Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
Allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli.(La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso affermando che il vizio di motivazione, che aveva determinato l'annullamento della ordinanza cautelare, ovvero l'assenza di riscontri alla chiamata di correo, era stato sanato dal giudice di rinvio il quale a seguito della rivisitazione del materiale probatorio aveva individuato nelle dichiarazioni di un ulteriore "collaboratore" un ineludibile elemento di conforto alla chiamata di correo posta a base della ordinanza cautelare in precedenza annullata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1998, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 11/11/1998
1. Dott. A. Colonnese Consigliere SENTENZA
2. " G. Ferrua " N. 6004
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N. 27078/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA PO
avverso l'ord.za 18.3.98 trib. Reggio Calabria
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto udito il difensore Avv. G. Oddo
Motivi della decisione
Il gip del tribunale di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di RA PO, in relazione all'omicidio del dr. Scopelliti, magistrato. L'ordinanza confermativa del tribunale del riesame era annullata per vizio di motivazione dalla S.C., che osservava che la qualità di capomandamento di IO, elemento determinante dell'accusa, asserita dal collaborante NC, non era confortata dalle dichiarazioni di altri "pentiti". Il silenzio di costoro al riguardo - soggiungeva la Corte - pur non infirmando i detti del NC, non valeva comunque a riscontrarli.
- Il giudice di rinvio confermava il provvedimento cautelare, evidenziando la radicata e risalente amicizia del NC col CI, intrinseco di II e capo-mandamento del Noce, l'evoluzione della collaborazione di quegli, sempre più ampia e decisa, il ruolo di spicco nel mandamento di Porta Nuova.
L'indicazione del RA PO quale capo di IO, unitamente al fratello IU non sarebbe scalfita dalla mancata convergenza delle popolazioni di Di MA, RC, Drago, soggetti non intranei alla commissione provinciale (nella quale sedevano i capimandamento di "Cosa nostra") e detenuti ben prima dell'indagato, mentre troverebbe specifico riscontro nelle indicazioni di RC., Drago, e La Barbera.
Il primo designa esplicitamente l'indagato come capo della famiglia di IO (mandamento nel quale è stato assorbito quello di Ciaciulli), essendo subentrato al fratello. Il secondo ne sottolinea il ruolo preminente (essendo costantemente informato delle vicende del mandamento) e il particolare acume. Il terzo lo indica come memoro della commissione e pertanto mandante, con gli altri componenti, dell'attentato al giornalista televisivo Costanzo, peraltro successivo all'omicidio del dottor PE. - Ricorre il difensore, deducendo la violazione del vincolo decisorio ed il vizio di motivazione: la negazione del ruolo di capomandamento dell'indagato, da parte degli altri dichiaranti, appartenenti tutti al medesimo contesto territoriale, inficia vistosamente lo spessore degli indizi offerti dal NC.
Il ricorso è infondato.
Il giudice di rinvio non ha disatteso il "dictum" della S.C., avendo, a seguito della rivisitazione del materiale probatorio, enunciato il riscontro alla chiamata di correo del NC.
È noto che il giudice di rinvio è tenuto ad attenersi alla sentenza di cassazione solo per quanto attiene alle questioni di diritto;
per quanto attiene alla motivazione, invece, egli ha pieno e autonomo potere di accertamento dei fatti e deve solo evitare di ripetere i vizi e i difetti della pronuncia annullata, non essendo vincolato alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente circa la scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento. Quando il vizio che determina l'annullamento riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, indipendentemente da eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento, che rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio stesso, ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli (sez. V, 12.5.92, n. 5539, Florio;
sez. II, 16.3.92, n. 2312, De Maio). Il tribunale ha puntualmente osservato il vincolo decisorio originato dalla pronuncia della S.C. in data 13.2.97, dando conto del suo convincimento, previa valutazione delle risultanze acquisite, individuando nelle dichiarazioni del collaborante RC l'ineludibile elemento di conforto ai detti del NC. Ed infatti il RC, dopo aver indicato in RC IU il capo dei Cianculli, sostituito poi da NO IU, ha designato RA PO detta "difetto" come rappresentante e capo della famiglia di IO, dell'ordinanza di riesame. È consolidato l'orientamento secondo cui una pluralità di chiamate in correità a carico della stessa persona e per i medesimi fatti possono costituire quel riscontro e quella conferma che un solo indizio richiede perché possa essere posto a fondamento probatorio del fatto da dimostrare.
la valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità va coniugata con elementi estrinseci, ossia esterni al dichiarante, che corroborino anche in via solo logica la credibilità della chiamata.
Non è necessario, cioè, che gli elementi esterni di riscontro consistano in prove o indizi diretti a dimostrare autonomamente la responsabilità del chiamato.
Ne discende che la sostanziale convergenza di più dichiarazioni accusatorie, pur se non pienamente collimati, può costituire valido riscontro quando non sussiste fondata ragione per ritenere che tale convergenza possa essere il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze (sez. I, 15.5.92, n. 5850, Fagunelli). Giova, infine, ricordare, che i gravi indizi richiesti dall'art. 273 cpp non devono avere lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove occorrenti per la sentenza di condanna, ove è necessario che gli indizi siano precisi e concordanti.
È invece sufficiente che essi siano tali da lasciar desumere con qualificata probabilità la colpevolezza degli indagati. In altre parole, sono idonei a supportare la cautela anche gli indizi compatibili con prospettazioni alternative.
Il ricorso proposto va rigettato con le conseguenze di legge. La cancelleria curerà gli adempimenti di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999