Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; e ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti; e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione. (In motivazione, si è altresì precisato che il fatto che la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione non implica che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi possano essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio, conservando invece egli "gli stessi poteri" che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 29/03/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 650
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 47892/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento nei confronti di RI AO, n. a Barletta il 25.7.1945 nonché dalle parti civili UB UN, UB IG, UB RI NO, UB NZ, LU OL avverso la sentenza in data 25 gennaio 1999 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi per le parti civili UB UN, UB IG, UB RI NO l'avv. Franco Coppi, per le parti civili UB NZ e LU OL l'avv. Costanzo Di Palma, i quali hanno concluso per l'annullamento con rinvio, e, per l'imputato, l'avv. Gaetano Contento e l'avv. Giovanni Aricò, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 6 giugno 1994, il Tribunale di Trani condannava GR AO alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile UB GI, quale responsabile del reato di cui all'art.317 c.p., "perché, nella qualità di assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici e privati, nonché di presidente della commissione edilizia del Comune di Minervino Murge, abusando della sua veste pubblica e dei suoi poteri, induceva UB GI, titolare di un impresa edile, a dare indebitamente a lui denaro, cosa che più in particolare faceva prospettando al UB di consentire il sollecito rilascio in suo favore di un'autorizzazione sindacale e di una concessione edilizia a condizione che que3t'ultimo si fosse impegnato ad acquistare un fabbricato di sua proprietà ubicato in Minervino alla via G. Di Vittorio composto di locali a piano terra in tal modo inducendo il UB alla stipula in data 15.2.1992 del relativo contratto preliminare, facendosi corrispondere il prezzo pattuito di lire 165 milioni e, poco tempo dopo, favorendo il rilascio dell'autorizzazione sindacale n. 37/92 del 3.3.1993 alla realizzazione di tramezzature interne al piano terra di via Caprera - autorizzazione che veniva approvata dalla C.E.C. nella prima seduta conseguente alla stipula del preliminare nonostante in passato più volte non fosse stata portata all'attenzione della C.E.C. - e della concessione edilizia del 27.1.1992 a costruire un fabbricato per civili abitazioni al Rione Zingari - concessione che il SO tratteneva indebitamente e rilasciava solo dopo la firma del preliminare;
non che impegnandosi a favorire l'approvazione di un piano di lottizzazione in Minervino alla contrada Gravattone in viale G. Di Vittorio comprendente 11 lotti con varie decine di appartamenti e locali a piano terra. Accertato in Minervino Murge il 15.2.1992". A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 maggio 1995, assolveva il SO per insussistenza del fatto, ritenendo che gli elementi raccolti non dimostravano che alla stipula del preliminare di compravendita il UB si fosse determinato a causa di concussione e non, invece, esclusivamente per motivi di personale utilità.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e la parte civile UB GI.
La Corte di cassazione, con sentenza in data 29 febbraio 1996, annullava con rinvio la sentenza impugnata, affermando il principio di diritto per cui "il delitto di concussione ricorre anche quando il pubblico ufficiale induce il privato, influendo in qualsiasi maniera sulla sua volontà, a tenere un comportamento pregiudizievole, che si traduca in utilità per il p.u."; (...) che "non era necessario che la minaccia fosse stata esplicitata poiché il metus publicae potestatis è ravvisabile anche quando la volontà del privato sia repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale che operi di fatto in modo da generare la persuasione nel privato di dover sottostare alle sue decisioni per evitare un pregiudizio eventualmente maggiore;
che "la esistenza di trattative non esclude la concussione per induzione;
e che "i beni giuridici protetti dall'art. 317 c.p. vanno identificatì nella imparzialità e nel buon andamento della Pubblica amministrazione i quali vengono vulnerati quando i pubblici ufficiali si avvalgono della loro qualità per costringere i privati a fornire loro utilità non dovute, sicché l'entità del vantaggio del colpevole non ha influenza ai fini della configurabilità del reato".
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10 gennaio 1997, ribadiva l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti di una condotta induttiva dell'imputato nei confronti del UB e che gli elementi di irregolarità amministrativa evidenziati dal primo giudice potessero avere diverse spiegazioni, tra cui anche quella di un accordo corruttivo. Proponevano nuovamente ricorso il Procuratore generale e la parte civile, e la Corte di cassazione, con sentenza in data 4 febbraio 1998, annullava la sentenza impugnata "ai fini del riesame dell'intera vicenda anche sotto il profilo della diversa qualificazione giuridica dei fatti".
Rilevava la Suprema Corte: 1) che la Corte di merito non aveva considerato che il UB, nell'ansia derivante dall'attesa della definizione delle tre pratiche edilizie, si trovava nei confronti del SO, che gli aveva proposto l'acquisto dei tre locali, in una situazione di palese inferiorità psicologica;
2) che non era stata offerta una congrua spiegazione del perché un imprenditore edile quale il UB si fosse risolto a riacquistare dal SO (assessore all'urbanistica e presidente della Commissione edilizia) locali a suo tempo da lui stesso costruiti e venduti, privandosi della relativa disponibilità finanziaria proprio mentre era in procinto di dare inizio a nuovi lavori;
3) che non era stato dato rilievo alla singolare sincronicità tra la stipulazione del compromesso di vendita e il rilascio dei provvedimenti amministrativi attesi dall'imprenditore; 4) che la stessa Corte aveva ipotizzato che tra i due fossero intercorsi accordi di tipo corruttivo, senza peraltro approfondire tale ipotesi ricostruttiva, che pur avrebbe potuto essere accertata, non comportando ciò una violazione del principio della correlazione tra sentenza e contestazione, come affermato anche dalle Sezioni unite.
Espletatosi il secondo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 25 gennaio 1999, confermava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. Osservava la Corte di merito che le pratiche edilizie cui faceva riferimento il capo di imputazione erano la concessione edilizia relativa alla costruzione dell'immobile di via Zingari, l'autorizzazione all'esecuzione di tramezzature interne nell'immobile di via Caprera e la lottizzazione Gravattone.
Quanto alla pratica di via degli Zingari, si rilevava che nessun atteggiamento ostruzionistico poteva rinvenirsi da parte dell'amministrazione comunale, posto che la concessione venne rilasciata il 27 gennaio 1992, mentre solo pochi giorni prima (il 21 gennaio 1992) il UB aveva provveduto a produrre tutti i documenti necessari per l'ottenimento del provvedimento.
In ordine ai lavori da eseguire nell'immobile di via Caprera, a parte la considerazione che si trattava di modeste opere interne per le quali non poteva sorgere un apprezzabile preoccupazione nel UB circa possibili ritardi nel completamento dell'iter amministrativo, la Corte di appello osservava che i tempi di definizione della pratica erano stati del tutto nella norma e che comunque il SO non aveva avuto modo alcuno di influire sulle relative cadenze burocratiche.
Quanto, infine, alla lottizzazione Gravattone, rilevava la Corte di merito trattarsi di un aspetto su cui lo stesso Tribunale non aveva ritenuto di cogliere alcun elemento di prova in ordine alla ipotizzata condotta concussiva. Si aggiungeva al riguardo che il SO non aveva competenza su tale pratica, istruita da diverso assessorato, e che, comunque, essa non poteva essere inoltrata all'esame del Consiglio comunale, posto che il UB non aveva ottemperato all'onere del deposito dello schema di convenzione richiesto dalla Commissione edilizia.
Nella sentenza si osservava ancora che era ben possibile ipotizzare che il UB avesse tentato di ottenere la benevolenza del SO, dal quale si aspettava un appoggio, e che a tal fine si fosse indotto a stipulare il compromesso di acquisto dei locali dell'imputato; tuttavia dalle risultanze processuali non emergevano evidenze circa una consapevolezza da parte del SO delle reali finalità del UB, tenuto conto anche del fatto che tra il UB e il suocero dell'imputato intercorrevano antichi rapporti di amicizia e che i locali compromessi potevano obbiettivamente rappresentare per l'imprenditore un buon investimento, essendo a ridosso della lottizzazione Gravattone e quindi destinati a un presumibile aumento di valore.
Nessun elemento di prova, in conclusione, permetteva di dare per accertato che tra i due fosse intercorso un pactum sceleris, sicché non poteva essere presa in considerazione nemmeno l'ipotesi di una riqualificazione giuridica del fatto da concussione a corruzione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e le parti civili UB UN, UB IG, UB RI NO (a mezzo dell'avv. Franco Coppi), UB NZ e LU OL (a mezzo dell'avv. Costanzo Di Palma), nella qualità di eredi di UB GI.
Tutti i ricorrenti, con deduzioni sostanzialmente e, in larga parte, letteralmente identiche, denunciano la violazione dell'art.627 c.p.p. e il vizio di motivazione, osservando che non ottemperando ai criteri indicati dalla Corte di cassazione, la Corte di appello, mentre ha soffermato la sua attenzione sulle date in cui il UB aveva presentato la domanda e i vari documenti occorrenti, ha omesso di considerare il ben più significativo dato relativo alla singolare condotta del SO fra il giorno del rilascio della concessione edilizia di via Zingari (27 gennaio 1992) e la sua materiale consegna da parte dell'imputato al UB, in modo quasi clandestino (e cioè, contrariamente alla prassi, dall'assessore in persona. in assenza del numero progressivo del predetto atto amministrativo e degli allegati progettuali), nel tardo pomeriggio del 18 febbraio 1992, dopo che era stato firmato, il 15 febbraio 1992, e cioè solo tre giorni prima, il contratto preliminare di vendita dell'immobile dell'imputato, per il prezzo di lire 165 milioni.
Con riguardo alla autorizzazione per i lavori di via Caprera, si rileva che la sentenza impugnata non ha considerato che il provvedimento venne rilasciato solo il 3 marzo 1992, anch'esso dopo la sottoscrizione del preliminare di vendita e che la pratica non era stata inserita all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione edilizia del 17 dicembre 1991 e 30 gennaio 1992 a differenza di altre pratiche relative a domande presentate più tardi, e ciò contrariamente alla prassi amministrativa, comprovata da testi, secondo cui le pratiche edilizie venivano trattate secondo un rigoroso ordine cronologico.
Osservano ancora i ricorrenti che del tutto illogicamente la Corte, sottacendo le puntuali dichiarazioni testimoniali, ha omesso di considerare la evidente incomprensibilità dal punto di vista economico della condotta della persona offesa, che, proprietario di altre unità rimaste invendute nello stesso fabbricato, ubicato nella estrema periferia del paese, si indusse a riacquistare dall'imputato locali che egli stesso aveva precedentemente costruito e venduto, contrariamente al normale atteggiamento del costruttore, che tende a vendere, e non a riacquistare, gli immobili costruiti, onde procacciarsi liquidità finanziarie da reimpiegare in ulteriori attività d'impresa.
Con memoria presentata dal difensore avv. Gaetano Contento, l'imputato ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Si osserva che l'unico oggetto delle doglianze è costituito dal non avere la Corte di merito adeguatamente considerato il presunto "sospetto" ritardo con il quale la concessione edilizia venne materialmente consegnata dal SO al UB. Si tratta, tuttavia, di un elemento destituito di autonoma rilevanza probatoria, niente affatto decisivo, inidoneo a incrinare il convincimento espresso coerentemente e diffusamente dalla Corte di appello sulla base della considerazione delle ulteriori risultanze processuali. Infatti, una volta accertato che la pratica di via Zingari non aveva subito alcun ritardo, nessun rilievo poteva avere ai fini della ipotizzata concussione il momento in cui il provvedimento era stato materialmente consegnato all'imprenditore, non potendo da tale aspetto derivare alcuna preoccupazione al UB, che era ormai certo dell'esistenza della concessione e quindi della sua possibilità di svolgere i lavori. È invece significativo, come rilevato dalla Corte di appello, il mendacio del UB circa (inesistenti) ritardi nell'iter della pratica, che, ove si fossero effettivamente prodotti potevano essere in ipotesi indicativi di una volontà ostruzionistica. Quanto alla pratica di via Caprera, del tutto logicamente la Corte di appello ha rilevato che la sua evidente banalità non poteva determinare preoccupazioni nel UB, tanto più che è stato accertata la impossibilità che la stessa fosse esaminata dalla Commissione edilizia in una seduta precedente. Si osserva, infine, che la Corte di merito non ha affatto violato l'art.627 c.p.p., perché l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto non implica che egli possa essere vincolato a "suggerimenti" o "direttive" concernenti il merito, in relazione al quale egli conserva piena autonomia di valutazione dei dati probatori. L'unico limite al libero convincimento del giudice di rinvio è quello di non ripetere, riproducendone i vizi, l'iter argomentativo della sentenza annullata;
il che non si è nella specie verificato, avendo la Corte di appello espresso il suo convincimento sulla base di argomentazioni diverse rispetto a quelle della sentenza precedente.
Altra memoria difensiva è stata presentata dall'avv. Giancarlo Chiariello. Con essa si chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, perché i relativi motivi attengono alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove espresse dalla Corte di merito con motivazione logica e diffusa;
aspetti, questi, non sindacabili in sede di legittimità.
Diritto
Giova premettere che ove la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione si fondi su un vizio di motivazione della decisione impugnata, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, restando egli libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (v. Cass., sez. 5^, c.c. 6 maggio 1999, Lezzi); e ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito in ordine a tali aspetti (v. Cass., sez. 1^, c.c. 10 febbraio 1998, Scuotto); e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione (Cass., sez. 5^, u.p. 20 gennaio 1992, Florio). D'altro canto, il fatto che la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione non implica che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi potessero essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio, conservando invece egli "gli stessi poteri" (art. 627 comma 2 c.p.p.) che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Cass., sez. 6^, u.p. 4 maggio 1992, Di Corato).
Riassumendo, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può liberamente procedere a una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie, richiedendosi esclusivamente che la decisione non ripeta lo schema argomentativo, ritenuto erroneo o carente, di quella annullata.
Ciò premesso, va nella specie rimarcato che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, non ha affatto replicato, come vorrebbero i ricorrenti, il percorso argomentativo della sentenza annullata dalla Corte di cassazione.
Il convincimento circa la insussistenza del fatto di concussione contestato al SO si fonda sulla constatazione che, con riferimento alle pratiche di via Zingari e di via Caprera, non era riscontrabile alcuna anomalia nel relativo iter amministrativo, dato che i provvedimenti concessori o autorizzatori vennero rilasciati senza apprezzabili ritardi, considerati anche i tempi in cui si realizzarono da parte del UB i presupposti formali per l'esame delle pratiche, e che, quanto alla lottizzazione Gravattone, nessuna anomalia era stata riscontrata dallo stesso Tribunale, che pure era pervenuto, con riferimento agli altri due episodi, all'affermazione di colpevolezza dell'imputato.
Quanto ai punti specificamente toccati dalla sentenza di annullamento, la Corte di merito rilevava, in primo luogo, che lo stato di inferiorità psicologica in cui si trovava il UB poteva bene avere determinato costui ad accedere alla proposta del SO di acquisto dei suoi locali, ma senza che potessero cogliersi evidenze certe circa una determinazione dell'imputato di far valere la sua posizione di pubblico ufficiale per convincere l'imprenditore ad addivenire a una simile risoluzione. Anzi, non poteva escludersi che la vicinanza degli immobili compromessi con la lottizzazione Gravattone poteva avere indotto il UB a tale decisione, in previsione dell'aumento di valore che i locali cedutigli dal SO avrebbero presumibilmente avuto.
Inoltre, ha rilevato la Corte di Bari che, per le stesse considerazioni, pur essendo possibile che il UB, con il suo atteggiamento condiscendente, potesse aspettarsi di ricevere in futuro vantaggi da parte del SO con riferimento alla sua attività imprenditoriale, non potevano riscontrarsi elementi certi circa la realizzazione di un pactura sceleris idoneo a configurare la gradata ipotesi di corruzione.
Infine, circa la rilevata singolare sincronia tra la stipulazione del compromesso e la formalizzazione delle pratiche amministrative, nella sentenza impugnata si è posto in rilievo che tale dato non poteva considerarsi determinante, una volta accertato che nessun ritardo poteva dirsi essersi prodotto, tantomeno ad opera del SO, nella definizione delle pratiche. Al riguardo i giudici di merito sottolineano ancora, con riferimento alla richiesta concessione di via Zingari, che nel UB non poteva sussistere alcun timore circa la realizzazione dei suoi propositi imprenditoriali una volta che la concessione, come avvenuto, era stata emessa, a poco importando che essa non fosse stata ancora materialmente rilasciata;
e, con riferimento ai lavori di ristrutturazione di via Caprera, che si trattava di una pratica di modestissimo rilievo, che non poteva certo determinare nel UB particolari apprensioni.
Si tratta, come appare evidente, di argomentazioni che non solo tengono a punto di riferimento le censure evidenziate dalla Suprema Corte, ma, ripercorrendo criticamente le complessive risultanze processuali, si muovono anche su linee ricostruttive e valutative del tutto originali rispetto a quelle espresse dalla precedente sentenza della Corte di Bari.
Una volta escluso che la Corte di appello si sia sottratta al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte, rimane certamente da esaminare se la motivazione della sentenza si presti a rilievi di manifesta carenza o contraddittorietà. Ma, al riguardo, deve rilevarsi che le doglianze dei ricorrenti investono aspetti non esaminabili in sede di legittimità. Si assume che la condotta del UB sia stata il frutto della concussione dell'imputato, e ciò per il fatto che non poteva altrimenti spiegarsi per quale motivo l'imprenditore si fosse risolto all'acquisto degli immobili del SO, tanto più in quanto ciò avvenne in epoca antecedente al rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzativi: ma, nel far ciò, si pretende di sottoporre alla Corte di legittimità interpretazioni dei fatti oggetto del procedimento alternativi a quelli fatti propri dai giudici di merito, senza che possa rinvenirsi alcuna manifesta incongruenza o lacuna espositiva nell'iter argomentativo privilegiato dalla sentenza impugnata, la quale, sul punto, ha, come detto, preso puntuale posizione.
Non è infatti compito di questa Corte Suprema esprimere valutazioni sul grado di persuasività dell'accertamento dei fatti operato dal giudice di merito, una volta che, come nella specie, non possano cogliersi evidenti contraddizioni o carenze nell'apprezzamento delle risultanze processuali risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Il giudizio sul fatto è infatti istituzionalmente estraneo, come è noto, al sindacato di legittimità, al quale è solo riservato, in ultima istanza, di emendare, oltre che errori di diritto, lacune argomentative che impediscano alla decisione di merito di proporsi come una plausibile, anche se controvertibile, ipotesi di accertamento della verità processuale.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000