende "pentirsi" si comporti, all'interno del clan, come si è sempre comportato, mostrandosi disciplinato e collaborativo. Tale - ovvia - considerazione rende del tutto illogica la obiezione, formulata con il ricorso, in base alla quale sarebbe incredibile che, pochi giorni prima di rendere manifesta la sua scelta collaborativa, il DE RL abbia accettato di rimanere coinvolto in una operazione di acquisto di stupefacente, ricevendo - allo scopo- una ingente somma di denaro da IT EN. Si legge in sentenza, d'altra parte, che questo imputato è chiamato in causa, non dal solo DE RL, ma anche da altri collaboratori di giustizia. E, se anche tali ulteriori contributi fossero tutti da qualificare de relato, non per questo essi non potrebbero fungere da riscontro. Non si comprende poi la ragione per la quale, essendo tali altri collaboratori appartenenti ad altra consorteria criminale, le loro propalazioni non possano essere qualificate come "chiamate in reità" (tanto si sostiene nel ricorso). Accusare una persona di un reato al quale l'accusante si dichiara estraneo costituisce, esattamente, chiamata in reità, che si distingue dalla chiamata in correità, proprio perché, in tale ultimo caso, il chiamante dichiara di avere egli stesso preso parte alla azione criminosa, insieme con la persona che accusa del medesimo reato. 18.12. A proposito del contributo proveniente da persone appartenenti a clan diverso da quello nel quale militava il "chiamato", vedasi punto 6.1.
18.13. Quanto alla concreta identificazione del ricorrente, non ha pregio l'argomento in base al quale l'omicidio del figlio di IT in una zona centralissima di Napoli sarebbe episodio di dominio pubblico. Ammesso, invero, che il fatto fosse notorio in città, non è affatto provato che, al di fuori dell'ambiente criminale di riferimento, si conoscessero le generalità, non della vittima, ma del genitore. D'altra parte il ricorrente cade in contraddizione quando sostiene che i controlli sul territorio, operati nei confronti di IT EN, sono privi di significato, in quanto costui era personaggio noto in zona masseria Cardone;
tale notorietà, invero, rende credibile che lo stesso fosse conosciuto nell'ambiente di riferimento e dunque rende apprezzabili le dichiarazioni che, sul punto forniscono i collaboratori di giustizia (diversi dal DE RL). È ovvio - poi - che, in sè, la mera frequentazione non costituisce prova di reato, ma, valutata unitamente ad altri elementi, ha un indubbia valenza ad adiuvandum nel raggiungimento del libero convincimento del giudicante. D'altra parte, la individuazione di tale imputato avviene anche grazie ad altre indicazioni dei collaboranti, alcuni dei quali lo hanno conosciuto in carcere e lo indicano (ad es. ZU) come soggetto coinvolto in una rapina sfociata in un omicidio. La corte napoletana (fol. 50) rileva che tale particolare ha ricevuto conferma dalla lettura del certificato del casellario, così come ricorda (fol. 51) che IT EN risulta sul "libro paga" tenuto dall'IC (circostanza che nel ricorso si nega sia vera, ma senza fornire alcun riscontro sul punto).
18.14. Il fatto, poi, che costui non sia - come si sostiene - mai stato presente nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, non ha rilievo determinante, in ragione della considerazione che, con riferimento ad analoga censura, è stata fatta a proposito del ricorso NO (punto 18.2.).
18.15. Quanto al trattamento sanzionatorio e alla pretesa, errata applicazione dell'art. 2 c.p., si rimanda al punto 5. Le attenuanti generiche gli sono state motivatamente negate in ragione dei gravi precedenti penali.
19. La prima censura del ricorso di IT NI è fondata;
la seconda resta assorbita. Nei suoi confronti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
La motivazione del giudice di appello fa perno sul fatto che questo ricorrente sarebbe soprannominato VA. Proprio VA sarebbe persona coinvolta nella preparazione dell'omicidio LD;
fatto questo (la partecipazione alla preparazione) che la corte napoletana ritiene sintomatico della intraneità camorristica dei soggetti che a esso presero parte.
19.1. L'IT non nega di essere soprannominato VA, ma rappresenta che, con i motivi di appello, aveva segnalato che anche ES NI e CC OV sono così soprannominati, lamentando che, sul punto, la corte territoriale non ha fornito "risposta". La circostanza risponde al vero e concretizza una grave carenza dell'apparato motivazionale, che, in merito a tale specifica deduzione, è del tutto assente.
20. Il ricorso ZI e fondato e merita accoglimento. Nei suoi confronti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Napoli. 20.1. Il collaboratore di giustizia AC afferma genericamente che questo imputato si occupava degli "affari" di ES NI.
Ora, a prescindere dal fatto che la negotiorum gestio, in sè, non costituisce reato, anche a voler ipotizzare che EL gestisse affari illeciti, tale circostanza non è, da sola, sufficiente per fondare una affermazione di partecipazione alla medesima associazione criminale della quale è accusato di far parte il dominus. La corte di merito, sulla base di una spericolata interpretazione letterale, pretende di rintracciare nelle parole dei collaboratori la indicazione indiretta del coinvolgimento del EL nella associazione ex art. 416 bis c.p.. Invero, a pag. 71 della sentenza di appello si legge "gestisce gli affari di ES, tipo droga". Da tale ultima espressione ("tipo droga"), la corte pretende di dedurre che EL si occupava anche di altro. Orbene, a parte che le modalità espressive dei collaboratori di giustizia, in ragione del loro - in genere - basso livello culturale, non possono essere sottoposte a una stringente (e concludente) esegesi letterale, specie se si tratta di frasi gergali, sta di fatto che, se la espressione "tipo" deve essere interpretata, come sembra fare il giudice di appello, nel senso di "ad esempio", ciò non sta necessariamente a significare che le altre attività che il EL svolgeva per conto del ES (attività non meglio identificate) fossero sintomatiche della sua (del EL) intraneitrà alla struttura camorristica capeggiata dal ES (che, come si è anticipato, è accusato di aver operato una scissione all'interno del clan CC). Resterebbe da chiarire se il PM abbia poi proceduto (separatamente, come è ovvio) a carico del EL per reati di cui al TU stupefacenti.
21. Il ricorso LL deve trovare accoglimento in quanto fondato. Nei suoi confronti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
L'imputato ha fornito elementi e documenti utili ad accertare il passaggio in giudicato della sentenza relativa a reati con i quali è stato chiesto fosse riconosciuta la continuazione. È pertanto illogica e (sostanzialmente) immotivata la decisione del giudice di appello di non prendere in considerazione la richiesta. 21.1. Il giudice di rinvio, viceversa, prenderà in considerazione anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla individuazione del regime sanzionatorio effettivamente applicabile. A differenza degli altri imputati, infatti, NC ha fornito un principio di prova circa il fatto che egli avrebbe interrotto i rapporti con la struttura camorristica prima dell'inasprimento sanzionatorio intervenuto nel 2008. In effetti, da quel che sembra potersi dedurre dalla sentenza di appello, i controlli di questo imputato in compagnia di altri pregiudicati si arrestano al 2007, dopo di che egli avrebbe abbandonato Napoli. Immotivatamente il trasferimento a Genova e l'inizio di una regolare attività lavorativa nel capoluogo ligure vengono ritenute circostanze meramente enunciate e non adeguatamente provate. Sul punto, effettivamente, la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e "liquidatoria". 22. La sentenza impugnata va poi annullata con rinvio - sempre ad altra sezione della medesima corte di appello - con riferimento al delitto di cui al capo AA) (ricorrenti VA NI, CH, CC, EV, BA).
22.1. L'ipotesi di accusa si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, GE AN.
Orbene rappresenta ormai jus recptum (es. ASN 200433162-RV 229755) il principio in base al quale le dichiarazioni rese dalla persona offesa - anche se eventualmente costituita parte civile e dunque portatrice di pretese economiche - sottoposte a un adeguato controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole (scil. senza che sia necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) come prova della responsabilità dell'imputato.
Il fatto è che, nel caso in esame, il predetto severo controllo, in realtà, non è stato esercitato.
22.2. Le Difese, in particolare quella del EV, avevano posto in evidenza, innanzi al giudice di appello, come le dichiarazioni del GE fossero connotate da lacunosità e reticenza. Il predetto, a quanto si apprende, aveva nascosto la esistenza di rapporti di amicizia e quasi di familiarità con non poche tra le persone accusate di estorsione ai suoi danni. Il diniego di acquisire agli atti i verbali di escussione del GE in altro processo, celebrato con rito ordinario - verbali dai quali, secondo le Difese, emergevano contraddizioni e incongruenze - è sostanzialmente ingiustificato. E tanto già basterebbe per annullare, sul punto, la sentenza, in quanto agli imputati è stato negato, del tutto irragionevolmente, il diritto di difendersi provando. Per altro, sempre secondo le censure articolate in relazione a tale episodio, la documentazione contabile disponibile e acquieta agli atti non sarebbe congruente con le accuse mosse dal GE. 22.3. Con il ricorso (precisamente con i motivi nuovi), per altro, il difensore del EV, come premesso, ha prodotto il dispositivo della sentenza emessa nel processo celebrato con rito ordinario, dispositivo dal quale si evince che le altre persone accusate del medesimo reato sono state assolte con la formula della insussistenza del fatto. Certamente, resta da accertare se il fatto sia esattamente lo stesso (ovvero si tratti di più episodi estorsivi in danno della medesima persona, consumati separatamente da più soggetti attivi), ma sta di fatto che la complessiva impalcatura motivazionale risulta, allo stato, compromessa dalle specifiche deduzioni mosse dai Difensori.
24. La prima censura del ricorso DE CA è infondata.
La sentenza impugnata mette in evidenza come dalle conversazioni intercettate emerga la vicinanza del DE CA, non ai singoli associati, ma alla struttura camorristica in quanto tale. In realtà, si sostiene da parte del giudice di appello che emerge dagli atti che questo imputato è stato in affari con il clan, anche se in posizione subordinata (ad es. nell'affare dei capannoni industriali in cui venivano investiti fondi degli associati). Il DE CA si interpone per acquistare orologi per il CC.
Lo stesso, poi, in quanto titolare di autosalone, principalmente, fornisce autovetture al clan, anche se gli sono sottopagate, e, ciò che più rileva, si occupa della sistematica riparazione delle stesse, tramite un certo Casone NC.
24.1. Dalla sentenza si evince anche l'uso di espressioni significative, quali "qua sta il ragazzo vostro"; infine, risulta che egli si rivolge al capo clan perché risolva i problemi che gli danno gli affiliati.
Ebbene, sulla base di tali dati fattuali, la corte di merito ha ritenuto - certo non illogicamente - che il DE CA fosse pienamente consapevole di essere entrato in rapporti con una associazione camorristica. Quanto alla qualificazione giuridica del suo operato, va ricordato che il requisito della c.d. fibrillazione (di cui alla risalente giurisprudenza delle sezione unite, cfr. sent. n. 16 del 1994 ric. Demitry, RV 199386), risulta ormai superato in base a più recenti avesti giurisprudenziali, per i quali, perché sia realizzato il delitto ex artt. 110 e 416 bis c.p., occorre che l'extraneus fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla vita della associazione, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative della stessa (sezioni unite, sent. n. 33748 del 2005, ric. Mannino, RV 231671). Tale contributo, nel caso in esame, è stato individuato dai giudici del merito, nella fornitura del "parco auto" alla societas sceleris e alla sua manutenzione.
24.2. Fondate, viceversa, sono le censure subordinate formulate nell'interesse di questo imputato. Invero la corte napoletana non ha adeguatamente giustificato la confisca dei beni intestati al padre dell'imputato, non conducendo accertamenti sull'epoca in cui detti beni entrarono nel patrimonio del genitore del ricorrente, ne' ha motivato sul diniego di riconoscimento di attenuanti generiche. Sul punto, conseguentemente, la sentenza va annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte di appello di Napoli. 25. Il ricorso proposto nell'interesse di ES NI è parzialmente fondato.
Il diniego della continuazione con i fatti di cui alle sentenze delle quali la stessa corte di merito fa menzione non è adeguatamente giustificato. Come premesso, il ES è imputato di aver fatto parte organicamente del clan CC e di essersene poi staccato, per creare un suo raggruppamento criminale. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono suffragate anche dal contenuto di conversazioni intercettate (vedasi ad es. fol. 45 della sentenza di appello: conversazione svoltasi sulla autovettura del AF, nel corso della quale ES si dichiara in grado di corrispondere lo "stipendio" agli associati;
vanno anche ricordate le conversazioni elencate a fol. 31, relative sia al delitto ex art. 416 bis c.p., sia a quello ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, così come vanno ricordate le già menzionate conversazioni che questo imputato ebbe in carcere con la figlia HI).
La partecipazione di questo ricorrente alla associazione del CC (prima del suo distacco), è dunque certa rispetto all'an, ma incerta rispetto al quando. Vale a dire: la sentenza motiva adeguatamente (cfr. ad es. la conversazione, citata a fol. 31, del 22.12.2006, nel corso della quale, ES afferma di essere fedele a CC IN, per conto del cui gruppo criminale ha anche commesso tre omicidi: cfr. conversazione del giorno precedente); la pecca motivazionale riguarda le scansioni temporali, nel senso che la imputazione del presente processo va coordinata, eventualmente ricorrendo all'istituto ex art. 81 c.p., con quelle delle altre sentenze passate in giudicato.
L'annullamento con rinvio, dunque, con riferimento al capo A), è da intendersi a questo fine specifico.
25.1. Quanto alle imputazioni relative alle armi, la sufficienza delle prove derivanti dalle eseguite intercettazioni va affermata ai sensi di quanto sopra sostenuto al punto 3 della presente motivazione.
L'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sussiste per le medesime ragioni già indicate a proposito degli altri ricorrenti che hanno formulato la medesima censura.
26. Il ricorso BA è fondato con riferimento alla imputazione di cui al capo B), vale a dire la partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Effettivamente, come lamenta il ricorrente, l'intera motivazione della sentenza di secondo grado relativa a questo imputato (foll. 18-20) nulla replica circa le censure formulate in ordine alla partecipazione di BA alla associazione di cui al capo B). L'intera motivazione, in realtà è relativa al delitto ex art. 416 bis c.p. Ciò basta per disporre l'annullamento con rinvio (ad altra sezione della medesima corte di appello), limitatamente al delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
26.1. Nel resto il ricorso è infondato e merita rigetto. Con riferimento alla collaborazione del DE RL, si richiama quanto più volte premesso.
BA, d'altra parte, è indicato come intraneo al clan da più di un collaboratore di giustizia. A suo carico la sentenza impugnata ricorda anche il significativo contenuto di alcune conversazioni intercettate (es. fol. 19, tra BA e Salomone, tra BA e ON ecc).
26.2. Nè alcun peso può avere la circostanza che altri collaboratori (in altri processi) non abbiano nominato questo ricorrente. La "doglianza processuale" in base alla quale i giudici di merito avrebbero errato nel non convocare nessuno tra i "pentiti storcici" non ha alcun pregio, in quanto, in un processo di parti, le Difese ben potevano, se lo ritenevano utile, provvedere a inserire i predetti collaboratori nelle loro "liste testi".
D'altra parte, la certa vicinanza tra questo imputato e il vertice del clan e la posizione di fiducia della quale BA godeva sono messi in evidenza - come non manca di rilevare la corte di appello - dalla circostanza, certo non secondaria, che questo imputato si era attivato per trovare una casa di villeggiatura a CC IN in Costa Azzurra.
27. Per quel che riguarda CH, si è già detto dell'annullamento con rinvio in relazione al delitto di cui al capo AA).
27.1. Nel resto il ricorso va rigettato, in quanto infondato. Per quel che riguarda la associazione camorristica, non risponde al vero che lo stesso sarebbe chiamato in causa solo dai "pentiti" piana e parolisi;
a costoro vanno "aggiunti" i collaboratori ZU e DE RL (il quale ultimo riferisce fatti specifici). Il compendio probatorio, poi, come si legge in sentenza, è suffragato da significative conversazioni intercettate. 27.2. Quanto al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ancora una volta non è esatto quanto si afferma nel ricorso, vale a dire che si tratterebbe di episodi al di fuori dell'arco temporale della contestazione. Basterebbe ricordare che esiste una intercettazione certamente collocabile nell'anno 2006 (fol. 47 in fine, sentenza di appello). A questo imputato vengono accreditate "transazioni" anche per 50 kg di hashish e le telefonate intercettate sono relative a somme di danaro certamente considerevoli e ingiustificabili rispetto alla condizione economica "ufficiale" del ricorrente. Anche sulla base di tali considerazioni, la corte di merito ha confermato la affermazione di responsabilità dell'IC per entrambi i reati associativi.
28. Il ricorso EV è fondato, oltre, come si è anticipato, che con riferimento al delitto del capo AA), anche con riferimento al delitto sub A), invero, in relazione al delitto di associazione camorristica, il dato temporale è indicato come segue: "associazione operante in Napoli sin dal 1994, con condotte di partecipazione accertate, nel tempo, fino al febbraio 2008 e, in ogni caso, perduranti". La corte napoletana si è sottratta al controllo della coincidenza temporale (totale o parziale) tra le due imputazioni:
quella del presente processo e quella del processo indicato nel ricorso. Il giudice del rinvio dovrà provvedere a tanto. 28.1. Nel resto (capo M), il ricorso è privo di fondamento. 29. Gli atti di ricorso proposti nell'interesse del BA sono in parte fondati.
29.1. Si è già detto dell'annullamento con rinvio a proposito del delitto del capo AA).
29.2. Si è anche già detto (cfr. supra punto 4) circa la valutazione di attendibilità del DE RL. È appena il caso di aggiungere poi che dichiarazioni accusatorie nei confronti del predetto imputato provengono anche dal AC.
Quanto al coinvolgimento del predetto nella associazione di cui al capo A), oltre alle dichiarazioni del DE RL, i giudici del merito hanno valutato il contenuto di alcune conversazioni intercettate. Il fatto che i colloquianti fossero, come si sostiene nei ricorsi, persone estranee al clan, se pur fosse vero, non sarebbe dirimente, in quanto, nella zona di "competenza" della associazione camorristica, non solo gli associati, ma anche i "sudditi" sono a conoscenza della esistenza della stessa e, entro certi limiti, della sua composizione. D'altra parte, è proprio tale notorietà il dato che consente il manifestarsi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento, nonché delle condotte omertose, indotte proprio dal timore. In altre parole, la stessa nozione di prestigio criminale postula la "popolarità" dei criminali, in quanto una associazione che rimanesse segreta, rectius:
i cui membri fossero sconosciuti alle vittime, non potrebbe, evidentemente, incutere terrore, o, quantomeno, non potrebbero incuterlo gli ignoti sodali.
29.3. Quanto alla identificazione del BA, i giudici del merito ritengono che lo stesso sia adeguatamente individuato come le persona che ha una fabbrica di bijoutterie. Contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi, il dato non può considerarsi equivoco, in quanto non solo, sostanzialmente, corrispondete al vero, ma anche perché va valutato, non isolatamente, ma insieme agli altri elementi emersi nel corso delle indagini e valorizzati in sentenza. 29.4. La interpretazione delle frasi pronunziate nel corso dei colloqui intercettati, poi (es. la ricordata frase "qua la comando io"), come è noto, è interamente demandata ai giudici del merito e dunque non è aggredirle in sede di legittimità, se giustificata con motivazione compiuta e logica (da ultimo: ASN 200817619-RV 239724). 29.5. Nè può ritenersi contraddittoria la sentenza in quanto attribuisce (anche) al BA il ruolo di distributore di stipendi.
Si sostiene da parte dei Difensori ricorrenti che tale ruolo spettava a IC;
come si è visto, però, la medesima funzione è stata svolta anche da ES NI (che esplicitamente se la attribuisce nel corso di una conversazione intercettata). Il fatto è che, come è ovvio, sarebbe paradossale che in una struttura contra legem esistesse un preciso e inderogabile "mansionario", dal quale non si possa deflettere.
Vero è, viceversa, che la distribuzione delle "mesate", è momento essenziale per il mantenimento in vita della societas sceleris e che, a seconda delle necessità, essa può essere effettuata da uno a da altro elemento, ma sempre, come è ovvio, da persone che godano la fiducia dei vertici del clan. Pertanto non potrebbe, in ipotesi, neanche parlarsi di concorso esterno.
29.4. La sentenza di appello considera i dati fattuali sopra elencati non disgiuntamente dal fatto storico, obiettivamente provato e pacificamente ammesso dallo stesso BA, vale a dire che egli si recò presso il rifugio del latitante CC IN per prestargli assistenza personale e recapitargli messaggi. Tale condotta, appunto perché inquadrabile in un contesto di non episodicità dei contatti del BA con membri del clan e degli apporti forniti alla "vita sociale", non può essere ricondotto allo schema del favoreggiamento, ma deve essere considerato, come correttamente ha fatto la corte territoriale, un ulteriore dato sintomatico di intraneità del ricorrente.
29.5. La affermazione di responsabilità di questo imputato per il reato di cui al capo A), dunque, non merita le critiche che vengono mosse nei ricorsi, tranne, come subito si dirà, per quel che riguarda l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2. Infatti, semplicemente sulla base delle considerazioni svolte dalla corte napoletana (e appena sopra sintetizzate), non è, tuttavia, consentito dedurre che il BA avesse ruolo dirigenziale all'interno della struttura camorristica. Secondo il capo di imputazione, egli sarebbe stato dirigente e/o organizzatore. In merito,la motivazione (foll. 23 e 26) sostiene che certamente egli non rivestiva una posizione gregaria, ma che, in ragione del fatto che aveva rapporti diretti con i vertici del clan e che ne curava affari e contabilità, deve essergli riconosciuto un ruolo dirigenziale e/o organizzativo.
Invero tale ruolo compete a chi compie le scelte strategiche fondamentali per la vita e la operatività della struttura, ovvero a chi ne cura managerialmente la vita e la funzionalità, allo scopo di ottimizzare lo sfruttamento dei mezzi e delle risorse (anche umane), in vista del raggiungimento dei fini propri della struttura criminale.
Sullo specifico punto, dunque (la sussistenza della aggravante), la sentenza, che di fatto non si esprime, merita di essere annullata con rinvio per nuovo esame.
29.6. Annullamento con rinvio va disposto anche con riferimento al delitto del capo R), vale a dire quello previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, in relazione ai beni intestati al padre, BA GA. La sentenza di appello ritiene che la intestazione sia stata fittizia per il solo fatto che quest'ultimo, al momento della stipula del contratto di assicurazione, ebbe a dichiarare di essere domiciliato, non in località Castelvoltumo, ma in Napoli, via Trentino, indirizzo corrispondente a quello del figlio giuseppe. Si tratta di un elemento, invero, alquanto evanescente, in quanto le ragioni per una dichiarazione di tal fatta possono essere le più disparate, non ultima, quella suggerita dai ricorrenti, vale a dire che BA GA, pur abitando di fatto, in Castelvoltumo, avesse conservato, al momento dell'acquisto dei predetti beni, il domicilio in via Trentino di Napoli. D'altra parte, se GA avesse voluto fittiziamente intestarsi beni in realtà di proprietà del figlio, non è dato comprendere per qual ragione non avrebbe potuto dichiarare di abitare in Castelvoltumo. Il giudice di rinvio, per tanto, oltre a sciogliere tale nodo, dovrà accertare con precisione anche l'epoca di acquisito dei beni di cui al capo R) e, se possibile, il loro valore e le modalità dell'acquisito stesso. 29.7. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono poi inammissibili. Invero, per quel che riguarda la pretesa violazione dell'art. 2 c.p., si rinvia al punto 5; per quanto attiene la generica invocazione a una più benevola determinazione della pena, la censura (se tale si può considerare) è del tutto aspecifica. 30. Il ricorso CC è in parte fondato.
30.1. Dell'annullamento con rinvio in relazione al capo AA) si è già detto.
30.2. La sentenza di appello va annullata con rinvio (per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima corte di appello) anche con riferimento al delitto di cui al capo B). Entrambi i Difensori hanno rappresentato che le dichiarazioni del collaboratore TT in relazione alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 si riferiscono ad altra persona indicata col soprannome "fantasma". Si tratterebbe di un omonimo del DI ET, persona più anziana, e già nota alla autorità di polizia e a quella giudiziaria. Con argomenti testuali compiutamente illustrati nel ricorso redatto dall'avv. LL, si afferma che il "fantasma" non poteva essere CC ET, classe 1980, ma era IA pietro, classe 1958, in quanto il collaborante aveva riferito che, in occasione di una riunione, erano presenti i figli di gennaro a CI (e quindi anche l'attuale imputato), oltre a CC ET detto "fantasma". Sul punto, la corte di appello non ha fornito risposta, cadendo dunque nel vizio di omessa motivazione (su di un punto essenziale del gravame). Resterebbe dunque a carico del CC, in merito al delitto del capo B), la sola conversazione intercettata con la quale il predetto propone al suo interlocutore di "aprirsi una piazza di spaccio". Si tratta di un dato probatorio che, da solo, ad evidenza, non supera la c.d. prova di resistenza. Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare con precisione a chi intendesse riferirsi il "pentito" TT - quando ebbe a nominare il "fantasma" - nelle dichiarazioni etero-accusatorie in tema di stupefacenti.
30.3. Nel resto, gli atti di ricorso proposti nell'interesse del CC sono infondati. Quanto alla credibilità del DE RL, si è detto. È appena il caso di rilevare che, oltre ai collaboratori indicati dai ricorrenti, parlano di questo imputato anche AP e PI. D'altra parte, la sentenza ricorda come il EV, nel corso di una intercettazione, lo abbia indicato come suo superiore. Di lui parla anche il coimputato DE CA, il quale fa riferimento ai suoi (del CC) "energumeni"; la sentenza inoltre mette in evidenza come si emersa la volontà di ES NI di "soppiantarlo".
Trattasi evidentemente di conversazioni inter alios, per le quali vale quanto già ampiamente illustrato al punto 3.
In sintesi, va detto che, da un lato, la equivalenza che in uno dei ricorsi si tenta di proporre tra collaboratore appartenete ad altro clan (ma tale non era il DE RL) e dichiarante de relato è arbitraria (cfr. punto 6.1.); dall'altro, che, sulla base di tutte le emergenze adeguatamente poste in evidenza dal giudice di secondo grado appare addirittura provocatoria la affermazione in base alla quale questo imputato si sarebbe visto addossare jure hereditatis o, peggio, sanguinis (in quanto figlio di 'a CI) il ruolo di partecipe e dirigente del clan. Sul punto dunque i ricorsi sono infondati.
30.4. Quanto al delitto del capo P), la relativa censura e' manifestamente infondata e generica, in quanto inconcludente. Il fatto che ET sia figlio del noto capo clan 'a CI puo' spiegare la origine (illecita) del suo patrimonio, ma non vale certo a giustificare la fittizia intestazione dei singoli beni a persone diverse dal ricorrente (TT AR, CC IA). 31. Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati singolarmente al pagamento delle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro mille;
32. Gli imputati i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla posizione di IT NI, NC GA, EL AN;
annulla la predetta sentenza In ordine alla posizione di ES NI, limitatamente ai capi A) e AA), TE OL, limitatamente al capo B), DE CA IN, limitatamente alla omessa motivazione sulle richieste attenuanti generiche e alla confisca dei beni intestati al padre, IC AN, limitatamente al capo AA), CC ET, limitatamente al capo B) ed al capo AA), EV AN, limitatamente ai capi A) ed AA), BA IU, limitatamente ai capi R), AA) e in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, in relazione al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo esame;
rigetta nel resto i ricorsi di ES NI, TE, DE CA, IC, CC, EV, BA;
rigetta i ricorsi di ES HI, NO AN, IT EN e EL LU e condanna ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di De AR AN, Di NI AN, EL ZI, TO FA, TA MI, AF RA, EL NA, ER LV, MA RA, RA MI e condanna ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille (1000) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012