Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2009, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
3884/1 0 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
Camera Consiglio dell'11 dicembre 2009
Registro generale 31081/2009
Sentenza n. 2168
Composta dai Signori
Presidente 1. Giovanni de ROBERTO
Consigliere 2. Francesco SERPICO
Consigliere 3. Arturo CORTESE
4. Luigi LANZA Consigliere
Consigliere5. NN Maria FAZIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Verona nei confronti di
Ar MA AL, MA IA RO, DE AR, DE NN, DE AU,
DE VI, DE VI, TI CE e TI PP
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Verona resa in data 17 luglio 2009
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere NN Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
sentito il difensore degli indagati avvti Todesco, Sgubbi e Nocita, che hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza del 17 luglio 2009, il Tribunale di Verona, decidendo su rinvio della cassazione, ordinava la restituzione a favore di MA ed altri, indagati per il delitto di ricettazione, delle nuda proprietà delle azioni della Casa di cura Polispecialistica
Dott.DE spa, da loro acquistate dalla società fiduciaria estera Sahalin Anstalt, oggetto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale in data 8-11-2008.
Il decidente, in punto di fumus delicti, ha ritenuto che non vi fossero elementi per configurare il reato presupposto della ricettazione, che secondo l'accusa era consistito in una truffa perpetuata ai danni di OL RI, originaria titolare della nuda proprietà delle dette azioni, dal di lei coniuge PP US;
costui avrebbe indotto la moglie, prima della loro separazione personale, a trasferire detto pacchetto alla società fiduciaria estera e poi, approfittando della fiducia e della ignoranza della lingua tedesca, con cui erano redatti gli atti, aveva subdolamente introdotto nello statuto di detta società, una clausola di esclusiva gestione, sicchè con un tale raggiro egli si sarebbe appropriato di tutto il capitale, poi rivenduto ai nominati MA e altri, odierni resistenti, già soci per altre quote della
Casa di Cura, i quali erano ben consapevoli della provenienza delittuosa delle azioni, sia perché avvisati dalla stessa RI, che li aveva messi a conoscenza di una sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria del Liechtenstein, delibata dalla Corte di Appello di Roma. Il
Tribunale, invece, dall'esame della documentazione in atti, desumeva che:
1. le azioni
Ar erano state solo formalmente intestate alla RI, in quanto al marito, impiegato quale medico presso una struttura pubblica, era inibita la partecipazione ad imprese operanti in ambito sanitario;
2. la RI aveva conferito al US, con una missiva scritta in italiano e perciò comprensibile, la più ampia gestione delle azioni: questi due dati escludevano l'esistenza stessa del reato-presupposto di truffa, a nulla rilevando la sentenza penale emessa dal Tribunale estero, che non aveva peraltro proceduto ad alcun vaglio di merito, sul rilievo che il reato ipotizzato nei confronti del US in quel giudizio era prescritto;
fatte queste premesse, il giudice distrettuale escludeva la sussistenza dei tratti indiziari nel reato di ricettazione, poiché i soci avevano acquistato dopo che il Tribunale di Verona, in sede civile, aveva rigettato la domanda concernente la declaratoria di nullità dell'atto di cessione delle quote, proposta dalla RI contro il US, sicchè, al contrario, essi erano consapevoli della legittimità dell'atto traslativo originario, da loro conosciuto peraltro ben prima che la RI agisse in giudizio.
Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce violazione di legge con riferimento alla
2 ritenuta insussistenza del fumus del delitto di ricettazione;
oppone che il Tribunale, travalicando i limiti imposti dall'art.321 cpp, abbia proceduto ad un esame nel merito della vicenda;
in particolare, non attenendosi ai principi enunciati in sede di rinvio dalla precedente pronuncia della Corte, non avrebbe valutato che la sentenza straniera aveva rilievo indiziario, non essendo di assoluzione, e che in Italia pendeva contemporaneamente procedimento per truffa a carico del US;
per quanto riguarda quest'ultimo reato, il ricorrente denuncia la abnormità della motivazione del provvedimento, che ha statuito sulla natura dei rapporti patrimoniali tra il US e la RI, superando la causa civile esistente tra le parti, previa disamina di documentazione non utilizzabile nella fase della cautela;
con un terzo motivo, il PM si duole che la sentenza emessa dal tribunale estero sia stata ritenuta irrilevante, nonostante la delibazione, e denuncia anche la violazione dell'art.623 cpp lett.a in relazione all'art.25 della cost, perché l'organo giudicante era composto fisicamente da soggetti diversi da quelli che avevano assunto la prima decisione poi cassata.
I difensori dei resistenti MA DE hanno depositato memoria deducendo la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
Preliminarmente, nell'ordine logico delle questioni, è da esaminare il motivo concernente la asserta violazione 623 cpp. AV La lagnanza non ha fondamento.
Vero è che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di un'ordinanza pronunziata dal Tribunale costituito ex art. 309 cod. proc. pen., non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato ad operare quale giudice di rinvio, come si evince dal disposto dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. che prevede che, in ipotesi di annullamento di un'ordinanza, gli atti siano trasmessi allo stesso giudice che l'ha pronunciata ed, inoltre, dalla natura del procedimento incidentale de libertate, che non comporta un accertamento sul merito della contestazione. (Sez. 5, Sentenza n. 43 del 16/11/2005 Cc.)
E' evidente tuttavia che la formazione di un collegio con persone fisiche diverse da quelle la cui decisione precedente è stata annullata non incide né sulla capacità del giudice, poiché non determina alcuna sottrazione del procedimento al giudice naturale precostituito per legge, che non si identifica nei componenti del collegio o dell'organo, ma nell'ufficio cui appartiene la competenza a decidere.
In relazione a tali notazioni, dunque, il ricorso del PM è del tutto privo di sostanziale
3 interesse alla impugnazione, ove lo stesso potrebbe individuarsi in una violazione di legge, determinante nullità insanabile, nella specie non ravvisabile.
Peraltro, se si considera che la disposizione tutela l'interesse dell'imputato e la imparzialità del giudice, e che questa è stata ancor più assicurata proprio con il subentrare di nuovi giudici, che non avevano, dunque, neanche conoscenza della questione, ancor più deve rilevarsi la inconsistenza della doglianza ed il difetto di aderenza della stessa alle concreta situazione processuale.
Anche il motivo inerente alla violazione della regola decisionale in tema di verifica ex art.321 cpp del fumus delicti non può trovare accoglimento.
Nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. (Conf. Sez. V, 15 luglio 2008 n. 37696, non massimata;
v. Corte cost. ord. n. 153 del 2007, Sez. 5, Sentenza n. 37695 del 15/07/2008 fra le tante)
A maggiore specificazione di tale modus decidendi, è stato ancora affermato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi". (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007). ( § Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008).
In relazione a tali principi, che non inibiscono affatto, come sembra prospettare il PM ricorrente, al giudice l'analisi degli elementi significativi a dimostrazione del tipo di condotta realizzata, sia pure nei limiti sopra indicati, la decisione impugnata non presenta alcun sforamento, essendosi il suo ragionamento attenuto alla analisi di quanto immediatamente emergente dalla lettura degli atti.
Infatti, nel solco della decisione di rinvio, il tribunale distrettuale ha con diffusa motivazione, esente da aporie evidenti, centrato la sua decisione sugli aspetti complessivi della vicenda, che da un lato portavano, sotto la soglia indiziaria, la ricorrenza del delitto presupposto di truffa, contraddetto da documentazione certa e proveniente dalla stessa truffata, dall'altro manifestamente escludevano la riconoscibilità del dolo di ricettazione, giacchè, a prescindere dalla irrevocabilità o meno della pronuncia del giudice civile sulla controversia incoata dalla RI contro il US per la declaratoria di nullità della cessione delle quote, gli acquirenti avevano già contezza della natura fiduciaria della intestazione delle azioni da parte del US alla RI. In aderenza al dictum del giudice di legittimità, la decisione impugnata non ha tenuto conto né della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione emessa dal giudice estero in materia di truffa, né di quella emessa dal giudice civile italiano, ma muovendo da una valutazione organica di tutto il materiale raccolto dalle parti pubblica e privata, ha, ricostruito la vicenda con iter argomentativo corretto sia dal profilo fattuale e logico, tenendo conto delle scansioni temporali degli atti compiuti e del loro significato.
Ciò premesso il PM ha svolto censure solo apparentemente incentrate sulla violazione di legge ma invece sostanzialmente dirette ad una diversa lettura della vicenda.
Contraddittoriamente il ricorrente ha infatti insistito sulla nozione del fumus, equiparandolo all'esistenza di una "notizia di reato", ed ha però poi introdotto valutazioni in ordine al contenuto decisorio della sentenza estera, riportandone interi brani, per dimostrare la frode operata dal US la ricostruzione dei fatti;
si tratta di censure estranee alla tipologia del vizio di violazione di legge, di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), alla cui esclusiva prospettazione l'art. 325 c.p.p. limita l'ammissibilità del ricorso per
Cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali.
Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. клI de Rel Così deciso in Roma l'11 dicembre 2009 еее Quishene for NN Maria FAZIO Giovanni de ROBERTO
Consigliere est Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN 2010 oggi
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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