Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 2
In tema di responsabilità per colpa professionale del sanitario, il margine di discrezionalità di quest'ultimo in ordine alla diagnosi e alla terapia si riduce, fino ad annullarsi, allorquando le manifestazioni della malattia sono così vistose e univoche, che il non rilevarle appaia incompatibile con il minimo di preparazione ed esperienza richiesto dalla specializzazione conseguita. (Fattispecie relativa a decesso, dovuto a erronea diagnosi formulata a detenuto da psichiatra convenzionato con l'istituto di pena e confermata più volte, con relativa, inadeguata terapia, ad onta dell'esito di accertamenti che avrebbero dovuto suggerire ipotesi di patologie diverse e del conseguente intervento chirurgico eseguito, peraltro, tardivamente e, perciò, inutilmente ai fini della guarigione, che sarebbe sicuramente sopraggiunta in caso di formulazione tempestiva della corretta diagnosi).
Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., anche se non postula necessariamente la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso. Ne consegue che la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente) ad opera di terzi non rappresenta una distinta causa che si innesti nella prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente e operante. (Fattispecie in tema di colpevole omissione della corretta diagnosi che, se tempestivamente formulata, avrebbe consentito di salvare la vita del malato).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 10/06/98
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N.741
3. " NA MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Stefano CAMPO Consigliere N.15225/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RG, n. 16.1.1953 a Petilia Policastro
avverso la sentenza in data 29.9.1997 della Corte d'Appello di ME Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per le parti civili DA LI e NA MA, l'Avv. AN RICCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. Maurizio GRECO dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero di Grazia e Giustizia, responsabile civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito per il ricorrente il difensore Avv. AN SAMMARCO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.9.1997 la Corte d'Appello di ME, riformando in parte la decisione in data 13.11.1995 del Tribunale della sede, proscioglieva per prescrizione ER RG, all'epoca dei fatti psichiatra convenzionato presso la Casa circondariale di EN, dall'imputazione di omicidio colposo ai danni del detenuto RZ AN, deceduto in ME il I.4.1989, confermando le statuizioni civili adottate in primo grado (condanna in solido dell'imputato e del Ministero di Grazia e Giustizia, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti costituiti parti civili;
provvisionale e spese).
Osservava che il RZ, detenuto in EN, l'8.12.1988 era stato inviato a visita urgente del dott. ER perché presentava sintomi di angoscia, distonia ed abulia. Lo specialista aveva riscontrato un forte stato depressivo - ansioso e prescritto antidepressivi. Il 14.12 si era verificata una perdita di coscienza, riferita all'imputato. Erano seguite difficoltà di parola e movimento e incontinenza. In occasione di un permesso premio del gennaio 1989 il RZ era stato visitato dal medico di famiglia e da specialisti, che avevano rilevato disorientamento e incontinenza, nonché vistose alterazioni all'elettroencefalogramma, con presenza di onde delta. Il neurologo di fiducia, nel sospetto di un danno tumorale o vascolare, aveva consigliato di praticare immediatamente una T.A.C.. Al rientro in carcere i familiari avevano consegnato i certificati al personale di servizio (non consta, peraltro, che siano stati mostrati all'imputato). Il ER aveva comunque ripetutamente visitato il RZ il 13, 20, 25 e 30.1.1989, continuando la terapia antidepressiva nella persistenza dei sintomi sopra descritti;
il 30.1 ne aveva infine proposto il ricovero in centro clinico. Trasferito il detenuto all'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, il 22.2 veniva richiesta una T.A.C., non eseguita per le carenze strutturali della U.S. locale.
Aggravatesi le condizioni del soggetto, il 26.3 veniva disposto il ricovero d'urgenza al Policlinico di ME, ove la T.A.C. rivelava una grossolana e disomogenea lesione in area fronto-temporo-parietale destra. Operato il 27.3, gli veniva asportato un meningioma endoteliomatoso di cm. 9 x 9 (tumore, secondo gli accertamenti peritali, di natura benigna ed a lento accrescimento, che, per le dimensioni raggiunte, aveva però ormai cagionato un danno cerebrale irreversibile, a seguito del quale il paziente decedeva pochi giorni dopo).
Secondo il giudice di appello la morte era pertanto indubbiamente riconducibile al ritardo nella diagnosi e nell'intervento; il ritardo doveva ascriversi a colpa dello specialista della Casa circondariale di EN il quale, di fronte a sintomi significativi di natura non solo psichica, ma anche organica, che, persistendo nel tempo nonostante la terapia antidepressiva, avrebbero dovuto indurlo a svolgere o richiedere accertamenti, anche di semplice esecuzione come l'elettroencefalogramma (atti ad evidenziare il danno e orientare nella ricerca della causa e della terapia) non aveva preso in considerazione, durante un'osservazione protrattasi per circa due mesi, tale necessaria verifica. Siffatta condotta non rispondeva "a quel dovere di diligenza e competenza che si richiede ad un professionista". Nè i fatti successivi verificatisi in Barcellona Pozzo di Gotto e, in particolare, il ritardo nell'esecuzione della T.A.C. potevano integrare una serie causale autonoma e successiva, atta da sola a cagionare l'evento. Essi, infatti, si integravano ed erano interdipendenti con la precedente omissione, concorrendo insieme a produrre la morte, ne' potevano considerarsi imprevedibili e inevitabili per l'incolpato.
La sentenza veniva depositata il 2.12.1997; con ordinanza del 9.1.1998 la Corte distrettuale disponeva la correzione dell'omissione di alcune righe nella trascrizione della motivazione. Con ricorso per cassazione depositato il 24.1.1998 il ER impugnava la sentenza, denunciando violazione degli artt. 129 e 192 C.P.P., 41, 43 e 589 C.P., nonché carenza di motivazione, anche per la mancanza di una parte dell'atto. Deduceva inoltre che la colpa dell'imputato - psichiatra, e non neurologo - era stata affermata in ordine all'omissione di accertamenti non rientranti nella sua competenza specialistica, ne' nella convenzione in base alla quale era chiamato a prestare la propria opera per l'amministrazione penitenziaria. Anche per lui doveva valere l'argomento in base al quale la Corte di merito aveva assolto per non aver commesso il fatto il coimputato ME PI, responsabile sanitario della Casa circondariale, e cioè la mancanza di una specifica competenza che consentisse di discernere la natura dei sintomi e praticare gli accertamenti necessari.
In ogni caso, sarebbero state erroneamente applicate le regole in tema di concorso di cause stabilite dall'art. 41 C.P.. Infatti i C.T. del P.M., sentiti al dibattimento, avevano precisato che la T.A.C., anche se anticipata di pochi giorni, avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, mentre il trasferimento del detenuto da EN risaliva a due mesi prima della morte. Del resto, contro i responsabili dell'ospedale psichiatrico giudiziario si era separatamente disposto non luogo a procedere, a conferma dell'autonomia sostanziale e processuale delle due serie causali. Nè le lungaggini burocratiche e le disfunzioni della struttura sanitaria di Barcellona Pozzo di Gotto erano per il ricorrente circostanze prevedibili ed evitabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto alla doglianza relativa alla materiale omissione di una parte della motivazione, va rilevato che la sentenza, integrata dall'ordinanza di correzione emessa prima della proposizione del ricorso e debitamente annotata in calce a norma dell'art. 130 C.P.P., non presenta più alcuna lacuna, ne' il ricorrente risulta avere impugnato o sollevato censure in ordine al provvedimento correttivo. Questo investe comunque la sola parte della motivazione relativa al coimputato ME e non tocca in alcun modo quella (pienamente comprensibile, completa e integra fin dall'origine) che concerne la posizione del ER, il quale non ha quindi interesse a dolersene, non essendo minimamente pregiudicato o coinvolto.
Quanto alle ulteriori censure, va premesso che, pur in presenza di affermazioni di principio apparentemente non conformi ("occorre dunque valutare, per entrambi gli imputati, se vi siano elementi dai quali emerga evidente la prova che non abbiano commesso il fatto, o che il fatto non costituisca reato") il giudice di appello si è in concreto attenuto all'obbligo, sancito dall'art. 578 C.P.P. in caso di sopravvenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione, di esaminare compiutamente nel merito l'impugnazione sottopostagli agli effetti delle disposizioni della sentenza di primo grado concernenti gli interessi civili (cfr. in proposito Cass., Sez. V, I.3.1997, Coltro ed altri); la conferma della condanna al risarcimento dei danni non è infatti fondata sulla mera mancanza di una prova evidente di innocenza, ma su un compiuto accertamento di responsabilità.
Corretta, in particolare, è l'affermazione di sussistenza della colpa. La sentenza impugnata ha dettagliatamente indicato i gravi, persistenti ed evidenti sintomi (incontinenza, perdita di equilibrio, difficoltà nella deambulazione e nella parola) dai quali doveva desumersi, specie dopo l'insuccesso della protratta terapia antidepressiva, usando l'ordinaria diligenza e il minimo di perizia cui è tenuto chi possiede un'abilitazione specialistica, che la sofferenza del paziente non trovava spiegazione in una malattia o perturbazione della psiche in quanto tale, ma in una vera e propria lesione organica dei centri preposti al controllo cosciente delle funzioni vitali. Nè vale obbiettare che tale ultima patologia esulava dalle competenze e conoscenze specifiche dello psichiatra, perché questi avrebbe comunque dovuto riconoscere "in negativo" il superamento dei limiti del proprio campo di intervento e la necessità di affidare il paziente alla "contigua" attività diagnostica e terapeutica del neurologo. Nelle condizioni prima descritte è d'altra parte esclusa ogni elasticità nella valutazione dell'errore professionale, perché il margine discrezionale del sanitario in ordine alla diagnosi ed alla terapia era ridotto fino ad annullarsi per essere le manifestazioni della malattia così vistose ed univoche che il non rilevarle era incompatibile con il minimo di preparazione ed esperienza richiesto dalla specializzazione conseguita (cfr. Cass., Sez. IV, 13.5.1980, Castelli). Altrettanto corrette sono sia l'affermazione del nesso di causalità tra la colposa omissione della richiesta di accertamenti ed interventi neurologici e la morte del paziente, sia la correlativa esclusione della autonoma efficienza causale dell'ulteriore ritardo nell'intervento dopo il trasferimento in Sicilia. Infatti, il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale ex art. 41, co. 2, C.P., anche se non postula necessariamente la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso. Ne consegue che la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente) ad opera di terzi non rappresenta una distinta causa che si innesti nella prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente ed operante (Cass., Sez. IV, 17.11.1988, Nardi;
cfr. inoltre, per l'irrilevanza di ulteriori condotte omissive di strutture sanitarie, Cass., Sez. V, 24.4.1990, Lamanne;
Sez. I 31.10.1995, La Paglia;
Sez. IV 16.12.1997, P.M. in proc. Van Custem). Il ricorso va perciò respinto, con condanna del ricorrente, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle spese processuali e di quelle di costituzione e patrocinio sostenute nel grado dalle parti civili.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in solido con il responsabile civile, al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida per ciascuna di esse in complessive lire 1.720.000, di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998